LEGGE REGIONALE 19
aprile 1985, n. 18
Ordinamento della formazione professionale in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 aprile 1985, n. 30)
Capo I
ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio Statuto e
della legge 845/1978, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale
nonché di educazione permanente, quali settori d'intervento di un sistema formativo
unitario.
2. Le attività di orientamento sono finalizzate a scelte autonome e consapevoli; sia per
il primo inserimento nella attività lavorativa dei giovani; sia per la mobilità dei
lavoratori all'interno del mercato del lavoro.
3. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo
di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di
favorire la cultura professionale dei lavoratori ed il reinserimento di quanti si trovano
in cassa integrazione o disoccupati anche per effetto dei processi di innovazione
tecnologica in atto.
4. La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire la occupazione, la
produzione del lavoro, in armonia con il processo scientifico ed economico.
5. L'esercizio delle attività di formazione è libero nell'ambito della sua funzione di
utilità generale e di pubblico interesse.
6. Le attività di educazione permanente sono rivolte al soddisfacimento dei bisogni di
conoscenza e di partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale e culturale della
Regione.
7. Le attività di orientamento e di formazione professionale nonché quelle di educazione
permanente costituiscono il sistema formativo regionale.
Art. 2
(Destinatari)
1. Il sistema formativo regionale è destinato a tutti i cittadini italiani
che abbiano assolto gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad offrire
delle opportunità formative ricorrenti per tutto l'arco della vita.
2. Alle attività di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi anche i cittadini
stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad
accordi internazionali, e norme vigenti.
3. La Regione, ai sensi dell'art. 3. lettera n) legge 845/1978, favorisce la
partecipazione dei soggetti portatori di handicaps psicofisici e comportamentali alle
attività di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e
professionale.
4. A norma dell'art. 1 della legge n.903 del 9 dicembre 1977 è impedita qualsiasi forma
di discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di
corso e di contenuti dei corsi stessi.
Art. 3
(Tipologia degli interventi)
1. La Regione realizza attività di formazione professionale alfine di assicurare
conoscenze scientifico-tecnologiche ed abilità pratico-operative relative:
- ai vari ruoli professionali del lavoro subordinato, del lavoro autonomo,del lavoro
associato e di libere attività professionali;
- nei settori produttivi di beni e di servizi pubblici e privati e della agricoltura.
2. La Regione promuove e coordina le attività di orientamento volte a favorire la scelta
degli indirizzi e degli sbocchi professionali valorizzando le capacità creative di ogni
soggetto mediante:
- l'organizzazione di servizi che garantiscono la conoscenza delle tendenze in atto nel
mercato del lavoro;
- iniziative di documentazione, di studio nonché di sperimentazione di mezzi e sussidi
divulgativi.
3. La Regione organizza attività di educazione permanente allo scopo di favorire un
impiego del tempo libero che stimoli l'attiva partecipazione dei cittadini alla vita
economica, sociale e culturale.
Art. 4
(Le attività della formazione professionale)
1. Le attività della formazione professionale sono rivolte alla qualificazione,
riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori e ad
ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti
nella presente legge.
2. In particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a:
a) qualificare i giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di un titolo di
studio superiore;
b) qualificare, specializzare, aggiornare, perfezionare lavoratori occupati, apprendisti,
disoccupati o in cassa integrazione guadagni ad ogni livello tecnico-professionale, di
strutture private e pubbliche, nei limiti previsti dallo art. 35 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
3. A sostegno delle iniziative formative di cui al comma precedente la Regione programma,
coordina o attua:
a) studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
b) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed
audiovisivi; c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi
della formazione professionale e delle tematiche ad essa connessi;
d) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale
4. Per la realizzazione delle attività di cui sopra, la Regione può avvalersi della
collaborazione delle Università Statali, di Istituti specializzati e dell'ISFOL di cui
all'art. 19 legge 845 1978.
Capo II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 5
(Criteri di programmazione)
1. La Regione per le attività di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e
formazione professionale nonché di educazione permanente, fatte salve le attività degli
uffici statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione,
che costituisce il momento attuativo della programmazione socio-economico regionale.
2. La programmazione si ispira al principio della flessibilità del sistema formativo e
per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle
forze sociali interessate.
3. La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali.
Art. 6
(Programma annuale)
1. In coerenza con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei
dati forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui allo art. 37, la Giunta
regionale, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la
commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio dell'anno precedente il
triennio delibera uno schema di progetto di piano annuale contenente:
a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale (in relazione all'andamento del
mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio-economico) e la loro strutturazione
in progetti;
b) gli obiettivi da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale per quanto
riguarda gli interventi previsti dall'art. 4 comma 2, lett. a) e b);
c) gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda gli interventi rivolti a sostenere
sotto il profilo contenutistico tecnico e metodologico, didattico, il sistema formativo
regionale nonché i corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di formazione
professionale di cui all'art. 4, comma 3' lett. a) b), c) e d);
d) gli obiettivi da perseguire per quanto attiene gli interventi di orientamento
professionale di cui all'art. 36;
e) una ipotesi di riparto di fondi per ambito provinciale in relazione al volume di
attività da realizzarsi.
2. Sulla base dello schema di progetto di piano triennale, le Province, sentiti i Comuni
singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti
sociali, elaborano una proposta di piano triennale nel quale sono indicati con le relative
previsioni di spesa:
a) i fabbisogni formativi e le localizzazioni delle attività da realizzarsi nei Centri di
formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire e quelli convenzionati o da
convenzionare nonché degli interventi pubblici e convenzionati di cui all'art. 10;
b) gli investimenti finalizzati alla istituzione, adeguamento, trasformazione delle sedi e
delle attrezzature dei Centri di formazione professionale.
