LEGGE REGIONALE 22 settembre 1998, n. 10
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

 

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme per l'attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 650.000.000.

2. La maggiore assegnazione disposta a norma del precedente comma   è  destinata al Comune di Crotone per la copertura delle spese sostenute per la celebrazione del referendum consultivo sull'insediamento dell'industria di sali di cromo denominata Stoppani-Crotone, da rendicontare ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 "Istituzione del garante dei diritti del cittadino" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di di lire 50.000.000.

4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 "Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

5. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Società Consortile BIC Calabria, partecipata della Regione Calabria, al fine di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles, utilizzando sede e strutture della Società Consortile BIC Calabria medesima, per intrattenere rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, fermo restando la responsabilità delle istituzioni regionali in ordine alle attività da svolgere.

6. All'onere derivante dal precedente comma si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1002113 della spesa del bilancio 1998.

7. Al fine di potenziare l'organizzazione delle strutture regionali cui  è  affidata la gestione dei Programmi Operativi Comunitari della Calabria 1994/999 - per garantire una efficace ed efficiente attuazione dei programmi medesimi,anche in termini di accelerazione della relativa spesa - il personale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, non impiegato nella realizzazione di programmi formativi per carenza di attività è temporaneamente destinato in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, primo comma, della stessa legge 16/3/1990, n. 15, alle anzidette strutture fino alla completa copertura dei relativi organici per come previsti dalla vigente normativa regionale.

8. Al fine di agevolare la gestione delle spese anticipate dalla Regione o a carico della stessa per le attività inerenti alle cause affidate all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, l'effettuazione di tali spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 e del relativo regolamento. A tal fine il Segretario dell'Avvocatura dello Stato di Catanzaro può essere funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dello art. 62, ultimo comma, della legge regionale 22/5/1978, n. 5.

9. Il limite di somma di lire 50.000.000 - previsto dall'art.62, comma 2, della legge regionale 22/5/1978, n. 5 - è elevato a lire 100.000.000.

Art. 2

1. La spesa da porre a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1994/ 1999 della Calabria - Sottoprogramma 5 Valorizzazione risorse umane, a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo,  è  prevista, per l'anno 1998, salvo variazioni, in lire 2.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

2. La spesa da porre a carico dei fondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1998, salvo variazioni, in lire 13.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

3. Al fine di garantire il mantenimento del servizio socio-psico- pedagogico di cui alle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 24 gennaio 1997, n. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 22.000.000.000, con allocazione al capitolo 1003123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

4. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori della Regione in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura della Regione.

5. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 4, valutato in lire 100.000.000 per l'anno 1998, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1002114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

RUBRICA 2
TERRITORIO

Art. 3

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 "Istituzione del Parco regionale delle Serre" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni "Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £. 50.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 "Norme sull'ordinamento della Polizia municipale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

4. Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni,graduati in rapporto alla estensione e alla rilevanza turistica delle spiagge stesse. All'erogazione dei contributi si provvede con le procedure di cui all'art. 19 della legge 10/11/1975, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma  è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2131202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 4

1. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 "Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle iniziative in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (art. 12 Legge 14 febbraio 1992 n. 225)", e'autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società "Stretto di Messina S.p.A." ai sensi dell'art. 1 della legge 17/12/ 1971, n. 1158 e dell'art. 16, lettera q) , dello Statuto - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 5.152.500.000, con allocazione al capitolo 2222202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

4. La Giunta regionale  è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 3.

5. Per il completamento dell'impianto di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 6, comma 3, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 482.953.070, con allocazione al capitolo 2132209 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 155.945.766.000. Al ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private per l'anno 1998 si provvede entro i limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate per lo stesso anno.

2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 "Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini" e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 "Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 "Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

5. Per i contributi di cui alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 28 "Nuova disciplina delle procedure per la concessione alla province del contributo chilometrico annuo per la manutenzione della rete viaria di competenza"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.000.000.000.

6. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, la Giunta regionale   è  autorizzata a concedere un contributo di lire 300.000.000 alla Comunità Montana "Destra Crati" di Acri per la progettazione esecutiva della strada Sibari-Sila, con allocazione al capitolo 2221217 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

7. Al fine di agevolare la gestione ed il funzionamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione,   è  autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2211235 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

8. Al fine di realizzare il "Progetto Calabria Giubileo del 2000" di cui allo accordo di programma stipulato tra la Regione Calabria e la Conferenza Episcopale Calabra - ai sensi dell'art. 1, comma 4,lett. a), della legge 7/8/1997, n. 270 e dell'art. 5 del decreto ministeriale 17/9/1997 -  è  autorizzata per il triennio 1998-2000 la spesa complessiva di lire 20.000.000.000,di cui lire 7.000.000.000 a carico del bilancio 1998, con allocazione al capitolo 2233216 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

9. Al fine di consentire ai Comuni in stato di dissesto finanziario - ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 25/2/1995 n. 77 - la copertura della quota a proprio carico per accedere ai fondi comunitari inerenti alla Misura 3.2 "Infrastrutture Produttive" del Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 della Calabria,  è  autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 con allocazione al capitolo 2233218 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1998.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dello art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento  è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 "Norme in materia di bonifica"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. I fondi stanziati nel capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 sono destinati con deliberazione della Giunta regionale ad assicurare ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore e Nardodipace e alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro) un contributo pari a quello dello anno 1997 per il finanziamento di progetti a sostegno dell'occupazione. A valere sullo stanziamento di cui al medesimo capitolo 2323201 la somma di lire 1.000.000.000  è  destinata al pagamento di spese inerenti all'anno 1997.

4. Per gli interventi di cui all'art.1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 "Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

5. Per le finalità di cui al titolo I della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 "Interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 14.500.000.000, da destinare ai seguenti interventi:
- lire 13.000.000.000 per la realizzazione di interventi per l'attivazione di progetti socialmente utili,con allocazione al capitolo 2323217 della spesa del bilancio 1998;
- lire 1.000.000.000 per contributi alle cooperative e società miste costituite tra i lavoratori utilizzati nei progetti socialmente utili che intraprendono attività imprenditoriali, con allocazione al capitolo 2323218 della spesa del bilancio 1998;
- lire 500.000.000 per la realizzazione di attività formative specifiche nonché per la concessione di borse di studio finalizzate alla acquisizione di ulteriori qualificazioni professionali, con allocazione al capitolo 2323219 della spesa del bilancio 1998.

6. All'art. 5, comma 7, primo tratto, penultimo rigo, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, le parole: "Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Giunta regionale".
- Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.
- La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Squillace un contributo straordinario di lire 300.000.000,soggetto a rendicontazione, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale di Squillace, con allocazione al capitolo 2323222 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 7

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 e per gli interventi che ricadono nei comprensori di bonifica, da eseguirsi in economia o in affidamento, i fondi destinati agli interventi stessi dal piano annuale di attuazione 1998, previsto dall'articolo 6 della stessa normativa,sono trasferiti direttamente dalla Giunta regionale agli enti interessati, di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, ponendone gli oneri a carico degli stanziamenti di cui ai capitoli 2233202 e 2233211 della spesa del bilancio 1998.

2. Per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 164.000.000.000.

3. In attuazione dell'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n.16, inerente al "Fondo regionale per la montagna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

4. La dotazione del fondo di rotazione di cui all'art. 7, commi 5 e 6, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, è stabilita per l'anno 1998 in lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2112203 dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo anno 1998.

5. Al fine di consentire una più celere utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, la Giunta regionale    utorizzata fino al 31/12/ 1999 ad approvare - in deroga alla vigente normativa regionale in materia tutti i programmi relativi ai vari settori dell'Edilizia Residenziale Pubblica stessa, previo parere della competente Commissione consiliare. Qualora la Commissione non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta stessa, il parere si intende favorevolmente acquisito.

6. Fino alla stessa data del 31/12/ 1999 di cui al precedente comma, la Giunta regionale   altresì autorizzata a svolgere direttamente le attività previste dall'art. 1, lett. a) e b) della legge regionale 15/01/1980, n. 1, informandone il Consiglio regionale.

7. La Giunta regionale, alla fine di ciascun semestre, è tenuta, per il tramite dell'Assessore regionale delegato al ramo, ad informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi approvati ai sensi del precedente comma 5, sui motivi di eventuali ritardi e sui rimedi che intende adottare.

8. Alla legge regionale 25/11/1996, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'art. 17, comma 2, lett. e), è aggiunto il seguente periodo: "fino a a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica";
- all'art.18, lett. a), punto 8), e lett. b), punto 4, sono aggiunte in fine rispettivamente le seguenti espressioni ":punti 2;" e ":punti 4;".

9. All'art. 2, lett. b), della legge regionale 30/3/1995, n. 8, la parola "assegnazione" è sostituita dalla parola "consegna".
- All'art. 7, comma 6, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Una quota del fondo regionale per la montagna, da definirsi con atto della Giunta regionale, è annualmente destinata alle spese per la organizzazione e lo svolgimento della Conferenza annuale dell'UNCEM sulla montagna".
- Al fine di agevolare i comuni e i loro consorzi nella predisposizione dei piani e strumenti urbanistici, la Giunta regionale è  utorizzata a concedere contributi ai comuni medesimi per l'anno 1998, per un ammontare complessivo di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 2311101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

RUBRICA 3
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 "Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000.

4. Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 26 "Interventi in favore di istituti bibliotecari regionali" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 a favore della Biblioteca Civica di Cosenza la spesa di lire 200.000.000.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1995, n. 31 recante "Norme in materia di musei degli Enti locali e di interesse locale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 10.000.000

7. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Vibo Valentia un contributo di £. 150.000.000 per lo svolgimento della manifestazione "Costumi tradizionali. Palio di Diana", con allocazione al capitolo 3132152 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

8. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bagnara Calabra la somma di lire 40.000.000 a titolo di contributo per lo svolgimento della manifestazione "Sagra del pesce spada", con allocazione al capitolo 6133120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

9. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ardore un contributo di lire 120.000.000 per la realizzazione di un campo da tennis, con allocazione al capitolo 3314206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 120.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 22 "Istituzione Progetto Donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 600.000.000.

3. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 4 "Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 "Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 "Erogazione di un contributo annuo allo Istituto Calabrese per la Storia dello antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.

6. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 "Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 130.000.000.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 "Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 "Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £. 20.000.000.

9. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 "Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

10. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 "Sostegno all'Accademia d'Arte Drammatica della Calabria - Scuola di teatro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300.000.000.

11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 "Contributo annuale alla Accademia Hipponiana Scuola Superiore di Musica di Vibo Valentia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

12. Per le iniziative di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 24 "Contributo all'Associazione Teatro Calabria di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

13. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995 n. 20 "Quota regionale di partecipazione e destinazione annuale di fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: Corrado Alvaro di S. Luca d'Aspromonte, Vincenzo Padula di Acri, Gaetano Morelli di Crotone, Imes di Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 300.000.000.

14. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 "Riconoscimento del Centro RAT - ricerche audiovisive e teatrali di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

15. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 36 "Contributi alla fondazione Piccolo museo S. Paolo con sede in Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 40.000.000.

16. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 29 "Contributo annuale all'associazione calabrese per l'archeologia industriale Centro studi di ricerca e di documentazione per la Calabria, con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 35.000.000.

17. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 34 "Riconoscimento e sostegno dei premi di cultura Rhegium Julii" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 60.000.000.

18. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 30 "Contributo all'Associazione culturale AM International Pinacoteca arte contemporanea con sede in Bivongi (RC)" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 35.000.000.

19. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 "Contributo al Centro Romanistico Internazionale Copanello con sede in Catanzaro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

20. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 38 "Erogazione di un contributo annuo a favore della Compagnia di Balletti Alfonso Rendano di Cosenza" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 35.000.000.

21. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 "Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

22. Per le finalità di cui alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 28 "Costituzione fondazione 'Rumori Mediterranei' - Festival Internazionale del Jazz" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 550.000.000, di cui lire 50.000.000 per attività inerenti all'anno 1997.

23. Per l'attuazione del programma di formazione teatrale in Calabria per il biennio 1998-1999, da realizzarsi in collaborazione con l'Ente Teatrale Italiano, in attuazione del decreto del Ministro dello Spettacolo del 16/1/1998  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £. 300.000.000, con allocazione al capitolo 3132143 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

24. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 2, la somma di lire 200.000.000,  è  destinata alle seguenti iniziative:
- lire 100.000.000 all'"Associazione donne contro la mafia e la violenza di ogni tipo" di Reggio Calabria per l'attività propria dell'associazione e per la gestione della casa accoglienza per donne maltrattate denominata "Universa"
- lire 50.000.000 per l'organizzazione del premio di letteratura "Donne Mediterraneo Proserpina";
- lire 50.000.000 per l'attività dell'"Unione Donne Italiane" di Reggio Calabria.

Art. 10

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 "Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendita di quotidiani e periodici"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 350.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 33.400.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 "Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

4. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 "Ordinamento della formazione professionale in Calabria"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 150.000.000.

5. Per garantire la gestione ed il funzionamento degli asili nido di competenza dei comuni, la Giunta regionale  è  autorizzata a concedere contributi per l'anno 1998 - ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 - per l'ammontare complessivo di lire 350.000.000, con allocazione al capitolo 4311201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.ù

Art. 11

1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio alla Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni,  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.000.000.000.

2. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza e della Scuola Superiore di Servizio Sociale della Locride di Locri  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di lire 150.000.000, di cui £. 100.000.000 a favore dell'Istituto di Servizio e Assistenza Sociale (ISAS) di Cosenza.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 del D.P.R. 30712/1995 "Piano di Sviluppo dell'Università per il 1994-1996", la Giunta regionale  è  autorizzata a concedere un contributo per l'anno 1998 di lire 300.000.000 all'Università degli Studi di Catanzaro, costituita con decreto 29/12/1997 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con allocazione al capitolo 3313123 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - per garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività amministrative ed accademiche della stessa Università, con particolare riguardo al reperimento e ristrutturazione dei locali da destinare alla Facoltà di Giurisprudenza.

4. Al fine di concorrere alla salvaguardia del territorio e alla prevenzione del rischio sismico, la Giunta regionale   autorizzata a concedere all'Università della Calabria con sede in Arcavacata di Rende (CS), un contributo di lire 120.000.000 - con allocazione al capitolo 3313124 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998 - per garantire l'organizzazione e lo svolgimento del Corso sperimentale di specializzazione in materia geologica.

5. Per la realizzazione del progetto "Master europeo biennale sull'Energia", finanziato dalla Comunità Europea e finalizzato alla formazione e specializzazione nel settore dell'energia di giovani laureati,la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Superiore Energia e Ambiente, con sede in Feroleto Antico (CZ), un contributo di lire 500.000.000 per il biennio 1999 - 2000, quale cofinanziamento corrispondente alla misura del 25 per cento del costo complessivo del progetto.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Catanzaro un contributo di lire 140.000.000 per l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli di nazionalità albanese, iscritti ai corsi di diploma universitario della facoltà di Medicina e Chirurgia, con allocazione al capitolo 3313128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.500.000.000.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei corsi di diploma universitario da parte delle Facoltà dell'Università degli Studi di Catanzaro, regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa statale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Università medesima un contributo annuo nella misura massima di lire 120.000.000 per ogni corso effettivamente attivato e per i tre anni di durata del corso stesso, nell'ambito dell'autorizzazione della spesa complessiva massima per il triennio 1998-2000 di £. 7.200.000.000, di cui lire 2.400.000.000 a carico del bilancio 1998, con allocazione al capitolo 3313125 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.740.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 "Istituzione dei centri polivalenti per i giovani"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 "Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

4. Al fine di garantire il completo finanziamento del progetto inerente all'ammodernamento della funivia Tasso Monte Curcio di Camigliatello Silano e consentire l'immediato appalto della opera,  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 l'ulteriore spesa di lire 2.275.000.000, con allocazione al capitolo 6133203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

5. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 1 la somma di lire 240.000.000  è  destinata alle squadre di calcio militanti nel campionato nazionale dilettanti.

RUBRICA IV
SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £.800.000.000, di cui £. 300.000.000 inerenti all'anno 1997.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 "Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

3. Al fine di consentire il funzionamento della scuola autonoma di Ostetricia di Catanzaro  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000 allocata al capitolo 4111101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 "Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 40 "Provvidenza in favore dell'ADMO - Associazione Donatori di Midollo Osseo" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 70.000.000.

3. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) della Calabria un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con allocazione al capitolo 4231102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti dallo art. 5 della legge 4/3/1987, n. 88, a favore di cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF  è  autorizzato per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £. 700.000.000 allocata al capitolo 4231114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 "Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 52.500.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio-assistenziali.

2. La Giunta regionale  è  tenuta ad assicurare il finanziamento delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 entro i limiti della autorizzazione di spesa stabilita al precedente comma 1, con conseguente adeguamento delle misure contributive unitarie, da stabilirsi con atto amministrativo,ove necessario. Nessuna spesa può essere comunque riconosciuta oltre tale limite.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 recante "Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 400.000.000.

4. A valere sullo stanziamento per lo esercizio finanziario 1998, di cui al comma 1, la somma di lire 5.300.000.000  è  destinata al servizio delle strutture socio-assistenziali in favore dei dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sulla base delle convenzioni regolarmente stipulate con la Regione, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21.

5. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere un contributo di lire 120.000.000 all'Istituto "S. Rita da Cascia" di Montalto Uffugo, soggetto a rendicontazione, per la realizzazione dei lavori necessari all'adeguamento degli impianti e delle strutture secondo la vigente normativa, con allocazione al capitolo 4331202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

6. Alla legge regionale 10 maggio 1984, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'articolo 2  è  aggiunto il seguente comma:
- "6. Al fine di favorire la razionalizzazione della spesa e la ottimizzazione dell'offerta dei servizi,  è  consentita, previa autorizzazione della Giunta regionale, la costituzione di consorzi fra strutture private, purché tutte in possesso dei requisiti previsti dalla legge";
- il comma 5 dell'articolo 9  è  sostituito dal seguente:
- "5. Le strutture pubbliche e private convenzionate possono assicurare l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale anche mediante l'invio dei relativi campioni a centri specializzati e/o di riferimento convenzionati. La responsabilità del prelievo, della conservazione e del trasporto del campione, nonché della consegna ed archiviazione del referto  è  attribuita al responsabile della struttura cui accede l'utente. La responsabilità del referto rimane attribuita al responsabile del centro specializzato e/o di riferimento che esegue l'indagine".

7. A valere sullo stanziamento previsto al capitolo 4211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, la somma di lire 1.150.000.000  è  destinata all'attuazione della legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 "Provvidenze in favore dei mutilati e di invalidi civili e del lavoro"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 "Interventi a favore degli uremici" è autorizzata per lo esercizio 1998 la spesa di lire 1.300.000.000.

Art. 20

1. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1 - lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5,comma 1 - lettere a) e b) della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 "Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000.

3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 646.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 37 "Provvidenze in favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali e Associazione Nazionale Privi della Vista"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 50.000.000.

5. Per gli interventi di cui all'art. 49 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000.

RUBRICA V
AGRICOLTURA

Art. 21

1. Per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura di cui allo art. 4, della legge regionale 31 luglio 1992, n. 11, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.068.836.482, di cui lire 491.617.482 per competenze relative all'anno 1996.

2. Al fine di garantire la maggiore spesa derivante dalla concessione dei benefici di cui all'art. 8, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 1996, n. 5, così come modificata e integrata dalla legge 2 febbraio 1998, n. 4,  è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 22

1. Per le iniziative di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a favore dell'agricoltura - Credito agrario e di esercizio" e successive modificazioni,  è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £.15.000.000.000.

2. Per gli interventi previsti al capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 4.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 "Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 750.000.000.

Art. 23

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.500.000.000, di cui lire 900.000.000 per anni precedenti.

2. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche - previsti dai punti 1)e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 250.000.000.

3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma  è  effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

4. L'articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 29, è sostituito dal seguente:
5. "1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere all'impresa agricola contributi fino al cinquanta per cento della somma riconosciuta ammissibile per l'impianto di nuovi alveari e per l'ampliamento di quelli esistenti, ivi comprese le strutture, nonché per lo acquisto degli sciami, di macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, con l'esclusione di automezzi".

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) - ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 64.500.000.000.

2. Sul contributo di cui al precedente comma grava la spesa inerente alla collocazione sul mercato e alla dismissione delle attività dell'ex ESAC-impresa, nonché alla gestione provvisoria delle medesime attività, di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, della legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

3. La Giunta regionale  è  autorizzata a corrispondere all'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) il contributo ordinario per l'anno 1998, previsto al precedente comma 1, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo  è  subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1997.

4. Al fine di assicurare per l'anno 1998 l'occupazione alle 41 unità lavorative, già occupate presso lo zuccherificio di Strongoli, l'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura)  è  autorizzata ad utilizzare le stesse unità nelle attività imprenditoriali dell'ex ESAC-impresa di cui alla legge regionale 11 luglio 1994, n. 18.

5. Per l'attuazione di progetti di ricerca nel campo agroalimentare, da realizzare per il tramite del Centro Agroalimentare Calabria SpA di Lamezia Terme - società partecipata dagli enti strumentali regionali ARSSA, AFOR e FINCALABRA SpA - utilizzando anche la Stazione Sperimentale per le Essenze e i Derivati Agrumari di Reggio Calabria,  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £. 500.000.000, con allocazione al capitolo 5112201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 "Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro  è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.150.000.000, di cui lire 2.000.000.000 da destinare al finanziamento del progetto inerente a comparto "carne".

2. Per gli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 16 "Interventi per lo sviluppo della acquacoltura e della pesca",  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000.

3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.581.553.500, da destinare prioritariamente alla liquidazione di danni relativi agli anni pregressi.

4. L'art. 2 della legge regionale 2 gennaio 1986, n. 3  è  sostituito dal seguente:
"1. All'atto in cui il proprietario o altro soggetto avente diritto rinviene un capo di bestiame che appare ucciso da animale protetto o da cani randagi o inselvatichiti deve farne immediata denuncia alla più vicina caserma del Corpo Forestale ed all'Ufficio del Servizio veterinario competente per territorio.

2. L'evento dovrà essere accertato con unico verbale redatto contestualmente dalla Guardia del Corpo Forestale incaricata e dal veterinario e nel verbale dovrà risultare:
a) la descrizione dei luoghi, dove si  è  verificato l'evento, e dello stato di protezione del capo di bestiame ucciso, secondo le comuni regole del buon pastore;
b) la descrizione del capo di bestiame ucciso e la motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti;
c) il valore del capo di bestiame ucciso, determinato secondo i prezzi correnti di mercato;
d) l'avvenuta distruzione dello stesso alla presenza della Guardia Forestale.

3. L'istanza di risarcimento del danno dovrà essere inoltrata al Corpo Forestale il quale, entro venti giorni dal ricevimento, la rimetterà, unitamente a copia del verbale e al motivato parere di accoglimento, all'Assessorato all'Agricoltura che provvederà alla relativa liquidazione e pagamento".

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 1 "Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.300.000.000.

2. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 novembre 1982, n. 13 "Norme per il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 150.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 "Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite "  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £. 500.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1981, n. 8 "Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani"   è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamità naturali"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.500.000.000.

Art. 27

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 2 "Interventi nel settore zootecnico" e autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" e successive modificazioni ed integrazioni,  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 15.000.000.000.

3. Al fine di garantire la funzionalità della opere di bonifica e per migliorare le attività di manutenzione e di ripristino della rete di colo, la Giunta regionale  è  autorizzata all'acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica sulla base di programmi o richieste urgenti di intervento.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2231205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 9 "Interventi per l'incremento ed il miglioramento della produzione delle patate da seme",   è  autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.200.000.000, con allocazione al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

6. Le aliquote percentuali del 50 e 60 per cento previste dall'art. 10,comma 1, lett. a) , punto 4, della legge regionale 24/06/1986, n. 26, solo rispettivamente elevate al 65 e 75 per cento.

Art. 28

1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.000.000.000.

2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 -  è  autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.000.000.000.

3. Per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di £.2.000.000.000 con allocazione al capitolo 5112102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 29

1. Per gli interventi previsti dallo art. 2, terzo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti fondiari in agricoltura"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000.

2. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma  è  effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 400.000.000.

4. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui massimo trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 7.300.000.000.

RUBRICA VI
ATTIVITA' PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria"  è  autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di di lire 1.000.000.000, di cui lire 600.000.000 per debiti pregressi.

2. La Giunta regionale  è  autorizza a a concedere un contributo di lire 150.000.000 all'ASI di Cosenza a titolo di partecipazione alle spese per consumo di energia elettrica inerente ai propri compiti di istituto, con allocazione al capitolo 6122105 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1998.

3. Al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi relativi al debito contributivo maturato a tutto il 31 dicembre 1997, nei confronti dello INPS e dell'INAIL per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli apprendisti artigiani, la Regione concorre nella misura complessiva di lire 43.246.000.000 ripartita in dieci annualità di lire 4.325.000.000 ciascuna a decorrere dall'anno 1998, allocate al capitolo 8049301 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 9, della legge 27/12/ 1997, n. 449 e dalla tabella A allegata alla stessa legge.

