LEGGE REGIONALE 19 aprile 1985, n. 18
Ordinamento della formazione professionale in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 aprile 1985, n. 30)

Capo I
ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio Statuto e della legge 845/1978, disciplina le attività di orientamento e formazione professionale nonché di educazione permanente, quali settori d'intervento di un sistema formativo unitario.

2. Le attività di orientamento sono finalizzate a scelte autonome e consapevoli; sia per il primo inserimento nella attività lavorativa dei giovani; sia per la mobilità dei lavoratori all'interno del mercato del lavoro.

3. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori ed il reinserimento di quanti si trovano in cassa integrazione o disoccupati anche per effetto dei processi di innovazione tecnologica in atto.

4. La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire la occupazione, la produzione del lavoro, in armonia con il processo scientifico ed economico.

5. L'esercizio delle attività di formazione è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

6. Le attività di educazione permanente sono rivolte al soddisfacimento dei bisogni di conoscenza e di partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale e culturale della Regione.

7. Le attività di orientamento e di formazione professionale nonché quelle di educazione permanente costituiscono il sistema formativo regionale.

Art. 2
(Destinatari)

1. Il sistema formativo regionale è destinato a tutti i cittadini italiani che abbiano assolto gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad offrire delle opportunità formative ricorrenti per tutto l'arco della vita.

2. Alle attività di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi anche i cittadini stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali, e norme vigenti.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 3. lettera n) legge 845/1978, favorisce la partecipazione dei soggetti portatori di handicaps psicofisici e comportamentali alle attività di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e professionale.

4. A norma dell'art. 1 della legge n.903 del 9 dicembre 1977 è impedita qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso e di contenuti dei corsi stessi.

Art. 3
(Tipologia degli interventi)

1. La Regione realizza attività di formazione professionale alfine di assicurare conoscenze scientifico-tecnologiche ed abilità pratico-operative relative:
- ai vari ruoli professionali del lavoro subordinato, del lavoro autonomo,del lavoro associato e di libere attività professionali;
- nei settori produttivi di beni e di servizi pubblici e privati e della agricoltura.

2. La Regione promuove e coordina le attività di orientamento volte a favorire la scelta degli indirizzi e degli sbocchi professionali valorizzando le capacità creative di ogni soggetto mediante:
- l'organizzazione di servizi che garantiscono la conoscenza delle tendenze in atto nel mercato del lavoro;
- iniziative di documentazione, di studio nonché di sperimentazione di mezzi e sussidi divulgativi.

3. La Regione organizza attività di educazione permanente allo scopo di favorire un impiego del tempo libero che stimoli l'attiva partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale e culturale.

Art. 4
(Le attività della formazione professionale)

1. Le attività della formazione professionale sono rivolte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nella presente legge.

2. In particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a:
a) qualificare i giovani usciti dalla scuola dell'obbligo o in possesso di un titolo di studio superiore;
b) qualificare, specializzare, aggiornare, perfezionare lavoratori occupati, apprendisti, disoccupati o in cassa integrazione guadagni ad ogni livello tecnico-professionale, di strutture private e pubbliche, nei limiti previsti dallo art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. A sostegno delle iniziative formative di cui al comma precedente la Regione programma, coordina o attua:
a) studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
b) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi; c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connessi;
d) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale

4. Per la realizzazione delle attività di cui sopra, la Regione può avvalersi della collaborazione delle Università Statali, di Istituti specializzati e dell'ISFOL di cui all'art. 19 legge 845 1978.

Capo II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 5
(Criteri di programmazione)

1. La Regione per le attività di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonché di educazione permanente, fatte salve le attività degli uffici statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione, che costituisce il momento attuativo della programmazione socio-economico regionale.

2. La programmazione si ispira al principio della flessibilità del sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali interessate.

3. La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali.

Art. 6
(Programma annuale)

1. In coerenza con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui allo art. 37, la Giunta regionale, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio dell'anno precedente il triennio delibera uno schema di progetto di piano annuale contenente:
a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale (in relazione all'andamento del mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio-economico) e la loro strutturazione in progetti;
b) gli obiettivi da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale per quanto riguarda gli interventi previsti dall'art. 4 comma 2, lett. a) e b);
c) gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda gli interventi rivolti a sostenere sotto il profilo contenutistico tecnico e metodologico, didattico, il sistema formativo regionale nonché i corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di formazione professionale di cui all'art. 4, comma 3' lett. a) b), c) e d);
d) gli obiettivi da perseguire per quanto attiene gli interventi di orientamento professionale di cui all'art. 36;
e) una ipotesi di riparto di fondi per ambito provinciale in relazione al volume di attività da realizzarsi.

2. Sulla base dello schema di progetto di piano triennale, le Province, sentiti i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti sociali, elaborano una proposta di piano triennale nel quale sono indicati con le relative previsioni di spesa:
a) i fabbisogni formativi e le localizzazioni delle attività da realizzarsi nei Centri di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire e quelli convenzionati o da convenzionare nonché degli interventi pubblici e convenzionati di cui all'art. 10;
b) gli investimenti finalizzati alla istituzione, adeguamento, trasformazione delle sedi e delle attrezzature dei Centri di formazione professionale.

3. Tale proposta deve essere inoltrata alla Giunta regionale entro il mese di marzo.

4. La Giunta regionale integra e coordina le proposte provinciali in un programma organico triennale, che tiene conto delle esigenze generali e di interesse regionale.

5. Tale programma viene trasmesso al Consiglio regionale per la dovuta approvazione entro il mese di aprile.

6. Ove i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, i Consigli distrettuali scolastici e le parti sociali interessate ritengano che le loro istanze siano state disattese dalle Province, possono richiedere ulteriori incontri chiarificatori con la Regione ovvero con l'Assessorato alla formazione professionale o la Commissione consiliare competente per materia.

7. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 10 lett. a) e b) che intendono attuare iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alle Province e alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione provinciale, regionale e del loro coordinamento.

Art. 7
(Piano annuale)

1. Le Province, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalità stabilite dal programma pluriennale, elaborano una proposta di piano annuale in cui vengono specificati:
a) l'impegno di spesa riferibile allo esercizio finanziario, con l'indicazione dei costi delle attività programmate;
b) il settore di intervento e il numero delle unità da qualificare, specializzare, riqualificare o aggiornare nello anno, in ciascun settore;
c) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonché la natura pubblica o convenzionata della gestione;
d) le unità di personale docente e non docente da impegnare per ogni Centro o sede di attività
e) l'istituzione, l'ammodernamento o lo ampliamento dei Centri e delle sedi pubbliche di formazione professionale;
f) l'ammodernamento o l'ampliamento delle attrezzature dei Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati;
g) le provvidenze e le agevolazioni di cui all'art. 16 articolate per tipologia d'intervento;
h) gli interventi di raccordo con la scuola secondaria superiore.

2. Tale proposta deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno.

3. La Giunta regionale sulla base della proposta annuale provinciale, sentita la Commissione al piano e la Consulta regionale, predispone lo schema di piano annuale, nel quale, oltre gli elementi presenti nei piani annuali provincia li vengono indicati:
a) le attività previste dall'art. 4 comma 3, lett. a), b), c), d), relative alla formazione professionale;
b) le attività e gli interventi di orientamento professionale;
c) le attività e gli interventi relativi all'osservazione sul mercato del lavoro;
d) i progetti speciali da autorizzare al finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

4. Tale schema di piano annuale viene trasmesso entro il 30 aprile alla Commissione consiliare competente e viene approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 30 maggio.

5. Le attività formative finalizzate al la riqualificazione dei lavoratori, in relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende collegati o non a processi di mobilità attuati ai sensi degli artt. 3 e 22 del la legge 845/1978, i cui programmi sono soggetti alla approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante la definizione di appositi piani.

6. Tali piani, predisposti dall'Assessorato competente, a seguito di istruttorie, le cui procedure e modalità sono definite in sede di regolamento attuativo della presente legge, vengono inoltrati agli organi statali, sentita la Commissione al piano, la Consulta di cui all'art. 42 e la competente Commissione consiliare.

Art. 8
(Procedure per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo)

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale regionale e delle disponibilità di bilancio, dirama le direttive per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in materia di formazione professionale e di quelli integrativi erogati dal Fondo di rotazione o dalla Regione, assicurandone la più ampia diffusione mediante apposito avviso annuale pubblicato nelle forme più idonee.

2. L'avviso indica le condizioni, le procedure ed i termini per la presentazione dei relativi progetti.

3. Alla inclusione dei progetti nel piano annuale di formazione professionale ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti dal presente art. provvede la Giunta regionale.

4. Con regolamento saranno dettate le norme di attuazione del presente art., ivi comprese quelle relative ai termini ed alla modalità di inclusione dei progetti nel piano annuale regionale.

Art. 9
(Conferenza regionale sulla formazione professionale)

1. La Giunta regionale ai fini della programmazione di cui al precedente art. 6 promuove la conferenza regionale sulla formazione professionale con l'intento di valutare i fatti occupazionali conseguibili ai vari livelli di qualificazione e quale suo momento di dibattito e di riflessione per l'individuazione dei processi innovativi settoriali a breve e medio termine.

2. Alla conferenza partecipano le Province, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni e categorie produttive, le Università della Calabria, i rappresentanti degli enti convenzionati e degli operatori della formazione professionale.

3. La conferenza elabora un documento che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo III
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10
(Strutture ed interventi di formazione professionale)

1. L'attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale è realizzata:
a) direttamente nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani;
b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. I Centri di formazione professionale sono unità logistiche con carattere di stabilità e continuità, impegnate in attività formative mono e plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario, idonee ad assicurare la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi formativi previsti dal programma pluriennale e dal piano annuale.

3. Gli interventi didattici di cui al II comma sono progettati in presenza di fabbisogni specifici, senza carattere ricorrente e realizzati in ambienti idonei.

4. I requisiti professionali dei direttori dei Centri di formazione professionale saranno determinati con apposita legge regionale.

5. Per quanto riguarda i direttori dei Centri convenzionati si fa riferimento ai requisiti richiesti dal C.C.N.L. del settore.

Art. 11
(Centri ed attività di formazione professionale regionali)

1. Le attività di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione, fanno capo funzionalmente ed organizzativamente all'Assessorato alla formazione professionale, salvo quanto previsto dal successivo art. 40.

2. Le attività formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di riserva statale di cui all'art. 6 lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno capo all'Assessorato alla sanità e i relativi piani vengono predisposti dall'Assessorato stesso di concerto con l'Assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali attività rimane di competenza delle UU.SS. LL..

3. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta e viste le proposte delle Province:
- la individuazione delle sedi da destinare a Centri di formazione professionale a gestione regionale, indicando per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori d'intervento;
- la istituzione, la riconversione e la eventuale soppressione dei Centri in coerenza con le indicazioni contenute nel programma pluriennale.

4. La Regione può, inoltre, realizzare attività formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali , pubbliche, private o aziendali a condizione che venga assicurata la disponibilità di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee.

Art. 12
(Enti e attività di formazione professionale a gestione convenzionata)

1. Per l'attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale, la Regione può stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, e degli imprenditori o di associazioni ed enti con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

2. Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività
7) accettare il controllo della Regione che può effettuarsi anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

3. Il riconoscimento dei Centri di formazione professionale è adottato con provvedimento della Giunta regionale e qualora nel corso delle attività vengano meno i requisiti richiesti, la Regione, assegnato un congruo termine per i necessari adeguamenti, revoca il riconoscimento.

