TITOLO I
FINALITA DELLA LEGGE
Art. 1 Finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e delloccupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per limpiego in attuazione del decreto legislativo 23 Dicembre 1997, n°469, in seguito denominato «decreto».
2. Al fine di favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce lintegrazione delle funzioni relative ai servizi per limpiego con le politiche del lavoro, dellorientamento scolastico e professionale, dellistruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.
3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale con
Province ed Enti Locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dellofferta di lavoro e la crescita occupazionale.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI PER LIMPIEGO
Art. 2
Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per limpiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui allarticolo 2, comma 2, del «decreto» con lobiettivo di incrementare loccupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare lincontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Nellesercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare lingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua interventi che favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro.
La Regione inoltre:
a) elabora programmi di iniziativa regionale al fine di promuovere il lavoro, loccupazione e la nuova imprenditorialità ;
b) attua il programma regionale di cui al successivo articolo 15;
c) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, gli strumenti attivi di inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà e di emersione ;
d) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro ;
e) determina gli standard e pianifica il sistema regionale dei servizi per limpiego con particolare riferimento allimpatto socio-economico ed occupazionale, allefficacia delle politiche e dei programmi, allefficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
f) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dellarticolo 4 del «decreto», gli indirizzi ed i criteri generali per lindividuazione da parte delle province degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per limpiego, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui allarticolo 7 e della Commissione regionale di cui allarticolo 6;
g) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere lomogeneità del sistema;
h) approva nellesercizio dei compiti di vigilanza e controllo gli atti fondamentali dellAzienda Calabria-Lavoro e ne indirizza lAttività;
i) sperimenta in accordo con le Province servizi innovativi per lintegrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con listruzione, la formazione professionale, lorientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;
j) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sullespletamento delle funzioni attribuite e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti negli atti di programmazione;
k) individua forme e sviluppa strumenti di stabile collaborazione con organismi, enti ed imprese costituiti allestero da calabresi o loro discendenti.
3. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con lUnione Europea ed in particolare attua il principio della libera circolazione dei lavoratori sancita dallart. 48 del Trattato di Roma, avvalendosi della rete EURES (Servizi Europei per lImpiego) attuata per decisione della Commissione Europea n. 569 del 29.10.1993 ed incentiva lincontro tra domanda e offerta del lavoro a vocazione comunitaria attraverso la Stazione di lavoro che ha sede a Reggio
Calabria
Art. 3
Funzioni e compiti delle province
1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dellarticolo 2 del «decreto», garantendo lintegrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.
2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.
3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per limpiego di cui al successivo articolo 11.
4. Alle Province, in particolare, vengono, conferite le funzioni e le competenze di cui allart.6, comma 2, del «decreto».
Con delibera della Giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.
5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per limpiego in territori di più
province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.
6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per limpiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267, acquisendo la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.
7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire linserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n°68, le Province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla Commissione di cui allarticolo 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.
8. Le Province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita Commissione Provinciale Tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.
9. La Regione promuove e sostiene mediante lassegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dellintegrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati allobbligo di cui allart. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144. A tal fine le Province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nellambito dei Centri per limpiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei Presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la Giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative allintegrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere lintegrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati allobbligo di cui allart. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 10. Il Presidente della Giunta regionale insieme allAssessore al lavoro e con i Presidenti delle Province, verificano annualmente lo stato di attuazione della presente
legge.
Art. 4
Sistema regionale per l'impiego
1. Il sistema regionale per limpiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate per lesercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui allarticolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per limpiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire lincontro tra domanda e offerta di lavoro, laccesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo delloccupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.
3. Fanno parte del sistema dei servizi per limpiego e della sua organizzazione:
a) i centri per limpiego costituiti dalle province ai sensi dellart. 11; b) lAzienda Calabria-Lavoro di cui al successivo art. 19;
c) la Commissione di cui al successivo art. 6;
d) la Commissione provinciale di cui allart. 8;
e) il Comitato di cui al successivo art. 7;
f) il sistema informatico di cui allart. 28.
Art. 5
Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite
1. Le Province per lesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite con i provvedimenti attuativi dellarticolo 7 del «decreto».
