3. A tal fine la Giunta, entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente normativa, provvederà allaccertamento delle singole posizioni prima della eventuale nomina dei Commissari. 4. La Giunta regionale, altresì, autorizza i Consorzi di Bonifica a concludere transazioni e ad accedere, ove necessario, a mutui ventennali con garanzia fidejussoria regionale, finalizzati allestinzione delle passività. 5. Il piano complessivo di ripianamento delle passività di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale in esito ai piani di risanamento elaborati dai Commissari straordinari. 6. Il limite massimo di impegno finanziario per gli interventi di ripianamento al 31 dicembre 2000 è di lire 120.000.000.000. 7. Agli eventuali oneri per garanzia fidejussoria, derivanti dal presente articolo, si fa fronte con lo stanziamento di lire 500.000.000, previsto al capitolo 2231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e, per gli anni successivi, con le risorse di cui al programma 2231 del bilancio pluriennale 2001-2003. RUBRICA 3^ ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO ART. 8 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.750.000.000. 3. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.496.000.000. 5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000. 6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 10.000.000. 7. Al fine di promuovere la diffusione dellistruzione universitaria nel territorio della Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale, per almeno sei anni, alle Università calabresi che istituiscono nuove facoltà a partire dallanno accademico 2001-2002. 8. Il contributo è concesso, sulla base di apposita convenzione tra lAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione e lUniversità interessata, per listituzione e il funzionamento di ciascuna facoltà di nuova istituzione che raggiunga il numero minimo di 1.000 iscritti entro il secondo anno dalla sua istituzione. 9. Per gli interventi di cui ai precedenti commi 7 e 8, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313202 dello stato di previsione del bilancio 2001. 10. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000.000 al Seminario Pontificio di Reggio Calabria per la realizzazione di attività seminariali, con allocazione al capitolo 3132168 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere allAssociazione Onlus ars nova con sede in Gerace un contributo straordinario per l'organizzazione di corsi di didattica musicale per le scuole elementari e medie finalizzati alla pratica strumentale di fiati e percussioni. 12. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000, con allocazione al capitolo 3132167 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 13. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di lire 100.000.000 è destinata al Comune di Soveria Mannelli per lIstituzione di un Centro Europeo dellEtica dei Media da ubicarsi presso il comune medesimo. 14. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 4, la somma di lire 30.000.000 è destinata al Liceo Linguistico Nuova Europa di Reggio Calabria per lo svolgimento di attività di cui alla legge 19 aprile 1985, n. 16. ART. 8 bis 1. Lart. 9 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 è sostituito dal seguente: Art.
9 1. E istituita la Consulta regionale per le attività culturali quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e delle azioni nel campo delle varie attività culturali. 2. La consulta, presieduta dallAssessore regionale competente o suo delegato, è composta: a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato; b) dal Sovrintendente regionale di cui allart. 7 del decreto legislativo n. 368/98; c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione; d) dal Presidente dellANCI regionale o suo delegato; e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato; f) dal Presidente del Comitato dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato; g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti; h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria; i) da 4 rappresentanti delle Associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare; l) da 3 esperti di indubbia competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale. 3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dellAssessorato competente. 2. Lart. 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è sostituito dal seguente: Art. 12 1. E istituito presso lAssessorato alla Cultura e ai Beni Culturali un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche, i musei e gli archivi di interesse locale. 2. Il Comitato, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento o suo delegato, è composto: a) dal rappresentante della Sezione regionale dellAssociazione Regionale Biblioteche; b) dal rappresentante della Sovrintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria; c) dal rappresentante della Sovrintendenza Archeologica della Calabria; d) dal rappresentante della Sovrintendenza Archivistica della Calabria; e) da due esperti di museologia e biblioteconomia nominati dalla Giunta regionale. 3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 si sostituisce altresì alla Commissione Consultiva Scientifica di cui allart. 12 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 31, che si intende abrogato. 3. Lart. 17 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è sostituito dal seguente: Art. 17 1. E istituita presso lAssessorato alla Cultura e ai Beni Culturali la Consulta regionale per i Beni Culturali. 2. La Consulta, presieduta dallAssessore regionale ai Beni Culturali o suo delegato, è composta: a) da un rappresentante del MURST; b) dal Presidente dellANCI regionale o suo delegato; c) dal Presidente dellUPI regionale o suo delegato; d) dal Presidente del Comitato regionale dei Rettori calabresi o suo delegato; e) dal Dirigente del Settore dei Beni Culturali o dirigente suo delegato; f) dal Sovrintendente regionale di cui allart. 7 del decreto legislativo 28.10.1998, n. 368, o suo delegato; g) dal rappresentante dellAssociazione regionale delle Biblioteche; h) dal rappresentante della Conferenza Episcopale Calabra; i) da un rappresentante delle forze imprenditoriali locali impegnato nei settori dei Beni Culturali e delle attività culturali del CNEL; l) da due esperti di comprovata competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale. 3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato competente. 4. Allart. 9, comma 1, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 la lett. e) è sostituita dalla seguente: e) assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e personale non docente della scuola statale e non statale. 5. Alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - Lart. 3 è sostituito dal seguente: Art.
3 1. Presso lAssessorato regionale alla Pubblica Istruzione è istituito un Comitato permanente di studio, documentazione e proposta sulle materie della presente legge, presieduto dallAssessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato, e composto: a) dal Dirigente scolastico regionale o suo delegato; b) dal Presidente ANCI regionale o suo delegato; c) da un Magistrato designato dalla A.N.M. - Sezione calabrese; d) da un rappresentante designato di concerto dalle organizzazioni sindacali regionali del settore, maggiormente rappresentative; e) da un rappresentante del Centro di ricerca e documentazione dellUNICAL (Università della Calabria); f) da tre esperti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta regionale di cui: un docente universitario, un dirigente scolastico di scuola di 2° grado e un dirigente scolastico di scuola di base. 2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dellAssessorato competente. 3. Il Comitato si avvale del supporto dellOsservatorio regionale sul fenomeno mafioso allocato presso lo stesso Assessorato alla Pubblica Istruzione. 4. Il Comitato ha compiti operativi di indagine, monitoraggio e ricerca sulla evoluzione e gli effetti dei fenomeni criminali. Tali compiti saranno meglio definiti con provvedimento della Giunta regionale. 5. Ai componenti del Comitato, ove dovuta, spetta lindennità di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali; ai componenti estranei allAmministrazione regionale spetta, inoltre, un gettone di presenza in misura analoga a quanto disposto per i componenti i comitati di controllo sugli atti degli enti locali. 