LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2
Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 gennaio 1975, n.3)Art. 1
(abrogato)Art. 2
(abrogato)Art. 3
1. La Regione Calabria eroga altresì la assistenza ospedaliera in forma indiretta ai residenti nel proprio territorio che siano in possesso dei requisiti di assistibilità di cui al precedente art 2, qualora questi non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gratuita, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate.
2. Nel caso di cui al comma precedente la misura del rimborso è pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate ubicate nel proprio territorio.
3. Il ricovero in case di cura non convenzionate è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici della Regione Calabria.
Art. 4
1. La Regione Calabria, assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera al l'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
2. I lavoratori stagionali all'estero che rientrino nel territorio della Regione acquisiscono il diritto all'assistenza ospedaliera di cui ai precedenti artt. 1 e 3 mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 5. Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 relativa all'assistenza dei marittimi all'estero. Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.
Art. 5
(abrogato)Art. 6
(abrogato)Art. 7
(abrogato)Art. 8
(abrogato)Art. 9
(abrogato)Art. 10
(abrogato)Art. 11
1. La Giunta regionale esercita azione di rivalsa, per il recupero delle spese di spedalità nei casi e con le modalità che saranno stabilite dalla legge.
2. Ai fini di cui al comma precedente gli ospedali e gli altri istituti di ricovero indicati nella presente legge acquisiscono, all'atto del ricovero tutte le notizie relative alla causa della malattia comunicandole, entro il termine di giorni 5, alla Giunta regionale Assessorato regionale alla sanità.
Art. 12
1. Sino a quando non saranno state stipulate le convenzioni di cui al precedente art. 8 rimangono in vigore quelle in atto all'emanazione della presente legge, intendendosi sostituita la Regione Calabria all'ente mutualistico,ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 13
1. A decorrere dal 1 gennaio 1975 è istituito presso la Giunta regionale Assessorato alla sanità, l'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera.
2. L'Ufficio provvede in particolare:
- alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati da acquisirsi presso gli ospedali della Regione ai fini della formulazione della proposta del piano annuale di riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera;
- alla compilazione ed al quotidiano aggiornamento del ruolo regionale ospedaliero di cui al precedente art. 15;
- alla esecuzione degli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8;
- al rilascio delle autorizzazioni per il ricovero dei richiedenti in case di cura private non convenzionate;
- alla predisposizione delle contabilità relative ai rimborsi per assistenza indiretta;
- all'esecuzione della vigilanza tecnico-amministrativa e contabile sugli ospedali e sugli istituti pubblici e privati di ricovero e cura ubicati nella Regione;
- all'istruttoria delle pratiche per il contenzioso amministrativo;
- ad ogni altra incombenza tecnico-amministrativa e contabile derivante dall'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386 e delle leggi regionali conseguenziali.
Art. 14
1. L'ufficio regionale per l'Assistenza ospedaliera, si articola in una sede centrale presso l'Assessorato alla sanità ed in tre sedi periferiche nei capoluoghi di provincia, dotate ciascuna del seguente personale:
- 1 dirigente (amministrativo);
- 5 funzionari (3 amministrativi e 2 sanitari);
- 8 collaboratori diplomati;
- 5 dattilografi;
- 1 archivista;
- 2 autisti;
- 1 commesso.2. L'Ufficio avente sede presso l'Assessorato ha anche il compito del coordinamento della attività degli uffici periferici.
3. Il personale di cui al primo comma, in attesa del definitivo trasferimento, sarà comandato presso la Regione dagli enti mutualistici e dagli altri enti pubblici operanti nel settore della assistenza sanitaria a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 15