Art. 13
(Criteri e oggetto delle convenzioni)

1. La Giunta regionale stipula, ai sensi dell'art. 5 della legge 845/1978, le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall'art. 12.

2. Le convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati:
- omogeneità di trattamento e parità di condizioni;
- rispetto della proposta formativa;
- responsabilità della gestione, sottoposta alla vigilanza tecnica ed amministrativa della Regione nonché al controllo sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

3. Le convenzioni, predisposte dall'Assessorato competente, stabiliscono:
1) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi;
2) i Centri di formazione professionale e le sedi in cui si svolgono gli interventi;
3) il numero delle unità di personale (direttivo, amministrativo, docente, ausiliario) necessario; 4) l'obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai Centri di formazione professionale degli enti di cui all'art 12 il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) l'entità del finanziamento regionale, le modalità di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate;
6) l'obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo alle attività formative;
7) l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attività e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezione;
8) l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attività
9) l'obbligo di applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, che verrà definito con apposito regolamento, gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti nonché la restituzione dei fondi già erogati.

5. La risoluzione della convenzione deve essere deliberata dalla Giunta regionale allorché l'ente convenzionato smette di produrre la rendicontazione dei finanziamenti regionali ricevuti per 2 anni consecutivi, ovvero non provveda, entro lo stesso termine, alla restituzione delle eccedenze finanziarie accertate e notificate dal competente Assessorato.

Capo IV
CONTROLLO SOCIALE E DIRITTO DEGLI ALLIEVI

Art. 14
(Funzione del Comitato di controllo sociale)

1. Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale presso ciascun Centro di formazione professionale pubblico o di soggetto convenzionato è assicurato da un apposito Comitato costituito a norma dell'art. 3, ultimo comma lett. e) legge n. 845/1978.

2. Il Comitato di controllo sociale:
- formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei Centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attività di recupero in favore degli allievi;
- esprime pareri sull'attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi;
- esprime una valutazione sull'organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.

Art. 15
(Composizione del Comitato di controllo sociale)

1. Il Comitato di controllo sociale nominato dall'Assessore regionale alla formazione professionale è composto da:
1) il direttore del Centro di formazione professionale;
2) n. 2 rappresentanti del personale;
3) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
4) n. 1 membro designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
5) n. 1 membro designato dai lavoratori autonomi;
6) n. 1 membro designato dal movimento cooperativo;
7) n. 1 rappresentante degli allievi;
8) n. 1 rappresentante del Comune ove è ubicato il Centro.

2. Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed è validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o più designazioni, purché si raggiunga almeno la maggioranza della composizione prevista.

3. Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il Presidente.

Art. 16
(Provvidenze e diritti degli allievi)

1. La partecipazione alle attività di formazione professionale è gratuita.

2. La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con i piani annuali di cui all'art. 7.

3. I destinatari degli interventi formativi previsti dalla presente legge sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

4. Gli allievi hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché al differimento del servizio militare di leva, ove previsto dalle leggi statali.

Art. 17
(Indirizzi di programmazione didattica)

1. Gli indirizzi di programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi, tale da consentire in un ambito interdisciplinare e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

2. La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza, nello ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, delle esperienze professionali degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

Art. 18
(Struttura ciclica e modulare degli interventi)

1. Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli ed in ogni caso non più di quattro ciascuno di durata non superiore alle 600 ore.

2. I cicli formativi sono definiti dallo insieme di attività teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale.

3. A tal fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attività didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizi.

4. Ciascun ciclo è rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenza teorico-pratica.

5. Non è consentita la frequenza continua di più di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di handicaps.

Art. 19
(Collegio docenti)

1. All'interno di ciascun Centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene istituito il collegio dei docenti formato dal direttore e dal personale docente di ruolo e non di ruolo.

2. Spetta al collegio:
a) proporre iniziative che presiedano al funzionamento didattico del Centro al fine di adeguare i programmi di insegnamento a specifiche esigenze locali e favorire il coordinamento interdisciplinare;
b) valutare l'andamento complessivo dell'intervento didattico e della sua efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure per il miglioramento dell'attività formativa;
c) collaborare in ordine alla strutturazione dell'orario di lavoro, alla programmazione e allo svolgimento di attività complementari;
d) proporre l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici-audiovisivi;
e) proporre iniziative di sperimentazione didattica e aggiornamento dei docenti.

3. Nei centri degli enti convenzionati le proposte verranno sottoposte alla verifica e all'approvazione dell'ente, che in caso di dissenso, dovrà darne motivazione scritta al collegio.

4. Il collegio è presieduto dal diretto re del Centro e si riunisce ogni qualvolta il direttore ne ravvisa la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque con una periodicità non inferiore ai 30 giorni.

5. Per l'assolvimento dei compiti di cui al punto a) il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni operative, sulla base dei settori e dei comparti di attività del Centro.

6. Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio e in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 20
(Raccordi con il sistema scolastico)

1. La formazione professionale non è alternativa rispetto alla scuola secondaria superiore.

2 La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nello ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

3. Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorità scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.

Art. 21
(Raccordi con il sistema produttivo)

1. La Regione e gli enti di cui all'art. 12 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali, periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchi nari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro.

2. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attività formative e pertanto non possono essere utilizzate per scopi di produzione aziendale.

3. Gli enti di gestione provvedono a coprire gli allievi ed il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attività.

4. La Regione può disporre, a favore delle imprese, l'erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di legge e di contratto.

5. Possono, inoltre, essere istituiti, presso laboratori artigiani, corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire lo apprendimento del mestiere.

