LEGGE REGIONALE 14 FEBBRAIO 1996, n. 3
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 febbraio 1996, n. 18)

 

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Indennità di carica

1. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'articolo 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della Legge 31 ottobre 1965, n,1261, nella seguente misura:
a) 100 per cento per i presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale;
b) 87,5 per cento per i componenti della Giunta regionale, per i Vice Presidenti del Consiglio regionale e per il Presidente della Commissione per il Piano di Sviluppo;
c) 77,5 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento, interno, peri Segretari del Consiglio regionale, nonché per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) 72,5 per cento per i Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno e per i Presidenti delle Commissioni speciali;
e) 70,5 per cento per i segretari delle Commissioni consiliari permanenti e per i Vice Presidenti delle Commissioni speciali;
f) 65 per cento per i Consiglieri regionali.

Art. 2
Decorrenza

1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione.

3. La corresponsione della indennità cessa:
- alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale;
- fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese peri Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.

Art. 3
Assenze

1. Il Servizio di Ragioneria è delegato ad operare una trattenuta sull'indennità di carica pari a lire 200.000 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni e della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo di cui all'articolo 34 del regolamento interno.

Capo II
Rimborsi e trattenute

Art. 4
Rimborso spese di trasporto

1.  Ai Consiglieri regionali viene corrisposto un rimborso per spese di trasporto fissato in un quinto del costo di un litro di benzina super e peri chilometri di distanza intercorrenti tra la residenza abituale dei Consiglieri regionali e la Sede del Consiglio e viceversa, per quindici accessi mensili. Per ogni giornata di assenza, anche se per congedo, dai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti sarà operata una trattenuta pari ad un quindicesimo dell'importo mensile determinato. Si considera presente il Consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporanea - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, della Commissione di cui e' componente o si trovi in missione fuori Regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Consiglio.

2. Il Consigliere che in un mese risulti assente, anche se per congedo, ad oltre 8 delle riunioni di cui al comma precedente non ha diritto ne al rimborso delle spese di trasporto ne alla diaria di cui al successivo articolo 5.

3. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione un'autovettura di servizio ai sensi del successivo articolo 11 non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Per i Consiglieri regionali residenti fuori Regione si assume come riferimento la distanza di 300 chilometri.

Art. 5
Diaria

1.   Il Servizio di Ragioneria e' delegato ad operare una trattenuta pari ad un quindicesimo della diaria complessivamente percepita dal Consigliere regionale per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza non sia stata preceduta da richiesta del congedo previsto dall'articolo 34 del Regolamento interno.

2. La diaria mensilmente corrisposta ai Consiglieri regionali è articolata in una componente fissa pari al 40 per cento di quella in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge ed in una componente variabile pari al costo medio della stanza singola praticato negli alberghi di prima categoria nella Città di Reggio Calabria, per 15" accessi al mese presso le Sedi del Consiglio, della Giunta e dei vari Organi, Enti, Uffici regionali dislocati nella Regione Calabria.

Art. 6
Adeguamento ISTAT

1. L'ammontare della diaria di cui al comma 2 del precedente articolo 5 è sottoposto ad adeguamento annuale con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione alle variazioni ISTAT.

Art. 7
Periodo di corresponsione

1. Il rimborso delle spese di trasporto e la diaria spettano ai Consiglieri regionali dalla data della rispettiva elezione e per tutto e solo il periodo di effettiva durata della carica e della funzione svolta.

Art. 8
Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio

1.  Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1, punto f ),è  disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 20 per cento a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di fine mandato ed assegno vitalizio.

2. I Consiglieri regionali che ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D. lgs 2 febbraio 1993, n. 29, optino per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione, per un importo pari a quello calcolato ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.

Capo III
Missioni fuori Regione

Art. 9
Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto

1. Il Consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta, per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e della Giunta.

2. Al Consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera di trasferta di importo uguale a quella spettante al personale statale indicato al punto 1 della Tabella A allegata alla legge 18.12.1973, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le missioni all'estero, l'indennità è maggiorata del cinquanta per cento.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ridetermina l'ammontare della indennità di trasferta, nella stessa misura che risulta dal decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 1,6° comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni.

