LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1987, n. 6
Istituzione della assicurazione infortuni in favori dei consiglieri regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio, n. 6)

Art. 1

1. È istituita in favore dei consiglieri regionali in carica, l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2

1. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea, copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del man dato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.

2. Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio. Il relativo onere è a carico dei consiglieri regionali.

3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali: L.300.000.000 in caso di morte; L.300.000.000 in caso di invalidità permanente; L. 80.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

4. La relativa convenzione, con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a trattativa privata, è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

Art. 3

1. La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente, del bilancio regionale e del singolo consigliere secondo le previsioni del primo e secondo comma dell'art.2.

2. In ogni caso a carico del bilancio regionale non potrà essere po sto più del novanta per cento del premio cumulativo.

 

Art. 4

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore del la stessa e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica, per qualsiasi ragione, antecedentemente, valgono fino alla data della cessazione.

 

Art. 5

1. Le norme della presente legge hanno effetto dal primo gennaio 1987.

 

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la cui decorrenza è fissata al primo gennaio 1987, valutati in lire 50.000.000 per l'anno 1987, si provvede con i fondi che saranno assegnati alla Regione nel predetto esercizio ai sensi dell'art.8 della legge 16.5.1970,n.281.

2. Per gli esercizi successivi, la corrispondente spesa sarà determinata, in ciascun esercizio finanziario, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.