LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. 4
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1975.
(Pubbl. in Boll. Uff. 20 gennaio 19975, n. 4)Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1975 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1975, allo esercizio provvisorio del bilancio entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del bilancio 1975, in corso di esame, per le spese di funzionamento (beni e servizi), per il personale, per indennità e rappresentanze, nonché per l'attuazione dei provvedimenti già approvati dal Consiglio regionale.
2. E' altresì autorizzato nei limiti di cui sopra, l'esercizio provvisorio del bilancio delle Aziende foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, annesso al bilancio regionale.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.