LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO1996, n. 21
Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 16 agosto 1996, n. 85)

 

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e specificazione di quanto previsto dallo articolo 14 della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1987.

Art. 2

(Riconoscimento soggetti abilitati)

1. Spetta alla Regione riconoscere i soggetti abilitati alla gestione dei servizi di cui al precedente articolo 1.

2. Il servizio è organizzato per gruppi. Ciascun gruppo deve essere ubicato in edifici diversi ed è riferito ad un numero da quattro a sette di minori da ospitare.

3. Per tale riconoscimento, i soggetti devono dimostrare di possedere, per ciascun modulo organizzativo, i seguenti requisiti:
1) capacita' di:
- predisporre ed attuare progetti mirati all'equilibrio psico-fisico del minore;
- garantire l'assolvimento dello obbligo scolastico ai minori;
- instaurare corretti rapporti del minore con la famiglia di origine;
- ricercare opportune condizioni per l'inserimento del minore in attività produttive sino al raggiungimento dell'età lavorativa;
2) disporre di una struttura residenziale per civile abitazione avente le seguenti caratteristiche:
- ubicazione in zona centrale;
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;
3) disporre di un organico di personale (educatori, assistenti sociali, personale ausiliario) tale da consentire l'organizzazione della vita quotidiana del minore il più vicino possibile al modello familiare.

Art. 3

(Obblighi dei gestori)


1. I soggetti gestori sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione relativa ai minori ospitati dal servizio.

2. La natura e la consistenza di tale documentazione, sono specificate nella convenzione di cui al successivo articolo 4.

3. I soggetti gestori, inoltre, sono obbligati ad assicurare i minori ospitati contro infortuni o danni provocati a terzi, stipulando apposita polizza assicurativa.

Art. 4

(Convenzioni)


1. Spetta ai Comuni sedi di strutture stipulare con i soggetti riconosciuti dalla Regione apposite convenzioni per l'espletamento del servizio.

2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere, oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme sullo esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore funzionamento del servizio.

Art. 5

(Costi del servizio)

1. La Regione garantisce la copertura dei costi per l'espletamento del servizio, erogando annualmente:
a) la somma necessaria per il pagamento delle competenze contrattuali al personale;
b) la quota delle spese fisse di gestione;
c) le rette legate alla effettiva presenza dei minori nel servizio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'entità della spesa di cui alle lettere b) e c) del comma precedente è determinata dalla Giunta regionale, sulla base dei parametri oggettivi e tenendo conto dell'effettiva spesa media unitaria sostenuta nell'ultimo triennio.

3. Per le competenze ed il complesso dei rapporti di lavoro del personale, si fa' riferimento al contratto collettivo di categoria e se ne segue l'andamento.

4. Le quote di cui ai punti b) e c) vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di inflazione programmata.

Art. 6

(Erogazione dei contributi)


1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 5 vengono erogati mediante pagamento diretto dalla Regione ai soggetti gestori convenzionati.

2. Limitatamente alle rette di cui al punto c) comma 1 del precedente articolo 5 la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale, sempre mediante pagamento diretto ai soggetti gestori del servizio.

3. A tal fine, ciascun soggetto gestore presenta contestualmente alla Regione ed al Comune di residenza del minore la contabilità documentata.

4. Il Comune provvede entro 15 giorni dal ricevimento a vistarla e trasmetterla alla Regione la quale, comunque, scaduto infruttuosamente il termine sopra fissato, emette il mandato di pagamento.

Art. 7

(Norma finanziaria)


1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire cinque miliardi, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, ed entro i limiti della somma allo scopo destinata dallo articolo 17, comma 5, della legge finanziaria di accompagnamento al bilancio.

Art. 8

(Norma transitoria)


1. In deroga al precedente articolo 2, sono soggetti riconosciuti per la gestione del servizio, gli enti che in atto gestiscono i dodici Gruppi Appartamento operanti nella regione ed istituti con delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978.

2. I Comuni sede dei servizi sopra indicati, provvedono a stipulare le convenzioni di cui al precedente articolo 4entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del relativo schema di convenzione.

3. La Regione assicura ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo le somme necessarie per l'espletamento del servizio, sulla base della spesa storica consolidata e salvo gli aggiornamenti previsti dal precedente articolo 4.