LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1979, n. 3
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979.
(Pubbl. in Boll. uff. 28 febbr. 1979, n. 5)

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1979 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1979, all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio di previsione 1978 ed entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti di bilancio esclusivamente per le spese relative ai contributi trentacinquennali a favore dei comuni, province ed altri enti, per le spese di funzionamento relative ai servizi generali, nonché per le spese di cui ai capitoli 2111103 - 2112202 - 2132201 - 2141201 - 2222102 - 2222103 2231203 - 2233201 - 2233204 - 2323201 3121101 - 3131101 - 3131202 - 3221105 - 3313101 - 4111102 - 4122103 - 4124101 4231102 - 4241101 - 4312101 - 4322101 4331101 - 4341101 - 4343101 - 4343102 - 4352101 - 5112102 - 5122201 - 5123101 - 5223101 - 6112101 - 6112102 6132102 - 6133101 - 6133102 6221101 - 6311101 - 8010301 - 8020301, purché utilizzabili sulla base di criteri o parametri oggettivi fermo restando il rispetto delle procedure e delle competenze degli organi istituzionali.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a definire tutti gli adempimenti tecnico-contabili al fine di consentire la gestione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi precedenti, di assicurare l'accertamento e la riscossione delle entrate relative allo esercizio 1979 e di garantire la compatibilità delle spese autorizzate con le risorse finanziarie attribuibili all'esercizio 1979.

3. È infine autorizzato, nei limiti di cui sopra e per le sole spese di funzionamento, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'azienda forestale demaniale per l'anno 1979 sulla base del bilancio di previsione 1978.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.