LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 39
Disposizioni di carattere generale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 ottobre 2002, n. 18 supplemento straordinario n. 4)

Art. 1

1. I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi dalla Giunta Regionale, tenendo conto della normativa e dei principi di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare permanente.

2. I procedimenti per i quali la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, dalla Commissione Medico Ospedaliera di cui all’art. 165, comma 1 e del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sono definitivi ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 20 novembre 1987 n. 472 e sono disciplinati con apposita norma transitoria dal suddetto regolamento.

Art. 2

1. All’art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, le parole «La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario», sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare una tantum la somma».

2. All’art. 1, comma 4, della L.R. 22 maggio 2002, n. 23, dopo le parole prestiti partecipativi sono aggiunte le seguenti «e/o partecipazione al capitale».

Art. 3

1. Agli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l’assunzione della difesa dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dell’art. 21 del Testo Unico dell’Avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

2. Entro sessanta giorni dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione.

Art. 4

1. Il comma 4, dell’art. 10 della L.R. 7 agosto 2002 n. 31 è così sostituito:

10102002  Supplemento straordinario n. 4 al B. U. della Regione Calabria  Parti I e II n. 18 dell’1 ottobre 2002 16056

«4. Il Presidente della Giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di Giunta proposta dall’Assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4.bis Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145».

Art. 5

1. All’art. 1, comma 1 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2002».

Art. 6

1. La lettera l) comma 1 dell’art. 3, della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è così sostituita: «l) per il periodo massimo di due anni l’introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l’impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti pubblici, con oneri a carico degli utilizzatori. 

In vista dell’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 gli oneri relativi al personale regionale utilizzato negli Enti Locali possono restare a carico della Regione».

Art. 7

1. L’art. 20 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, è così sostituito:

«Art. 20».

1. La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza contrattuale.

2. E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di garantire l’equilibrio economico. In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico i Direttori Generali decadono automaticamente dall’incarico.

3. Per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla Giunta Commissari nelle Aziende Sanitarie ed in
quelle Ospedaliere preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della Pubblica Amministrazione e di Enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi».

Art. 8

1. All’art. 10 della Legge regionale 3 maggio 1996, n. 8, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente comma:

«7bis. L’Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno o esterno alla Pubblica Amministrazione, per il Presidente della Giunta delle Elezioni».

Art. 9

1. Il comma 3, dell’art. 31 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 è così modificato ed integrato:

«3. Gli immobilizzi già avviati dal soggetto attuatore, in attuazione dell’art. 1 della Legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12, restano attribuiti nella disponibilità dello stesso per conferimenti nella società di cui all’art. 12, 1° comma, lettera u) della Legge regionale del 24 dicembre 2001, n. 38. La Giunta regionale, adotterà, successivamente all’entrata in vigore della presente legge, direttive di coordinamento degli interventi di cui alle Leggi regionali del 17 ottobre 1997, n. 12 e sue modifiche e integrazioni, 3 maggio 2001, n. 17 e sue modifiche e integrazioni e 10 dicembre 2001, n. 36, procedendo conseguentemente alla rimodulazione e specificazione delle attività.

Art. 10

1. Al fine di attuare le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 699 del 2 agosto 2001 e nell’art. 4, punto 5) della Legge regionale 10/12/2001, n. 36 (Legge Finanziaria) all’art. 8, comma 1 della Legge regionale 8/8/1996, n. 21 infine si aggiunge: «nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A. Velonà di Botricello. Con collocazione della relativa spesa di Euro 361.958,22 (lire 700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 28/12/2001».

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.