LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 1993, n. 11
Modifica ed integrazione alla L.R. 9 aprile 1990, n. 18, recante: "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie".
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 novembre 1993, n. 92)
Art. 11. Il quarto comma dell'art. 4 della L.R. 09.04.1990, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Il diritto di prelazione sulle sedi vacanti da parte dei comuni, esercitato a norma della legge n. 475 del 02.04.1968, dovrà essere considerato decaduto se, entro 60 giorni dalla esecutività della deliberazione con la quale è stato bandito il concorso a posto di farmacista direttore, l'amministrazione comunale non provvede allo espletamento dello stesso ed, entro 30 giorni dalla ratifica dei risultati concorsuali, ai successivi adempimenti per l'attivazione della farmacia".Art. 21. All'art. 13 della L.R. 09.04.1990, n. 18 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai componenti della Commissione non dipendenti regionali viene corrisposto, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza determinato in L. 50.000. Per i componenti che non risiedono nel capoluogo è corrisposto, altresì, un rimborso spese di trasporto, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni della Commissione, pari al quinto del prezzo della benzina super moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il capoluogo di provincia. Identico trattamento compete per ogni eventuale sopralluogo in comune diverso da quello di residenza.
Tale trattamento è esteso al farmacista esercente designato dall'ordine provinciale dei farmacisti".Art. 31. Agli oneri derivanti dalla presente legge, preventivati in lire 50 milioni, si farà fronte con i fondi di cui allo art. 19 della L.R. 09.04.1990, n. 18.