6. Il regolamento attuativo della presente legge disciplina tipologie delle attività, i corsi, le procedure e le modalità della formazione professionale previste nel comma precedente.

Art. 22
(Attestati di qualifica)

1. Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali è rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 845/1978.

2. L'attestato dovrà conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale, che dovrà essere sottoscritto dall'Assessore regionale alla formazione professionale.

3. Per gli allievi che abbiano partecipato ad attività di formazione professionale senza conseguire l'attestato di qualifica o di specializzazione è rilasciato, a richiesta un certificato di frequenza a firma del responsabile del Centro o del responsabile dell'ente gestore del corso.

4. Nel certificato di frequenza deve essere indicato il tipo di iniziativa formativa, la durata, le caratteristiche del corso e la valutazione del profitto

Art. 23
(Prove intermedie e finali)

1. I corsi delle attività ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accertare il grado di preparazione professionale.

2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo avviene per scrutinio.

3. La mobilità da un ciclo formativo ad altro di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.

4. Le prove finali si svolgono dinanzi ad una commissione composta:

a) da un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;
  
b) da un rappresentante dell'ufficio periferico del Ministero della Pubblica Istruzione;
  
c) da un esperto designato dal Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e massima occupazione;
  
d) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
  
e) da un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  
f) da due docenti del corso.
  
5. A ciascun componente della commissione d'esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta, un gettone di presenza, pari al 70% del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti locali.

6. L'importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell'ente convenzionato, versato a favore della Regione Calabria

7. Ai dipendenti regionali sarà riconosciuto il trattamento economico di cui all'art. 31 della legge regionale n.15/ 1980 e successive modificazioni.

Art. 24
(Finanziamenti dei Centri regionali)

1. Fino all'entrata in vigore della delega alle Province, ai Centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le attività correlate, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, mentre continuano ad essere amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali le spese ed il personale di ruolo a tempo determinato dei Centri regionali, nonché la spesa dei canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di assicurazione, manutenzione straordinaria dei locali.

2. Per tutte le altre spese relative al funzionamento del Centro ed allo svolgi mento delle attività, è istituito un fondo di economato gestito dal direttore del Centro, sentito il Comitato di controllo sociale.

3. Le delibere ed i documenti amministrativi del Centro, a conclusione di ciascun ciclo formativo, sono soggette alla revisione degli uffici regionali,che sottopongono alla Giunta regionale, per l'approvazione, il rendiconto annuale.

Art. 25
(Finanziamento degli enti convenzionati)

1. Per lo svolgimento delle attività di formazione professionale i finanziamenti sono erogati dalla Regione con decreto di stanziamento unico per ciascun en te. Il decreto stabilisce per ciascun Centro i finanziamenti in relazione alle seguenti categorie di spese:
1) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale docente e non docente fissato dalla convenzione
2) spese di organizzazione e per lo acquisto di materiale didattico;
3) provvidenze per l'attuazione del diritto alla formazione degli allievi;
4) sovvenzioni dirette all'ammodernamento delle attrezzature tecnico-didattiche; il decreto inoltre stabilisce l'ammontare del finanziamento per le eventuali sedi regionali, nella misura e nei casi contemplati dal regolamento di attuazione.

2. La Regione può anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di aggiornamento, di riconversione e potenziamento dei Centri, funzionali alla realizzazione del piano.

Art. 26
(Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione)

1. L'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 25 per tutti i tipi di convenzione viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- Personale (punto 1 art. 25)

100% all'inizio dell'attività formativa;

- Altre voci (punti 2, 3, 4 art. 25)

50% dieci giorni prima dell'inizio dell'attività

40% a metà dell'attività

10% al termine delle operazioni formative.

2. In caso di ritardo nell'approvazione del piano di cui all'art. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all'organico del personale fissato dalla convenzione.

3. La seconda erogazione è subordinata alla presentazione della rendicontazione delle attività svolte nell'anno formativo immediatamente trascorso o precedentemente concluse.

4. Spetta all'Assessorato alla formazione professionale definire i criteri e le modalità di rendicontazione sull'impiego dei fondi stanziati.

Art. 27
(Assistenza tecnica, vigilanza e controllo)

1. Spettano all'Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni inerenti:
- l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento dei corsi;
- l'assistenza tecnica ai Centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi;
- la vigilanza ed il controllo tecnicodidattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attività corsuali

2. Disfunzioni e irregolarità eventualmente riscontrate in sede di controllo vanno notificate a chiusura dell'ispezione mediante una copia del verbale di accertamento.

3. Avverso tale verbale l'ente gestore, entro 10 giorni, può inoltrare all'Assessorato, per le conseguenti determinazioni, le controdeduzioni alle contestazioni notificate.

4. Nel caso di constatate gravi irregolarità, la Giunta regionale delibera, a secondo della gravità, la chiusura dei corsi e/o la revoca dei finanziamenti concessi e/o la revoca del riconoscimento di idoneità del Centro.

5. A sostegno dell'attività di vigilanza, l'Assessorato regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può istituire, per problemi specifici, una commissione di esperti e tecnici anche esterni all'Amministrazione regionale.

Art. 28
(Beni prodotti)

1. I beni prodotti dagli allievi durante le attività di formazione professionale al termine del corso vanno inventariati e devoluti ad enti ed istituzioni pubblici di assistenza nell'ambito delle rispettive province, previa autorizzazione dell'Assessore alla formazione professionale.

Art. 29
(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Fino a quando non sarà provveduto a norma dell'art. 9 comma 3 della legge 21-12-1978, n. 845, il personale della Regione addetto alla formazione professionale, compreso quello operante nel settore formativo socio-sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico regionale, contingente della formazione professionale, a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 8 del 16 maggio 1980.

