LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1988, n. 2
Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 marzo 1998, n. 10)

Titolo I
FINALITÀ ORGANI E MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria in attuazione dei principi del proprio Statuto promuove interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile garantendo il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso del lavoro.

Art. 2
(Organi di gestione e di coordinamento)

1. Presso l'Assessorato al lavoro è costituito un nucleo di valutazione con i seguenti compiti:
a) accertare le compatibilità e conformità dei progetti agli indirizzi e criteri generali definiti dal Consiglio regionale;
b) valutare la validità dei progetti sulla base delle analisi di mercato;
c) predisporre i piani da ammettere a contributo;
d) fornire chiarimenti ed assistenza per la predisposizione ed attuazione dei progetti.

2. Il nucleo di valutazione è presieduto dall'Assessore al Lavoro o suo delegato ed è composto da: tre esperti e tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della minoranza. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato al Lavoro.

3. Ai sensi della legge regionale n. 11/ 87 presso l'Assessorato al Lavoro si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per lo espletamento delle funzioni relative alla gestione della presente legge.

Art. 3
(Criteri di carattere generale)

1. Il Consiglio regionale approva annualmente, su proposta della Giunta regionale, con la legge di bilancio, un "Programma per la promozione di nuova occupazione tra i giovani" con il quale vengono definiti gli indirizzi generali, i criteri per l'ammissione ai contributi, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui alla presente legge.

2. Le priorità devono tenere conto:
a) della ubicazione dei progetti nelle zone a più alto indice di disoccupazione calcolato con riferimento agli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali;
b) del riequilibrio delle zone interne marginali ed equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;
c) dei progetti che a parità di condizioni economiche e produttività siano presentati da cooperative, società e associazioni a prevalente composizione femminile assicurando che l'occupazione femminile complessivamente risulti annualmente almeno del 30%;
d) dei progetti che prevedono l'ampliamento della base occupazionale;
e) del rapporto tra impegni finanziari e sviluppo dell'occupazione;
f) giovani portatori di handicap che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

3. La Giunta regionale, presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

Art. 4
(Procedure)

1. Le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro il mese di ottobre di ciascun anno solare all'Assessorato competente per settore, che le trasmetterà con parere di conformità alla programmazione del proprio settore, al nucleo di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento.

2. Il nucleo di valutazione definita entro i trenta giorni successivi, la relativa istruttoria, formula piani trimestrali da sottoporre, su proposta dell'Assessore al Lavoro e acquisito il parere della competente commissione consiliare, alla approvazione della Giunta regionale. Il parere della commissione si intende acquisito se non espresso entro i trenta giorni dal ricevimento del piano.

Art. 5
(Vigilanza e controllo)

1. Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'Assessore al Lavoro può avvalersi:
a) delle strutture organizzative regionali competenti;
b) degli enti strumentali regionali;
c) del nucleo di valutazione;
d) dei competenti organi rappresentativi degli Enti locali e delle Comunità montane.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:
a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione della iniziativa previsti nell'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
b) quando vengono accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi benefici.

3. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6
(Osservatorio)

1. Per favorire gli interventi di cui al la presente legge, la Regione si potrà avvalere delle strutture statali preposte alla gestione e alla osservazione del mercato del lavoro ai sensi degli articoli 4,5 e 8 della legge 27 febbraio 1987, n.56 e dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, previsto dall'articolo 37 della legge regionale n. 18 del 1985.

2. Per particolari attività di promozione e assistenza tecnica, l'Osservatorio potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64

3. Per le attività di orientamento professionale ci si avvarrà dell'Ufficio di orientamento, di cui all'articolo 45 della legge n. 18 del 1985 e saranno stipulate convenzioni con le Università e i centri di ricerca.

Art. 7
(Fondo per l'occupazione giovanile)

1. Nel bilancio della Regione Calabria è costituito un "fondo regionale per l'occupazione giovanile" alimentato anche dalla riserva fino al 10 per cento dei capitoli di spesa dei settori di cui all'articolo 9 da fissare con legge di bilancio.

2. A tale fondo confluiscono pure i finanziamenti derivanti dalle leggi statali nell'ambito delle finalità volute dalle stesse e fondi provenienti dall'intervento straordinario o comunitario purché il contributo finale non superi il 75 per cento della spesa globale.


Titolo II
DESTINATARI SETTORI DI INTERVENTO

Art. 8
(Destinatari)

1. Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono:
a) cooperative, società, associazioni di giovani disoccupati di età compresa prevalentemente tra i 18 e 29 anni;
b) giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni e giovani laureati di età non superiore ai 35 anni che promuovono iniziative di lavoro autonomo in forma associata;
c) imprese interessate a contratti di formazione e lavoro e aziende artigiane che assumono giovani in qualità di apprendisti;
d) Enti locali che si avvalgano, mediante convenzione di cooperative giovanili per progetti di valorizzazione dell'ambiente e di salvaguardia del territorio

2. I giovani destinatari degli interventi di cui alla presente legge devono essere iscritti nelle liste di collocamento e non possono fare più parte di più di una cooperativa, società o associazione e comunque cumulare i benefici previsti dalla legge.

3. I contributi relativi ai soggetti di cui alla lettera a) non sono cumulabili con i benefici previsti allo stesso titolo dalla normativa nazionale vigente ed in particolare con quelli previsti dalla legge 44/86.

Art. 9
(Settore d'intervento)

1. I settori di intervento sono:
1) agricoltura, foreste, caccia e pesca
2) turismo, agriturismo e tempo libero;
3) artigianato;
4) progetti integrati nei settori di cui ai numeri 1,2,3,5,6,7,8 e 9 del presente articolo;
5) servizi alle imprese nei settori di cui ai numeri 1,2,3,4,6,7,8 e 9 del presente articolo;
6) valorizzazione dei beni ambientali;
7) gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali;
8) valorizzazione, manutenzione e fruizione dei beni culturali;
9) salvaguardia del territorio.


Titolo III
COOPERAZIONE - SOCIETÀ - ASSOCIAZIONI

Art. 10
(Entità dei contributi)

1. Per l'attuazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 8 punti a) e b) la misura dei contributi è fissata: spese di investimento nella misura del 75 per cento in conto capita le fino all'importo di 500 milioni a prescindere dal costo globale del progetto.

2. Gestione e funzionamento: sono erogati contributi da 30 a 60 milioni per il primo anno, da 20 a 45 milioni per il secondo anno, da 15 a 35 milioni per il terzo anno per le richieste avanzate da cooperative. Per le richieste avanzate da associazioni e da società sono erogati contributi da 5 a 20 milioni per il primo anno, da 4 a 16 milioni per il secondo anno, da 3 a 12 milioni per il terzo anno.
Tali contributi vengono erogati in due rate semestrali.

3. La Regione concede un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto

4. Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:
a) la costituzione della cooperativa, società o associazione;
b) predisposizione del progetto;
c) eventuale acquisto di materie prime o altre spese necessarie all'avviamento

5. Tale contributo non può superare il tetto massimo di 50 milioni

6. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicati al nucleo di valutazione, e ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta regionale su apposita domanda delle cooperative, associazioni o società interessate.

Art. 11
(Modalità di erogazione)

1. I contributi sono concessi per un solo progetto.

2. I contributi vengono assegnati alle cooperative, società e associazioni i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attività lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.

3. Per l'ammissione al finanziamento oltre ai requisiti previsti all'articolo 8 della presente legge, i soggetti di cui al punto a) e b) del succitato articolo devono presentare la seguente documentazione:
a) estratto libri soci;
b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;
c) certificato di vigenza rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
d) dichiarazione dell'Ufficio di Collocamento attestante lo stato di disoccupazione dei soci all'atto di costituzione della cooperativa, società grave e associazione; o dichiarazione di atto di notorietà attestante lo stato di disoccupazione per i giovani di cui all'articolo 8 della presente legge;
e) obiettivi socio-economici produttivi ed occupazionali che si intendono perseguire;
f) piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche e l'ammontare dell'investimento; g) spazi di mercato che si intendono coprire; h) eventuale progetto formativo dei giovani, connesso al programma da inserire nei piani regionali della formazione professionale.


Titolo IV
IMPRESE INTERESSATE A CONTRATTI  DI FORMAZIONE E LAVORO - AZIENDE ARTIGIANE CHE ASSUMONO GIOVANI IN QUALITÀ DI APPRENDISTI - BORSE DI STUDIO

Art. 12

1. Contributi di formazione e lavoro

2. Per ogni lavoratore di età compresa fra i 15 ed i 29 anni assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali è concesso ai datori di lavoro,a sostegno degli oneri relativi sulla formazione professionale, un contributo pari al 15 per cento della relativa retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

3. Tale contributo è elevato al 30 per cento nel caso in cui il datore di lavoro converta il rapporto a tempo indeterminato il contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5 per cento per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti Professionali di Stato.

4. Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali è considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato(compresi i dipendenti in Cassa Integrazione Guadagni) al momento della richiesta del con tratto di formazione e lavoro.

5. I contributi di cui al I e II comma sono, altresì, erogati alle stesse con dizioni di cui al precedente III comma, per l'assunzione con contratti di formazione-lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli Ordini e Collegi Professionali ed espressamente autorizzato a termine di legge.

6. I contributi di cui ai commi precedenti vanno cumulati ai sensi dell'art.5 della legge 113/1986.

Art. 13
(Contratti di apprendistato)

1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani tra i 15 e i 29 anni in qualità di apprendisti, è concesso un contributo di lire 200.000 per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta.

