LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 7 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Pubb.in Boll.Uff. n. 33 del 2 aprile 1999)
1. Allarticolo 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dopo il secondo comma si aggiunge il seguente: 2 bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se laspirante alla nomina ha esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura. 1. Allarticolo 12, primo comma, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dopo le parole "legge regionale 5 agosto 1992, n. 13" sono aggiunte le parole "nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge".
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