6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale non appena risulti designata la metà più uno dei suoi componenti. - allart. 7, comma 1, la cifra 500.000 è sostituita da 10.000.000. 6. Alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, così come modificata dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - allart. 1, comma 7, le parole dallAssessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici sono sostituite dalle parole: dagli Assessori regionali delegati a trattare rispettivamente la materia dei lavori pubblici e quella dei beni culturali, ognuno per la parte di propria competenza,; - allart. 1, comma 8, e allart. 2, comma 3, dopo le parole lavori pubblici sono aggiunte le seguenti : dintesa con lAssessore regionale ai Beni Culturali; - allart. 1 è aggiunto infine il seguente comma: 9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa del Testo Unico sui Beni Culturali di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n. 490. 7. Allarticolo 2, lett. b), della legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 dopo le parole Ogni comune potrà avere sono inserite le parole: di norma. 8. Allart. 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta in fine la seguente alinea: - altre fondazioni legalmente costituite e riconosciute, operanti nel territorio regionale. 9. Allart. 10, comma 1, lett. a), della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è aggiunto in fine il seguente periodo: , prevedendo anche sistemi multimediali interattivi;. 10. Allart. 2, comma 1, lett. a), della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 è aggiunto in fine il seguente periodo: , anche attraverso sistemi multimediali interattivi;. 11. Allart. 2 della legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - al primo comma è aggiunta in fine la seguente espressione: , nonchè delle tradizioni ed esperienze culturali presenti nella Regione, anche mediante il completamento di tali corsi, direttamente o per il tramite di convenzioni, a livelli ed ambiti universitari legalmente riconosciuti.; - al secondo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: Una quota del contributo di cui al primo comma o contributi aggiuntivi potranno essere disposti, di volta in volta, al fine di favorire ulteriori iniziative: a) per la formazione di operatori socio-assistenziali con specifica preparazione multilinguistica e multiculturale da impiegare nei rapporti con gli stranieri in Italia in conformità alla normativa sullimmigrazione e nelle istituzioni italiane allestero o in progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo; b) per la costituzione di centri di eccellenza da destinare alla collaborazione internazionale nel campo delle scienze del linguaggio, della comunicazione, dellinformazione, particolarmente in un contesto Mediterraneo.. ART. 8 ter 1. Allart. 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 2. Il Coordinamento regionale è composto: a) dalle Consigliere regionali; b) da due rappresentanti donne nominate dalla Giunta regionale; c) da quattro rappresentanti delle Associazioni femminili iscritte allAlbo regionale, elette dallassemblea delle stesse, ciascuna nellambito di quattro settori dintervento: Lavoro, Informazione, Servizi e Cultura; da otto rappresentanti istituzionali donne indicati dal Consiglio regionale, nel numero di cinque per la maggioranza e tre per la minoranza. 3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, nellambito delle rispettive competenze, decorsi trenta giorni dalla data di convocazione dei rispettivi organi senza che gli stessi abbiano provveduto alle indicazioni, attivano i poteri sostitutivi a norma di legge. 4. La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale. ART. 9 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 Istituzione Progetto Donna è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. 3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000, da trasferire al bilancio del Consiglio regionale ai sensi dellarticolo 1 della stessa legge 26 gennaio 1987, n. 4. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 120.000.000. 5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 40.000.000. 6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachiniti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 110.000.000. 7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 60.000.000. 8. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000. 9. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 400.000.000. 10. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 70.000.000. 11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l 'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 70.000.000. 12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n.20 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 950.000.000. 13. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 130.000.000. 14. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 ,n.36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 70.000.000. 15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995,. n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale, Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 35.000.000. 16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000. 17. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995 , n. 30 "Contributo all'Associazione culturale AM Internazionale Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 40.000.000. 18. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. 19. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 35.000.000. 20. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. 21. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 giugno 1999, n. 15 Fondazione Internazionale Ferramonti di Tarsia per lamicizia fra i popoli è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. 22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione fondazione "Rumori Mediterranei" - Festival internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 250.000.000. 23. Per le finalità di cui alla legge regionale 20 aprile 1999, n. 11 "Riconoscimento dellassociazione <<Città Futura>> - laboratorio politico-culturale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000. 24. Per gli interventi inerenti alla promozione e al sostegno delle attività di spettacolo nelle diverse articolazioni della prosa, della musica, del cinema, degli audiovisivi, della danza e delle altre manifestazioni artistiche, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.495.000.000, con allocazione al capitolo 3132104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 25. Entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è tenuta ad approvare uno specifico regolamento di attuazione degli interventi di cui al precedente comma rivolto a definire, tra laltro, lelaborazione del piano annuale di programmazione delle attività, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento ed i relativi criteri di selezione e valutazione degli interventi progettuali, dando priorità al recupero degli spettacoli collegati alla cultura e alle tradizioni calabresi. 26. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 24, la somma di lire 150.000.000 è destinata quale contributo al finanziamento della manifestazione inerente alla XIV edizione del Festival Mediterraneo dei due Mari, da realizzarsi per il tramite del Centro Studi Arte e Spettacoli di Altomonte. 27. A valere sul finanziamento di cui al precedente comma 24, la somma di lire 995.000.000 è destinata agli interventi indicati nel programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa. 28. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari alle vittime della criminalità organizzata secondo i criteri che saranno individuati in un apposito regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale. 29. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3132169 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 9 bis 1. Leventuale avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale può essere destinato alla acquisizione al patrimonio dell'Ente di immobili di particolare pregio storico-artistico da destinare a finalità istituzionali e di rappresentanza del Consiglio. 