2. Le Province subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali inerenti i beni e le risorse strumentali trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dellarticolo 7 del «decreto».
3. La Regione può assegnare alle province ulteriori risorse, umane e finanziarie, da destinare allesercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Art. 6
Commissione regionale tripartita
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata «Commissione».
2. Alla «Commissione», oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla Commissione Regionale per limpiego ai sensi della legge 28.2.1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.
3. La Commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per lindividuazione e la variazione degli ambiti territoriali di riferimento nonché per la individuazione dei bacini di utenza; formula, inoltre, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per limpiego.
4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma successivo entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la «Commissione» verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dellAssessore al lavoro.
5. La Commissione ha sede a Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. La Commissione è composta:
a) dallAssessore regionale al Lavoro o suo delegato che presiede;
b) da n. 8, di cui 4 supplenti, rappresentanti delle associazioni degli industriali, dellartigianato, delle organizzazioni delle cooperazione, dei produttori agricoli, del commercio e del turismo;
c) da n. 8, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative così come individuate nel Comitato regionale INPS;
d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125; e) da n. 3 Consiglieri regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
f) dal Direttore del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione regionale del lavoro e dal Direttore Generale dell'Azienda «Calabria Lavoro», senza diritto di voto; g) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori alle politiche del lavoro, se delegati.
7. Il funzionamento della «Commissione» è definito in apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
8. Le funzioni di Segreteria e di assistenza alla «Commissione» sono esercitate dall'apposito Settore nell'ambito del competente Dipartimento regionale.
9. Ai componenti la «Commissione» è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal Regolamento di cui al precedente comma 7 il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad un milione di lire mensile, oltre al rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.
10. La «Commissione» si avvale per le funzioni di indirizzo e programmazione di un Comitato tecnico-scientifico formato da n. 7 esperti di cui almeno quattro donne esperte nelle politiche di genere o provenienti da diverse organizzazioni sindacali con esperienza in organismi confederali e tre proposti dallAzienda Calabria-Lavoro. In particolare il Comitato svolge funzione consultiva e di ricerca atta a realizzare un sistema integrato di orientamento dello studio al lavoro e nel lavoro con particolare riferimento alloccupazione femminile. I componenti il comitato sono nominati dal Presidente della «Commissione». Il Comitato nominato rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato è corrisposto un gettone di presenza.
Art. 7
Comitato di coordinamento istituzionale
1. Al fine di assicurare lefficace coordinamento tra Regione ed Enti Locali del sistema regionale per limpiego e leffettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi allimpiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato «Comitato».
2. Il «Comitato» propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per lindividuazione o la variazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per limpiego, tenendo conto dei fattori di ponderazione di cui al secondo comma del successivo articolo 12 ed esprime valutazioni e proposte in merito alla qualità ed omogeneità sul territorio dei servizi resi e degli standard garantiti, nonché alla efficacia del sistema regionale dei servizi per limpiego con particolare riguardo alla realizzazione della effettiva integrazione di cui al comma 1.
3. Il «Comitato» è composto :
a) dallAssessore regionale al Lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
c) da 5 Sindaci, o loro delegati, di cui almeno due delle Città capoluogo di provincia, designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia
(ANCI) regionale;
d) da 2 Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati, designati dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani
(UNCEM); e) da 3 Consiglieri regionali nominati dal Consiglio, di cui 1 in rappresentanza della minoranza.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il dirigente della Direzione regionale del lavoro della Calabria, esperti e rappresentanti di enti o Associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.
5. Il «Comitato», che dura in carica per lintera legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Il «Comitato» adotta il regolamento di funzionamento che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.
7. Il «Comitato» ha sede a Reggio Calabria e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, del Settore istituito nellambito del competente Dipartimento
regionale.
Art. 8
Commissione provinciale tripartita
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui allart. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dellart. 6 del «Decreto» per come modificato dallart. 6 della legge 12 marzo 1999 n° 68, le Province, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della Commissione Provinciale Tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di organizzazione e gestione dei servizi per limpiego. Tale Commissione, costituita secondo i principi ed i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dellart. 6 del «Decreto» garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica secondo quanto indicato dal precedente articolo 7 e del Consigliere provinciale di parità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. 2. Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, lintegrazione delle Commissioni provinciali con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e da un ispettore medico del
lavoro.
