LEGGE REGIONALE 23 agosto 1978, n. 12
Calendario ed esercizio venatorio per l'annata 1978-1979
(Pubbl. in Boll. Uff. 28 agos. 1978, n. 27)

Art. 1

1. I titolari di licenza di caccia, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Calabria, nell'osservanza della presente legge

Art. 2

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 1977 n. 968, il territorio della Regione Calabria è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per le specie indicate dalla presente legge.

Art. 3

1. Il presente calendario venatorio è valido per la stagione 1978-1979, con le seguenti modalità:

2. apertura della caccia alla selvaggina migratoria: 20 agosto;

3. apertura della caccia alla selvaggina stanziale: 17 settembre;

4. apertura della caccia al cinghiale: 1 novembre;

5. chiusura della caccia alla selvaggina stanziale: 31 dicembre 1978;

6. chiusura della caccia al cinghiale: 31 gennaio 1979;

7. chiusura generale della caccia: 31 marzo 1979.

Art. 4

1. L'esercizio venatorio nella Regione Calabria, può essere esercitato, esclusivamente, nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati, appartenenti alla fauna selvatica nei soli giorni di mercoledì, giovedì e domenica:

- specie cacciabili dal 20 agosto fino al 31 dicembre 1978: quaglie, tortore, calandro, prispolone, merlo;

- specie cacciabili dal 20 agosto fino al 28 febbraio 1979: germano reale, folaga, gallinella d'acqua; - specie cacciabili dal 20 agosto al 31 marzo 1979: passero, passera mattugia, passera oltremontana, storno,por ciglione, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, beccaccino, moretta, colombaccio, chiurlo, pittima minore, volpe,combattente, frullino, pettegola, donnola, piviere;

- specie cacciabili dal 17 settembre al 31 dicembre 1978: mammiferi:coniglio selvatico e lepre; fagiano, pernice rossa, starna, fringuello, pispola, peppola, frosone, strillozzo, colino della Virginia, verdone, fanello, spioncello;

- specie cacciabili dal 17 settembre al 28 febbraio 1979: beccaccia;

- specie cacciabili dal 17 settembre 1978 al 31 marzo 1979: cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo, bottaccio, corvo, tordo sassello, taccola, pavoncella, cornacchia nera;

- specie cacciabili dal 1 novembre 1978 al 31 gennaio 1979: cinghiale.

2. Le seguenti specie: capriolo, daino, coturnice non sono cacciabili per l'intera stagione venatoria 1978-79 nel territorio della Regione Calabria, a causa della pochezza di esemplari esistenti.

3. Per tutte le specie non comprese fra quelle sopra elencate, vige il divieto di caccia generale assoluto.

Art. 5

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo i seguenti specifici orari:
- agosto dalle 5,30 alle 20,15 settembre dalle 6.00 alle 19,30;
- ottobre dalle 5,30 alle 17,40 - novembre dalle 6,15 alle 16,45;
- dicembre dalle 6,45 alle 16,30 - gennaio dalle 7,00 alle 17,00;
- febbraio dalle 6,30 alle 17,40 - marzo dalle 5,45 alle 18,15.

2. I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all'osservatorio di Brera.

Art. 6

1. Per ciascuna giornata di caccia è con sentito ad ogni titolare di licenza di caccia, di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
- selvaggina stanziale: due capi di cui una sola lepre;
- selvaggina migratoria: 40 capi complessivi di cui per le seguenti specie non più di:10 colombacci, 10 tra palmipedi e trampolieri, 5 beccacce.

2. Nessuna limitazione per passeri e storni. Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alla specie di selvaggina migratoria non può superare complessivamente 40 capi. È vietato lo uso di bocconi avvelenati per il controllo degli animali predatori selvatici.

Art. 7

1. Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei, la Regione Calabria provvederà ad emanare i relativi regolamenti, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 968/1977. In attesa dell'emanazione dei sopra citati regolamenti il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia già esistenti. Sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1000 m. dai valichi montani.

Art. 8

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguito è consentito nelle zone prestabilite dalle amministrazioni provinciali dal 20 luglio al 14 agosto 1978.

2. In periodo di chiusura di caccia, le Regioni o le amministrazioni provinciali, potranno autorizzare prove di lavoro e manifestazioni cinofile, in zone preventivamente indicate dagli enti organizzatori, anche con possibilità di abbattimento, esclusivamente per la quaglia di allevamento.

Art. 9

1. I titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale, previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, e rilasciato nella regione in cui il richiedente risiede, anche a norma della legge regionale. Il tesserino, che è valido in tutto il territorio nazionale è rilasciato gratuitamente dalle amministrazioni provinciali nel cui territorio il richiedente anagraficamente risiede.

2. Il tesserino è stampato a cura della Regione, in conformità al modello unico nazionale.

3. Per ogni giornata di caccia, il titolare del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi abbattuti. I Presidenti delle amministrazioni provinciali sono tenuti a comunicare all'assessorato regionale alla caccia e pesca, entro e non oltre il 31.3.1979 il numero di tesserini rilasciati.

Art. 10

1. Il cacciatore deve osservare i seguenti divieti:
- ogni forma di uccellagione salvo per i fini previsti dall'art. 18 della legge n. 968/1977, da regolamentarsi a cura della Regione;
- l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei fondi chiusi e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e catture, nelle foreste demaniali, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 968/1977;
- l'esercizio venatorio all'aspetto (posta) serale e mattinale alla beccaccia, che pertanto può essere cacciata dalle 7,00 alle ore 16,00.
- l'esercizio venatorio ove vi siano o pere di difesa dello Stato ed ove il di vieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistono monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle,esenti da tasse;
- l'esercizio venatorio nelle zone di recente imboschite e nei terreni in attualità di coltura;
- l'esercizio venatorio nelle aie, nelle corti, o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia e canna liscia o a distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie e di altri trasporti a sospensione, di stabili, stazzi, recinti, ed altre aree delimitate, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 17 e destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati od a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla legge n. 968/1977 e dalle eventuali disposizioni regionali;
- cacciare a rastrello in più di tre persone ed utilizzare a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi di acqua;
- cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento o da aeromobili; - cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
- prendere e da tenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 18 della legge n. 968/1977 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, sene dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino,che adotterà le decisioni del caso;
- detenere o commerciare esemplari di mammiferi e di uccelli presi con mezzi non consentiti dalla legge;
- commerciare uccelli o mammiferi imbalsamati dei quali è vietata la caccia;
- usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi ed all'infuori delle specie di cui all'art 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabili ti dalle leggi regionali;
- usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazioni del suono;
- usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nell'esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- usare munizioni spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo muniti di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le al lodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'art. 6 della legge n. 968/1977 salvo restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

2. Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto oltre alle sanzioni previste dall'art.31 della legge n.968 del 27.12.'77,al la sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sottoelencate infrazioni;
- possesso di due o più tesserini per la caccia controllata;
- rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;
- esercizio di caccia nelle giornate di silenzio venatorio;
- esercizio di caccia per un numero maggiore di giornate rispetto a quello consentito settimanalmente;
- mancata annotazione nel tesserino del numero esatto e della specie di selvaggina immediatamente dopo l'abbattimento.

3. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata oltre a coloro già abilitati dalle vigenti leggi anche agli agenti venatori dipendenti dall'ente delegato dalla Regione ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute.

Art. 11

1. La Giunta regionale su richiesta delle amministrazioni provinciali e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina può limitare o vietare l'esercizio venatorio per periodi prestabiliti, a determinate specie di selvaggina per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali, o climatiche o per malattie o per altre calamità.

Art. 12

1. A partire dalla stagione 1979/80 il calendario venatorio viene emanato con delibera della Giunta regionale sentite l'Istituto nazionale della biologia della selvaggina, le associazioni protezionistiche, le associazioni riconosciute e quelle naturalistiche.

Art. 13

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.