LEGGE REGIONALE 4 marzo 1997, n. 5
Disciplina del rapporto di lavoro dei segretari particolari del Presidente e dei
Vicepresidenti del Consiglio regionale. Integrazione all'articolo 10 della legge regionale
13 maggio 1996, n.8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 marzo 1997, n. 26)
Articolo
unico
Interpretazione autentica
1. Alla fine del terzo comma dell'articolo
10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole "di dirigente" si
aggiungono le seguenti: "... con l'attribuzione in tal caso della retribuzione di
posizione nella misura massima prevista dall'articolo 40, 1° comma, lettera c) C.C.N.L.,
per il personale con qualifica dirigenziale, per le complesse responsabilità che i
segretari particolari, con l'assunzione della funzione dirigenziale, debbono svolgere di
supporto tecnico-giuridico del Presidente e dei Vicepresidenti nei rapporti che questi
hanno con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale".
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