LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1988, n. 8
Istituzione dei centri polivalenti per i giovani.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 marzo 1988, n. 17)

Art. 1


1. La Regione Calabria ai sensi dell'art 49 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n.616 e in attuazione della legge regionale n 5/87, concorre con attività ed iniziative all'elevazione culturale dei giovani favorendone la partecipazione sociale.

2. A tal fine promuove la costituzione di centri polivalenti per favorire l'ag gregazione sociale, l'uso comunitario del tempo libero, studi e ricerche sui problemi della condizione giovanile.

3. La Regione favorisce la creazione ed il potenziamento di iniziative di ricerca e di sperimentazione per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione.


Art. 2

1. La Regione nel perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 1, promuove e sostiene iniziative per:
a) favorire il dialogo ed il confronto di esperienze e di studi fra i giovani;
b) promuovere la conoscenza della realtà economica
sociale e culturale della Calabria.


Art. 3

1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzio namento di centri polivalenti.

2. I centri operano per:
1) organizzare attività culturali ricreative e sportive;
2) promuovere e realizzare scambi socio culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale
3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro;
4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attività teatrali e in genere dello spettacolo;
5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non resi denti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.


Art. 4

1. La Regione definisce annualmente il piano di intervento per il sostegno del le attività dei centri polivalenti.

2. I programmi di attività socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla Giunta regionale, Assessorato alla Cultura, entro il 30 ottobre.

3. La Giunta regionale predispone il pia no di interventi che sarà approvato unitamente alla legge di bilancio regionale ed alla legge finanziaria che l'accompagna.


Art. 5

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere accompagnati da una relazione che contiene le seguenti indicazioni:
a) obiettivi, metodologie, tempi di attuazione;
b) servizi da realizzare;
c) soggetti destinatari, modalità e forme della loro partecipazione;
d) tipologia degli impianti e delle attrezzature necessarie;
e) piano finanziario;
f) piano organizzativo.

2. I fondi assegnati dalla Regione debbono essere rendicontati per intero, la mancata presentazione dei rendiconti o il riscontro di irregolarità preclude ulteriori assegnazioni di contributi


Art. 6

1. I Comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalità idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali.

2. I Comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per lo acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attività dei centri polivalenti.


Art. 7
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l'accompagna.