3. Tale proposta deve essere inoltrata alla Giunta regionale entro il mese di marzo.
4. La Giunta regionale integra e coordina le proposte provinciali in un programma organico
triennale, che tiene conto delle esigenze generali e di interesse regionale.
5. Tale programma viene trasmesso al Consiglio regionale per la dovuta approvazione entro
il mese di aprile.
6. Ove i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali
scolastici e le parti sociali interessate ritengano che le loro istanze siano state
disattese dalle Province, possono richiedere ulteriori incontri chiarificatori con la
Regione ovvero con l'Assessorato alla formazione professionale o la Commissione consiliare
competente per materia.
7. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 10 lett. a) e b) che intendono attuare
iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione
alle Province e alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della
programmazione provinciale, regionale e del loro coordinamento.
Art. 7
(Piano annuale)
1. Le Province, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabilite dal
programma pluriennale, elaborano una proposta di piano annuale in cui vengono specificati:
a) l'impegno di spesa riferibile allo esercizio finanziario, con l'indicazione dei costi
delle attività programmate;
b) il settore di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare,
riqualificare o aggiornare nello anno, in ciascun settore;
c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la
loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonché la natura pubblica
o convenzionata della gestione;
d) le unità di personale docente e non docente da impegnare per ogni Centro o sede di
attività
e) l'istituzione, l'ammodernamento o lo ampliamento dei Centri e delle sedi pubbliche di
formazione professionale;
f) l'ammodernamento o l'ampliamento delle attrezzature dei Centri di formazione
professionale pubblici e convenzionati;
g) le provvidenze e le agevolazioni di cui all'art. 16 articolate per tipologia
d'intervento;
h) gli interventi di raccordo con la scuola secondaria superiore.
2. Tale proposta deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni
anno.
3. La Giunta regionale sulla base della proposta annuale provinciale, sentita la
Commissione al piano e la Consulta regionale, predispone lo schema di piano annuale, nel
quale, oltre gli elementi presenti nei piani annuali provincia li vengono indicati:
a) le attività previste dall'art. 4 comma 3, lett. a), b), c), d), relative alla
formazione professionale;
b) le attività e gli interventi di orientamento professionale;
c) le attività e gli interventi relativi all'osservazione sul mercato del lavoro;
d) i progetti speciali da autorizzare al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.
4. Tale schema di piano annuale viene trasmesso entro il 30 aprile alla Commissione
consiliare competente e viene approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 30
maggio.
5. Le attività formative finalizzate al la riqualificazione dei lavoratori, in relazione
a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende collegati o non a processi
di mobilità attuati ai sensi degli artt. 3 e 22 del la legge 845/1978, i cui programmi
sono soggetti alla approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante la
definizione di appositi piani.
6. Tali piani, predisposti dall'Assessorato competente, a seguito di istruttorie, le cui
procedure e modalità sono definite in sede di regolamento attuativo della presente legge,
vengono inoltrati agli organi statali, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui
all'art. 42 e la competente Commissione consiliare.
Art. 8
(Procedure per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo)
1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale
regionale e delle disponibilità di bilancio, dirama le direttive per l'accesso ai
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in materia di formazione professionale e di quelli
integrativi erogati dal Fondo di rotazione o dalla Regione, assicurandone la più ampia
diffusione mediante apposito avviso annuale pubblicato nelle forme più idonee.
2. L'avviso indica le condizioni, le procedure ed i termini per la presentazione dei
relativi progetti.
3. Alla inclusione dei progetti nel piano annuale di formazione professionale ed al
conseguente rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti
dal presente art. provvede la Giunta regionale.
4. Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione del presente art., ivi comprese
quelle relative ai termini ed alla modalità di inclusione dei progetti nel piano annuale
regionale.
Art. 9
(Conferenza regionale sulla formazione professionale)
1. La Giunta regionale ai fini della programmazione di cui al precedente art. 6 promuove
la conferenza regionale sulla formazione professionale con l'intento di valutare i fatti
occupazionali conseguibili ai vari livelli di qualificazione e quale suo momento di
dibattito e di riflessione per l'individuazione dei processi innovativi settoriali a breve
e medio termine.
2. Alla conferenza partecipano le Province, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni
e categorie produttive, le Università della Calabria, i rappresentanti degli enti
convenzionati e degli operatori della formazione professionale.
3. La conferenza elabora un documento che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Capo III
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 10
(Strutture ed interventi di formazione professionale)
1. L'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale è realizzata:
a) direttamente nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate, anche
operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi
dei piani;
b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845.
2. I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità
e continuità, impegnate in attività formative mono e plurisettoriali, dotate in misura
adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario, idonee
ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi formativi
previsti dal programma pluriennale e dal piano annuale.
3. Gli interventi didattici di cui al II comma sono progettati in presenza di fabbisogni
specifici, senza carattere ricorrente e realizzati in ambienti idonei.
4. I requisiti professionali dei direttori dei Centri di formazione professionale saranno
determinati con apposita legge regionale.
5. Per quanto riguarda i direttori dei Centri convenzionati si fa riferimento ai requisiti
richiesti dal C.C.N.L. del settore.
Art. 11
(Centri ed attività di formazione professionale regionali)
1. Le attività di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione, fanno
capo funzionalmente ed organizzativamente all'Assessorato alla formazione professionale,
salvo quanto previsto dal successivo art. 40.
