LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 8
Disciplina dell'artigianato.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 novembre 1989, n. 48) 

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta del l'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tute la dell'artigianato in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

TITOLO I
Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane

Art. 2
(Definizione di imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

4. L'imprenditore artigiano, nello esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3
(Definizione di impresa artigiana)

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione dei beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dello imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione della opera o alla prestazione del servizio commesso, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 maggio 1971, n.426 fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

Art. 4
(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
- non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.25 e successive modificazioni ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
- sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5
(Tutela dell'artigianato)

1. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione tenuti in ogni provincia e istituiti dalla Commissione provinciale per l'Artigianato è obbligatoria, ha effetto costitutivo a tutti gli effetti di legge ed è condizione per la concessione del le agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere de tenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata dal successivo articolo 12 della presente legge.

4. Nessuna impresa artigiana può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo o che non siano costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 delle legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni determinata ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 6
(Albo delle imprese artigiane)

1. Per ciascuna provincia della Calabria istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443.

2. Tutte le imprese aventi i requisiti di legge, e sede in un Comune della Calabria, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 1981, n.630, e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 19 marzo 1982, concernente le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

3. La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione, da presentarsi alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato secondo le modalità ed i termini richiamati al precedente comma, esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e sono trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento all'Ente camerale competente che provvede ad annotarle d'ufficio nel Registro delle Ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione.

4. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato trasmettono altresì, ai rispettivi Enti camerali, le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento per l'effetto sostitutivo dell'iscrizione nel Registro delle Ditte di cui all'articolo 47 del R.D. 20 settembre 1934, n.2011, disposto dalle norme statali vigenti.

5. Analoga comunicazione dovrà essere fatta alla locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale.

6. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del Lavoro agli Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta giorni, su segnalazione da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2,3, e 4 nei riguardi di imprese iscritte allo Albo.

7. In separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, nonché i consorzi e le società consortili, misti ed a termine, di cui all'articolo 6 secondo e quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443.

8. Tale iscrizione è tuttavia condizione necessaria per la concessione di agevolazione previste dalla legislazione regionale.

9. I consorzi misti ed a termine di cui al precedente comma, beneficiari di agevolazioni regionali, sono tenuti a comunicare alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato ogni modificazione intervenuta nello Statuto e nella composizione dei soci.

10. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'Albo stesso.

Art. 7
(Iscrizione all'albo)


1. Le domande di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni:
a) dall'inizio dell'attività per le imprese artigiane individuali ed il relativo adempimento spetta al titolare;
b) dalla data di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2296 C.C.), entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per le imprese artigiane costituite sotto forma di società in nome collettivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci amministratori, in tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro e del deposito presso la Cancelleria del Tribunale;
c) dalla data di registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro per le società semplici (di cui all'articolo 26 quater della legge 22 dicembre 1980, n.891) ed il relativo adempimento fa carico ai soci, in tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione.

2. Qualora al momento della presentazione della domanda di iscrizione da parte delle società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attività programmata dell'oggetto sociale non sia ancora effettivamente iniziata, ne dovrà essere fatta apposita denuncia a cura dei soci amministratori entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività dichiarata, allegando la documentazione relativa al possesso delle licenze, autorizzazioni, concessioni o di preventiva iscrizione in Albi, ruoli, elenchi e registri, nei casi in cui detti provvedimenti risultino di competenza della stessa Camera di Commercio presso cui ha sede la Commissione Provinciale per l'Artigianato, la relativa denuncia di inizio dell'attività deve contenere i soli estremi di detta documentazione ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.

3. La domanda per l'iscrizione, modificazione e cancellazione per le imprese artigiane all'Albo provinciale di cui alla presente legge, redatta in duplice copia e indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e presentata o spedita alla Commissione Provinciale per l'Artigianato della provincia ove ha sede l'impresa.

4. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda al Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa.

5. L'istruttoria, svolta dal Comune ai sensi dell'articolo 63, quarto comma, lettera A), del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, è diretta a certificare:
a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti della impresa;
b) la data di effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata o modificazione o cessazione dell'attività
c) la partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci;
d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati dall'impresa;
e) l'accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in Albi, ruoli, elenchi o registri cui si sia subordinato l'esercizio dell'attività.

6. Il Comune è tenuto a trasmettere i risultati dell'istruttoria alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro quindici giorni dalla ricezione del la domanda, scaduti i quali la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'Ufficio allo scopo di evitare la scadenza del termine di sessanta giorni per le proprie decisioni.

7. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti della presente legge, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

8. La Commissione Provinciale per l'Artigianato delibera sulle eventuali iscrizioni delle imprese artigiane all'Albo provinciale di cui al precedente artico lo 6, valutata la sussistenza dei requisiti stabili da norme statali vigenti, sulla base degli atti di iscrizione e certificazione forniti dall'autorità comunale, e di quelli acquisiti diretta mente.

9. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

10. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

11. La efficacia dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione, modificazione nell'Albo, decorrono dalla data della delibera della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 8
(Iscrizione all'Albo d'ufficio)

1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'Albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal Comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

Art. 9
(Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana)

1. I titolari delle imprese individuali artigiane e delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato dalla provinciale dove ha sede l'impresa.

2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente articolo 4.

3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del Regio Decreto 20 settembre 1934, n.2011.

Art. 10
(Cancellazione dall'albo)

1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a) dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.1.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

5. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza della autorità giudiziaria competente a condizione che:
- la gestione venga assunta dal coniuge dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;
- le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta espressamente;
- l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma del precedente articolo 4.

Art. 11
(Revisione generale degli Albi provinciali delle imprese artigiane)

1. Ogni trenta mesi, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispetti Albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

2. Ciascun Comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente.

3. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 8, 9, e 10.

Art. 12
(Sanzioni amministrative)

1. Ai trasgressori delle disposizioni della presente legge, in conformità a quanto previsto dal punto 3 del precedente articolo 5, vengono inflitte le sanzioni amministrative previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, da graduare fino a lire cinque milioni in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

a) da 3 a 5 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;

b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritta all'Albo delle imprese artigiane, pur essendo presenti nel Registro Ditte del la Camera di Commercio;

d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro trenta giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo;

e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.

Art. 13
(Applicazione delle sanzioni)

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegati ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute ai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 novembre 1981,n. 689.

3. I Comuni delegati trasmetteranno alla Giunta regionale alla fine di ogni anno e comunque, non oltre il 31 gennaio del l'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione.

4. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa formale diffida.

Art. 14
(Ricorsi)

1. Contro le deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.

2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'Albo.

3. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato adito in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di Consigli, sentito il Pubblico Ministero.

TITOLO II
Organi di autogoverno dell'artigianato

Art. 15
(Natura e scopi)

1. La Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato previste dallo articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n 443 sono organi-uffici dell'Amministrazione regionale preposti alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione.

Art. 16
(Composizioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)

1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) da quattordici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'Albo provinciale tra gli stessi imprenditori artigiani con le modalità stabilite dalla presente legge;

b) da quattro esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella provincia;

c) da un rappresentante delle tre Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentativi;

d) dal direttore dell'Ufficio Provincia le del Lavoro e della Massima Occupazione o da un suo delegato permanente;

e) dal direttore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani eletti, e il vice presidente.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

7. La decadenza è pronunciata dal Presi dente della Giunta regionale.

8. I componenti eletti, se deceduti o di missionari o decaduti, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale con il primo dei non eletti nella stessa lista di appartenenza del componente da sostituire.

Art. 17
(Funzioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)

1. Le Commissioni provinciali per l'Artigianato svolgono le seguenti funzioni:

1) curare la tenuta dell'Albo provincia le delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo per il rispettivo territorio l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'Albo e alla sua separata sezione;

3) formulare pareri sulle politiche per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

4) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rivelazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'Albo ai fini statistici;

5) esprimere pareri riguardo alle caratteristiche, al coordinamento ed alla realizzazione di iniziative promozionali e manifestazioni fieristiche nel territorio di competenza;

6) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. Per l'istruttoria degli atti, la Commissione Provinciale per l'Artigianato, può istituire commissioni di lavoro che riferiranno le proprie valutazioni nella seduta plenaria.

Art. 18
(Organizzazione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)

1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia normalmente presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e uffici decentrati a Castrovillari, Paola, Corigliano, Crotone Lamezia Terme, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Locri.