Art. 9
Ambito territoriale dei centri per l'impiego
1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai Centri per lImpiego. Entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale prende atto della individuazione dei bacini provinciali per listituzione dei Centri per limpiego, deliberata dalle Province tenuto conto del limite minimo di abitanti previsto dallart. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 469/97. Listituzione e la gestione dei Centri per limpiego interprovinciali, è attuata dalle Province stesse, dintesa fra loro.
2. Per motivate ragioni socio-geografiche le Province, possono istituire una o più sedi locali coordinate e finalizzate ad una migliore diffusione dei servizi allimpiego
3. Ogni tre anni le Province devono valutare, nellottica degli standard minimi di qualità, le condizioni socio-geografiche, economiche ed occupazionali per leventuale modificazione delle strutture sub-provinciali.
Art. 10
Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego
1. Le Province costituiscono i Centri per lImpiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui allart. 9. Decorso tale termine la Giunta esercita i poteri sostitutivi.
2. Le Province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare lestensione dellaccesso a taluno dei servizi erogati in un Centro per limpiego ad utenti di provincia diversa, qualora risiedano in comuni contigui al centro.
3. Per lImplementazione dei servizi anche su basi interprovinciali, le Province possono avvalersi dellassistenza tecnica dell'Azienda Calabria-Lavoro. Esse accedono alle più allargate modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni provinciali interessate e quello del Comitato di cui allart. 7, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standard di qualità.
Art. 11
Centri per l'impiego
1. I centri per limpiego, di cui al comma 1, lettera e) dellart. 4 del «Decreto» svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province ed in particolare: a) gestione dei compiti di cui allart. 2 comma 1 del «Decreto», afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e linserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari; b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa lattività di assistenza ed informazione ad esse connessa.
2. I Centri per lImpiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dellart. 9, erogano i seguenti servizi:
a) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;
b) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;
c) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;
d) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;
e) preselezione funzionale allincontro tra domanda ed offerta di lavoro;
f) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;
g) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;
h) diffusione dellinformazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa Statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità, individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.
Art. 12
Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego
1. Le Amministrazioni provinciali regolano lattività di ciascun Centro per lImpiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dellutenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.
2. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni Provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente
legge.
Art. 13
Strutture organizzative
1. Le funzioni ed i compiti indicati nellart. 2 nonché quelli derivanti dallapplicazione della presente legge, sono svolti dalla regione che, per quanto di competenza, si avvale :
a) della Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui allart. 6;
b) del Comitato di Coordinamento istituzionale di cui allart. 7;
c) dellAzienda Calabria-Lavoro, di cui allart.
19;
2. Per le finalità di cui al comma 1 la struttura organizzativa della Giunta Regionale di cui alla
L.R. 13 maggio 1996 n. 7, per come modificata dallart. 1bis della L.R. 24 maggio 1999 n. 14, è aumentata, nei limiti numerici massimi, di un Settore, di due Servizi e di 15 uffici nellambito del Dipartimento Formazione Professionale e Politiche del Lavoro. Entro 30 giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 dellart. 3 della L.R. n.
7/1996, provvede all’adeguamento della struttura organizzativa.
3. Le funzioni ed i compiti indicati nell’art. 3 sono svolti
dalle Province avvalendosi della Commissione di cui all’art. 8 e dei Centri
per l’Impiego, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in
materia di fasce deboli, i raccordi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 10.
Art. 14
Personale trasferito dallo Stato
1. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Beni Culturali, individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dellart. 7, comma 6 del «Decreto», è trasferito alla Regione ed alle Province secondo la destinazione assegnata dalle tabelle del DPCM del 5.8.1999 emesso ai sensi dell'art. 7 del «Decreto».
TITOLO III
POLITICHE DELLOCCUPAZIONE
Art. 15
Programma regionale per le politiche attive del lavoro
1. Il Consiglio Regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta Regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dellimpiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.