2. Le attività formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di riserva
statale di cui all'art. 6 lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno capo
all'Assessorato alla sanità e i relativi piani vengono predisposti dall'Assessorato
stesso di concerto con l'Assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali
attività rimane di competenza delle UU.SS. LL..
3. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta e viste le proposte
delle Province:
- la individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a
gestione regionale, indicando per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per
grossi settori d'intervento;
- la istituzione, la riconversione e la eventuale soppressione dei Centri in coerenza con
le indicazioni contenute nel programma pluriennale.
4. La Regione può, inoltre, realizzare attività formative specifiche e a carattere non
ricorrente, anche in sedi occasionali , pubbliche, private o aziendali a condizione che
venga assicurata la disponibilità di strutture, capacità organizzative ed attrezzature
idonee.
Art. 12
(Enti e attività di formazione professionale a gestione convenzionata)
1. Per l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel
piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, e degli
imprenditori o di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e
loro consorzi, o del movimento cooperativo.
2. Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente,
devono possedere i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività
7) accettare il controllo della Regione che può effettuarsi anche mediante ispezioni sul
corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
3. Il riconoscimento dei Centri di formazione professionale è adottato con provvedimento
della Giunta regionale e qualora nel corso delle attività vengano meno i requisiti
richiesti, la Regione, assegnato un congruo termine per i necessari adeguamenti, revoca il
riconoscimento.
Art. 13
(Criteri e oggetto delle convenzioni)
1. La Giunta regionale stipula, ai sensi dell'art. 5 della legge 845/1978,
le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall'art. 12.
2. Le convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati:
- omogeneità di trattamento e parità di condizioni;
- rispetto della proposta formativa;
- responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza tecnica ed amministrativa
della Regione nonché al controllo sul corretto utilizzo dei finanziamenti.
3. Le convenzioni, predisposte dall'Assessorato competente, stabiliscono:
1) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;
2) i Centri di formazione professionale e le sedi in cui si svolgono gli interventi;
3) il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario)
necessario; 4) l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione
professionale degli enti di cui all'art 12 il relativo contratto collettivo nazionale di
lavoro;
5) l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e
restituzione di eventuali somme non utilizzate;
6) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
7) l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e
sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezione;
8) l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività
9) l'obbligo di applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta
regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, che verrà definito con
apposito regolamento, gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e
dispone la revoca dei finanziamenti nonché la restituzione dei fondi già erogati.
5. La risoluzione della convenzione deve essere deliberata dalla Giunta regionale
allorché l'ente convenzionato smette di produrre la rendicontazione dei finanziamenti
regionali ricevuti per 2 anni consecutivi, ovvero non provveda, entro lo stesso termine,
alla restituzione delle eccedenze finanziarie accertate e notificate dal competente
Assessorato.
Capo IV
CONTROLLO SOCIALE E DIRITTO DEGLI ALLIEVI
Art. 14
(Funzione del Comitato di controllo sociale)
1. Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale presso
ciascun Centro di formazione professionale pubblico o di soggetto convenzionato è
assicurato da un apposito Comitato costituito a norma dell'art. 3, ultimo comma lett. e)
legge n. 845/1978.
2. Il Comitato di controllo sociale:
- formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione
professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di
recupero in favore degli allievi;
- esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
- esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti
finanziari.
Art. 15
(Composizione del Comitato di controllo sociale)
1. Il Comitato di controllo sociale nominato dall'Assessore regionale alla formazione
professionale è composto da:
1) il direttore del Centro di formazione professionale;
2) n. 2 rappresentanti del personale;
3) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
4) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
5) n. 1 membro designato dai lavoratori autonomi;
6) n. 1 membro designato dal movimento cooperativo;
7) n. 1 rappresentante degli allievi;
8) n. 1 rappresentante del Comune ove è ubicato il Centro.
2. Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito
anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiunga almeno la
maggioranza della composizione prevista.
3. Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.
Art. 16
(Provvidenze e diritti degli allievi)
1. La partecipazione alle attività di formazione professionale è gratuita.
2. La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale
mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con i piani annuali di cui all'art. 7.
3. I destinatari degli interventi formativi previsti dalla presente legge sono assicurati
contro gli infortuni sul lavoro.
4. Gli allievi hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti
dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché al differimento del servizio
militare di leva, ove previsto dalle leggi statali.
Art. 17
(Indirizzi di programmazione didattica)
1. Gli indirizzi di programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art.
7 della legge n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di
organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché una proposta metodologica per la
progettazione didattica degli stessi, tale da consentire in un ambito interdisciplinare e
nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti
tecnologici, scientifici e culturali.
2. La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a
criteri di polivalenza, nello ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi
alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di
partenza, delle esperienze professionali degli allievi, nonché dei risultati della
sperimentazione formativa già applicata.
Art. 18
(Struttura ciclica e modulare degli interventi)
1. Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli ed in ogni
caso non più di quattro ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.
2. I cicli formativi sono definiti dallo insieme di attività teoriche e pratiche
finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.
3. A tal fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in
periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizi.
4. Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per
livello di conoscenza teorico-pratica.
5. Non è consentita la frequenza continua di più di quattro cicli non intercalata da
idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di handicaps.
Art. 19
(Collegio docenti)
1. All'interno di ciascun Centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene
istituito il collegio dei docenti formato dal direttore e dal personale docente di ruolo e
non di ruolo.