2. Allart. 2, comma 6, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 sono aggiunti i seguenti commi: 2 bis. La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dellAssessore allAgricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sullesercizio venatorio. 2 ter. La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dallAssessorato allAgricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui allart. 22, comma 2, secondo capoverso. ART. 10 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 34.900.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000. 4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria " è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. ART. 11 1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000. 2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e del Consorzio Universitario della Locride con sede in Locri, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa complessiva di lire 300.000.000, di cui lire 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza, con allocazione al capitolo 3313106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Università calabresi per il sostegno e lavvio della riforma degli ordinamenti didattici di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341. 4. Per gli interventi previsti dal precedente comma è autorizzata per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 3.000.000.000, di cui lire 1.500.000.000 a carico dellesercizio finanziario 2001, con allocazione al capitolo 3313131 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 12 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000. 2. Per la progettazione di attività culturali e formative da realizzare - ai sensi dellart. 8, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 - con le Università Statali aventi sede nella Regione, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3313119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. Per gli interventi di cui allart.12, commi 3 e 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n.14, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3131208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 4. Per gli interventi finalizzati a favorire e potenziare lo sviluppo della società dellinformazione nelle istituzioni scolastiche, da coordinare con le analoghe azioni previste nel PON (Programma operativo nazionale) Scuola e nel POR (Programma operativo regionale) della Calabria per il periodo 2000-2006, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000, con allocazione al capitolo 3313130 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 13 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998, n. 5 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3314103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 50.000.000 è destinata al Gruppo subacqueo di Paola per le attività di promozione della pratica subacquea dei disabili ciechi. 6. Al fine di favorire laccesso degli enti locali e delle loro Associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti o altro Istituto abilitato, per la costruzione, lampliamento, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi - ai sensi dellart. 11, comma 1, lett. a), della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 - è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 3314207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. RUBRICA 4^ SICUREZZA SOCIALE ART. 14 1. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 2. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000. 3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. ART. 15 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO -Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000. 3. Per le trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti, e per la fornitura di strumenti adeguati allespletamento delle mansioni di centralinista telefonico, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 25.000.000, con allocazione al capitolo 4251102 della spesa del bilancio 2001. 4. Per le attività di ricerca del Centro Unico Regionale Trapianti Midollo Osseo Alberto Neri è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 - ai sensi dellart. 15, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000, n.14 - la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 4231122 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 16 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione italiana ciechi e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 250.000.000. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'art. 5 della legge 4.3.1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, la somma di lire 500.000.000 è destinata al Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme per la valorizzazione e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali di ricerca. 4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 la somma di lire 1.000.000.000 è destinata allASL n. 6 di Lamezia Terme per il completamento del nuovo ospedale civile. 5. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 4211201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, la somma di lire 10.000.000.000 è destinata allASL n. 9 per la realizzazione delle opere di completamento del Presidio ospedaliero di Gerace. ART. 17 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 530.000.000. 2. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 57.000.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali, di cui lire 4.500.000.000 per la definizione di situazioni pregresse. 3. La Giunta regionale è tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 2, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo, ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite. 4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 2001, di cui al comma 2, la somma di lire 5.300.000.000 è destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21. 5. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2, la somma di lire 1.000.000.000 è destinata agli interventi inerenti alla tutela della maternità delle donne non occupate, sulla base dei criteri che saranno stabiliti con apposita delibera della Giunta regionale. 6. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2001 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 7. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 le somme di lire 80.000.000 e lire 50.000.000 sono destinate rispettivamente alla sezione regionale dellAssociazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica e allAssociazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), sezione provinciale di Cosenza. ART. 17 bis 1. In attesa della legge regionale di riordino della normativa in materia di servizi sociali, la Regione Calabria impronta la propria attività e gli interventi in materia ai principi ed alle norme di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. In tale quadro sono autorizzati attività e programmi sperimentali per assicurare un adeguato sistema di interventi e servizi sociali, ponendone lonere a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 17, comma 2. 2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga alla normativa di cui alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ed in via transitoria, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, potrà apportare mirate modifiche sia alle specifiche strutture organizzative della Giunta, sia delle funzioni che delle competenze. ART. 18 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 "Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 700.000.000. 3. Per le attività sociali e di gestione della Fondazione Ezio Galiano Onlus di Catanzaro, riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale n. 5233 del 5.11.1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla stessa un contributo straordinario di lire 150.000.000, previa presentazione di uno specifico programma di attività e successiva verifica dei risultati conseguiti. 