2. Ferme restando le qualifiche funzionali già conseguite, al personale operante al 31-12-1984 in strutture regionali diverse dall'attività formativa, potrà essere applicata la mobilità interna di cui all'art. 8 della legge regionale 22-11-1984, n. 34, nell'ambito dell'intero ruolo unico regionale.

3. All'atto dell'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate, al personale di cui al comma precedente sarà consentito il di ritto di opzione circa la eventuale permanenza nel ruolo regionale, al fine di garantire la conservazione di particolari professionalità già acquisite.

4. Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i Centri di interventi convenzionati, è disciplinato dai soggetti promotori nel rispetto delle norme stabilite dal C.C.N.L. di categoria.

5. I requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale sono determina ti ai sensi dell'art. 9 comma I della legge 21-12-1978, n. 845.

Art. 30
(Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della gestione diretta che indiretta, è determinato dai rispettivi C.C.N L. di categoria.

Art. 31
(Albi operatori della formazione professionale)

1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale due albi degli operatori dei Centri di formazione professionale di cui uno dei Centri pubblici e l'altro degli enti convenzionati; tali albi sono finalizzati alla qualificazione del settore, al governo della mobilità e del nuovo reclutamento.

2. Gli albi sono divisi: - per provincia;
- per ambiti disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti;
- per funzioni, per quanto riguarda il personale non docente.

3. Per il comparto pubblico l'albo si articola io:
a) personale di ruolo e personale a tempo indeterminato;
b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.

4. Per il comparto convenzionato l'albo si articola in:
a) personale a tempo indeterminato compreso il personale utilizzato dagli enti di formazione nei progetti speciali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e con il concorso finanziario della Regione;
b) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico.

5. Le modalità, i criteri e le procedure per la tenuta e l'aggiornamento degli albi, nonché l'utilizzazione del personale in essi compreso, saranno stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

6. Per quanto riguarda i nuovi aspiranti i requisiti necessari per la iscrizione agli albi e per la partecipazione ad eventuali corsi abilitanti sono quelli richiesti dalla legge 845 /1978.

7. Il personale compreso nell'albo regionale, sia della gestione pubblica che convenzionata, non direttamente utilizzato per l'attuazione degli interventi formativi, sarà impegnato dalla Regione:
a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione o riconversione, nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale;
c) nella realizzazione delle attività previste per l'osservatorio regionale e per gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro.

8. L'utilizzazione di detto personale che, comunque, rimarrà nell'ambito del rapporto privato di enti convenzionati presso strutture pubbliche, avverrà secondo una apposita normativa della Regione.

9. In caso di chiusura dell'ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture pubbliche della Regione o degli enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del personale in mobilità, privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o enti delegati, Organizzazioni sindacali, enti convenzionati.

Art. 32
(Commissioni per la gestione degli albi)

1. Per la gestione degli albi di cui all'art. 31 la Giunta regionale costituisce due commissioni composte da:
1) per la gestione pubblica:
a) assessore al ramo o suo delegato;
b) tre rappresentanti del personale che opera nel settore pubblico della formazione professionale;
c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; d) un funzionario regionale con funzioni di segretario;
2) per la gestione convenzionata:
a) assessore al ramo o suo delegato;
b) tre rappresentanti degli enti convenzionati;
c) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; d) un funzionario regionale con funzioni di segretario.

2. I rappresentanti di cui ai punti b) e c) durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

3. Le commissioni esprimono obbligatoriamente pareri e formulano proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all'aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. Le modalità, i criteri, le procedure per la nomina dei componenti di cui alla lettera b) dei precedenti numeri 1 e 2, nonché per l'esercizio delle funzioni assegnate alla commissione, sono stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 33
(Assunzioni - sostituzioni - mobilità del personale)

1. L'Assessorato regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla programmazione regionale, potrà utilizzare, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, il personale dei Centri pubblici di formazione professionale in altri Centri, anche al di fuori della provincia.

2. A detto personale, nei casi contemplati, si applica il trattamento di missione come previsto dalla legislazione regionale.

3. Per quanto riguarda, invece, la mobilità del personale degli enti convenzionati si fa riferimento al C.C.N.L..

4. Per far fronte ad eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio, i Centri pubblici e convenzionati devono accertare la disponibilità nell'albo regionale del personale occorrente.

5. Prima di procedere a nuovi incarichi gli enti convenzionati sono tenuti ad utilizzare i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con orario ridotto, in rapporto alla qualifica professionale richiesta, con l'impegno al rispetto, da parte del lavoratore di pendente, della proposta formativa dell'ente convenzionato, al fine di garantire l'attuazione dell'art. 3 lett. c), art.4 lett. h) e art.7 ultimo comma della legge n.845/1978,nel rispetto dei di ritti riconosciuti al lavoratore dallo art.3 lett. g) della legge n. 845/1978 e dagli artt.1 e 8 della legge n. 300/70.

6. In mancanza di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilità o con orario ridotto, gli enti convenzionati dovranno fare ricorso agli albi regionali del personale.

Art. 34
(Prestazioni professionali)

1. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione possono ricorrere a collaboratori didattici o esperti che non risultino inclusi nell'albo di cui all'art. 31.

2. Le prestazioni di tali collaboratori ed esperti saranno regolate unicamente con incarichi di collaborazione professionale, escludendo, in ogni caso, la instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

3. Gli enti convenzionati per avvalersi delle prestazioni professionali di cui al primo comma debbono essere preventivamente autorizzati dal competente Assessorato regionale.

Art. 35
(Formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale)

1. La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attività formative all'evoluzione culturale, tecnologica e scientifica.

