LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 1
Norme per la concessione di contributi straordinari per l'anno 1973 agli enti pubblici ed imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 gennaio 1975, n.1)

Art. 1
(Erogazione di contributi)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materia le rotabile, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1973 contributi finanziari ai Comuni, alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria extraurbani in base a con cessione regionale e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati:

a) contributo finanziario non eccedente la misura di lire 90 per autobus/chilometro, in proporzione alle risultanze economiche dei relativi esercizi ed alle percorrenze, espresse per autobus/chilometro;

b) contributo finanziario forfettario in misura massima pari al 30% degli introiti relativi alla vendita di titoli di viaggio a tariffa con riferimento agli incassi denunciati agli uffici finanziari ai fini dell'I.G.E. per l'anno 1972.

Art. 2
(Ammissione di contributi)

1. I contributi possono essere accordati solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, gran turismo ed internazionali, concessi alla impresa dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni.

Art. 3
(Disposizioni generali)

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13.

Art. 4
(Riduzione obbligatoria per lavoratori e studenti)

1. I beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 1 devono, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, concedere agli studenti e lavoratori dipendenti abbonamenti di andata e ritorno da e per le località di studio e per i posti di lavoro ridotti di almeno il 40% rispetto alla tariffa ordinaria di abbonamento.

Art. 5
(Oneri finanziari)

1. Al finanziamento dell'onere previsto dalla presente legge, presentata e non perfezionata nell'anno finanziario 1973 si provvede con utilizzo delle disponibilità del bilancio regionale 1973, risultanti in lire 710 milioni al Cap. 4417, così aumentato con legge regionale n. 5 del 19 aprile 1974, iscritto al Tit. I - Sez. II - Rubrica VII "Erogazione per l'anno 1973 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione e in lire 790 milioni al Cap. 7501, iscritto al Tit. II - Sez. V - Rubrica I "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1974, è istituito al Tit. I - Sez. II - Rubrica VII il Cap. 132 "Erogazione per l'anno 1973 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione" con lo stanziamento di lire 1.500.000.000.