2. Il contributo è ridotto a lire 150 mila ed a lire 100.000 rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Ta li contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato l'azienda assuma l'apprendista a tempo indeterminato.

3. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente non devono comunque superare l'importo mensile di lire 1.000.000.

4. Non possono più accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50 per cento, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.

Art. 14
(Convenzione per borse di studio)

1. La Regione Calabria nel rispetto dell'articolo 80 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 e degli articoli 12 e 20 del D.P.R. 10 marzo 1982, n.162, al fine di promuovere ed incentivare la specializzazione di giovani laureati nelle nuove professioni, stipula convenzioni con le Università calabresi e nazionali per l'istituzione di borse di studio.

2. Le convenzioni saranno disciplinate con apposita legge regionale.


Titolo V
INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 15
(Contributi ad Enti locali)

1. I Comuni che mediante convenzioni si avvalgono di cooperative di giovani per interventi nei settori di cui all'articolo 9 punti 6,7,8 e 9 della presente legge, possono beneficiare di contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma precedente i Comuni sono tenuti a presentare progetti specifici che indichino gli obiettivi, l'impegno finanziario e gli effetti occupazionali derivanti dall'attività programmata.

3. I progetti devono essere inoltrati al l'Assessorato al Lavoro entro il 28 febbraio di ciascun anno.

4. I piani annuali saranno approvati dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione della legge di bilancio.

Art. 16
(Inpiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati
in opere e servizi di pubblica utilità)

1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta più grave la situazione occupazionale in particolare giovanile, avuto riguardo alle competenze in cui all'articolo 36 del D.P.R. n. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati in prevalenza giovani nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme sul collocamento.

2. Gli enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi organi consiliari contenente:
a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale in particolare giovanile nell'area territoriale di competenza dell'ente proponente;
b) la descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali e della dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dall'autorità competente;
c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'ente promotore o, comunque di persona incaricata dall'ente sulla base di specifiche attitudini professionali;
d) il numero dei disoccupati da utilizzare - comunque non inferiore a 10 - e le loro caratteristiche;
e) la durata del progetto - non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6 specificata in mesi e numero complessivo delle giornate previste;
f) la durata della prestazione lavorati va giornaliera non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che può comprendere anche momenti formativi;
g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati oneri previdenziali ed assicurativi;
h) le fonti di finanziamento previste;
i) la conferma dell'avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.

3. L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui al presente articolo è stabilito in lire 30 mila lorde. Detto importo grava per il 70 per cento sul bilancio regionale e per il 30 per cento sul bilancio dell'ente proponente.

4. L'individuazione dell'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

5. La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli enti promotori pubblici o privati. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento.

6. La Giunta regionale sulla base dei progetti presentati, tenuto conto dei livelli di disoccupazione predispone un piano di riparto tra gli enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario regionale è limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.

7. Il piano è approvato dal Consiglio regionale.

8. Gli oneri di cui agli interventi del presente articolo gravano sul bilancio regionale relativamente al capitolo "Sollievo alla disoccupazione".

Art. 17
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'erogazione di contributi a progetti presentati da cooperative, società ed associazioni si fa fronte:
- con il fondo di 4 miliardi appositamente stanziati sul capitolo denominato "Interventi straordinari per favorire l'occupazione giovanile" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 per le spese correnti di gestione, funzionamento e avviamento delle cooperative, società ed associazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della presente legge;
- con i fondi derivanti dalla quota di riserva del 10 per cento dei capitoli di spesa previsti anno per anno dalla legge di bilancio, nell'ambito dei settori di cui all'articolo 9 e nel rispetto delle stesse finalità dei finanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nel bilancio regionale, con la legge di approvazione del bilancio 1988 e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna, verranno istituiti nuovi capitoli per le spese di investimento di cui al I comma dell'articolo 10 della presente legge denominati:
a) "Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (art.9, n.1 e art. 10, I comma)";
b) "Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore Turismo, Agriturismo e Tempo libero (art.9,n.2 e art.10, I comma)";
c) "Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore Artigiano (art.9,n.3 e art.10, I comma)";
d) "Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore Valorizzazione dei beni ambientali (art.9,n.6 e art.10, I comma)";
e) "Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore della Gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali (art.9,n.7 e art.10, I comma)";
f) "Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore della Salvaguardia del territorio (art.9,n.9 e art.10, I comma)".

2. La qualificazione dei capitoli relativi ai vari fondi di cui alle lettere a),b),c),d),e) ed f), sarà definita con la legge di bilancio 1988 e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna nel dovuto rispetto delle norme di contabilità statali e regionali.

3. I suddetti contributi non sono cumula bili con le agevolazioni finanziarie previste allo stesso titolo dalla normativa nazionale vigente ed in particolare con quelli previsti dalla legge n.44 /1986.

Art. 18
(Norma transitoria)

1. Per il primo anno di applicazione del la presente legge le domande per l'accesso agli interventi devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.