4. Per lintervento di cui al precedente comma è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000, con allocazione al capitolo 4341107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 18 bis 1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove la costituzione di una Fondazione nellambito della finanza etica aperta alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati. 2. La Fondazione ha lo scopo di finanziare e sostenere le persone fisiche e le famiglie in difficoltà, con un basso o nullo reddito, nonché le imprese sociali impegnate nello svolgimento di servizi socialmente rilevanti e/o nellinserimento nel mondo lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati. 3. Il patrimonio della Fondazione è costituito: a) dal contributo in denaro indicato nellatto costitutivo e versato dalla Regione Calabria, nonché da ulteriori incrementi specificamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio; b)da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, nellosservanza delle disposizioni di legge in materia. 4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere, per quanto di propria competenza, tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione. 5. Per le attività di cui ai precedenti commi è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000, con allocazione al capitolo 4341106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 19 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.300.000.000. 2. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 "Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega Italiana contro i Tumori della Calabria è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000. 3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana, sede di Reggio Calabria, un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo 4231128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'AVIS regionale un contributo straordinario di lire 100.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con allocazione al capitolo 4231131 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 20 1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000. 2. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 700.000.000. 3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 546.000.000. 4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 50.000.000. 5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 700.000.000. ART. 20 bis 1. La Regione può stipulare apposite convenzioni, a titolo gratuito, con gli organismi cui è attribuito per legge lesercizio di rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle diverse categorie di mutilati ed invalidi - quali lUNMS (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), lANMIL (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro), lANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), lENS (Ente Nazionale Sordomuti) e lUIC (Unione Italiana Ciechi) - per lo svolgimento di attività inerenti alla integrazione sociale degli stessi soggetti disabili, ad eccezione dei compiti e funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione. 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale da adottare ai sensi dellart. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni previste dallart. 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 restano attribuite alla Regione, che le esercita con le procedure ed i limiti stabiliti dallart. 52, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ART. 20 ter 1. In attuazione dellart. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto 8 ottobre 1997 del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero per la Solidarietà Sociale, è costituito il fondo speciale per listituzione dei centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, cui affluiranno le quote destinate a tali finalità da parte degli enti di cui allart. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede ad emanare il regolamento per la gestione del fondo speciale di cui al precedente comma, provvedendo altresì alla costituzione del relativo comitato di gestione. RUBRICA 5^ AGRICOLTURA ART. 21 1. Per le attività di divulgazione in agricoltura di cui alla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000. 2. Al fine di garantire lerogazione dellindennità compensativa agli agricoltori che godono di pensione di vecchiaia o di anzianità, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.500.000.000, con allocazione al capitolo 5232101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. Per gli interventi inerenti al prericonoscimento e riconoscimento di gruppi di produttori del settore degli ortofrutticoli - ai sensi del Regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione e del Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio - è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.700.000.000, con allocazione al capitolo 5142201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 21 bis 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 la tassa di concessione regionale per il rilascio dellabilitazione allesercizio della pesca nelle acque interne è ridotta del 50 per cento. 2. Il comma 2 dellart. 10 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 è sostituito dal seguente: 2. Al Presidente viene attribuita lindennità di carica pari al 90 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene attribuita lindennità pari al 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali, ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. 3. Lart. 3 della legge 24 marzo 1982, n. 9 è sostituito dal seguente: 3. La gestione del settore industriale della trasformazione del legno dellopificio di Bovalino Marina è affidato dalla Giunta regionale ad Ente strumentale della Regione e/o Imprese e/o Consorzi di Imprese, a seguito di presentazione di un proprio piano gestionale-occupazionale. Laffidamento a privati dovrà avvenire con procedura di evidenza pubblica. . ART. 21 TER 1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) nellintitolazione le parole dellagenzia sono sostituite dalle seguenti: allagenzia; b) allart. 1, comma 1, il numero 1986 è sostituito con il seguente: 1976; c) allart. 3, comma 3, le parole consenta un reddito minimo pari ad sono sostituite con le seguenti: per la sua conduzione richieda limpiego di almeno; d) allart. 3, comma 4, la parola redditività è sostituita con la seguente: superficie; e) allart. 4, comma 5, lett. b), la parola triplo è sostituita con la parola: decuplo; f) allart. 4, comma 5, lett. c), la parola trenta è sostituita con la parola: novanta; g) allart. 5, comma 1, le parole comma 4 sono sostituite con le parole: comma 5; h) allart. 5 è aggiunto il seguente comma: 7. Il subingresso nelle assegnazioni operate con contratto di compravendita in base alla legislazione di riforma fondiaria antecedente alla legge n. 386/1976, e la successiva affrancazione dal riservato dominio dellEnte devono essere attuati senza tenere conto delleventuale intervenuta modificazione della destinazione urbanistica del fondo, quando ne risulti accertata la continuativa coltivazione diretta ad opera degli interessati.; i) allart. 7, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: il termine di cui sopra vale anche per le valutazioni di fondi rustici da acquistare o permutare.; j) allart. 7, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 1 bis. Le compravendite sono effettuate con le procedure di cui agli artt. 18, commi 2 e 3 e 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15. 1 ter. Gli immobili detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo non inferiore a cinque anni alla data del 31 dicembre 2000, possono essere alienati ai detentori al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, sempre che linteressato, nel termine di novanta giorni dalla proposta, dichiari la disponibilità allacquisto sulla base del prezzo sopra stabilito maggiorato delle somme dovute per lutilizzo dellimmobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non sia stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, relativamente ai fabbricati, e dell1 per cento, per ogni anno di detenzione riguardo ai terreni, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per lesercizio dellopzione, lARSSA pronuncia lestromissione che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dellart. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.; k) allart. 7, comma 2, dopo le parole insistono le costruzioni sono soppresse le seguenti parole: può essere operata per una superficie non superiore a tre volte quella coperta dai fabbricati ed; l) allart. 