LEGGE REGIONALE  29 marzo 1999, n. 7
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
4 agosto 1995, n. 39
(Pubb.in Boll.Uff. n. 33 del 2 aprile 1999)

 

Art. 1

1. All’articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dopo il secondo comma si aggiunge il seguente:

2 bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l’aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura.

Art. 2

1. All’articolo 12, primo comma, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dopo le parole "legge regionale 5 agosto 1992, n. 13" sono aggiunte le parole "nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge".