LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1990, n. 41
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 14 maggio 1990, n. 44)


Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge,al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina.

2. Sono disciplinati altresì il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie di animali, in conformità alle norme vigenti in materia penale e di pubblica sicurezza.


Art. 2

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a:
a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento;
c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale.


Art. 3
(Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale)

1. Oltre alle normali funzioni di competenza, il Servizio veterinario di ogni Unità Sanitaria Locale, svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e tra smettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
g) dispone dei fondi assegnati.

2. Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti o randagi al competente Servizio veterinario della U.S.S.L..


Art. 4
(Unità operativa veterinaria)

1. Il Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di un'unità operativa.

2. Utilizzando una segreteria telefonica, l'unità operativa, avverte immediatamente i proprietari degli animali catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice e la loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le modalità del riscatto.

3. La segreteria telefonica deve essere aggiornata immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento dell'animale da parte delle strutture di vigilanza e custodia.


Art. 5
(Canile sanitario)

1. Ai canili municipali che assumono la denominazione di canili sanitari, vengono attribuite, in aggiunta a quelle previste dagli articoli 
86 e 87 del D.P.R. 8/2/54, n. 320" , le seguenti funzioni di intervento nei confronti degli animali di affezione:
a) la profilassi veterinaria;
b) le vaccinazioni;
c) il controllo della popolazione canina;
d) la limitazione delle nascite;
e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da associazioni ed enti zoofili privati;
f) ogni altro intervento che si renda necessario.

2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.


Art. 6
(Guardia veterinaria)

1. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.


Art. 7
(Asili-Ricoveri)

1. Agli enti che svolgono attività di protezione degli animali, i Comuni concedono in comodato, apposito terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente per animali, oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.


Art. 8
(Anagrafe del cane)

1. È istituita in tutto il territorio regionale presso ogni Unità Sanitaria Locale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere lo animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.

2. All'atto dell'iscrizione verrà compi lata l'apposita scheda, secondo il modello che sarà predisposto dall'Assessorato alla Sanità ed approvato dalla Giunta regionale: la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

3. Nella scheda debbono essere riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.

4. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.

5. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l'eventuale cambio di residenza.


Art. 9
(Codice di riconoscimento)

1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un numero progressivo e la sigla della Unità Sanitaria Locale.

2. L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale.

3. Il tatuaggio è eseguito a cura dei Servizi veterinari dell'Unità Sanitaria Locale presso le strutture operative territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le Unità Sanitarie Locali o di veterinari liberi professionisti purché autorizzati dalle Unità Sanitarie Locali.

4. I dati concernenti i cani iscritti al l'anagrafe sono comunicati alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.


Art. 10
(Trasferimento, smarrimento o morte del cane)

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane debbono segnalare al servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con qualunque mezzo e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al precedente comma.

3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà della detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio con il codice ad esso già attribuito.

4. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è istituita l'anagrafe canina e che sono identificati con codice ad essi impresso.


Art. 11
(Abbandono, ricovero e custodia degli animali)

1. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposito ricovero di strutture di ricovero pubbliche o private.

3. La Regione d'intesa con Province e Comuni, promuove la costruzione di canili sanitari e la riqualificazione di quelli già esistenti nonché la realizzazione, d'intesa con le associazioni iscritte all'albo regionale, di strutture di ricovero.

4. In fase di prima attuazione, per il ricovero degli animali, si potrà fare ricorso a convenzioni con strutture di proprietà di privati o di associazioni protezionistiche, purché tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di un veterinario iscritto all'albo professionale e siano adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o catturati ai sensi della presente legge

5. La Regione ed i competenti Servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali svolgono attività di vigilanza rispetto ai professionisti ed alle strutture ed associazioni convenzionate


Art. 12
(Controllo al randagismo)

1. I cani vaganti catturati regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.

2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, il quale tra mite la propria unità operativa adempie agli obblighi di cui al precedente articolo 4.

3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito nell'anagrafe.

4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.

5. Gli animali non reclamati entro quindici giorni (dopo l'osservazione sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.

6. I cani ritrovati o accalappiati posso no essere soppressi, in modo eutanasiaco, soltanto se gravemente malati ed in curabili.

7. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unita Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo regionale.

8. All'atto del rilascio deve essere con segnato al richiedente apposito certificato sanitario.

9. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione.

10. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria Locale competente.


Art. 13
(Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi)

1. Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL. o dei veterinari liberi professionisti convenzionati.

2. I Servizi ed i veterinari di cui al precedente comma, su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le prestazioni necessari ai fini della sterilizzazione e della prevenzione delle malattie proprie degli animali in questione.


Art. 14
(Misure di protezione)

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. È fatto altresì obbligo a chiunque possiede o detiene, a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed agli organi di pubblica sicurezza ai fini della prevenzione dei pericoli alla pubblica incolumità, in conformità alle norme penali vigenti.

3. Gli animali debbono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni da consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri.

4. È fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali che rechino nocimento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle perso ne nonché pregiudizio agli animali stessi.

5. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla presente legge.


Art. 15
(Trasporto animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cuba tura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982 n. 624, emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione animali.


Art. 16
(Promozione educativa - Corsi di formazione)

1. La Regione ed i Comuni promuovono, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL., degli organi professionali, dei medici veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

2. La Regione autorizza altresì l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

3. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione professionale del personale dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL..


Art. 17
(Guardie zoofile)

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, oltre a quanto già previsto dal precedente articolo possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile verranno altresì nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni iscritte al l'albo regionale, cui verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento della Regione Calabria.

2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei Servizi veterinari delle UU.SS.LL. in collegamento con le associazioni protezionistiche.

3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di coscienza.

4. Il servizio sostitutivo civile nella attività di guardia zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977 n. 1139, recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 722.


Art. 18
(Istituzione albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali)

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corre data da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.

3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.

4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contribu ti annuali per progetti specifici.


Art. 19
(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge, si applicano sanzioni amministrative da lire 300.000 a L. 3 milioni.

2. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo comma sono riscossi dalle UU.SS.LL. ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.


Art. 20
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fon di assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.


Art. 21
(Limiti di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei con fronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.


Art. 22
(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri animali alla anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La norma di cui al precedente art. 12 terzo comma, entra in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

3. I Comuni trasmettono d'ufficio alle UU.SS.LL. i dati e le informazioni di cui sono in possesso e seguito della riscossione dell'imposta comunale sui cani entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.