LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 5
Disciplina del rapporto di lavoro dei segretari particolari del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale. Integrazione all'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n.8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 marzo 1997, n. 26)

 

Articolo unico
Interpretazione autentica

1. Alla fine del terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole "di dirigente" si aggiungono le seguenti: "... con l'attribuzione in tal caso della retribuzione di posizione nella misura massima prevista dall'articolo 40, 1° comma, lettera c) C.C.N.L., per il personale con qualifica dirigenziale, per le complesse responsabilità che i segretari particolari, con l'assunzione della funzione dirigenziale, debbono svolgere di supporto tecnico-giuridico del Presidente e dei Vicepresidenti nei rapporti che questi hanno con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale".