LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1993, n. 18
Modifiche ed integrazioni all'art. 12della legge regionale 24 giugno 1986,n. 26, recante: "Interventi nel settore zootecnico".
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 dicembre 1993, n. 112)
Art. 11. Dopo il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 24.06.1986, n. 26, sono inseriti i seguenti:
"I contributi nelle spese di gestione per le nuove iniziative di cui al precedente comma sono concessi agli organismi associativi di nuova costituzione per una durata complessiva di anni tre dell'avvio delle attività o dalla data di costituzione, a far data della promulgazione della presente legge. Gli stessi contributi sono concessi in via transitoria e ad esaurimento agli organismi associativi già esistenti che abbiano avanzato richiesta per il periodo pregresso all'entrata in vigore della legge stessa.
I contributi sulle spese riconosciute ammissibili sono graduati per tali nuove iniziative nella seguente misura: fino ad un massimo del 75% nel primo anno fino ad un massimo del 60% nel secondo anno; fino ad un massimo del 40% nel terzo anno.
Alle cooperative agricole di servizi e alle Associazioni dei produttori riconosciute e loro consorzi, che svolgono l'attività nel settore specifico della zootecnia, che operano nelle zone di montagna e/o svantaggiate, potranno essere concessi contributi fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili purché svolgano attività di servizi e forniture di mezzi tecnici (raccolta, trasporto e stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti) mirate al miglioramento della qualità, senza aumento delle produzioni, al riequilibrio delle capacità produttive e di mercato, all'incremento del reddito degli allevatori e al mantenimento delle comunità agricole in tali zone".Art. 21. Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 24.06.1986, n. 26, viene così modificato:
"L'istruttoria delle domande compete ai settori decentrati dall'Assessorato all'Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, che ne cureranno tutti gli adempimenti e provvederanno a trasmettere la proposta all'Assessorato Agricoltura e Foreste per gli adempimenti di propria competenza".