LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 3
Integrazione a modifiche alla legge regionale del 24/02/1979, n. 2, recante:
"Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite
dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978".
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 gennaio1997, n. 6)
Art. 1
1. Nell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è aggiunto il
seguente comma: "E' assegnata al Comune di Bova la somma di lire 2 miliardi per il
recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio sia pubblico che privato del centro
storico".
Art. 2
1. L'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è così
modificato: "Per provvedere alle indilazionabili esigenze di trasferimento del centro
abitato di Ferruzzano, particolarmente colpito dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978,
il Comune interessato è autorizzato a bandire, entro novanta giorni, nei limiti di spesa
assegnata, appalti-concorso perla progettazione ed esecuzione dei lavori nel rispetto
delle norme vigenti e di quelle dettate nei successivi articoli della presente legge.
2. Per la realizzazione dell'intervento è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi.
3. Per provvedere alle indilazionabili esigenze di ristrutturazione e ricostruzione del
centro abitato di Bova, gravemente colpito dagli eventi sismici, il Comune è autorizzato,
previ gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2/1979, a concedere
ai privati cittadini aventi diritto, contributi finalizzati alla ricostruzione degli
alloggi demoliti a causa degli eventi calamitosi.
4. Detti contributi sono limitati agli alloggi occupati all'epoca degli eventi richiamati.
5. I contributi potranno essere concessi fino all'ammontare massimo dei parametri
contenuti nell'articolo 7, 1° comma, lettere a, b e c della citata legge regionale n.
2/1979.
Art. 3
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è
sostituito dal seguente: "L'ammontare del contributo per la ricostruzione non può
superare la somma di lire 51 milioni, calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione
della originaria somma di lire 15 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello del
contributo per riadattamento o ripristino, non può superare la somma di lire 27 milioni
calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 8 milioni,
per ciascuna unità immobiliare".
Art. 4
1. L'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è così
modificato: "Qualora il fabbricato non possa essere ricostruito nello stesso sito di
quello demolito in quanto cause di carattere tecnico-geologico lo impediscano,
l'Amministrazione comunale potrà concedere, a domanda degli interessati, unitamente al
contributo per la ricostruzione, anche un lotto di terreno urbanizzato che dovrà essere
compreso all'interno del nuovo perimetro urbano.
2. Nell'ipotesi che l'Amministrazione non possa provvedere direttamente alla concessione
del lotto di terreno, al privato avente diritto potrà essere concesso a titolo di
incentivo per la acquisizione e l'urbanizzazione del lotto, un ulteriore contributo
forfettario di lire 10 milioni.
3. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi.
4. Il Consiglio comunale di Bova è autorizzato, nel limite massimo di spesa di lire 500
milioni da prelevarsi dai 2,5 miliardi di cui al precedente comma, ad operare interventi
secondo i criteri e le modalità previsti dalla stessa legge regionale n. 2/1979 per la
ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati ricadenti sul
territorio rurale distrutti o danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 della legge
regionale stessa.
Art. 5
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati
alla Regione Calabria ai sensi del decreto legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con
modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 luglio 1978, n. 394.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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