2. Spetta al collegio:
a) proporre iniziative che presiedano al funzionamento didattico del Centro al fine di
adeguare i programmi di insegnamento a specifiche esigenze locali e favorire il
coordinamento interdisciplinare;
b) valutare l'andamento complessivo dell'intervento didattico e della sua efficacia in
relazione agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure per il miglioramento
dell'attività formativa;
c) collaborare in ordine alla strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione e
allo svolgimento di attività complementari;
d) proporre l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici-audiovisivi;
e) proporre iniziative di sperimentazione didattica e aggiornamento dei docenti.
3. Nei centri degli enti convenzionati le proposte verranno sottoposte alla verifica e
all'approvazione dell'ente, che in caso di dissenso, dovrà darne motivazione scritta al
collegio.
4. Il collegio è presieduto dal diretto re del Centro e si riunisce ogni qualvolta il
direttore ne ravvisa la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta e comunque con una periodicità non inferiore ai 30 giorni.
5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al punto a) il collegio dei docenti può
articolarsi in commissioni operative, sulla base dei settori e dei comparti di attività
del Centro.
6. Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio e in ore
non coincidenti con l'orario di lezione.
Art. 20
(Raccordi con il sistema scolastico)
1. La formazione professionale non è alternativa rispetto alla scuola
secondaria superiore.
2 La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione
professionale e le istituzioni scolastiche, mediante apposite convenzioni, mette a
disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di
attività di lavoro e di formazione tecnologica nello ambito della scuola dell'obbligo e
della scuola secondaria superiore.
3. Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo
scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il
consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le
attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica,
cui spetta il conferimento del titolo.
Art. 21
(Raccordi con il sistema produttivo)
1. La Regione e gli enti di cui all'art. 12 stipulano convenzioni con le imprese di tutti
i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative
professionali, periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e
macchi nari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di
alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.
2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività
formative e pertanto non possono essere utilizzate per scopi di produzione aziendale.
3. Gli enti di gestione provvedono a coprire gli allievi ed il personale docente contro
particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.
4. La Regione può disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per
periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge
e di contratto.
5. Possono, inoltre, essere istituiti, presso laboratori artigiani, corsi professionali
affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per
consentire lo apprendimento del mestiere.
6. Il regolamento attuativo della presente legge disciplina tipologie delle attività, i
corsi, le procedure e le modalità della formazione professionale previste nel comma
precedente.
Art. 22
(Attestati di qualifica)
1. Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali
è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti
della legge n. 845/1978.
2. L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale,
che dovrà essere sottoscritto dall'Assessore regionale alla formazione professionale.
3. Per gli allievi che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale senza
conseguire l'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato, a richiesta un
certificato di frequenza a firma del responsabile del Centro o del responsabile dell'ente
gestore del corso.
4. Nel certificato di frequenza deve essere indicato il tipo di iniziativa formativa, la
durata, le caratteristiche del corso e la valutazione del profitto
Art. 23
(Prove intermedie e finali)
1. I corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali
diretti ad accertare il grado di preparazione professionale.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo avviene per scrutinio.
3. La mobilità da un ciclo formativo ad altro di tipo similare, può avvenire
direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione composta:
a) da un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;
b) da un rappresentante dell'ufficio periferico del Ministero della Pubblica Istruzione;
c) da un esperto designato dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione;
d) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
e) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) da due docenti del corso.
5. A ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei
dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di
presenza, pari al 70% del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo
sugli atti degli Enti locali.
6. L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura
dell'ente convenzionato, versato a favore della Regione Calabria
7. Ai dipendenti regionali sarà riconosciuto il trattamento economico di cui all'art. 31
della legge regionale n.15/ 1980 e successive modificazioni.
Art. 24
(Finanziamenti dei Centri regionali)
1. Fino all'entrata in vigore della delega alle Province, ai Centri regionali sono
assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per
le attività correlate, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa,
mentre continuano ad essere amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali le
spese ed il personale di ruolo a tempo determinato dei Centri regionali, nonché
la spesa
dei canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di assicurazione, manutenzione
straordinaria dei locali.
2. Per tutte le altre spese relative al funzionamento del Centro ed allo svolgi mento
delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del Centro,
sentito il Comitato di controllo sociale.
3. Le delibere ed i documenti amministrativi del Centro, a conclusione di ciascun ciclo
formativo, sono soggette alla revisione degli uffici regionali,che sottopongono alla
Giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto annuale.
Art. 25
(Finanziamento degli enti convenzionati)
1. Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono
erogati dalla Regione con decreto di stanziamento unico per ciascun en te. Il decreto
stabilisce per ciascun Centro i finanziamenti in relazione alle seguenti categorie di
spese:
1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione
all'organico del
personale docente e non docente fissato dalla convenzione
2) spese di organizzazione e per lo acquisto di materiale didattico;
3) provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione degli allievi;
4) sovvenzioni dirette all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-didattiche; il
decreto inoltre stabilisce l'ammontare del finanziamento per le eventuali sedi regionali,
nella misura e nei casi contemplati dal regolamento di attuazione.
2. La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di
aggiornamento, di riconversione e potenziamento dei Centri, funzionali alla realizzazione
del piano.
Art. 26
(Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione)
1. L'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 25 per tutti i tipi di convenzione viene
effettuato secondo le seguenti modalità:
- Personale (punto 1 art. 25)
100% all'inizio dell'attività formativa;
- Altre voci (punti 2, 3, 4 art. 25)
50% dieci giorni prima dell'inizio dell'attività
40% a metà dell'attività
10% al termine delle operazioni formative.
2. In caso di ritardo nell'approvazione del piano di cui all'art. 7, la Giunta regionale
è autorizzata ad erogare i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale e
relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale fissato dalla convenzione.