2. A tal fine la Regione, nell'ambito del programma pluriennale e del piano annuale, predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione anche mediante stages aziendali, del personale operante nella formazione professionale, compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate. È fatto obbligo al suddetto personale di partecipare alle iniziative promosse e/o gestite dalla Regione di cui al precedente comma.

Art. 36
(Interventi per l'orientamento professionale)

1. La Regione disciplina le attività di orientamento quale parte integrante del normale percorso formativo dei giovani e degli adulti, nell'intento di creare le condizioni per il loro autorientamento. A tal fine concorda e realizza d'intesa con le competenti autorità scolastiche regionali e con i Consigli scolastici distrettuali, un'attività unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, la Regione:
a) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di transizione della scuola al lavoro, da lavoro a lavoro e della formazione al lavoro;
b) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro, rivolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalità formative e sociali;
c) provvede alla raccolta, elaborazione, diffusione degli elementi conoscitivi concernenti: l'ordinamento scolastico regionale e statale; l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e delle strutture di formazione professionale sul territorio regionale; la scolarità, le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani;
d) elabora sussidi per l'attività orientativa, promuove iniziative di studi e di sperimentazione didattica ed ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente art.;
e) provvede all'interscambio di esperienze culturali e lavorative, ad incontri tra associazioni nazionali, federazioni sindacali all'estero e figli degli emigrati, pubblicizzando le iniziative di cui al presente art., previe intese con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

3. Per la realizzazione delle attività di orientamento professionale la Giunta regionale istituisce apposite strutture operative territoriali, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Art. 37 

1. La Regione, nel rispetto dell'attività degli uffici statali istituzionalmente competenti in materia, promuove e coordina una attività di osservazione permanente sul mercato del lavoro, al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e dell'offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui all'art. 3 della legge 21- 12-1978, n. 845.

2. Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l'ufficio "Osservatorio sul mercato del lavoro" presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale.

Art. 38 

1. Spetta all'Osservatorio sul mercato del lavoro, sempre con la salvaguardia di analoghe attività da parte di uffici statali:
- la definizione dei criteri metodologici di ricerca e dei programmi operativi di rilevazione;
- l'eleborazione di particolari indagini a carattere integrativo rispetto alle fonti disponibili anche mediante convenzioni con enti ed istituti pubblici e privati le cui previsioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione attengano alle finalità del presente articolo;
- la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli Osservatori territoriali e da organismi ed enti pubblici privati, curandone l'omogeneizzazione e la collocazione in quadri di riferimento comuni;
- l'organizzazione di incontri, confronti di ipotesi e risultati, con le forze sociali, gli enti economici-territoriali, le Università statali e gli uffici periferici dello Stato, strutture di orientamento scolastico e professionale, altri enti o associazioni interessati;
- l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonchè  sui quantitativi e qualificativi della manodopera e le previsioni occupazionali e la predisposizione di un piano regionale per fabbisogni formativi, basato sulle risultanze delle proprie attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazioni.

2. L'Osservatorio sul mercato del lavoro si avvale della consulenza di un comitato scientifico formato da esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra docenti universitari competenti in materia di mercato del lavoro, scienze matematiche, statistiche, economiche e sociali e/o tra operatori del settore di provata qualificazione tecnica, dai responsabili degli Operatori territoriali, da rappresentanti dello ISFOL.

3. Compito precipuo di tale comitato è quello di dare veste operativa alle scelte del servizio, elaborando programmi tecnico-organizzativi, con particola re riferimento ai problemi di metodologie della rilevazione e della elaborazione delle informazioni.

Art. 39 

1. L'Osservatorio regionale si articola in Osservatori provinciali, con il compito di raccogliere sistematicamente dati e informazioni sulle dinamiche demografiche, sulla composizione della struttura scolastico-formativa, sulla struttura produttiva e dell'occupazione, sulla composizione della forza lavoro, utilizzando fondi disponibili e collaborando a eventuali ricerche programmate e attivate dal servizio regionale, su specifiche realtà produttive e particolari segmenti di forza lavoro.

2. Per il reperimento di tali informazioni gli Osservatori territoriali possono avvalersi della collaborazione del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione, della Camera di Commercio, degli enti previdenziali ed assicurativi, delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori autonomi, delle associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali.

3. Per il reperimento delle informazioni sulle imprese l'Osservatorio territoriale si avvale del disposto dell'art. 4, primo comma, lett. f, della legge 22-7 1981, n. 628.

Art. 40
(Attività libere di formazione professionale)

1. La Regione può riconoscere attività di formazione professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate.

2. Tale riconoscimento, da cui non può sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti regionali, è accordato su istanza del soggetto gestore dei corsi.

3. A tal fine si richiede:
- che i corsi siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale;
- che l'ente disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacità organizzative;
- che le rette di frequenza siano ritenute congrue;
- che il personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;
- che vengano applicati gli indirizzi e l'articolazione didattica di cui alla presente legge.

4. Qualora si rilevi il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di irregolarità attinenti lo svolgimento delle attività, il riconoscimento viene revocato con provvedimento della Giunta regionale.

5. Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo le norme di cui all'art. 23.

6. Col superamento dei corsi finali gli allievi conseguono un attestato di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dagli enti promotori e vistati dall'Assessore regionale competente con la stessa validità degli attestati di cui all'art. 22.

Art. 41
(Presa d'atto di corsi liberi)

1. Possono ottenere la presa d'atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale svolti da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati che:
- offrono adeguate garanzie di idoneità organizzative e di congruità di mezzi rispetto ai programmi perseguiti;
- si sottopongono al controllo della Regione.

2. A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente art. viene rilasciato previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto sul modello approvato dalla Giunta regionale, vistato, su richiesta del soggetto gestore, dall'Assessorato al ramo.