7, comma 3, dopo la parola edificazioni è aggiunta la parola: anche; m) allart. 7, comma 3, la parola tre è sostituita con la parola: dieci. 2. Le occupazioni senza titolo di terreni della Riforma, poste in essere da manuali coltivatori della terra in epoca antecedente allentrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, vanno ricomprese nelle situazioni consolidate fatte salve dallart. 3, comma 3, della stessa legge. ART. 22 1. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 Norme in materia di bonifica e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000. ART. 23 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 1 Norme per la tutela e la valorizzazione del bergamotto, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati agrumari con sede in Reggio Calabria un contributo straordinario per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca e allinnovazione tecnologica nei settori agroalimentare, essenziero e aromatiero. 3. Per gli interventi di cui al comma precedente è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 5122203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 24 1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 66.700.000.000, di cui lire 1.500.000.000 per la transazione della vertenza ARSSA-MAGA srl. 2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18. 3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 2001, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2000. 4. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1, la somma di lire 700.000.000 è destinata alla realizzazione di interventi straordinari finalizzati alla ristrutturazione della cantina Bruzia di Lamezia Terme. ART. 25 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000. 2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 Risarcimento dei danni causati da specie animali in via di estinzione e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 480.000.000, con allocazione al capitolo 5123105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 26 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 150.000.000. 2. Per la sottoscrizione da parte dellARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e i Servizi in Agricoltura), dellA.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) e della Fincalabra SPA - enti strumentali della Regione Calabria - della quota di aumento del capitale sociale del Centro di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria SPA nella stessa misura di partecipazione posseduta, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 5122215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dellintervento di cui al precedente comma. ART. 27 1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000. ART. 28 1. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 6.000.000.000. 3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600.000.000. ART. 29 1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 8.050.000.000. 2. Per gli interventi di cui allart. 5 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 14 Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.400.000.000, con allocazione al capitolo 5132101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. Per le finalità di cui allart. 6 della legge regionale 22.12.1998, n. 14 Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.600.000.000, con allocazione al capitolo 5132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. RUBRICA 6^ ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE ART. 30 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 400.000.000. 2. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 6132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 le somme di lire 300.000.000 e lire 150.000.000, sono destinate rispettivamente allEnte Autonomo Fiera di Cosenza e allEnte Fiera di Lamezia Terme. ART. 31 1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000. 2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000. 3. Per le iniziative di cui allart. 8, commi 1 e 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001, la spesa di lire 600.000.000, con allocazione al capitolo 6131103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 4. Per il cofinanziamento del programma attuativo presentato dalla Regione al Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato - nellambito dei progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane, ai sensi dellart. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e delle relative direttive di cui alla deliberazione CIPE 5.8.1998 - è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.348.000.000, con allocazione al capitolo 6211208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 5. Il programma attuativo di cui al precedente comma è definito dallAssessorato allIndustria, Commercio e Artigianato sentito lAssessorato al Turismo ed approvato dalla Giunta regionale. 6. Per lintervento progettuale previsto dallart. 31, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è autorizzato per lesercizio finanziario 2001 lulteriore finanziamento di lire 50.000.000 con allocazione al capitolo 6122110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 7. Per lo svolgimento delle attività dellEnte Bilaterale Calabrese per lArtigianato (E.B.C.A.), la Giunta regionale è autorizzata a concedere allente medesimo, per lesercizio finanziario 2001, un contributo a fondo perduto di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122107 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. ART. 31 bis 1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un apposito fondo regionale di garanzia, che potrà agire in sinergia con altri fondi di garanzia pubblici o privati, da affidare in gestione, secondo la vigente normativa, ad apposito soggetto abilitato, al fine di favorire laccesso della PMI e delle imprese artigiane a finanziamenti rivolti: a) allacquisizione delle risorse finanziarie a proprio carico per la realizzazione degli investimenti che godano di regimi di aiuto previsti da norme nazionali o regionali; b) allacquisto di scorte; c) alla ristrutturazione o consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine generate dalla gestione aziendale. 2. Per lattuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno specifico regolamento contenente modalità e criteri attuativi nel rispetto del regolamento CE n. 69/2001, da coordinare con la normativa prevista al comma 2 del successivo articolo 31 quater. 3. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 40.000.000.000 da finanziare attraverso la contrazione di uno o più mutui quindicennali, al tasso fisso o variabile, con istituti di credito abilitati mediante gare di evidenza pubblica. 4. Per la copertura dellonere di ammortamento relativo allanno 2001, inerente al mutuo o ai mutui di cui al precedente comma, è autorizzato per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 4.000.000.000, con allocazione al capitolo 6122222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. Per gli anni successivi si provvede con i corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2001-2003 e successivi. 5. Lautorizzazione di cui al comma 3, è subordinata, a norma dellart. 39 della legge regionale di contabilità 5 maggio 1978, n. 5, allapprovazione del rendiconto relativo allesercizio finanziario 1999. 6. Qualora le rate di ammortamento del mutuo o dei mutui di cui al presente articolo decorrano a partire dallesercizio finanziario 2002, lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 6122222 per lesercizio 2001, può essere utilizzato in capitale per le finalità di cui al comma 1. La Giunta regionale è comunque autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio per leventuale istituzione degli appositi capitoli di spesa, distinti per quota rimborso del capitale e per quota di interessi. ART. 31 ter 1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare per il tramite del CO.SE.R. scrl (organismo consortile di servizi promosso dalle associazioni regionali più rappresentative dellartigianato calabrese), il progetto inerente allOsservatorio Regionale sullArtigianato in ambito S.I.O.E. ( Sistema Informativo Osservatorio Economico ), già approvato dal Ministero dellIndustria, Commercio ed Artigianato con D.M. del 19.12.1996. 