3. La seconda erogazione è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle
attività svolte nell'anno formativo immediatamente trascorso o precedentemente concluse.
4. Spetta all'Assessorato alla formazione professionale definire i criteri e le modalità
di rendicontazione sull'impiego dei fondi stanziati.
Art. 27
(Assistenza tecnica, vigilanza e controllo)
1. Spettano all'Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni inerenti:
- l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di
svolgimento dei corsi;
- l'assistenza tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;
- la vigilanza ed il controllo tecnicodidattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento
delle attività corsuali
2. Disfunzioni e irregolarità eventualmente riscontrate in sede di controllo vanno
notificate a chiusura dell'ispezione mediante una copia del verbale di accertamento.
3. Avverso tale verbale l'ente gestore, entro 10 giorni, può inoltrare all'Assessorato,
per le conseguenti determinazioni, le controdeduzioni alle contestazioni notificate.
4. Nel caso di constatate gravi irregolarità, la Giunta regionale delibera, a secondo
della gravità, la chiusura dei corsi e/o la revoca dei finanziamenti concessi e/o la
revoca del riconoscimento di idoneità del Centro.
5. A sostegno dell'attività di vigilanza, l'Assessorato regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, può istituire, per problemi specifici, una commissione di esperti
e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.
Art. 28
(Beni prodotti)
1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione professionale al
termine del corso vanno inventariati e devoluti ad enti ed istituzioni pubblici di
assistenza nell'ambito delle rispettive province, previa autorizzazione dell'Assessore
alla formazione professionale.
Art. 29
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)
1. Fino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9 comma 3 della legge 21-12-1978,
n. 845, il personale della Regione addetto alla formazione professionale, compreso quello
operante nel settore formativo socio-sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico
regionale, contingente della formazione professionale, a norma dell'art. 2 della legge
regionale n. 8 del 16 maggio 1980.
2. Ferme restando le qualifiche funzionali già conseguite, al personale operante al
31-12-1984 in strutture regionali diverse dall'attività formativa, potrà essere
applicata la mobilità interna di cui all'art. 8 della legge regionale 22-11-1984, n. 34,
nell'ambito dell'intero ruolo unico regionale.
3. All'atto dell'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni
delegate, al personale di cui al comma precedente sarà consentito il di ritto di opzione
circa la eventuale permanenza nel ruolo regionale, al fine di garantire la conservazione
di particolari professionalità già acquisite.
4. Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri di interventi
convenzionati, è disciplinato dai soggetti promotori nel rispetto delle norme stabilite
dal C.C.N.L. di categoria.
5. I requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione
professionale sono determina ti ai sensi dell'art. 9 comma I della legge 21-12-1978, n.
845.
Art. 30
(Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della
gestione diretta che indiretta, è determinato dai rispettivi C.C.N L. di categoria.
Art. 31
(Albi operatori della formazione professionale)
1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale due albi
degli operatori dei Centri di formazione professionale di cui uno dei Centri pubblici e
l'altro degli enti convenzionati; tali albi sono finalizzati alla qualificazione del
settore, al governo della mobilità e del nuovo reclutamento.
2. Gli albi sono divisi: - per provincia;
- per ambiti disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti;
- per funzioni, per quanto riguarda il personale non docente.
3. Per il comparto pubblico l'albo si articola io:
a) personale di ruolo e personale a tempo indeterminato;
b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.
4. Per il comparto convenzionato l'albo si articola in:
a) personale a tempo indeterminato compreso il personale utilizzato dagli enti di
formazione nei progetti speciali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e con il concorso
finanziario della Regione;
b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.
5. Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli albi,
nonché l'utilizzazione del personale in essi compreso, saranno stabiliti dal regolamento
di attuazione della presente legge.
6. Per quanto riguarda i nuovi aspiranti i requisiti necessari per la iscrizione agli albi
e per la partecipazione ad eventuali corsi abilitanti sono quelli richiesti dalla legge
845 /1978.
7. Il personale compreso nell'albo regionale, sia della gestione pubblica che
convenzionata, non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi,
sarà impegnato dalla Regione:
a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione, nel
quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale;
c) nella realizzazione delle attività previste per l'osservatorio regionale e per gli
osservatori territoriali sul mercato del lavoro.
8. L'utilizzazione di detto personale che, comunque, rimarrà nell'ambito del rapporto
privato di enti convenzionati presso strutture pubbliche, avverrà secondo una apposita
normativa della Regione.
9. In caso di chiusura dell'ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture
pubbliche della Regione o degli enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del
personale in mobilità, privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o enti
delegati, Organizzazioni sindacali, enti convenzionati.
Art. 32
(Commissioni per la gestione degli albi)
1. Per la gestione degli albi di cui all'art. 31 la Giunta regionale costituisce due
commissioni composte da:
1) per la gestione pubblica:
a) assessore al ramo o suo delegato;
b) tre rappresentanti del personale che opera nel settore pubblico della formazione
professionale;
c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative; d) un funzionario regionale con funzioni di segretario;
2) per la gestione convenzionata:
a) assessore al ramo o suo delegato;
b) tre rappresentanti degli enti convenzionati;
c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative; d) un funzionario regionale con funzioni di segretario.
2. I rappresentanti di cui ai punti b) e c) durano in carica tre anni e sono
riconfermabili.
3. Le commissioni esprimono obbligatoriamente pareri e formulano proposte sulle iniziative
dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento del personale e su ogni altra
questione relativa all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Le modalità, i criteri, le procedure per la nomina dei componenti di cui alla lettera
b) dei precedenti numeri 1 e 2, nonché per l'esercizio delle funzioni assegnate alla
commissione, sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 33
(Assunzioni - sostituzioni - mobilità del personale)
1. L'Assessorato regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla
programmazione regionale, potrà utilizzare, previa consultazione con le Organizzazioni
sindacali, il personale dei Centri pubblici di formazione professionale in altri Centri,
anche al di fuori della provincia.
2. A detto personale, nei casi contemplati, si applica il trattamento di missione come
previsto dalla legislazione regionale.
3. Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale degli enti convenzionati si fa
riferimento al C.C.N.L..
4. Per far fronte ad eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio, i Centri
pubblici e convenzionati devono accertare la disponibilità nell'albo regionale del
personale occorrente.
5. Prima di procedere a nuovi incarichi gli enti convenzionati sono tenuti ad utilizzare i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con
orario ridotto, in rapporto alla qualifica professionale richiesta, con l'impegno al
rispetto, da parte del lavoratore di pendente, della proposta formativa dell'ente
convenzionato, al fine di garantire l'attuazione dell'art. 3 lett. c), art.4
lett. h) e
art.7 ultimo comma della legge n.845/1978,nel rispetto dei di ritti riconosciuti al
lavoratore dallo art.3 lett. g) della legge n. 845/1978 e dagli artt.1 e 8 della legge
n. 300/70.
6. In mancanza di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente
in mobilità o con orario ridotto, gli enti convenzionati dovranno fare ricorso agli albi
regionali del personale.
Art. 34
(Prestazioni professionali)
1. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano
l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione
tecnico-scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale finanziati
dalla Regione possono ricorrere a collaboratori didattici o esperti che non risultino
inclusi nell'albo di cui all'art. 31.
2. Le prestazioni di tali collaboratori ed esperti saranno regolate unicamente con
incarichi di collaborazione professionale, escludendo, in ogni caso, la instaurazione di
rapporti di lavoro subordinato.
3. Gli enti convenzionati per avvalersi delle prestazioni professionali di cui al primo
comma debbono essere preventivamente autorizzati dal competente Assessorato regionale.
Art. 35
(Formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione
professionale)
1. La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo
della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attività formative
all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.
2. A tal fine la Regione, nell'ambito del programma pluriennale e del piano annuale,
predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione
anche mediante stages aziendali, del personale operante nella formazione professionale,
compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate. È fatto obbligo al suddetto
personale di partecipare alle iniziative promosse e/o gestite dalla Regione di cui al
precedente comma.
Art. 36
(Interventi per l'orientamento professionale)
1. La Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale
percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di creare le condizioni per il
loro autorientamento. A tal fine concorda e realizza d'intesa con le competenti autorità
scolastiche regionali e con i Consigli scolastici distrettuali, un'attività unitaria e
continua di orientamento scolastico e professionale.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:
a) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di
transizione della scuola al lavoro, da lavoro a lavoro e della formazione al lavoro;
b) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del
lavoro, rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti,
lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalità
formative e sociali;
c) provvede alla raccolta, elaborazione, diffusione degli elementi conoscitivi
concernenti: l'ordinamento scolastico regionale e statale; l'ubicazione delle istituzioni
scolastiche e delle strutture di formazione professionale sul territorio regionale; la
scolarità, le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;
d) elabora sussidi per l'attività orientativa, promuove iniziative di studi e di
sperimentazione didattica ed ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del
presente art.;
e) provvede all'interscambio di esperienze culturali e lavorative, ad incontri tra
associazioni nazionali, federazioni sindacali all'estero e figli degli emigrati,
pubblicizzando le iniziative di cui al presente art., previe intese con il Governo e
nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art.
4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
3. Per la realizzazione delle attività di orientamento professionale la Giunta regionale
istituisce apposite strutture operative territoriali, sentito il parere della Commissione
consiliare competente.
Art. 37
1. La Regione, nel rispetto dell'attività degli uffici statali istituzionalmente
competenti in materia, promuove e coordina una attività di osservazione permanente sul
mercato del lavoro, al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i
termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e
dell'offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di
programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui
all'art. 3 della legge 21- 12-1978, n. 845.
2. Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l'ufficio
"Osservatorio sul mercato del lavoro" presso l'Assessorato regionale alla
formazione professionale.
Art. 38
1. Spetta all'Osservatorio sul mercato del lavoro, sempre con la salvaguardia di analoghe
attività da parte di uffici statali:
- la definizione dei criteri metodologici di ricerca e dei programmi operativi di
rilevazione;
- l'eleborazione di particolari indagini a carattere integrativo rispetto alle fonti
disponibili anche mediante convenzioni con enti ed istituti pubblici e privati le cui
previsioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione attengano alle finalità
del presente articolo;
- la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli Osservatori territoriali e da
organismi ed enti pubblici privati, curandone l'omogeneizzazione e la collocazione in
quadri di riferimento comuni;
- l'organizzazione di incontri, confronti di ipotesi e risultati, con le forze sociali,
gli enti economici-territoriali, le Università statali e gli uffici periferici dello
Stato, strutture di orientamento scolastico e professionale, altri enti o associazioni
interessati;
- l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione per tutti i settori
ed attività, nonchè sui quantitativi e qualificativi della manodopera e le
previsioni occupazionali e la predisposizione di un piano regionale per fabbisogni
formativi, basato sulle risultanze delle proprie attività di studio, ricerca, analisi ed
elaborazioni.
