LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1993, n. 14
Modifica dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, recante: "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero".
(Pubbl. in boll. Uff. 17 dicembre 1993, n. 109)

 

Art. 1

1. L'art. 3 della legge regionale 12.11.1984, n. 31, è sostituito dal seguente:

"È istituito il Comitato regionale per lo sport.

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è composto da:
a) un amministratore dei Comuni, designato dall'ANCI;
b) un amministratore delle Province, designato dall'UPI;
c) il delegato regionale del CONI;
d) cinque rappresentanti degli enti più rappresentativi di promozione sportiva, a carattere nazionale e operanti sul territorio regionale, tenendo conto del numero delle società sportive e del numero dei tesserati;
e) il soprintendente scolastico regionale o un suo delegato.

Il Comitato, ove tratti di una impiantistica sportiva, è integrato da un esperto designato dalla delegazione regionale del CONI.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore designato dall'Assessore regionale allo sport".