Art. 10
Rimborso spese effettivamente sostenute

1. Il Consigliere in missione ha facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.

2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della meta' se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.

3. Il Consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo dì trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al Consigliere, per ogni chilometro percorso, una indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo corrente di un litro di benzina super.

Art. 11
Uso di autovetture di servizio

1. I Consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio fornite gratuitamente dall'Amministrazione regionale esclusivamente nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico del Consiglio regionale o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale. Non sono considerate autovetture di servizio quelle dei Gruppi consiliari.

2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.

Capo IV
Indennità di fine mandato e assegno vitalizio

Art. 12
Indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato spetta ai Consiglieri regionali che non siano rieletti o che non si ripresentino candidati.

2. L'indennità spetta altresì ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura. Non spetta in caso di annullamento dell'elezione.

3. In caso di morte durante l'esercizio del mandato l'indennità spetta agli eredi del Consigliere.

Art. 13
Misura della indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda percepita dal Consigliere regionale, fino a un massimo di dieci mensilità.

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

3. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi per un numero di anni che, sommato a quelli per i quali la liquidazione è gai' stata corrisposta, non superi i dieci anni.

Art. 14
Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessanta anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale o che abbiano esercitatola facoltà di cui all'articolo 17.

2. L'assegno vitalizio tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'articolo 21,è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'articolo 21.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata superiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo cosi' computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al precedente articolo 8.

Art. 15
Consiglieri inabili al lavoro

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i Consiglieri i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

2. Qualora l'inabilita' totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.

3. Se nonostante la dichiarazione di inabilita' il Consigliere svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio per inabilita' non spetta e, se già concesso, è revocato. L'Ufficio di Presidenza può eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'Ufficio di Presidenza può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia.

4. Non è considerata attività di lavoro, ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive e degli incarichi indicati al comma 3 dell'articolo 2.

Art. 16
Accertamento della inabilità permanente

1. L'accertamento di inabilità di cui all'articolo 15 è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e uno indicato dall'interessato.

2. Sulle conclusioni del Collegio medico delibera l'Ufficio di Presidenza che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

3. Costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalle categorie I e II della Tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra.

4. Qualora la decisione di cui al comma 2 sia positiva, l'assegno vitalizio spetta dal giorno in cui è stata presentata la domanda.

Art. 17
Contributi volontari

1. Il Consigliere che abbia versato il contributo di cui all'articolo 8 per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno trenta mesi, ha facoltà di continuare - qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato - il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il 60° anno di età.

2. Il Consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è cessato dalla carica. Il versamento deve avvenire in quote uguali mensili fino al raggiungimento del 60° anno di età a partire dal mese successivo a quello di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio di Presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento all'indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

3. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile.

Art. 18
Restituzione contributi versati - Ricongiunzione Sospensione
dell'assegno vitalizio

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. In caso di decesso del Consigliere, durante la legislatura, la restituzione dei contributi versati avverrà a favore degli aventi diritto.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, accogliendo la domanda, stabilisce le modalità di versamento, accordando anche la possibilità di una rateazione che non si protragga oltre i tre anni e che comunque si concluda entro la legislatura nella quale è presentata la domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già' goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 19
Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale sull'importo lordo della indennità di cui al punto f ) del precedente articolo 1 riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso.

2. La misura dell'assegno cosi' determinato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi determinatosi nell'anno precedente secondo le rilevazioni ISTAT.

3. La misura dell'assegno vitalizio è determinata per i cinque annidi anzianità contributiva nel 20 per cento sull'indennità di cui al comma 1, elevabile di 3 punti per ogni anno di effettiva contribuzione sino alla misura massima del 50 per cento per contribuzione di 15 anni e oltre.

4. Nell'ipotesi prevista all'articolo 15 comma 2, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 20
Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età' per conseguire il diritto.

2. Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del mandato.

3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

4. Resta fermo quanto disposto dagli art. 15 e 16 per il caso dei Consiglieri inabili al lavoro.

Art. 21
Reversibilità dell'assegno vitalizio

1. Dopo la morte del Consigliere, hanno diritto ad avere corrisposta una quota dell'assegno vitalizio nella misura del sessanta per cento e nell'ordine:
a) il coniuge convivente;
b)i figli fino al diciottesimo anno di età, ove non rientranti nelle condizioni di cui alle successive lett. c) e d);
c)i figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico;
d)i figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto.