3. La presa d'atto ha efficacia annuale e può essere revocata quando si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

Art. 42
(Consulta regionale)

1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale, con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle attività di formazione professionale, orientamento ed osservazione sul mercato del lavoro.

2. In particolare effettua:
- consulenze nelle funzioni di programmazione e di indirizzo delle attività
- esprime parere in merito all'attuazione dei piani;
- propone iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente legge.

3. La Consulta è composta da:
1) l'Assessore regionale alla formazione professionale - presidente;
2) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti;
3) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali più rappresentative sul territorio nazionale;
4) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi per ciascuno dei settori: agricoltura, commercio, turismo, artigianato, su designazione delle relative associazioni;
5) un rappresentante per ciascuno degli enti delegati;
6) due rappresentanti degli enti convenzionati;
7) un rappresentante della Consulta giovanile;
8) un rappresentante della commissione nazionale per l'impiego;
9) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;
10) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;
11) n. 7 docenti designati dalle Università della Calabria per i seguenti settori:
- economia politica;
- economia e politica industriale;
- pianificazione territoriale;
- scienze statistiche;
- informatica;
- agraria;
- energie alternative.

4. Partecipano ai lavori della commissione gli Assessori regionali (o loro delegati) alla Programmazione, Sanità, Turismo, Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato, Servizi Sociali e Cooperazione.

5. Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della precedente legge è assegnato un termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, l'atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere.

6. I compiti di segreteria della Consulta sono affidati ad un funzionamento dell'Assessorato alla formazione professionale.

7. La Consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

8. Per lo svolgimento delle sua funzioni la Consulta adotta un regolamento interno e può strutturarsi per gruppi di lavoro.

9. Ai membri della Consulta viene corrisposto, se spettante, un gettone di presenza equivalente a quello percepito dai membri del Comitato di controllo su gli atti degli Enti locali.

Art. 43
(Funzioni delegate)

1. Fino all'entrata in vigore della legislazione  nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, vengono delegate alle Province:
a) le funzioni amministrative per l'attuazione dei piani di formazione professionale che non siano riservate alla Regione;
b) il coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attività formative;
c) la nomina dei membri del Comitato di controllo sociale;
d) la nomina delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento del l'attestato.

2. Per la realizzazione delle attività delegate la Regione:
a) assegna funzionalmente ai soggetti destinatari di delega in base all'art. 10 della legge regionale n. 34 del 22- 11-1984:
- il personale regionale impegnato in attività aventi sede nel territorio provinciale;
- il personale regionale impegnato negli uffici di coordinamento provinciale;
b) assegna i fondi necessari relativi:
- alle spese di organizzazione generale e funzionalità logistica delle strutture operative;
- alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività didattiche e per i sussidi agli allievi dei Centri di formazione professionale e degli interventi a gestione diretta;
- al finanziamento delle attività di formazione professionale degli enti ed altri soggetti delegati.

3. La Provincia partecipa alla programmazione regionale delle attività formative secondo le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7.

4. Inoltre essa formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla mobilità del personale assegnato, nonché al la istituzione, soppressione e riconversione dei Centri regionali.

5. Rimangono alla Regione le funzioni concernenti:
a) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato;
b) la presentazione al Ministero del lavoro dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;
c) la stipula delle convenzioni di cui all'art. 13;
d) la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione pubblica e convenzionata dei piani e sulla attività privata di cui agli artt. 40 e 41;
e) le attività previste dall'art. 4, III comma, lett. a), b), c) e d);
f) gli indirizzi di programmazione didattica di cui all'art. 17;
g) le attività di osservazione sul mer cato del lavoro e di orientamento professionale.

6. La Provincia partecipa alla programmazione regionale della formazione professionale, secondo le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6, presentando, dopo averle raccordate, le proposte formative espresse in ambito provinciale dagli Enti locali, dalle imprese e dagli enti di formazione.

Art. 44
(Inizio e revoca delle deleghe)

1. La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate è stabilita dalla Giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1985/1986 e può avvenire anche gradualmente e per singole materie.

2. Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.

Art. 45
(Articolazione del settore della formazione professionale)

1. Il settore della formazione professionale è articolato nei seguenti servizi
1) servizio studi e programmazione;
2) servizio tecnico;
3) servizio assistenza tecnica, vigilanza e controllo;
4) servizio affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale.

2. Il servizio studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i programmi degli interventi formativi, delle iniziative di sperimentazione e di progettazione didattico-metodologico di orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori del settore e di adeguamento delle strutture formative. Stabilisce rapporti permanenti col tessuto delle piccole e medie imprese impegnate nell'attuazione di strategie di sviluppo, nell'introduzione di sistemi robottizzati e di centri operativi automatizzati e sull'introduzione di nuovi prodotti.

3. Esso si articola nei seguenti uffici:
1) ufficio studi, ricerche e documentazione;
2) ufficio osservazione mercato del lavoro;
3) ufficio programmazione;
4) ufficio orientamento professionale;
5) ufficio per l'innovazione tecnologica.

4. Il servizio tecnico svolge le funzioni inerenti all'attuazione dei piani e dei programmi regionali nel settore della formazione professionale, in collegamento con gli enti delegati, nonché quelli relativi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati.

5. Esso si compone dei seguenti uffici:
1) ufficio gestione diretta e convenzionata;
2) ufficio fondo sociale europeo;
3) ufficio rendicontazione.

6. Il servizio assistenza tecnica vigilanza e controllo fornisce la assistenza tecnica, amministrativa e didattica alle iniziative del sistema formativo regionale, svolge la funzione di controllo sulle relative attività anche ai fini della verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati ed assolve i compiti di accertamento richiesto da altri servizi, dagli enti de legati e dalle Commissioni consiliari regionali permanenti.