2. Il programma di cui al comma precedente è latto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le Province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi allimpiego e di politica attiva del lavoro favorendo lintegrazione delle funzioni ai sensi dellart. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dellorientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti le tematiche dellistruzione e delle politiche sociali. Esso, in particolare:
a) definisce i criteri generali e gli standard qualitativi dei servizi per limpiego ed individua gli strumenti di valutazione;
b) indirizza lattività dell'Azienda Calabria-Lavoro;
c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
d) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, individua gli strumenti per la loro realizzazione, ed individua le iniziative di orientamento finalizzati a prevenire la disoccupazione di lunga durata;
e) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo ed agli strumenti di politica attiva del lavoro soprattutto in riferimento al mondo giovanile e femminile; f) individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale e/o Provinciale o ai progetti finalizzati di cui al successivo art. 16;
g) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione della qualità e della omogeneità dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
h) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi allimpiego; i) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di
efficacia.
Art. 16
Progetti finalizzati
1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente art. 15, approva:
a) progetti finalizzati allincremento delloccupazione anche in partenariato con altre Regione Italiane ed Europee;
b) progetti finalizzati alla formazione ed allaggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro della Regione, dell'Azienda Calabria-Lavoro e degli Enti locali;
c) progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ed alla trasformazione dei lavori precari e temporanei in occupazione
stabile.
Art. 17
Incentivi al reimpiego
1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, in Mobilità o disoccupati di lunga durata, concorrendo al finanziamento di appositi progetti gestiti dalle Province e predisposti da Enti di formazione e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con lassistenza della "Azienda" di cui al successivo art. 19.
Art. 18
Atti di programmazione provinciale
1. Le Province, sentita la Commissione di cui al precedente art. 8 adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dellistruzione, in coerenza con il programma regionale di cui allart. 15 e con la partecipazione degli Enti
locali.
TITOLO IV
AZIENDA CALABRIA-LAVORO
Art. 19
Azienda Calabria-Lavoro
1. Ai sensi dellart. 4, comma 1, lettera d) del «Decreto» è istituita con sede in Reggio Calabria l'AZIENDA CALABRIA-LAVORO, di seguito denominata «AZIENDA», quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.
2. Lorganizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dellAzienda sono disciplinati dallo statuto proposto dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta regionale.
3. L«AZIENDA» disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità allo statuto e approvati dalla Giunta regionale.
Art. 20
Funzioni dell'Azienda
1. Lazienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge e concorrenzialmente sul mercato. Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui allart. 2, comma 2, del «Decreto». Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:
a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;
b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;
c) fornisce, in convenzione, lassistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;
d) favorisce la qualificazione dei servizi per limpiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;
e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui allart.2;
f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro, di cui al successivo art. 28, ed i risultati di ricerca e monitoraggio.
2. LAZIENDA formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7. Predispone, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto allapprovazione della Giunta regionale.
3. LAZIENDA svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Lavoro regionale (SILAR) e delle banche dati dei servizi allimpiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro nazionale di cui allart. 11 del «DECRETO», gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché lomogeneità degli standard informativi.
4. All'AZIENDA la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini di formazione-lavoro, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentali alle politiche del lavoro. 5. LAZIENDA può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità. 6. LAZIENDA, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.
Art. 21
Organi
1. Sono organi dellAZIENDA: a) il Direttore Generale; b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 22
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, tra i soggetti di età non superiore ai 60 anni, in possesso di laurea, ad elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro, ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.
2. Lincarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Lincarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, ne con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dellincarico di direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dellincarico.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dellAzienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:
a) alladozione dello statuto;
b) alladozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
c) allorganizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
d) alla stipula delle convenzioni per lerogazione dei servizi;
e) alladozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
f) alladozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della (Commissione);
g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dellAZIENDA, entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello di competenza;
h) allassegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
i) allassunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dellAZIENDA e lintegrazione con gli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro; l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6.
5. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sullattività svolta nellanno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. La Giunta regionale, a sua volta, provvederà a relazionare al Consiglio che può proporre la revoca del Direttore Generale in caso di riscontrata grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.
6. Il contratto di cui al comma 2 può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dallincarico di Direttore, quando sussistono i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi irregolarità nella gestione.
7. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, provvede alla nomina di un commissario che subentra nelle funzioni e dura in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni.