2. In caso di mancanza o di morte successiva alla maturazione del diritto del coniuge la quota dell'assegno è corrisposta tra i figli in parti uguali.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso Consiglio regionale.

5. Per gli effetti di cui al presente articolo viene operata mensilmente una ulteriore trattenuta obbligatoria nella misura del 15 per cento sull'importo calcolato ai sensi del precedente articolo 8.

Art. 22
Quota dell'assegno in caso di morte del Consigliere per cause di servizio

1. Se il decesso del Consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, indipendentemente dall'età del Consigliere e dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'articolo 8. Qualora il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, l'assegno è commisurato all'importo minimo del vitalizio.

Art. 23
Decorrenza e prescrizioni dei ratei di assegno

1. La corresponsione della quota di assegno di cui all'articolo 21 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del Consigliere.

2. I ratei di assegni non riscossi entro cinque anni dalla data di emissione dei relativi mandatisi intendono prescritti.

3. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza.

Capo V
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale. Sospensione dalla carica di Consigliere regionale

Art. 24
Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni eletti alla carica di Consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni perla durata del mandato.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale da' immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle Amministrazioni cui essi appartengono. Tali provvedimenti retroagiscono alla data della mancata convalida dell'elezione o alla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica Amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 25.

Art. 25
Opzione circa il trattamento economico

1. I Consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 24 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza.

2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f ).

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il Consigliere conserva quindi il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione; le indennità, comunque denominate, anche se calcolate in tutto o in parte in misura forfetaria; le indennità di missione; i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti lo status di Consigliere regionale.

5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il Consigliere optante appartiene; ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente del Consiglio regionale. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.

Art. 26
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali

1. La corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge è sospesa di diritto:
a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
b) nei confronti dei Consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del Consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/92, dispone immediatamente la sospensione delle indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Oltre che nei casi indicati nell'articolo 15, comma 4 quater della legge n. 55/90 come modificato dalla legge n. 16/92, la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'articolo 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.

Art. 27
Assegno in caso di sospensione dalla carica

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 26, al Consigliere regionale spetta, con decorrenza dalla data della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica di cui all'articolo 1 lettera f ) ridotta del 50 per cento.

2. In caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, al Consigliere che sia stato sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, l'intera indennità di carica, detratto l'assegno già corrisposto ai sensi del comma 1. Il Consigliere sospeso ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare il versamento di un importo pari a quello calcolato ai sensi dell'articolo 8 a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio.

Capo VI
Norme transitorie e finali Abrogazioni

Art. 28
Oneri per il trattamento indennitario dei Consiglieri

1. Tutte le spese di cui alla presente legge sono a carico del corrispondente capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale.

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti e ogni altra incombenza inerente la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti dalla presente legge sono curate dall'Ufficio di Presidenza attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

Art. 29
Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al Capo IV si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta al Consiglio regionale nella VI legislatura.

2. Salvo quanto disposto al comma 2° dell'articolo 19, la materia di cui al Capo IV per i Consiglieri in carica o cessati dal mandato con la fine della V legislatura, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni di cui alle leggi regionali 24 maggio 1980, n. 11; 4 giugno 1987, n. 19; 19 febbraio 1990, n. 12; 9 settembre 1994, n. 22.

3. Gli assegni vitalizi sia degli ex Consiglieri che degli altri aventi diritto già alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1995, n. 10 sono rideterminabili, nella misura prevista dalle norme di cui al comma 2 dell'articolo 19, con riferimento alla indennità spettante alla data di entrata in vigore della richiamata legge regionale 10/4/1995, n. 10. L'ammontare dell'assegno cosi' rideterminato è incrementato dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT) riferito all'anno precedente.

Art. 30
Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1995, n. 10 nonché tutte le altre disposizioni in materia in contrasto con la presente legge.

Art. 31
Norme finanziarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le ritenute a qualunque titolo in essa previste sono versate in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge.

Art. 32
Decorrenza

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono a far data dal 1° gennaio 1996.

Art. 33
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.