4. A decorrere dall'anno 1998 la Regione concorre al pagamento degli oneri contributivi per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli apprendisti artigiani nella misura di lire 2.611.000.000, con allocazione al capitolo 3223101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

5. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere un contributo di lire 100.000.000 al Comune di Cetraro per lo svolgimento della seconda edizione della "Fiera del mare", con allocazione al capitolo 6132105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 31

1. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980 n. 25 -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento del capitale sociale della società consortile per azioni BIC Calabria (Business Innovation Center) - ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello Statuto -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.850.000.000, con allocazione al capitolo 6121203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

3. La Giunta regionale  è  autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente comma 2.

4. Per la realizzazione dei centri di incubazione e di servizi per PMI da localizzare nelle aree di sviluppo industriale di Crotone, Rosarno, Corigliano e Vibo Valentia - ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 -  è  autorizzata per il triennio 1998-200 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, con allocazione al capitolo 6122218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

5. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto,  è  autorizzata a partecipare nella misura massima del 20 per cento, al capitale sociale della società "Locride Sviluppo SpA" inerente all'attuazione del patto territoriale per lo sviluppo della Locride.

6. Per la finalità di cui al precedente comma  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000, con allocazione al capitolo 6121206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

7. La Giunta regionale  è  autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello statuto,  è  autorizzata a partecipare per il tramite della Fincalabra SpA nella misura massima del 50 per cento al capitale sociale della costituenda società per lo Sviluppo del Mediterraneo (SVIMED) SpA.

9. Per le finalità di cui al precedente comma  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 6121207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

10. La Giunta regionale  è  autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui ai precedenti commi 8 e 9.

11. Per il finanziamento di interventi in favore della società Legnochimica SpA, rivolti all'aumento del capitale sociale della società medesima, ad operazioni di venture capitale alla concessione di garanzie fidejussorie secondo il relativo piano finanziario, la Giunta regionale  è  autorizzata ad assegnare alla società Fincalabra SpA per il biennio 1998/1999 la somma complessiva di lire 4.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per l'esercizio fifinanziario 1998, con allocazione al capitolo 6121208 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

12. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei Consorzi fidi fra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" e successive modificazioni   è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

13. Per la sottoscrizione da parte della Fincalabra SpA di quota del capitale sociale della costituenda Società "Cellulosa 2000 Spa" - ai sensi della legge regionale 12/08/1996 n. 24 -  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione capitolo 6121205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.300.000.000.

2. Al fine di concorrere alla prevenzione del fenomeno dell'usura e istituito il "fondo regionale di solidarietà per le vittime dell'usura", con la dotazione per l'esercizio finanziario 1998 di lire 2.000.000.000 allocata al capitolo 6122106 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1998.

3. La gestione del fondo di cui al precedente comma avviene per il tramite dei consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "confidi", istituiti dalle associazioni di categorie imprenditoriali. I criteri di gestione del fondo medesimo sono stabiliti con deliberazione del Giunta regionale sulla base della normativa di cui all'art. 15 della legge 7/3/1996, n. 108 e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 11/6/1997, n. 315.

Art. 33

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 "Associazioni turistiche pro-loco"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 500.000.000.

2. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983 n. 217"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per l e iniziative previste dagli articoli 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 "Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217",  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 4.200.000.000.

4. Per le iniziative finalizzate al promozione del turismo scolastico montano - di cui all'articolo 65, comma 3, lett. h), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 -  è  autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 2.000.000.000.

5. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di £.1.800.000.000  è  destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso societàsportive impegnate in campionati nazionali di serie A (pallavolo-basket-calcio a5) serie B (calcio-basket-pallavolo) e serie C (calcio).

6. A valere sul finanziamento di cui al comma 3, la somma di £. 200.000.000  è  destinata alle attività promozionali da svolgere attraverso società di basket maschile di serie C1.

Art. 34

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 "Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica"  è  autorizzata per lo esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 100.000.000.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, la Giunta regionale  è  autorizzata a provvedere direttamente alla realizzazione dei progetti di adeguamento, ammodernamento,ristrutturazione o revisione degli impianti di risalita di Camigliatello Silano e di Lorica finanziati rispettivamente per lire 6.850.000.000 e lire 1.000.000.000

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in complessive lire 7.850.000.000, si provvede:
- quanto a lire 3.000.000.000 a carico del capitolo 6133203, già impegnate e riportate tra i residui passivi perenti nel bilancio 1998;
- quanto a lire 4.850.000.000 a carico del capitolo 2134210, già impegnate e riportate a residuo passivo nel bilancio 1998.

Art. 35

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei ferroviari, su gomma e via mare"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 36

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 2 "Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento atattraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali"  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 8.900.000.000.

2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma  è  destinata alle seguenti iniziative:
a) lire 7.000.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);
b) lire 600.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari cui alla lettera a) dell'art. 2 per finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa);
c) lire 300.000.000 per contributi conto interessi ai soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 2 per finanziamenti di credito di esercizio di cui al quinto comma dell'art. 4 (capitolo 6211101 della spesa);
d) lire 250.000.000 per assicurare garanzie integrative per favorire l'accesso al credito ai soggetti beneficiari di cui alla legge 10 novembre 1975, n. 517 e di quelli di cui al sesto comma dell'art. 4 (capitolo 6211207 della spesa);
e) lire 750.000.000 per contributi soggetti destinatari di cui all'art. 2, lett. d), per la costituzione del fondo rischi di garanzia di cui all'art. 6 (capitolo 6211206 della spesa).

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37

1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 2141201-2211103-2211206- 3312101-331310 2-3313110-3313115-42411 e 6133102 dello stato di previsione della spesa,  è  autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi.

2. L'attuazione della spesa di cui capitoli indicati al precedente comma che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma la spesa da sottoporre al parere del competente Commissione  è  quella prevista nel capitolo 3312101.

4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione del spesa di bilancio 1998, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione delle entrate dello stesso bilancio,anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12.

5. Gli impegni ed i pagamenti a carico dei capitoli 2131203,2131204,3313120 dello stato di previsione del spesa, possono essere assunti entro limiti degli accertamenti e delle riscossioni dei corrispondenti capitoli 1101108 e 1101109 dello stato di previsione della entrata.