2. L'Osservatorio sul mercato del lavoro si avvale della consulenza di un comitato
scientifico formato da esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra
docenti universitari competenti in materia di mercato del lavoro, scienze matematiche,
statistiche, economiche e sociali e/o tra operatori del settore di provata qualificazione
tecnica, dai responsabili degli Operatori territoriali, da rappresentanti dello ISFOL.
3. Compito precipuo di tale comitato è quello di dare veste operativa alle scelte del
servizio, elaborando programmi tecnico-organizzativi, con particola re riferimento ai
problemi di metodologie della rilevazione e della elaborazione delle informazioni.
Art. 39
1. L'Osservatorio regionale si articola in Osservatori provinciali, con il compito di
raccogliere sistematicamente dati e informazioni sulle dinamiche demografiche, sulla
composizione della struttura scolastico-formativa, sulla struttura produttiva e
dell'occupazione, sulla composizione della forza lavoro, utilizzando fondi disponibili e
collaborando a eventuali ricerche programmate e attivate dal servizio regionale, su
specifiche realtà produttive e particolari segmenti di forza lavoro.
2. Per il reperimento di tali informazioni gli Osservatori territoriali possono avvalersi
della collaborazione del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione,
della Camera di Commercio, degli enti previdenziali ed assicurativi, delle organizzazioni
imprenditoriali dei lavoratori autonomi, delle associazioni cooperative e delle
Organizzazioni sindacali.
3. Per il reperimento delle informazioni sulle imprese l'Osservatorio territoriale si
avvale del disposto dell'art. 4, primo comma, lett. f, della legge 22-7 1981, n. 628.
Art. 40
(Attività libere di formazione professionale)
1. La Regione può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti,
associazioni e organizzazioni anche non convenzionate.
2. Tale riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti
regionali, è accordato su istanza del soggetto gestore dei corsi.
3. A tal fine si richiede:
- che i corsi siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale;
- che l'ente disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacità
organizzative;
- che le rette di frequenza siano ritenute congrue;
- che il personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga assunto nel
rispetto delle norme contrattuali vigenti;
- che vengano applicati gli indirizzi e l'articolazione didattica di cui alla presente
legge.
4. Qualora si rilevi il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di irregolarità
attinenti lo svolgimento delle attività, il riconoscimento viene revocato con
provvedimento della Giunta regionale.
5. Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo le
norme di cui all'art. 23.
6. Col superamento dei corsi finali gli allievi conseguono un attestato di qualifica
professionale o di specializzazione rilasciati dagli enti promotori e vistati
dall'Assessore regionale competente con la stessa validità degli attestati di cui
all'art. 22.
Art. 41
(Presa d'atto di corsi liberi)
1. Possono ottenere la presa d'atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere
professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati che:
- offrono adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi rispetto
ai programmi perseguiti;
- si sottopongono al controllo della Regione.
2. A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente art. viene rilasciato previo
superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto sul modello
approvato dalla Giunta regionale, vistato, su richiesta del soggetto gestore,
dall'Assessorato al ramo.
3. La presa d'atto ha efficacia annuale e può essere revocata quando si rilevi il venir
meno dei requisiti richiesti.
Art. 42
(Consulta regionale)
1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale,
con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle attività di formazione
professionale, orientamento ed osservazione sul mercato del lavoro.
2. In particolare effettua:
- consulenze nelle funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività
- esprime parere in merito all'attuazione dei piani;
- propone iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente legge.
3. La Consulta è composta da:
1) l'Assessore regionale alla formazione professionale - presidente;
2) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti;
3) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative sul
territorio nazionale;
4) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi per ciascuno dei settori: agricoltura,
commercio, turismo, artigianato, su designazione delle relative associazioni;
5) un rappresentante per ciascuno degli enti delegati;
6) due rappresentanti degli enti convenzionati;
7) un rappresentante della Consulta giovanile;
8) un rappresentante della commissione nazionale per l'impiego;
9) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
10) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
11) n. 7 docenti designati dalle Università della Calabria per i seguenti settori:
- economia politica;
- economia e politica industriale;
- pianificazione territoriale;
- scienze statistiche;
- informatica;
- agraria;
- energie alternative.
4. Partecipano ai lavori della commissione gli Assessori regionali (o loro delegati) alla
Programmazione, Sanità, Turismo, Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi
Sociali e Cooperazione.
5. Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della precedente legge è assegnato
un termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, l'atto si considera valido a tutti
gli effetti, anche in assenza del parere.
6. I compiti di segreteria della Consulta sono affidati ad un funzionamento
dell'Assessorato alla formazione professionale.
7. La Consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
8. Per lo svolgimento delle sua funzioni la Consulta adotta un regolamento interno e può
strutturarsi per gruppi di lavoro.
9. Ai membri della Consulta viene corrisposto, se spettante, un gettone di presenza
equivalente a quello percepito dai membri del Comitato di controllo su gli atti degli Enti
locali.
Art. 43
(Funzioni delegate)
1. Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di
riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il
ruolo dell'ente intermedio, vengono delegate alle Province:
a) le funzioni amministrative per l'attuazione dei piani di formazione professionale che
non siano riservate alla Regione;
b) il coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attività formative;
c) la nomina dei membri del Comitato di controllo sociale;
d) la nomina delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento del l'attestato.
2. Per la realizzazione delle attività delegate la Regione:
a) assegna funzionalmente ai soggetti destinatari di delega in base all'art. 10 della
legge regionale n. 34 del 22- 11-1984:
- il personale regionale impegnato in attività aventi sede nel territorio provinciale;
- il personale regionale impegnato negli uffici di coordinamento provinciale;
b) assegna i fondi necessari relativi:
- alle spese di organizzazione generale e funzionalità logistica delle strutture
operative;
- alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche e per i
sussidi agli allievi dei Centri di formazione professionale e degli interventi a gestione
diretta;
- al finanziamento delle attività di formazione professionale degli enti ed altri
soggetti delegati.
