LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1996, n. 15
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale" nonchč attuazione dell'articolo 1bis della Legge n. 349/95.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 luglio 1996, n. 68)
Art. 1
1. La diaria mensile di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 viene corrisposta ai Consiglieri regionali a titolo di rimborso spese per espletamento dell'attivitą istituzionale sull'intero territorio regionale.
Art. 2
1. Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 si dą attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1 bis della Legge 8 agosto 1995, n. 349 di conversione con modificazioni del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
Art. 3
1. La disposizione di cui al precedente articolo 2 si applica in conformitą ai termini indicati nell'articolo 32 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Art. 4
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.