2. I rapporti tra la Regione ed il CO.SE.R. scrl sono disciplinati da apposita convenzione secondo lo schema da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge. 3. Agli oneri derivanti dallintervento di cui ai precedenti commi 1 e 2 si provvede con lo stanziamento di lire 260.000.000 previsto al capitolo 6122108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 4. I Comuni, nel provvedere al riordino del settore del commercio su aree pubbliche, ai sensi dellart.11 della legge regionale 11.6.1999, n. 18, qualora non avessero ancora provveduto alla concessione definitiva dei posteggi nei mercati esistenti sul territorio, procedono, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla attribuzione definitiva del posteggio ed al rilascio dellautorizzazione alloperatore che lo ha occupato regolarmente nellanno precedente alla predetta data, a condizione che la frequenza del mercato sia attestata dal regolare pagamento delloccupazione del suolo pubblico o da altra documentazione in proprio possesso e che non ricada nei motivi di decadenza previsti dalla lettera b), comma 4, dellart. 29 del D.Lgs 31.3.1998, n. 114. 5. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 4, i Comuni provvedono alla formale istituzione dei mercati e delle fiere che si svolgono di fatto sul proprio territorio, pur non regolarmente istituiti, e procedono , per i mercati, allassegnazione definitiva dei posteggi ed al rilascio della autorizzazione a favore di coloro che ne siano stati per ultimi concessionari e, in mancanza di concessione, con le modalità di cui al comma precedente. 6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare il piano di cui alla delibera consiliare 8 marzo 1995, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 32/1998 , rimodulando, conseguentemente, il progetto di rete di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, per rapportarla anche alle esigenze dellutenza presente, gravitante ed attiva in tutti i settori produttivi, nonchè al trend di crescita demografica ed economica delle varie zone omogenee identificate nella richiamata delibera consiliare, salvaguardando comunque la presenza del servizio distributivo su tutto il territorio regionale. 7. Al fine di assicurare il miglioramento dei servizi di distribuzione stradale del carburante per autotrazione ed ottenere un minore inquinamento ambientale, le autorizzazioni per linstallazione e lesercizio di impianti per la distribuzione dei prodotti GPL e/o metano per autotrazione possono essere rilasciate senza alcun limite percentuale rispetto allintera rete regionale. Le autorizzazioni per il potenziamento degli impianti esistenti con laggiunta di GPL e/o metano per autotrazione possono essere rilasciate previa rinuncia di altra autorizzazione di impianto di carburante attivo e funzionale nel territorio regionale. I citati provvedimenti possono essere autorizzati dai Comuni nel rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per linsediamento di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione previsti dalla normativa in materia. 8. Allart. 4 della legge regionale 8 aprile 1988, n. 10 è aggiunto in fine il seguente periodo: Se la partecipazione della Regione al capitale sociale è superiore al 50 per cento, la maggioranza dei componenti degli organi statutari deve essere garantita alla Regione stessa, che ne nomina anche il Presidente con delibera di Giunta regionale. 9. Fino alla data di antrata in vigore della legge regionale da adottare ai sensi dellart. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni amministrative in materia di artigianato, come definite dagli artt. 12 e 14 del decreto legislativo n. 112/98, restano attribuite alla Regione. 10. Allart. 37 bis della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 la ventesima alinea inerente alla legge 25 novembre 1989, n. 8 Disciplina dellartigianato è soppressa. La legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è riapprovata nel testo originario. 11. Allart. 2, lett. b), della legge regionale 7 marzo 1995, n.5 dopo le parole: ogni comune potrà avere sono inserite le parole : di norma. ART. 31 quater 1. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n.C(2000) 2345, dell8 agosto 2000, sostiene la nascita e lo sviluppo delle PMI nei settori dellindustria, del commercio, dellartigianato, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 70/2001 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000-2006 approvata con decisione della Commissione Europea n. 792/99 del 1 marzo 2000. 2. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui al citato Regolamento (CE) 70/2001. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente norma le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nellallegato I del Trattato CE, le attività di ricerca, i settori dei trasporti, della siderurgia, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dellindustria automobilistica. 4. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 possono avere ad oggetto linvestimento produttivo, la creazione di posti di lavoro connessa con linvestimento, lacquisizione di servizi. 5. Gli aiuti potranno essere concessi nelle forme previste dagli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale pubblicati sulla GUCE C 74 del 10 marzo 1998. 6. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1 non possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi dellart. 87, paragrafo 1, del trattato, nè con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo ad una intensità di aiuto superiore ai massimali di cui alla citata Carta degli aiuti di stato a finalità regionale. 7. La Regione, anche con riferimento a quanto previsto dal citato Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2345, dell8 agosto 2000, concede aiuti destinati alla formazione accordati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 68/2001 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dal medesimo regolamento. 8. La Giunta regionale, con propri atti regolamentari, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti di cui al precedente comma nel rispetto di tutte le condizioni di cui al citato Regolamento (CE) 68/2001. 9. La Regione, in conformità a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, può integrare le agevolazioni creditizie in favore delle PMI previste dalla legge n. 949/1952, integrata dalla legge n. 240/1981, dalla legge n. 1329/1965 e dalla legge n. 598/1994, mediante un contributo in conto capitale nella misura massima del 20 per cento dellinvestimento ammissibile e comunque nel rispetto dei massimali di cui al comma 1 del presente articolo. 10. Per le operazioni assistite dalle agevolazioni di cui al precedente comma 9 la Regione può concedere, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, a copertura dei rischi creditizi e nellambito dei massimali di aiuto di cui al comma 1 del presente articolo, garanzia fidejussoria a carico dei fondi regionali di garanzia, da accordare anche in cogaranzia con altri fondi di garanzia pubblici. 11. Le norme di cui al presente articolo restano in vigore fino al 30 giugno 2007. 12. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con i corrispondenti fondi previsti nel bilancio annuale 2001 e nel bilancio pluriennale 2001-2003. ART. 32 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.300.000.000. 2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma la somma di lire 300.000.000 è destinata alle iniziative ed attività del competente Assessorato in materia di cooperazione, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio, assistenza tecnica e funzionamento della Consulta regionale della Cooperazione. ART. 32 bis 1. Alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - Lart. 3 è sostituito dal seguente: ART. 3 1. La Consulta regionale della Cooperazione ha sede presso la Giunta regionale ed è così composta: a) Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) quattro rappresentanti delle Organizzazioni regionali facenti parte del Movimento Cooperativo operanti in Calabria ed aderenti alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute; c) un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione; d) due esperti di provata esperienza e professionalità in materia di cooperazione, individuati su proposta dellAssessore regionale competente; e) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale nel suo seno, nel rispetto della minoranza. 