Art. 1
(Limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni di ricovero
e di specialistica ambulatoriale)
1. Per l'anno 2004 le
prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale vengono
remunerate secondo i rispettivi tariffari nazionali vigenti così come applicati
nell'anno 2003 secondo le direttive dell'Assessorato regionale alla sanità.
2. Per l'anno 2004 i volumi massimi delle prestazioni di assistenza
ospedaliera e di specialistica ambulatoriale, fermo restando i provvedimenti
regionali di recepimento della normativa statale sui livelli essenziali di
assistenza, non potranno superare, per ciascuna Azienda Sanitaria, quelli
riconosciuti e validati per l'anno 2001 ridotti del 20%. Sono esclusi dalle
limitazioni dei volumi di attività le prestazioni di riabilitazione, di
psichiatria e lungodegenza retribuite a giornate di degenza.
3. I volumi come determinati al comma precedente devono comprendere le
prestazioni erogate dai soggetti provvisoriamente accreditati nell'anno 2002
nonché dai soggetti che abbiano erogato prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
negli anni 2001, 2002 e/o 2003 a carico delle Aziende Sanitarie; solamente per i
soggetti che abbiano erogato prestazioni a carico delle Aziende Sanitarie, per
la prima volta nell'anno 2003, con accordi contrattuali di cui al Decreto
Legislativo 502/92, nell'anno 2004 i volumi massimi non potranno superare quelli
del 2003 ridotti del 20%.
4. I soggetti che abbiano erogato prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie negli anni 2001, 2002 e/o 2003 con oneri a carico del servizio
sanitario sono autorizzati ad erogare prestazioni per l'anno 2004. Il termine
per l'accreditamento di cui all'art 15 comma 3 della legge n. 8/2003 è
prorogato al 30/06/2004 e sono risolti di diritto gli accordi contrattuali di
coloro i quali non dovessero ottenere l'accreditamento entro il predetto
termine.
5. In ogni caso la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera e di specialistica ambulatoriale per l'anno 2004 non potrà superare
i limiti massimi di spesa stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale
relativa all'anno 2003 con una riduzione dell'8% derivante dall'applicazione dei
criteri di qualità delle prestazioni da adottare in sede di concertazione
regionale per i contratti 2004, tenuto conto delle eventuali economie realizzate
sulla spesa per la mobilità nell'ambito dell'alta specialità. Nei contratti e
negli accordi dovranno essere specificati: la classificazione della struttura, i
volumi e la tipologia delle prestazioni contrattate.
6. Le prestazioni di specialistica ambulatoriale, previste da campagne
di screening promosse con delibera di Giunta Regionale, devono essere erogate
con accesso programmato distinto dalle restanti prestazioni a finalità clinica e
remunerate con appositi accordi contrattuali.
7. I contratti e gli accordi devono avere durata annuale ed i soggetti
erogatori devono assicurare la fornitura delle prestazioni definite nell'accordo
per l'intero anno, secondo i volumi e le tipologie di prestazioni previste negli
accordi sottoscritti.
8. Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività,
nei casi previsti dalla presente legge, si provvederà al pagamento con
abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i
criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, fermo restando il tetto massimo di
spesa regionale previsto per effetto della presente legge.
9. All'art. 15 comma 2, lettera c, della legge regionale n. 8/2003
dopo la parola “competente” sono aggiunte le parole “senza che ciò comporti
oneri aggiuntivi per la Regione o ulteriori o nuovi accreditamenti”.
10. All’art. 25 bis, comma 4, della legge n. 8/2003 dopo la parola
“partecipazione” sono aggiunte le parole “e abilitazione”.
11. Fino al 30. 6. 2004 il servizio di elisoccorso di Cosenza e
Locri è assicurato secondo le modalità previste
dall’art. 2 comma 7 della legge
regionale 27.12. 2002 n. 51 così come sostituito dall’art. 19 della L.R. del
26.06. 2003 n. 8. Entro tale data il dipartimento alla sanità dovrà procedere
all’affidamento del servizio nei modi di legge.
Art. 2
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Per l’anno 2004, e fino
all’approvazione dei piani attuativi, la copertura di posti mediante indizione
di concorsi, assunzioni, trasferimenti e comandi nelle Aziende del servizio
sanitario regionale è preceduta da piani annuali di attività, preventivamente
autorizzati dalla Giunta Regionale tenuto conto della situazione
economico-finanziaria e degli obiettivi strategici di ciascuna Azienda, nonché
delle indicazioni contenute nella proposta di piano regionale per la salute;
sono fatte salve le procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli della
dirigenza medica ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n.
502, che s’intendono estese al personale, in possesso dei relativi requisiti, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2003 n.
8.
2. Nel concedere l’autorizzazione alla copertura dei posti previsti
nei piani annuali la Giunta Regionale dovrà comunque tendere, su base regionale,
ad una riduzione programmata della spesa complessiva per il personale del 2%.
3. Alle assunzioni nelle Aziende del servizio sanitario regionale non
si applicano le procedure di mobilità collettiva di cui all’art. 7 della legge
16 gennaio 2003 n. 3.
4. Sono abrogati i commi 1, 3, 4 e 6, dell’art. 17 della legge
regionale 26 giugno 2003, n. 8.
5. L’ambito territoriale di assistenza primaria deve coincidere con
quello distrettuale.