6. Il primo comma dell'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 27   è  cosi' sostituito:
"1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni adottate, dai soggetti indicati nel precedente articolo 40, sulle seguenti materie:
a) statuti, regolamenti e loro modificazioni;
b) bilanci preventivi e relative variazioni, rendiconti generali, programmi della gestione;
c) piante organiche e relative variazioni".

7. Restano validi gli atti adottati successivamente all'entrata in vigore della legge 15/5/1997, n. 127, purche' non rientranti fra quelli da sottoporre a controllo a norma delle disposizioni di cui al precedente comma 6.

8. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 05/08/1992, n. 12  è  abrogato.

9. All'art. 12, comma 3, della legge regionale 14/12/1993, n. 15 la parola "approva"  è  sostituita dalla parola "esamina".

10. All'art. 34, comma 3, della legge regionale 19/10/1992, n.20 sono aggiunte in fine le parole: "e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con rendiconto generale della Regione".

11. L'art. 15 della legge regionale 12/11/1984, n. 32  è  cosi' sostituito:
«1. Il bilancio di previsione dell'Edis-Calabria  è  presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
Il rendiconto generale  è  inviato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione.
In materia di bilanci e contabilità l'EDIS-Calabria  è  tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3 e 4 della legge regionale 22/05/1978, n. 5 in quanto applicabili».

12. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'indennità da corrispondere ai membri del Collegio dei revisori dei conti degli Enti strumentali della Regione A.FO.R., A.R.S.S.A. ed EDIS  è  commisurata al quaranta per cento degli emolumenti previsti per i Presidenti dei corrispettivi Consigli di amministrazione. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del venti per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

13. In deroga a quanto previsto dallo articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2 e dall'articolo 4, penultimo comma, del Regolamento regionale 4 maggio 1990, n. 1, la Giunta regionale, su istanza presenta entro il 31 marzo 1999, può concedere - previo parere del competente nucleo di valutazione, che si intende favorevolmente acquisito trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza - il prolungamento dei tempi fino al termine massimo del 31 dicembre 1999 per la realizzazione delle iniziative inerenti ai piani trimestrali relativi agli anni 1988 1989.

14. La Giunta regionale  è  autorizza a concedere alla Comunità Montana "Aspromonte Orientale" di Bovalino un contributo straordinario di £. 600.000.000 quale concorso al risanamento finanziario della Comunità Montana medesima, con allocazione al capitolo 2232103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 37 bis

1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo del 15/12/1997, n. 446 - non si applica la tassa sulle concessioni regionali di cui ai numeri della tariffa allegata al decreto legislativo 22/ 06/1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito elencati:
n. 7/3 autorizzazione igienica sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale degli esercizi per la somministrazione di bevande;
n. 8 autorizzazione all'apertura all'esercizio di rivendite di latte;
n. 9 autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili;
n. 11 autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per il consumo, degli integratori e degli integratori medicinali per mangimi;
n. 12 autorizzazione per l'impianto e la gestione di stazione fecondazione equina, pubblica o privata;
n. 13 autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali;
n. 19 autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;
n. 20 autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciate agli insediamenti diversi da quelli abitativi;
n. 21 autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi;
n. 24 deliberazione relativa a fiere e mercati;
n. 24 bis autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (legge n. 112/91);
n. 25 licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata motore;
n. 27 abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi;
n. 31 autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze;
n. 34 autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata di interesse regionale;
n. 35 concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivia) d'interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose;
n. 36 licenza di impianto di funicolari aeree o teleferiche di interesse regionale, destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria;
n. 37 licenza d'esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;
n. 38 concessione di filovia, di interesse regionale;
n. 40 concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di autotrasporto di merci;
n. 42 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o cose;
n. 43 concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici;
n. 44 autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna per trasporto, di rimorchio di traino non compresi nei numeri precedenti;
n. 45 autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta all'ufficio d'iscrizione sul licenza di navigazione.

2. Al fine di agevolare l'accesso degli enti locali al fondo rotativo per la progettualità - di cui all'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58 della legge 28/12/1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni - per l'ottenimento di anticipazioni inerenti alla predisposizione di progetti di interesse regionale valutati e selezionati dalla Giunta regionale in conformità ai programmi della Regione, la Giunta regionale  è  autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:
a) la concessione delle anticipazioni agli enti locali, a valere sul fondo rotativo per la progettualità,  è  subordinata alla presentazione da parte degli enti locali stessi, oltre la documentazione già prevista dalle disposizioni della Cassa Depositi e Prestiti di una certificazione da parte della Regione attestante che il progetto per il quale si chiede l'anticipazione  è  di interesse regionale e già ammesso a contribuzione per la restituzione dell'anticipazione stessa;
b) l'obbligo dell'ente locale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti per la restituzione dell'anticipazione  è  indipendente dall'obbligo della Regione relativo a corrispondente contributo riconosciuto all'ente locale medesimo;
c) la Regione trasferisce all'ente locale il contributo corrispondente alla anticipazione qualora, alla scadenza dell'obbligazione assunta dall'ente locale nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, il progetto relativo non sia stato nel frattempo finanziato dalla Regione o altro ente pubblico;
d) l'ammontare complessivo delle anticipazioni a valere sul fondo rotativo per la progettualità, oggetto della Convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti, non può superare la somma di lire 30 miliardi e può essere ricostituita a mano a mano che relativi progetti vengono finanziati

3. Per le spese inerenti ai progetti già finanziati a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1989/1993 della Calabria, la cui materiale erogazione non  è  stata effettuata dal beneficiario finale entro la data ultima di proroga del 31/12/1997, le stesse possono essere autorizzate dalla Giunta regionale dopo tale data a condizione che ne venga comunque garantita la copertura finanziaria e che i progetti medesimi siano stati totalmente o parzialmente sostituiti, nell'ambito della misura del sottoprogramma - con altri equivalenti della stessa natura, già realizzati, nel periodo indicato, a carico di canali diversi di finanziamento - in sede di rendicontazione della spesa medesima alla Commissione europea, secondo la vigente normativa comunitaria. In sede di rendicontazione della spesa alla Commissione europea, possono altresì essere inclusi progetti coerenti con il POP 1989/1993 anche se il contributo già concesso supera la misura del 5 per cento prevista dal programma stesso ma comunque non superiore al massimo consentito dai regolamenti comunitari. I finanziamenti relativi progetti posti a carico del POP (Programma Operativo Plurifondo) 1989/ 1993 della Calabria, per i quali alla data del 31/12/1997 non  è  stato assunto alcun impegno giuridicamente vincolante da parte del soggetto attuatore, sono revocati e riprogrammati.