2. Le designazioni dei componenti devono pervenire allAssessorato regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. 3. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta si intende regolarmente costituita, anche prescindendo dai componenti per i quali non sia ancora pervenuta la designazione, purchè sia presente la maggioranza dei componenti previsti. 4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale del competente Settore. 5. La Consulta regionale è convocata dufficio dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. 6. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute, se dovute, nella misura stabilita per i dirigenti regionali; - Il primo e terzo comma dellart. 4 sono abrogati; - Larticolo 6 è sostituito dal seguente: ART. 6 1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente dispone il riparto dei contributi ed il relativo accredito del 50 per cento a favore delle Organizzazioni regionali, per come proposto dalla Consulta regionale ed approvato dalla Giunta regionale. Il restante 50 per cento è erogato alle Organizzazioni regionali, in una o più soluzioni, dopo la presentazione da parte di ciascuna Organizzazione di una o più relazioni dettagliate da cui risultino, in modo chiaro ed inequivocabile, lattuazione delle iniziative programmate e, per ogni iniziativa, le spese effettivamente sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. 2. In caso di mancata presentazione della relazione o della documentazione contabile, oppure qualora sia nella relazione che negli atti contabili vengono riscontrate delle irregolarità, il Dirigente Generale del Dipartimento competente, sentita la Consulta regionale, può disporre la revoca, in tutto o in parte, del contributo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.. 2. Il secondo ed il terzo comma dellart. 17 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 sono sostituiti dal seguente comma: 2. Il Collegio è composto da tre membri, i quali sono scelti, su proposta dellAssessore al Turismo: a) uno, che assume le funzioni di presidente, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; b) uno tra gli iscritti nellalbo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nellalbo dei ragionieri. 3. Entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare i Collegi dei revisori dei Conti delle relative Aziende di Promozione Turistica, adeguandone la composizione alla normativa di cui al comma precedente. 4. In attesa della legge regionale organica di riforma delle Aziende di Promozione Turistica - di cui al titolo I della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - entro trenta giorni dellentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione di ciascuna Azienda di Promozione Turistica fino allapprovazione della nuova disciplina normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2001. ART. 33 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.100.000.000. 2. Per le iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217", è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.350.000.000. 3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000. 4. Per le iniziative finalizzate alla promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.300.000.000. 5. Per provvedere al ripianamento del disavanzo dellAzienda di Promozione Turistica (APT) di Cosenza è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6133119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 6. La Giunta regionale è autorizzata al ripianamento di cui al precedente comma previa specifica relazione dellAPT e verifica dei conti consuntivi regolarmente approvati. 7. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 150.000.000 è destinata al sostegno delle attività di promozione turistica del gruppo Mirabilia di Catanzaro con particolare riferimento alle manifestazioni a carattere nazionale degli sbandieratori in costume medioevale, organizzate nellanno 2001. 8. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 200.000.000 è destinata al comune di Crotone per lorganizzazione del 1° Torneo europeo dei giovani per la vita, in memoria delle vittime delle alluvioni che hanno interessato negli anni 1996 e 2000 i territori dei comuni di Crotone e Soverato. 9. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, la somma di lire 100.000.000 è destinata allUnione Nazionale Pro-loco italiane per il sostegno delle iniziative degli organi regionali, riconosciuti con lart. 33, comma 7, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14. 10. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 la somma di lire 100.000.000 è destinata al comune di Lamezia Terme per lorganizzazione del 1° torneo italiano di pallavolo Pallavolo per tutti, i giovani e la solidarietà. ART. 34 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000. 2. Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale regionale la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali proprietari di strutture e impianti termali per garantire agli stessi la disponibilità della quota di cofinanziamento per laccesso ai finanziamenti previsti a tale titolo dal POR (Programma Operativo Regionale) della Calabria per il periodo 2000 - 2006. 3. Per gli interventi di cui al precedente comma è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 6124210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 4. Per lo studio e analisi delle potenzialità turistiche calabresi, anche mediante lutilizzo del lavoro interinale, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000 con allocazione al capitolo 6111106 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 5. Lintervento di cui al precedente comma è attuato nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. ART. 35 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare" è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000. 2. Al fine di promuovere il sistema aeroportuale regionale attraverso interventi e azioni atte a migliorare limmagine e la qualità dei servizi aeroportuali e a realizzare politiche di contenimento dei costi in grado di incidere positivamente sulla competitività dellofferta turistica complessiva regionale, anche in coerenza a quanto stabilito dallart. 136 della legge 23.12.2000, n. 388, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000.000.000, con allocazione al capitolo 6133205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 3. Per lattuazione degli interventi e azioni di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a definire con le società di gestione dei servizi aeroportuali un programma alla cui realizzazione si provvede nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 4. Prima del perfezionamento del programma di cui al precedente comma 3, la Giunta regionale sottoporrà il programma stesso al parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta. ART. 36 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 8 Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 6121210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 2. Per il finanziamento ed il potenziamento del laboratorio regionale presso lUniversità della Calabria di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6367 dell11.11.1998 - aperto alle PMI ed ai giovani che intendono avviare un lavoro autonomo - finalizzato allo studio e caratterizzazioni di materiali per applicazioni industriali nei campi delledilizia, delle costruzioni stradali, del restauro dei centri storici e di altre opere, è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 6122223 dello stato di previsione delle spesa del bilancio 2001. 3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo allUniversità Mediterranea di Reggio Calabria per la realizzazione di un laboratorio regionale - aperto alle PMI ed ai giovani che intendono avviare un lavoro autonomo - finalizzato allo studio, ai siti delle materie prime ed alla utilizzazione di materiali per il risanamento ed il restauro con metodi tradizionali dei centri storici e di altre opere. 4. Per lintervento di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6122224 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. 