LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1997, n. 3
Integrazione a modifiche alla legge regionale del 24/02/1979, n. 2, recante: "Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978".
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 gennaio1997, n. 6)

 

Art. 1

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è aggiunto il seguente comma: "E' assegnata al Comune di Bova la somma di lire 2 miliardi per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio sia pubblico che privato del centro storico".

Art. 2

1. L'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è così modificato: "Per provvedere alle indilazionabili esigenze di trasferimento del centro abitato di Ferruzzano, particolarmente colpito dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978, il Comune interessato è autorizzato a bandire, entro novanta giorni, nei limiti di spesa assegnata, appalti-concorso perla progettazione ed esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti e di quelle dettate nei successivi articoli della presente legge.

2. Per la realizzazione dell'intervento è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi.

3. Per provvedere alle indilazionabili esigenze di ristrutturazione e ricostruzione del centro abitato di Bova, gravemente colpito dagli eventi sismici, il Comune è autorizzato, previ gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2/1979, a concedere ai privati cittadini aventi diritto, contributi finalizzati alla ricostruzione degli alloggi demoliti a causa degli eventi calamitosi.

4. Detti contributi sono limitati agli alloggi occupati all'epoca degli eventi richiamati.

5. I contributi potranno essere concessi fino all'ammontare massimo dei parametri contenuti nell'articolo 7, 1° comma, lettere a, b e c della citata legge regionale n. 2/1979.

Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è sostituito dal seguente: "L'ammontare del contributo per la ricostruzione non può superare la somma di lire 51 milioni, calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 15 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello del contributo per riadattamento o ripristino, non può superare la somma di lire 27 milioni calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 8 milioni, per ciascuna unità immobiliare".

Art. 4

1. L'articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 1979, n. 2, è così modificato: "Qualora il fabbricato non possa essere ricostruito nello stesso sito di quello demolito in quanto cause di carattere tecnico-geologico lo impediscano, l'Amministrazione comunale potrà concedere, a domanda degli interessati, unitamente al contributo per la ricostruzione, anche un lotto di terreno urbanizzato che dovrà essere compreso all'interno del nuovo perimetro urbano.

2. Nell'ipotesi che l'Amministrazione non possa provvedere direttamente alla concessione del lotto di terreno, al privato avente diritto potrà essere concesso a titolo di incentivo per la acquisizione e l'urbanizzazione del lotto, un ulteriore contributo forfettario di lire 10 milioni.

3. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi.

4. Il Consiglio comunale di Bova è autorizzato, nel limite massimo di spesa di lire 500 milioni da prelevarsi dai 2,5 miliardi di cui al precedente comma, ad operare interventi secondo i criteri e le modalità previsti dalla stessa legge regionale n. 2/1979 per la ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati ricadenti sul territorio rurale distrutti o danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 della legge regionale stessa.

Art. 5

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione Calabria ai sensi del decreto legge 26 maggio 1978, n. 225, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 luglio 1978, n. 394.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.