4. Il contributo di £. 2.500.000.000, previsto al capitolo 6211202 del bilancio di previsione 1990 e già assegnato e trasferito al Comune di Crotone con deliberazione della Giunta regionale n. 1285 del 29/3/1990, per l'acquisto del Centro Commerciale costruito in località Tufolo,  è  riprogrammato con destinazione allo stesso Comune di Crotone per il trasferimento e la ristrutturazione del Mercato Centrale sito in Piazza Pitagora e del mercati sito in Via G. Tellini. Il Comune di Crotone  è  autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento riprogrammato.

5. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12,  è  prorogato al 30 giugno 1998.

6. Al comma 6 dell'art. 68 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « anche nelle more dell'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale.».

7. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 sono soppresse in fine le parole: «del Genio Civile.».

8. L'art. 19 della legge regionale novembre 1975, n. 31 - così come modificato ed integrato dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 42 -  è  sostituito dal seguente:
«1. Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione, la pianificazione degli interventi  è calibrata in modo tale che in ciascun anno risultino assicurate le risorse necessarie inerenti a tutte le iniziative avviate le cui obbligazioni vengono a scade nell'anno stesso.
2. L'Amministrazione regionale trasferisce all'Ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell'Amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione, salvo che per gli interventi di completamento e manutenzione, non potrà comunque essere superiore al 20 per cento dell'impegno definitivo. Le risorse ulteriori saranno trasferite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'Ente attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno l'80 per cento del trasferimento precedente. Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo finale.
3. Le risorse finanziarie, comunque già materialmente a disposizione degli Enti attuatori di interventi finanziati o cofinanziati dalla Regione, possono essere momentaneamente utilizzate, a titolo di anticipazione di cassa, destinando con priorità agli interventi il cui stato di avanzamento comporta il pagamento di lavori effettivamente realizzati, salvo il reintegro a seguito dei corrispondenti trasferimenti regionali di cui al precedente comma.
4. Le assegnazioni di contributi di cui al comma 1 sono iscritte nei propri bilanci degli Enti attuatori degli interventi e sono gestite nel rispetto delle direttive impartite dalla Amministrazione regionale e con l'obbligo di rendiconto. Gli Enti locali sono comunque tenuti all'osservanza dell'obbligo di rendiconto di cui all'art. 112 del decreto legislativo 25/02/1995, n. 77.
5. I contributi in annualità sono corrisposti direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammontare dei mutui.
6. Per le opere realizzate direttamente dalla Regione l'effettuazione delle spese, totale parziale, può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati,ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge regionale 22/05/1978, n. 5 e del relativo regolamento.».

9. Sono abrogate tutte le norme della legislazione regionale non compatibile con le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. La legge regionale 23/12/1996, n.42  è  abrogata.

Art. 37 ter

1. I fondi iscritti sui capitoli 2322208, 2322212 e 2322219, al netto delle somme ancora occorrenti per la concessione di buoni casa a favore di beneficiari già individuati negli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale 13/01/1995, n. 3 (edizione straordinaria), sono destinati alla concessione di contributi individuali (ex buoni casa) per l'acquisto e/o i recupero della prima abitazione. A tal fine la Giunta regionale provvederà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione apposito bando di concorso, individuando nuovi limiti di finanziamento e procedure che consentano la sollecita erogazione dei contributi.

2. La legge regionale 16/01/1985, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni  è  estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui allo articolo 11 della legge regionale 24/2/ 1979, n. 2.

3. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 24/2/1979, n. 2 sono assegnati in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto.

4. Il reddito massimo previsto dal comma 1 - lett. f ) - dell'articolo della legge regionale 16/01/1985, n. 3 deve intendersi adeguato secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/11/1996, n. 32 e successive modificazioni.

5. Alla legge regionale 31 luglio 1997, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- all'articolo 1, comma 3, sono eliminate in fine le parole: «e, comunque, in misura non inferiore al per cento.»;
- il comma 2 dell'articolo 4  è  abrogato;
- il comma 3 dell'articolo 4  è  sostituito dal seguente:
- «3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche in favore degli enti che hanno ottenuto l'assenso alla concessione di mutui per opere di propria competenza da parte di Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, autorizzati al credito del settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico. I tal caso, il contributo annuo concedibile - quale concorso nell'onere di ammortamento del mutuo non può superare l'entità del contributo che sarebbe stato concesso ove il mutuo fosse stato contratto con la Cassa Depositi e Prestiti».

6. All'articolo 1, comma 1,della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11 dopo le parole: "nonché presso" sono inserite le seguenti: «l'Ufficio gestione acquedotti".

7. La durata dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale prorogata alla scadenza statutaria fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino e di riassetto degli Enti stessi e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

8. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione, di occupazione temporanea e di dichiarazione d'urgenza per pubblica utilità compresi gli atti preparatori - già previste dall'articolo 53 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 -   è  delegato ai Presidenti dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, per le opere ed i lavori la cui esecuzione  è  di competenza o  è  affidata ai Consorzi medesimi.

9. All'articolo 1, comma 1,della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- alla lett. a) le parole: «che abbiano perduto» sono sostituite dalle seguenti: «e delle persone che trovandosi nei luoghi dell'alluvione abbiano avuto danneggiato o distrutto»;
- alla lett. b) le parole «e San Luca» sono sostituite dalle seguenti: «San Luca e San Francesco».

10. La legge regionale 29 novembre 1996, n.35, recante: «Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni»  è  modificata ed integrata come appresso:
- al comma 5 dell'articolo 8  è  aggiunta in fine la seguente locuzione: «La retribuzione di posizione è pari al valore massimo previsto dal comma 1 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale del lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali»;
- al comma 3 dell'articolo 9, l'ultimo periodo: «I relativi oneri sono a carico dei medesimi Enti»  è  sostituito dal seguente: «I relativi oneri sono a carico del bilancio regionale».

11.  è  istituito il ruolo unico regionale nel quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria, inquadrati nel livello retributivo funzionale di appartenenza ad eccezione dei dipendenti appartenenti al ruolo del Consiglio Regionale, istituito con legge regionale 2 maggio 1991 n. 5. Le disposizioni contenute nelle leggi della Regione Calabria che istituiscono ruoli speciali cessano di avere efficacia.