5. Al fine di garantire le prestazioni di servizi promozionali e di pubblicità inerenti al numero verde antiusura, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 8853 del 28 febbraio 1995, da effettuarsi nel periodo 2000-2001 per il tramite della società SEAT a.p.a. - incaricata con deliberazioni della Giunta regionale n. 6396 del 15 dicembre 1997 e n. 7360 del 14 dicembre 1998 - è autorizzata per lesercizio finanziario 2001 la spesa di lire 528.840.000, di cui lire 259.200.000 per lanno 2000, con allocazione al capitolo 6122111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. DISPOSIZIONI VARIE ART. 37 1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2112101 - 2121101 - 2131102 - 2141201 - 2211103 - 2211206 - 3312101 - 3313102 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 4241103 e 6133102 dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi. 2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito. 3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nel capitolo 3312101. 4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12. 5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203, 2131204 e 3313120 dello stato di previsione della spesa, possono essere assunti entro i limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione dell'entrata. ART. 37 bis 1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dallattuazione del Programma Operativo Regionale (POR) della Calabria - approvato con decisione CE 8.8.2000 n.C(2000)2345 - e del relativo Complemento di Programmazione, nellambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 - ammontanti a complessive lire 4.204.036.370.000 nel quadriennio 2000/2003 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento: a) quanto a lire 451.850.850.000 con risorse derivanti dal FSE (Fondo Sociale Europeo), iscritte al capitolo 2329101 dellentrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione; b) quanto a lire 1.299.454.058.000 con risorse derivanti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), iscritte al capitolo 2329201 dellentrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione; c) quanto a lire 458.996.695.000 con risorse derivanti dal FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia), iscritte al capitolo 2329202 dellentrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2006 della Regione; d) quanto a lire 20.814.905.000 con risorse derivanti dallo SFOP (Strumento Finanziario di Orientamento della pesca), iscritte al capitolo 2329203 dellentrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione; e) quanto a lire 1.365.077.082.000 con risorse derivanti dal Fondo di rotazione previsto dallart. 5 della legge 16.4.1987, n. 183, iscritte al capitolo 2329204 dellentrata ed ai corrispondenti capitoli della spesa dei bilanci di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 della Regione; f) quanto a lire 279.438.610.000 con risorse previste dallAccordo di Programma Quadro (APQ) ciclo integrato delle acque in via di rimodulazione, nellambito dellIntesa Istituzionale di Programma firmata in data 19.10.1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con delibere CIPE n° 142 del 6.8.1999 e n° 14 del 15.2.2000; g) quanto a lire 24.925.600.000 con risorse previste dallAccordo di Programma Quadro (APQ) sistemi locali di sviluppo, in via di definizione, nellambito dellIntesa Istituzionale di Programma firmata in data 19.10.1999, e derivanti dai fondi assegnati alla Regione Calabria con delibera CIPE n. 14 del 15.2.2000; h) quanto a lire 106.549.070.000 con risorse derivanti dalla delibera CIPE n. 275 del 18.12.1996 (fondi aree depresse), iscritte tempo per tempo al capitolo 2305265 dellentrata ed al corrispondente capitolo 2242209 della spesa dei bilanci di previsione annuali dal 1998 al 2001 e corrispondenti bilanci pluriennali, inerenti alla realizzazione di progetti per interventi infrastrutturali coerenti con il POR 2000 - 2006 della Calabria; i) quanto a lire 49.378.760.000 con risorse derivanti dalle leggi 7 agosto 1990, n° 253 e 3 agosto 1998, n° 267, iscritte ai corrispondenti capitoli 2305219 e 2305275 dellentrata ed ai relativi capitoli 2112206 e 2141230 della spesa del bilancio 2001 ed anni precedenti; l) quanto a lire 58.095.060.000 con risorse proprie regionali, di cui lire 26.524.360.000, 13.754.820.000, 17.815.880.000 rispettivamente a carico dei bilanci 2001, 2002 e 2003 iscritte su base pluriennale ai capitoli del programma 3421 dello stato di previsione della spesa dei bilanci annuale 2001 e pluriennale 2001 - 2003; m) quanto a lire 47.355.360.000 con risorse previste tempo per tempo nei bilanci annuali dellA.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), ente strumentale della Regione, inerenti ai progetti già avviati nel settore della forestazione produttiva; n) quanto a lire 42.100.320.000 con risorse a carico degli Enti locali interessati, da prevedere tempo per tempo nei propri bilanci, per la copertura della quota del 15 per cento inerente al finanziamento di progetti integrati nellambito della asse V Città del POR 2000-2006 della Calabria. 2. La destinazione analitica della nuova spesa autorizzata - in relazione ai canali di finanziamento, al programma, ai settori, alle misure, ai capitoli e alle leggi organiche - è definita dalle tabelle annesse alla legge regionale di bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001-2003, per quanto attiene quella finanziata con i fondi strutturali comunitari e con le risorse proprie regionali, mentre si rinvia agli APQ (Accordi di Programma Quadro) per quelle finanziate con le delibere CIPE n. 142 del 6.8.1999 e n. 14 del 15.2.2000. 3. Nelle more di una legge organica che disciplini la materia, ogni proposta di atto di impegno della spesa a carico del bilancio regionale, inerente allattuazione del POR (Programma Operativo Regionale) Calabria, nellambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, deve essere accompagnato dai pareri, da allegare allatto di impegno stesso, di regolarità amministrativa e contabile, rilasciata rispettivamente dal dirigente competente e dal dirigente del settore di Ragioneria Generale, nonchè dal parere di coerenza programmatica e rispetto dei regolamenti e decisioni comunitari, rilasciato dal Dirigente generale del Dipartimento competente. ART. 37 ter 1. La nomina della Regione negli organismi di revisione e/o di controllo degli enti strumentali della Regione e di quelli per i quali è prevista la partecipazione della Regione, appartengono, per loro stessa natura, alla competenza esclusiva del Consiglio regionale che la esercita con le modalità e i limiti fissati dal Regolamento. ART. 38 1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2001, restano determinati in complessive lire 7.200.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali, in complessive lire 20.000.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001201) destinato alle spese per investimenti attinenti alle funzioni normali e in complessive lire 1.300.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001202) destinato alle spese di investimento attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio. 2. Il fondo globale di cui al capitolo 7001201 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi relativi alla realizzazione di interventi inerenti allo sviluppo e alloccupazione che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio. 3. Il fondo globale di cui al capitolo 7001202 è interamente vincolato al finanziamento dei provvedimenti legislativi inerenti al settore agricolo che si perfezioneranno dopo lapprovazione del bilancio. ART. 39 1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi. 2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento. 3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. ART. 40 1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3. ART. 41 1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale. 2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico. ART. 42 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 758.843.253.750 nel triennio 2001/2003, di cui lire 726.983.253.750 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 2001/2003, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi. 2. La tabella "A" (Omissis) allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa. ART. 43 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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