7. Esso si compone dell'ufficio assistenza tecnica vigilanza e controllo.

8. Il servizio degli affari generali e dell'amministrazione del patrimonio e del personale svolge compiti di carattere generale non rientranti nella competenza specifica di altri servizi, attende alle funzioni inerenti alla mobilità ed all'amministrazione del personale ed a quelle relative alla gestione di beni patrimoniali e delle risorse finanziarie.

9. Si compone dei seguenti uffici:
1) ufficio degli affari generali;
2) ufficio della ragioneria e del patrimonio;
3) ufficio del personale e della formazione professionale.

10. I seguenti uffici avranno un'articolazione provinciale:
1) ufficio osservazione mercato del lavoro;
2) ufficio orientamento professionale;
3) ufficio per l'innovazione tecnologica;
4) ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo.

11. L'organico dei servizi e degli uffici, nonché i requisiti professionali degli addetti, saranno disciplinati con apposita legge regionale.

Art. 46
(Stanziamenti)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dall'anno finanziario 1985 appositi capitoli cui faranno carico:
a) spese per lo svolgimento delle attività di formazione orientamento professionale ed osservazione territoriale sul mercato del lavoro;
b) spese per l'acquisto, la costruzione la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro di immobili per la realizzazione dell'attività di formazione, di orientamento e degli Osservatori territoriali;
c) spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuove strutture di formazione, orientamento e per l'Osservatorio sul mercato del lavoro.

2. Gli stanziamenti relativi ai capitoli summenzionati, saranno determinati per ciascun anno finanziario con la legge di approvazione del relativo bilancio ed ivi confluiranno anche i flussi finanziari provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione di cui all'art. 25 della legge 845/1978.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47
(Personale precario)

1. Tenuto conto del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo l'assunzione di personale precario così come individuato, nel numero e nel livello funzionale, dall'unita tabella esplicativa dell'organico regionale addetto alla formazione professionale, nonché della necessità di dare un assetto definitivo ai ruoli del personale regionale della formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, contingente del personale operante nel sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria viene aumentata di n. 266 unità.

2. La tabella b) di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8 del 6/5/1980 e quella di cui all'art. 6 della legge regionale n. 35 del 22/11/1984, sono così modificate:

Contingente dell'amministrazione regionale addetto alla formazione professionale

Livelli funzonali  Personale di cui alle L.R n. 8 del 16-5-1980 e n. 35 del 22-11-1984

 

Personale di cui agli artt. 47 e 48 della pres. legge  Totale generale  
8 Dirigente esperto 12  ---  12
7 Esperto 40  ---  40
6 Istruttore 121  77  198
5 Collaboratore 520  118  638
4 Applicato Op. Spec. 152  45  197
3 Operatore Qualif. 27  28
2 Commesso 77  25  125
1 Ausiliari ---  3
TOTALE  952  266  1218

 

 

Art. 48
(Immissione nel ruolo unico regionale)

1. Nel ruolo unico regionale contingente della formazione professionale, di cui al precedente art., sono immessi, previa accertamento finale sulla formazione conseguita nell'apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall'art. 50:
a) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti alle attività formative gestite direttamente dalla Regione, ivi compreso il personale docente del settore formativo socio-sanitario, con rapporto a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1984, che risultino, comunque, in servizio nell'anno formativo 1983/1984;
b) previo superamento di un concorso per titoli ed esami, riservato agli operatori della formazione professionale addetti anch'essi alle attività formative gestite direttamente dalla Regione ivi compreso il personale docente del settore formativo socio-sanitario, i quali abbiano prestato servizio, con incarico non inferiore a 10 ore settimana li, per un periodo di tempo di almeno 5 mesi continuativi nell'anno formativo 1983/1984 o che abbiano maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, per avere prestato servizio per due anni formativi nell'ultimo quinquennio anteriore al 31-12-1984 e ottenuta la nomina per il terzo anno formativo.

2. Il concorso di cui al precedente comma, lett. b), sarà indetto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la normativa regionale di reperimento degli accordi contrattuali nazionali e sulla base delle procedure che saranno fissate con provvedimento della Giunta regionale.

3. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, oltre a versare nelle condizioni del primo comma, debbono possedere i requisiti richiesti dalle leggi regionali per l'ammissione all'impiego, fatta eccezione per il limite massimo di età ivi previsto.

4. I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di comparazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 8 del 16-5-1980.

5. I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del Presidente della Giunta regionale.

6. In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai concorsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati cessa, a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale.

7. Il bando che indice il concorso di cui al primo comma, lett. b), individua
1) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nella tabella di cui al precedente art. 47, tenuto altresì conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lettera a) del primo comma;
2) requisiti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declamatorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale;
3) il programma e le materie degli esami.

8. La commissione d'esame, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma, lett. b), del presente art., ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue: a) prova scritta punti 25; b) colloquio punti 25;

9. per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di punti 50 così arti colati:
a) titoli di servizio: fino ad un massi mo di punti 45;
b) titoli di studio o accademici: fino ad un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma;
c) titoli professionali o diversi dalle altre categorie: fino ad un massimo di 1 punto.

10. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale di cui al primo comma, punti a) e b), ha efficacia,agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

Art. 49
(Corso di aggiornamento e riqualificazione)

1. Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del I comma, lett. a) e b) dell'art. 48 all'immissione nel ruolo unico regionale, debbono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e pro filo professionale, sulla formazione conseguita, costituirà titolo per l'ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo.

2. La frequenza al corso è obbligatoria e non potrà essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avrà comunque diritto a sostenere la prova di accertamento finale.

Art. 50
(Regolamento di attuazione)

1. Entro 90 giorni dall'approvazione del la presente legge, il Consiglio regionale adotterà il relativo regolamento di attuazione.