Art. 23
Osservatorio sul lavoro minorile
1. Nellambito dellAZIENDA è istituito lOsservatorio sul lavoro dei minori.
2. LOsservatorio è presieduto da un esperto di comprovata competenza di diritto e politiche del lavoro con incarico attribuito con decreto del Direttore Generale dellAzienda, previo parere conforme della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, per la durata di anni due. Il Presidente si avvale di un Comitato tecnico-scientifico formato da cinque esperti in materia minorile, sociologica, psicopedagogica e di legislazione a tutela dei minori.
3. LOsservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio e proposta sulle questioni relative al lavoro dei minori in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a promuovere lintegrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei minori anche in situazioni svantaggiate.
4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, lOsservatorio ha diritto di accesso su tutti i dati in possesso dellamministrazione regionale.
Art. 24
Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.
2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995 n° 15.
3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dellEnte ed in particolare provvede:
a) alla redazione, prima dellapprovazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;
b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dellandamento finanziario e patrimoniale;
c) alla vigilanza, attraverso lesame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.
Art. 25
Vigilanza e controllo
1. LAZIENDA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:
a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
b) il rendiconto generale annuale;
c) la pianta organica.
2. La Giunta Regionale, contestualmente allesame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dellAZIENDA rispetto agli indirizzi espressi.
3. Gli atti del Direttore, sottoposti allesame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame. Art. 26Pianta organica dell'Azienda
1. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Direttore generale adotta la pianta organica dellazienda nella quale è inquadrato il seguente personale:
a) personale già in servizio presso lAgenzia per lImpiego della Calabria e transitato nel ruolo della Giunta regionale, che ne faccia richiesta;
b) personale appartenente ai ruoli regionali che ne faccia richiesta;
c) personale con anzianità di servizio di almeno tre anni presso lAgenzia per limpiego della Calabria non transitato in altre pubbliche amministrazioni, previo superamento di procedura selettiva riservata. Gli eventuali posti vacanti saranno coperti con contratti triennali, rinnovabili, con procedura
selettiva.
Art. 27
Mezzi finanziari e patrimoniali
1. LAZIENDA dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
c) proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo oneroso;
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. La Regione assegna allAZIENDA i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione allAgenzia per lImpiego.
3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dellAZIENDA.
TITOLO V
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
Art. 28
Sistema informativo calabrese sul lavoro
1. Il Sistema Informativo Calabrese sul Lavoro (SICAL) quale strumento per lesercizio delle azioni di cui al precedente articolo 2, è gestito dallAZIENDA ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui allart.11 del Decreto, garantendo lacquisizione e la elaborazione dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i Centri per lImpiego, con eventuali innesti di altre banche dati.
2. Le risorse HARDWARE, SOFTWARE e le infrastrutture di rete già in dotazione allAgenzia Regionale per lImpiego e trasferite alla Regione, sono assegnate all'Azienda Calabria-Lavoro. Alle Province sono attribuite le medesime risorse ed infrastrutture trasferite alla Regione e già in dotazione alle Sezioni Circoscrizionali per limpiego ed il collocamento in agricoltura, nonché ai rispettivi recapiti e sezioni decentrati. Sono a carico delle Province tutti gli oneri per circuiti di collegamento ai nodi della rete dei Centri per lImpiego, così come pure le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dallart. 11 del Decreto.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale è tenuta a sottoporre al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale lo schema di convenzione per lacquisizione del previsto parere preventivo per la connessione e lo scambio dei dati con il SIL del livello nazionale.
4. La Regione, inoltre, può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve la omogeneità, linterconnessione e la fruibilità da parte del SIL, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo le modalità previste dallart. 11 comma 7 del Decreto.
TITOLO VI
NORMATIVA TRANSITORIA E FINANZIARIA
Art. 29
Norme transitorie
1. Gli Organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997 n° 59 e del D.Lgs. 23.12.97 n° 469 restano di competenza della Regione.
Art. 30
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985,
n.18.
Art. 31
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dellarticolo 7 del «Decreto», nonché con le risorse provenienti dai fondi comunitari e con quelle stanziate annualmente con la legge di
Bilancio
Art. 32
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.