2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun Ente Camerale e la Regione, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale stessa.

Art. 19
(Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni)

1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 20
(Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'Artigianato)

1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione Provinciale per l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione Provinciale per l'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituito

Art. 21
(Sede e composizione della Commissione Regionale per l'Artigianato)

1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato della Calabria;

b) da tre rappresentanti della Regione scelti tra i docenti delle Università Calabresi 1 per le materie giuridiche,1 per le materie economiche e 1 per le materie urbanistiche e del territorio;

c) da cinque esperti nominati dalle Associazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella Regione, dei qua li due scelti tra gli iscritti agli ordini e albi professionali della Regione o comunque dotati di specifici titoli professionali nelle materie del credito dell'economia, delle materie fiscali e tributarie.

3. Ad eccezione dei presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, non può fare parte della Commissione Regionale per l'Artigianato chi è già componente di Commissione Provinciale per l'Artigianato.

4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il vice presidente.

5. La Commissione regionale per l'Artigianato dura in carica per lo stesso periodo di durata della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

6. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve essere comunicata al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è valida mente costituita e può funzionare con la nomina dei restanti componenti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti: in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Alla scadenza la Commissione continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

9. In caso di cessazione dallo Ufficio, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina della Commissione.

10. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni la Commissione Regionale per l'Artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

Art. 22
(Funzioni della Commissione Regionale per l'Artigianato)

1. La Commissione regionale per l'Artigianato ha il compito di:

1) decidere sui ricorsi proposti avverso alle decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato secondo quanto previsto dall'articolo 7, penultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n.443;

2) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali e regionali;

3) esprimere pareri in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

4) collaborare quale organo consultivo con la Regione in merito ai problemi della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato, anche attraverso l'esame delle proposte e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

5) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale, per il tramite del competente Assessorato, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato in Calabria nelle diverse espressioni territoriali e settoriali;

6) elaborare i criteri per il coordinamento dell'attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

7) partecipare, in concorso con gli organi regionali, alla elaborazione di programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato, promuovere studi e ricerche di mercato;

8) svolgere ogni altro compito loro attributo con legge regionale.

Art. 23
(Competenze dovute ai membri delle commissioni)

1. Ai componenti delle Commissioni provinciali per l'Artigianato e della Commissione regionale per l'Artigianato estranei all'amministrazione regionale, è dovuta una indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute prevista dall'articolo 2 della legge regionale 11 marzo 1986, n.8, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento dei sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.

4. L'indennità di presenza alle sedute è aumentata del 50 per cento ai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato ed ai componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato e del cento per cento al Presidente di quest'ultima.

Art. 24
(Ufficio di segreteria)

1. Presso le Commissioni Provinciali e presso la Commissione regionale sono costituiti appositi uffici di Segreteria quali strutture organizzative equipara te ad ufficio come previsto dall'artico lo 12 della legge regionale 21 aprile 1987 n.11, nell'ambito del Settore Artigianato. Alla dotazione organica all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma del l'articolo 8 della richiamata legge regionale 11/87.

2. In particolare sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato:

- curare gli adempimenti relativi alla iscrizione all'Albo, alla variazione ed alla cancellazione delle imprese artigiane;

- compiere gli atti connessi gli adempi menti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;

- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'Albo;

- provvedere alla predisposizione ed al l'attuazione delle iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse;

- ricevere le liste elettorali e certificare la regolarità del deposito.

3. Sono compiti dell'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per lo Artigianato:

- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;

- curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti del la Commissione;

- provvedere alla predisposizione ed al l'attuazione, delle attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'Artigianato, nonché la coordinamento delle iniziati ve delle Commissioni provinciali;

- e quanto altro previsto dalla presente legge.

Art. 25
(Funzionamento)

1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione dei compiti delle Commissioni provinciali e regionali sono a carico della Regione.

2. Per i compiti di segreteria, le Commissioni provinciali e regionali si avvalgono di personale messo a disposizione dalla Regione e di eventuale persona le dipendente delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura tramite la convenzione di cui al secondo comma del precedente articolo 18.

3. Il personale della Regione e delle Ca mere di Commercio, delle segreterie del le predette Commissioni è posto alle dipendenze funzionali del Presidente delle Commissioni stesse.

TITOLO III
Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato

Art. 26
(Sistema elettorale)

1. Gli imprenditori artigiani componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato sono eletti dai titolari delle imprese iscritti negli Albi provinciali delle imprese artigiane con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale mediante riparto effettuato nelle singole province che costituiscono altrettanti collegi elettorali.

3. Per quanto non disposto nella presente legge, si applicano le norme compatibili in vigore per le elezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 27
(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani costituenti i due terzi dei componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato sono indette dal Presidente uscente e dalla Commissione stessa mediante pubblicazione di apposito manifesto contenente:

a) l'annuncio che sono indette le elezioni per la nomina degli imprenditori artigiani in seno alla Commissione Provinciale per l'Artigianato;

b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati indicandone il termine e le modalità

c) la suddivisione della provincia in seggi elettorali.

2. Tale manifesto deve essere affisso per la durata di 15 giorni negli albi della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e dei Comuni della Provincia, almeno 120 giorni prima della scadenza della durata in carica della Commissione Provinciale per lo Artigianato, dandone notizia sulla stampa locale.

3. Qualora il presidente uscente non vi abbia provveduto, il presidente della Giunta regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali che devono essere ultimate entro il termine di durata in carica della Commissione.

Art. 28
(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che risultino iscritti nell'Albo.

2. I titolari di imprese artigiane cancellate dall'Albo d'ufficio sono esclusi dall'elettorato attivo salvo che abbiano presentato ricorso alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e questa alla data delle elezioni, non abbia adottato alcuna decisione oppure abbia deciso l'accoglimento del ricorso annullando conseguentemente la deliberazione di cancellazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

3. Sono eleggibili gli imprenditori artigiani della provincia che risultino tali da almeno tre anni e siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune del la stessa provincia.

Art. 29
(Ricorsi)

1. Per irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali può essere fatta opposizione scritta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro il termine di cinque giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha determinato la controversia, fino al la convalida degli eletti.

2. Entro lo stesso termine, l'opposizione deve essere portata a conoscenza del le parti interessate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dandone prova alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

3. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato sulle opposizioni di cui al comma precedente deve essere assunta entro trenta giorni dalla loro presentazione.

4. Qualora la Commissione non provveda sulle opposizioni entro il termine predetto ovvero decida per il rigetto delle opposizioni stesse, gli interessati possono presentare, entro i successivi 15 giorni, ricorso alla Giunta regionale la quale decide in via definitiva.

5. Quando l'elezione di un componente della Commissione Provinciale per l'Artigianato è dichiarata nulla, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

6. Quando in alcuni seggi l'elezione non è avvenuta ovvero è stata annullata, è necessario fare o ripetere le elezioni.

Art. 30
(Seggi elettorali)

1. Il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede alla suddivisione del territorio della provincia in seggi elettorali raggruppando più comuni confinati, qualora gli imprenditori artigiani elettori di un Comune siano inferiori a 200, e frazionando i Comuni con maggior numero di imprese artigiane in modo da non comprendere in ciascun seggio più di 800 elettori.

2. L'assegnazione degli elettori ai singoli seggi è operata possibilmente tenuto conto della sede dell'impresa.

Art. 31
(Indennità ai componenti il seggio elettorale)

1. Ai componenti il seggio elettorale spetta il rimborso delle spese di viaggio con le modalità stabilite per i dirigenti regionali ed una diaria di lire cinquantamila aumentata del cinquanta per cento per il Presidente.

2. Nessuna indennità è dovuta agli eventuali rappresentanti di lista la cui designazione è facoltativa.

Art. 32
(Liste elettorali)

1. Le liste elettorali sono compilate di ufficio dal Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, assistito dal segretario, sulla base delle risultanze dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e tenuto conto dello effetto sospensivo della cancellazione riconosciuto all'eventuale ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato.

2. Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico per seggio e sono affisse, almeno 45 g. prima della data delle elezioni, nell'albo di ciascun Comune interessato per la durata di 10 g.