12. A decorrere dall'01/01/1999 il valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del Comune di Crotone o nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio corrisposti alla Regione Calabria - sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono devoluti interamente al Comune di Crotone medesimo che  è tenuto a destinarli agli interventi previsti dallo stesso decreto legislativo.

Art. 37 quater

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca delle tre Università calabresi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall'anno 1998 e previe specifiche convenzioni,un contributo annuo di £.800.000.000 all'Università degli Studi di Cosenza, di lire 600.000.000 all'Università degli Studi di Catanzaro e di lire 600.000.000 all'Università degli Studi di Reggio Calabria.

2. Per le attività di ricerca di cui al precedente comma è autorizzata per il triennio 1998-2000 la spesa complessiva di lire 6.000.000.000, di cui £. 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, con allocazione al capitolo 3313126 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio 1998.

3. Al fine di allargare le conoscenza in materia di politica comunitaria e potenziare l'organizzazione delle strutture cui  è  affidata l'attuazione dei programmi operativi comunitari della Calabria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire 700.000.000 per il finanziamento di stages per giovani laureati calabresi presso gli organismi dell'Unione Europea,con allocazione al capitolo 3313127 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

4. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere un contributo di lire 260.000.000 al comune di Santa Severina per l'attuazione della convenzione, inerente alla gestione del castello, tra Ministero dei Beni Culturali, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Cosenza, comune di Santa Severina, Regione Calabria e Provincia di Crotone, con allocazione al capitolo 3131206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

5. Al fine di consentire l'acquisizione dell'area dell'ex zuccherificio di Strongoli, la Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'ARSSA un ulteriore contributo di £.1.000.000.000 con allocazione capitolo 5122214 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

6. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al comune di Borgia un contributo di lire 150.000.000 per la valorizzazione del Parco archeologico di Scolacium, con allocazione al capitolo 3131207 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

7. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro un contributo di lire 300.000.000 per il completamento dell'acquisto di macchine per la manutenzione stradale, con allocazione al capitolo 2221218 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

8. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000.000.000 al comune di Civita per la realizzazione del progetto integrato per la ricostruzione del "Ponte del diavolo", con allocazione al capitolo 2221219 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

9. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al comune di Aiello Calabro un contributo di lire 400.000.000 per il completamento della strada di collegamento Aiello Calabro Campora San Giovanni (tratto fiume Oliva), con allocazione al capitolo 2221220 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

10. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'A.I.L. (Associazione italiana contro le leucemie) un contributo di lire 400.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare al Centro di accoglienza gratuita per i congiunti dei malati, con allocazione al capitolo 4231206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

11. Al fine di consentire ai comuni realizzazione di progetti inerenti alla illuminazione di zone rurali  è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa complessiva di £. 500.000.000, con allocazione al capitolo 2321212 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

12. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al comune di Scilla un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione del progetto inerente alla sistemazione ambientale dell'ex mattatoio, con allocazione al capitolo 2323223 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

13. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con sede a Napoli un contributo di lire 350.000.000 per il finanziamento e lo svolgimento del attività di studi e ricerche a cura della sezione calabrese con sede a Cosenza, con allocazione al capitolo 3132158 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

14. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'Istituto Gramsci Calabria di Reggio Calabria un contributo di lire 200.000.000, con allocazione al capitolo 3132103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

15. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al comune di Crotone un contributo di lire 300.000.000 per la ristrutturazione dell'immobile adibito a sede della Fondazione "Gaetano Morelli di Crotone", di cui alla legge 19 aprile 1995, n. 20, con allocazione al capitolo 2323224 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

16. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al comune di Condofuri un contributo di lire 200.000.000 per la realizzazione del progetto inerente alla strada Gallicianò-Condofuri, con allocazione al capitolo 2221221 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

17. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al comune di Corigliano Calabro un contributo di £. 700.000.000 per il consolidamento del centro abitato del comune stesso, con allocazione al capitolo 2141226 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

18. Per la realizzazione delle attività promozionali e culturali inerenti alla manifestazione denominata "Spettacolo itinerante Calabria in tour", la Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'Associazione culturale "Kabuki" un contributo di £. 350.000.000, con allocazione al capitolo 6133119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

19. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere contributi per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di £. 2.000.000.000, da destinare ai comuni con alta intensità mafiosa per la realizzazione di progetti inerenti ad opere ed interventi di interesse locale, con allocazione al capitolo 2323225 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

20. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana sede di Reggio Calabria,un contributo di lire 50.000.000 per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali con allocazione al capitolo 4231128 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

21. Al fine di consentire il ripristino della strada di accesso al Santuario di Polsi  è  autorizzato l'ulteriore finanziamento di £.1.200.000.000, con allocazione al capitolo 2323215 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

22. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere al Comune di Reggio Calabria un contributo di £. 150.000.000 per la salvaguardia e la valorizzazione delle colture arboree del lungomare,con allocazione al capitolo 2132210 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

23. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'"Associazione Calcio Gallina" di Reggio Calabria un contributo di lire 20.000.000 per l'organizzazione della manifestazione calcistica "Quadrangolare dei due mari", con allocazione al capitolo 3314112 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

24. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere alle associazioni sportive di tiro con l'arco contributi per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di £.50.000.000, per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, con allocazione al capitolo 3314113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

25. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere all'Associazione culturale "Oltre" di Reggio Calabria un contributo di £. 70.000.000 per lo svolgimento di una campagna contro la droga, con allocazione al capitolo 4231129 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

26. La Giunta regionale  è  autorizzata a concedere alle Associazioni sportive di tiro a volo (ASTAV) contributi per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di £. 180.000.000, per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche,con allocazione al capitolo 3314111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

Art. 38

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1998, restano determinati in complessive £. 500.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001101) destinato alle spese correnti attinenti alle funzioni normali e in complessive £. 17.275.000.000 per il fondo globale (capitolo 7001201) destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'allegato n. 1 della legge di bilancio.

Art. 39

1. Con riferimento alle previsioni spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5,  è  consentito dar corso alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalita di cui al successivo art. 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 40

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dello art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

Art. 41

1. In conformità degli artt. 11 ter e 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica sono sottoposte al visto dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione prima della approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 42

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 747.362.609.052 nel triennio 1998/2000, di cui £. 719.062.609.052 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 - si fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1998/2000, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

2. La tabella "A" allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché  ai programmi di spesa.

Art. 43

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.