LEGGE REGIONALE 13 marzo 1979, n. 4
Ristrutturazione e finanziamento dei gruppi consiliari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 16 marzo 1979, n.7 )
Art. 1
1. La Regione Calabria assicura, nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge, ai
gruppi consiliari costituiti secondo le norme del regolamento del Consiglio regionale, la
disponibilità dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
Art. 2
1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, con spese a carico della
Regione, di un Contingente di personale del ruolo regionale entro i limiti e secondo i
criteri che seguono:
a) gruppi fino a cinque consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a
funzionario, un elemento con qualifica non superiore ad agente tecnico;
b) gruppi oltre i cinque consiglieri: un elemento con qualifica non superiore a
funzionario, un elemento con qualifica non superiore ad assistente ed un elemento con
qualifica non superiore ad agente tecnico.
2. L'assegnazione del personale è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio,
previa segnalazione nominativa dei singoli gruppi. Se trattasi di personale dipendente
dalla Giunta regionale il provvedimento di assegnazione è deliberato di intesa con la
Giunta stessa.
3. I gruppi consiliari, qualora non sia possibile reperire il personale di propria fiducia
tra i dipendenti regionali hanno la facoltà di avvalersi di personale di fiducia esterno
all'amministrazione regionale nei limiti di due unita del contingente stabilito al primo
comma del presente articolo. L'incarico è conferito dagli stessi gruppi consiliari con
contratto a tempo determinato risolto di diritto alla fine della legislatura, salvo lo
scioglimento anticipato del gruppo.
4. Al personale incaricato spetta, in relazione alle mansioni cui è adibito, il
trattamento economico corrispondente al parametro iniziale previsto per le qualifiche
funzionali indicate nella legge regionale 28.3.1975, n. 9.
5. Al personale incaricato spetta altresì il trattamento previdenziale previsto dalle
vigenti disposizioni di legge.
6. Il Consiglio regionale rimborsa integralmente ai gruppi la spesa da essi sostenuta per
stipendi ed oneri previdenziali.
7. Ai gruppi che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, avessero personale
alle proprie dipendenze, è corrisposto, a parziale rimborso delle spese sostenute e
documentate, un contributo una tantum di lire:
2.000.000 per i gruppi composti da 1 consigliere;
2.500.000 per i gruppi fino a 3 consiglieri
3.000.000 per i gruppi fino a 6 consiglieri
4.000.000 per i gruppi fino a 10 consiglieri
5.000.000 per i gruppi fino a 17 consiglieri
Art. 3
1. Per le spese di funzionamento, è assegnato a ciascun gruppo consiliare il contributo
di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n.2.
Art. 4
1. A decorrere dal 1' agosto 1978 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione,
comprese le acquisizioni di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di
esperti nonché per diffondere tra la società civile le conoscenze dell'attività dei
gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini
all'attività degli stessi gruppi e particolarmente all'esame delle questioni e alla
elaborazione di progetti e proposte di leggi e provvedimenti di competenza del Consiglio
regionale, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a
disposizione del Consiglio regionale, nella misura di L.200.000 mensili maggiorata di
L.10.000 per ciscun componente il gruppo.
Art. 5
1. Ciascun gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento ed
individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alla relative spese senza alcuna
limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.
Art. 6
1. Ogni gruppo rende pubblico il proprio bilancio in concomitanza all'approvazione del
bilancio regionale, inviandone copia all'ufficio di presidenza.
2. Il mancato adempimento di tale prescrizione comporta la sospensione della
corresponsione dei contributi di cui al la presente legge.
Art. 7
1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente per l'anno
1979 in L. 51.600.000, si provvede con i fondi assegnati alla Regione dalla legge 16
maggio 1970, n.281.
2. Alla determinazione degli oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvede con
la legge di bilancio relativa agli esercizi medesimi.
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.