3. Entro i successivi 10 giorni, gli imprenditori artigiani possono proporre reclamo contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Commissione Regionale per l'Artigianato che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Art. 33
(Liste dei candidati)

1.Le liste dei candidati devono essere presentate alla Segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato entro le ore dodici del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni

2.Le liste dei diversi collegi provinciali devono comprendere un numero di candidati non minore di cinque e non maggiore del doppio dei candidati da eleggere e possono essere presentate dalle associazioni di categoria legalmente costituite presenti ed operanti da almeno tre anni sul territorio regionale, purché tali associazioni siano firmatarie dei contratti nazionali di lavoro. Possono essere altresì presentate liste nei diversi collegi provinciali, purché sottoscritte da un numero di artigiani regolarmente iscritti a all'Albo provinciale pari ad almeno il 15 per cento del numero degli artigiani iscritti all'Albo di quella provincia. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate a norma di legge.

3.Le liste, oltre che contenere cognome e nome e data di nascita dei candidati, sono contrassegnati da un motto o da un simbolo.

4.Unitamente alle liste deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, con firma autenticata nei modi stabiliti per i presentatori, e il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un Comune della provincia di data non anteriore a tre mesi.

5.Il segretario della Commissione Provinciale per l'Artigianato rilascia ricevuta dagli atti e dei documenti presentati indicando su di essa la data e l'ora di presentazione.

6.Il presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato pubblica le liste in apposito manifesto da affigersi per almeno 15 giorni negli albi dei Comuni.

7.Il Manifesto, oltre all'elenco delle liste dei candidati, deve contenere la data della votazione e la sede del seggio elettorale.

Art. 34
(Operazioni elettorali)

1.Gli avvisi personali agli elettori con l'indicazione della sede e della data delle votazioni sono fatti recapitare a cura del Sindaco.

2.Il Presidente della Commissione Regionale per l'Artigianato provvede alla costituzione del seggio. A tal fine ne nomina il presidente scegliendolo tra i dipendenti di enti pubblici.

3.Il Presidente del seggio nomina due scrutatori, scegliendoli tra gli artigiani iscritti nelle liste elettorali del collegio, e il segretario.

4.Per esercitare il diritto di voto, lo elettore deve presentare l'avviso ricevuto ed un documento contenente l'indicazione delle proprie generalità. In mancanza del documento, l'elettore può essere ammesso al voto se personalmente conosciuto da un componente del seggio.

5.I seggi devono restare aperti dalle ore 7 alle ore 19 e lo spoglio delle schede è effettuato immediatamente dopo.

6.Ciascun elettore vota a scrutinio segreto ed esprime il voto di lista con facoltà di indicare un numero di preferenze fino ad un massimo di due candida ti della lista votata.

7.L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

8.Al termine delle operazioni di spoglio deve essere compilato un verbale con i risultati sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal segretario.

9.A cura del Presidente del seggio, nella giornata successiva, il plico sigillato contenente il verbale e le schede deve essere fatto pervenire alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

10.La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ricevuti i verbali e gli atti dai presidenti dei seggi, provvede al riepilogo dei voti e alla proclamazione dei eletti entro 15 giorni dalle votazioni dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti di sua competenza.

11.Risultano eletti i quattordici candidati che hanno riportato nell'oridine il maggior numero di voti validi secondo la ripartizione proporzionale dei seggi tra le liste votate.

12.Le operazioni elettorali di cui al presente articolo sono compiute in sedute pubbliche.

Art. 35
(Convalida e surrogazione)

1.Il Presidente uscente provvede alla prima convocazione della nuova Commissione Provinciale per l'Artigianato nominata dal Presidente della Giunta Regionale.

2.Nella I riunione,la Commissione Provinciale per l'Artigianato è presieduta dal suo componente più anziano di età e prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti dichiarando l'ineleggibilità di essi in mancanza di un requisito.

3.I nominativi dei componenti dichiarati ineleggibili devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione con i primi non eletti delle rispettive liste. 

TITOLO IV 
Deleghe agli Enti Locali in materia di Artigianato

Art. 36
(Delega alle Province ed alle Comunità Montane)

1.La delega delle funzioni amministrati ve in materia di artigianato alle Comunità montane ed alle Province resta disciplinata dalla legge regionale 22 maggio 1980, n.9, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n.8.

2.Sono delegate ai Comuni: 

a) le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato di servizio, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e sentita la Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio; 

b) le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalla presente legge.

