LEGGE REGIONALE 2 maggio 2001 n. 11
Legge regionale
Gestione ed organizzazione dei servizi sanitari ed assistenziali in
conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9000.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 maggio
2001, n. 42 )
Art.
1
(Principi
generali)
1.
Le norme della serie
UNI EN ISO 9000 rappresentano un'opportunità e uno "strumento
guida" finalizzato alla revisione dell'organizzazione aziendale e
forniscono un indirizzo alle organizzazioni che vogliono sviluppare e
attuare un Sistema Qualità improntato all'efficacia e all'efficienza
attraverso la formalizzazione delle proprie procedure operative e alla
definizione di programmi finalizzati al miglioramento continuo della
qualità.
2. La Regione individua
negli standards introdotti dalle norme della serie UNI EN ISO 9000 la
forma di gestione ritenuta idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza
delle attività di gestione delle aziende sanitarie, socio-sanitarie
e socio-assistenziali pubbliche e private.
3. La Regione, a fronte
delle considerazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ritiene di dover
incentivare, attraverso un piano triennale di interventi, le strutture di
cui al successivo art. 2, alladozione di sistemi di qualità aziendali.
Art.
2
(Soggetti
beneficiari)
1. Le attività
configurabili quali beneficiarie sono le istituzioni sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private operanti
nel territorio calabrese.
Art.
3
(Soggetto attuatore)
1. La Regione Calabria
individua quale soggetto attuatore per gli adempimenti di cui alla
presente legge il BIC Calabria quale società specializzata e partecipata
dalla Regione Calabria (L.R. 23.12.1996, n. 39, art. 2).
Art.
4
(Iniziative
ammissibili)
1.
Sono da ritenersi ammissibili i progetti connessi alla implementazione
dei sistemi di qualità e alla loro certificazione
secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000, in particolare sono
ammessi:
a) il progetto per
l'implementazione del sistema di qualità aziendale-manuale di
qualità, procedure ed istruzioni operative;
b)
la certificazione
del sistema di qualità dei
servizi aziendali;
c)
la formazione per "Internal
Auditor";
d)
servizi di taratura ed acquisto di campioni primari;
e)
informatizzazione del sistema informativo;
f)
adeguamento del sistema di controllo di gestione.
Art.
5
(Vigilanza
e controllo sull'attività
delle aziende beneficiarie)
1. La Regione Calabria,
avvalendosi dei propri uffici, controlla il processo di implementazione
dei sistemi di qualità e verifica leffettiva introduzione e
utilizzazione del sistema di gestione della qualità aziendale secondo le
norme UNI EN ISO 9000 presso ciascun soggetto beneficiario di cui
allart. 2 della presente legge. La verifica ha lo scopo di accertare il
corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità-quantità dei
servizi erogati.
2. La Regione Calabria
svolge le funzioni previste dal presente articolo ricorrendo, anche, al
soggetto attuatore.
Art.
6
(Manifestazione
d'interesse)
1. Le istituzioni
sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private
interessate devono assicurare lo svolgimento di tutte le attività
necessarie per realizzare la produzione, l'erogazione
ed il controllo di prestazioni e di servizi secondo le norme ISO
9000, così come previsto nei successivi articoli 7 e seguenti.
2. I servizi delle
istituzioni pubbliche e private che risponderanno a quanto
previsto
dalla presente normativa saranno classificate come Centro di
Eccellenza.
Art.
7
(Comitato
di controllo della qualità)
1. E istituito
presso lAssessorato regionale alla Sanità un Comitato di controllo
della qualità.
2. Il Comitato svolge
funzioni di predisposizione, controllo e verifica dei criteri per
lesecuzione dellintera iniziativa oggetto della presente legge e
fornisce pareri obbligatori e vincolanti su tutta lattività connessa
alla realizzazione della presente iniziativa.
3.
Il Comitato è così composto:
-
Direttore Generale del Dipartimento Sanità della Giunta regionale
Presidente;
-
un rappresentante del soggetto attuatore;
-
tre esperti del settore qualità del comparto sanità;
-
il Presidente della società scientifica calabrese competente per
lo specifico provvedimento;
-
svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale in
servizio presso lAssessorato alla Sanità non inferiore alla categoria
D.
4.
Il Comitato di controllo è nominato con Decreto dellAssessore
regionale alla Sanità.
5.
Ai componenti esterni, spetta, secondo le norme vigenti, un gettone
di presenza, per ogni seduta del Comitato ed il rimborso delle spese di
viaggio ove spettanti.
Art.
8
(Modalità
di selezione dei soggetti beneficiari)
1. La realizzazione
dellintervento avverrà per il tramite del soggetto attuatore il quale,
previa stipula di apposita convenzione con la Regione Calabria, provvederà
a:
a)
generare, mediante una mirata attività promozionale, lo stimolo
per laffermazione della cultura della qualità nelle aziende sanitarie;
b)
definire le opportune convenzioni operative con gli Istituti di
Certificazione nazionali per lottimizzazione dei relativi costi di
certificazione e con gli organismi accreditati per il rilascio degli
attestati di Internal Auditor;
c)
identificare attraverso pubblicazione di un apposito bando
pubblico, soggetti beneficiari interessati alle agevolazioni di cui alla
presente legge e la conseguente valutazione delle richieste pervenute;
d)
redigere una graduatoria, nel rispetto dei criteri predisposti dal
Comitato di controllo della qualità di cui allart. 7 della presente
legge, da sottoporre alla Giunta regionale per la conseguente
approvazione;
e)
istruire le pratiche di finanziamento relativamente alle richieste
ritenute ammissibili;
g)
monitorare i risultati degli interventi.
2.
Per gli interventi di cui alla presente legge linvestimento
complessivo sarà così ripartito: il 90 per cento per gli interventi di
cui allart. 4 della presente legge mentre il 10 per cento a copertura
dei costi per la realizzazione delle attività indicate ai precedenti
commi del presente articolo.
3.
Linvestimento complessivo per gli interventi sarà sostenuto dai
soggetti ammessi, pubblici e privati, per una quota pari al 50 per cento e
per il restante 50 per cento tramite il contributo della Regione Calabria.
Art.
9
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dallapplicazione della presente legge, si provvede per il primo anno
del piano triennale di interventi (anno 2001) mediante il prelevamento
dello 0,2 per cento del Fondo Sanitario Regionale.
2.
Per gli anni successivi al primo, del piano triennale di
interventi, le somme necessarie vengono determinate in ciascun esercizio
finanziario con la legge di bilancio della Regione e con la collegata
legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.