Art. 1
1. È istituita in favore dei consiglieri regionali in carica, l'assicurazione
obbligatoria contro i rischi da infortunio.
Art. 2
1. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e
temporanea, copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del man dato
consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del
bilancio regionale.
2. Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, coprirà
cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei
consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio. Il relativo onere è a
carico dei consiglieri regionali.
3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai
seguenti massimali: L.300.000.000 in caso di morte; L.300.000.000 in caso di invalidità
permanente; L. 80.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.
4. La relativa convenzione, con idoneo istituto assicurativo di comprovata
solidità, scelto a trattativa privata, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale.
Art. 3
1. La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 deve
prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente, del bilancio regionale e del
singolo consigliere secondo le previsioni del primo e secondo comma dell'art.2.
2. In ogni caso a carico del bilancio regionale non potrà essere po sto più
del novanta per cento del premio cumulativo.
Art. 4
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri in
carica alla data di entrata in vigore del la stessa e sino alla data delle elezioni per il
rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano
dalla carica, per qualsiasi ragione, antecedentemente, valgono fino alla data della
cessazione.
Art. 5
1. Le norme della presente legge hanno effetto dal primo gennaio 1987.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la cui decorrenza è fissata al
primo gennaio 1987, valutati in lire 50.000.000 per l'anno 1987, si provvede con i fondi
che saranno assegnati alla Regione nel predetto esercizio ai sensi dell'art.8 della legge
16.5.1970,n.281.
2. Per gli esercizi successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in
ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e
con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.