3. La Provincia partecipa alla programmazione regionale delle attività formative secondo
le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7.
4. Inoltre essa formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla mobilità del
personale assegnato, nonché al la istituzione, soppressione e riconversione dei Centri
regionali.
5. Rimangono alla Regione le funzioni concernenti:
a) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;
b) la presentazione al Ministero del lavoro dei progetti di formazione per i quali sia
previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;
c) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 13;
d) la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione pubblica e convenzionata dei piani e
sulla attività privata di cui agli artt. 40 e 41;
e) le attività previste dall'art. 4, III comma, lett. a), b), c) e d);
f) gli indirizzi di programmazione didattica di cui all'art. 17;
g) le attività di osservazione sul mer cato del lavoro e di orientamento professionale.
6. La Provincia partecipa alla programmazione regionale della formazione professionale,
secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6, presentando, dopo averle
raccordate, le proposte formative espresse in ambito provinciale dagli Enti locali, dalle
imprese e dagli enti di formazione.
Art. 44
(Inizio e revoca delle deleghe)
1. La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate è stabilita dalla Giunta
regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1985/1986 e può avvenire anche
gradualmente e per singole materie.
2. Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta
regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro
competenza.
Art. 45
(Articolazione del settore della formazione professionale)
1. Il settore della formazione professionale è articolato nei seguenti servizi
1) servizio studi e programmazione;
2) servizio tecnico;
3) servizio assistenza tecnica, vigilanza e controllo;
4) servizio affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale.
2. Il servizio studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al
funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i programmi degli
interventi formativi, delle iniziative di sperimentazione e di progettazione
didattico-metodologico di orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori
del settore e di adeguamento delle strutture formative. Stabilisce rapporti permanenti col
tessuto delle piccole e medie imprese impegnate nell'attuazione di strategie di sviluppo,
nell'introduzione di sistemi robottizzati e di centri operativi automatizzati e
sull'introduzione di nuovi prodotti.
3. Esso si articola nei seguenti uffici:
1) ufficio studi, ricerche e documentazione;
2) ufficio osservazione mercato del lavoro;
3) ufficio programmazione;
4) ufficio orientamento professionale;
5) ufficio per l'innovazione tecnologica.
4. Il servizio tecnico svolge le funzioni inerenti all'attuazione dei piani e dei
programmi regionali nel settore della formazione professionale, in collegamento con gli
enti delegati, nonché quelli relativi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati.
5. Esso si compone dei seguenti uffici:
1) ufficio gestione diretta e convenzionata;
2) ufficio fondo sociale europeo;
3) ufficio rendicontazione.
6. Il servizio assistenza tecnica vigilanza e controllo fornisce la assistenza tecnica,
amministrativa e didattica alle iniziative del sistema formativo regionale, svolge la
funzione di controllo sulle relative attività anche ai fini della verifica del corretto
utilizzo dei finanziamenti erogati ed assolve i compiti di accertamento richiesto da altri
servizi, dagli enti de legati e dalle Commissioni consiliari regionali permanenti.
7. Esso si compone dell'ufficio assistenza tecnica vigilanza e controllo.
8. Il servizio degli affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale
svolge compiti di carattere generale non rientranti nella competenza specifica di altri
servizi, attende alle funzioni inerenti alla mobilità ed all'amministrazione del
personale ed a quelle relative alla gestione di beni patrimoniali e delle risorse
finanziarie.
9. Si compone dei seguenti uffici:
1) ufficio degli affari generali;
2) ufficio della ragioneria e del patrimonio;
3) ufficio del personale e della formazione professionale.
10. I seguenti uffici avranno un'articolazione provinciale:
1) ufficio osservazione mercato del lavoro;
2) ufficio orientamento professionale;
3) ufficio per l'innovazione tecnologica;
4) ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo.
11. L'organico dei servizi e degli uffici, nonché i requisiti professionali degli
addetti, saranno disciplinati con apposita legge regionale.
Art. 46
(Stanziamenti)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario
1985 appositi capitoli cui faranno carico:
a) spese per lo svolgimento delle attività di formazione orientamento professionale ed
osservazione territoriale sul mercato del lavoro;
b) spese per l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro
di immobili per la realizzazione dell'attività di formazione, di orientamento e degli
Osservatori territoriali;
c) spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuove
strutture di formazione, orientamento e per l'Osservatorio sul mercato del lavoro.
2. Gli stanziamenti relativi ai capitoli summenzionati, saranno determinati per ciascun
anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio ed ivi confluiranno
anche i flussi finanziari provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione
di cui all'art. 25 della legge 845/1978.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 47
(Personale precario)
1. Tenuto conto del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo
l'assunzione di personale precario così come individuato, nel numero e nel livello
funzionale, dall'unita tabella esplicativa dell'organico regionale addetto alla formazione
professionale, nonché della necessità di dare un assetto definitivo ai ruoli del
personale regionale della formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione
organica complessiva del ruolo unico regionale, contingente del personale operante nel
sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria viene aumentata di n. 266
unità.
2. La tabella b) di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 6/5/1980 e quella di cui
all'art. 6 della legge regionale n. 35 del 22/11/1984, sono così modificate:
Contingente dell'amministrazione regionale addetto alla formazione professionale