3.Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 63, quarto comma del D.P.R. 27 luglio 1977, n.616, ed in attuazione della legge reg.le 16 aprile 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni: 

a) gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'Albo o della cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane; 

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, compreso, la realizzazione di rustici da assegnare in concessioni onorose alle attività produttive e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese; 

c) l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di immobili ricadenti nell'ambito dei piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e la loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale, artistico e dell'abbigliamento su misura di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del la legge 8 agosto 1985, n. 443, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'articolo 28, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 

TITOLO V 
Promozione e valorizzazione dell'Artigianato

Art. 37

1.Al fine di espletare compiutamente le proprie competenze in merito agli interventi promozionali dei prodotti dell'artigianato calabrese sul mercato nazionale ed estero in forza a quanto disposto dagli articoli 4, 63 e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, ed in armonia con i principi previsti dalla leg ge 8 agosto 1985, n.443, e con le finalità del Fondo Nazionale per l'Artigia nato di cui all'articolo 3 del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre 1987, n.399, e assumendo, pertanto, le funzioni in materia di promozione del settore artigianato, la Regione concerta con le Camere di Commercio della Calabria, sulla base della convenzione di cui all'articolo 18, secondo comma, della presente legge, l'utilizzo delle somme derivanti dai dirit ti annuali di cui all'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n.786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.51 dovuti a questo fine dalle imprese arti giane iscritte agli Albi provinciali.

Art. 38
(Iniziative promozionali)

1.Le fiere, le mostre-mercato e le esposizioni a carattere comunale, comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con svolgimento in Calabria cui ricorrono riferimenti allo artigianato debbono interessare esclusivamente la valorizzazione e lo smercio dei prodotti delle imprese iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, nonché dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 6, della predetta legge 8 agosto 1985, n.443, iscritti alla separata sezione del richiamato Albo Provinciale dell'Artigianato.

2.Le iniziative promozionali di cui al precedente comma possono essere organizzate, oltre che direttamente dalla Giunta regionale che si avvale del Settore Artigianato del II Dipartimento di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 aprile 1987 n.11: 

a) da imprese artigiane singole, nonché da imprese associate o consorziate nelle forme di legge iscritte negli Albi provinciali delle imprese artigiane, aventi sede nel territorio regionale; 

b) da enti locali, enti pubblici, enti privati, associazioni e comitati che perseguono, senza fine di lucro, finali tà di sviluppo del lavoro artigiano e di valorizzazione e smercio della produzione.

Art. 39

1.Fermo restando i vincoli della legislazione statale e regionale vigente in materia di fiere, lo svolgimento di iniziative promozionali per l'artigianato, promosse dai soggetti di cui al precedente articolo, debbono essere preventivamente sottoposte alla valutazione: 

a) della Commissione Provinciale per lo Artigianato competente per territorio, se l'iniziativa è a carattere comunale o comprensoriale; 

b) della Commissione Regionale per l'Artigianato, se l'iniziativa è a carattere regionale.

2.Le iniziative promozionali per l'artigianato, a carattere nazionale ed internazionale, organizzate sul territorio regionale, debbono essere autorizzate con deliberazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Artigianato e sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato.

3.Gli Enti locali possono promuovere iniziative promozionali per l'artigianato con svolgimento esclusivamente nello ambito del territorio competente e nel rispetto della presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di fiere.

Art. 40

1.Le iniziative promozionali per l'Artigianato di cui al precedente art.38 da svolgersi sul territorio regionale, prive del positivo parere della Comm.ne Prov. per l'Artigianato competente per territorio,se a carattere comunale o comprensoriale, o della Comm.ne Reg.le per l'Artigianato, se a carattere prov. non posso no godere di contributi comunque a carico del bilancio della Regione.

Art. 41 
(Norma Finanziaria)

1.All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 89 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1989 e successivi con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. 

TITOLO VI

Art. 42
(Disposizioni finali e transitorie)

1.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria ed urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni Provinciali per l'Artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sulla base di designazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane a strutture regionale.

2.Entro lo stesso termine, il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che dovranno avvenire entro il 31 maggio 1990. Oltre questa data, le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo si intendono decadute e alla gestione degli Albi provinciali delle imprese artigiane è preposto un Commissario speciale con le modalità di cui all'articolo 20