LEGGE REGIONALE 2 maggio 1978, n. 3
Istituzione dei dipartimenti e della commissione per il piano di sviluppo regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 maggio 1978, n. 12)

Art. 1

1. La Giunta regionale, ai sensi degli artt. 17 e 18 dello Statuto e per l'attuazione del programma politico e amministrativo, è strutturata in dipartimenti, per settori omogenei ai quali sono assegnati i singoli membri della Giunta, in base al punto 3) del citato art. 18.

Art. 2

1. Sono istituiti i seguenti dipartimenti:

1) Assetto ed utilizzazione del territorio (Urbanistica. Beni ambientali. Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale. Viabilità. Acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale Edilizia pubblica e residenziale. Navigazione e porti lacuali. Opere portuali ed idrauliche di competenza regionale. Caccia. Pesca nelle acque interne. Sistemazione idrogeologica e forestale. Uso delle acque. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione Circoscrizioni comunali. Decentramento).

2) Sviluppo economico (Fiere e mercati Attività commerciali. Turismo ed industria alberghiera. Acque minerali e termali. Cave e torbiere. Artigianato, industria e consorzi industriali. Agricoltura e foreste. Partecipazioni regionali. Bilancio. Rendiconto. Demanio e patrimonio della Regione).

3) Servizi sociali (Polizia locale urbana e rurale. Beneficenza pubblica. Assistenza sanitaria e ospedaliera. Assistenza e promozione sociale. Lavoro ed emigrazione. Istruzione artigiana e professionale. Assistenza scolastica. Beni culturali. Musei e biblioteche. Tempo libero. Informazione e promozione culturale. Sport).

Art. 3

1. Il personale e gli uffici dei vari rami di amministrazione,secondo i raggruppamenti indicati nell'art. 2, costituiscono la struttura organizzativa ed amministrativa dei dipartimenti.

Art. 4

1. Il dipartimento, per i settori di propria competenza, assolve compiti che attengono alla elaborazione dei piani, dei programmi e delle iniziative legislative; predispone e fornisce alla Giunta regionale ed alla commissione di cui al successivo art. 9, la documentazione ed i dati concernenti:

a) il programma regionale di sviluppo e le sue connessioni con la programmazione nazionale e con programmi di altre Regioni, nonché il processo di adeguamento del programma ai mutamenti della realtà economica e sociale del la Regione;
b) il piano di assetto territoriale;
c) i piani di difesa del suolo;
d) gli altri piani e programmi settoriali;
e) la legislazione regionale riguardante il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e da questa agli enti locali per il completo esercizio delle competenze delegate;
f) la gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti, aziende e società dipendenti dalla Regione e a partecipazione regionale;
g) la copertura finanziaria nel rispetto dell'art. 65 dello Statuto. Il dipartimento, inoltre cura e provvede a tutti gli atti necessari per l'esecuzione ed il coordinamento, nella fase attuativa, dei programmi approvati dagli organi regionali.

2. Ai consiglieri regionali, che ne facciano richiesta, il dipartimento deve fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, copia dei documenti di cui alle materie del presente art.

Art. 5

1. Gli assessori di ciascun dipartimento sono collegialmente responsabili del funzionamento e della direzione del dipartimento e sottopongono unitariamente alla Giunta regionale, sulla base dei documenti preparati dai gruppi di lavoro, le singole proposte e gli atti deliberativi in modo da conseguire, anche nella fase operativa, gli obiettivi prefissati dai piani e dai programmi, nel rispetto dei principi della partecipazione e delle finalità della programmazione sanciti dallo Statuto regionale

2. Gli assessori del dipartimento presiedono con rotazione trimestrale le riunioni e provvedono alle relative convocazioni.

3. Ciascun assessore, all'interno del dipartimento, è preposto ad uno o più rami di amministrazione.

Art. 6

1. Nell'ambito di ciascun dipartimento, tenuto conto delle sue articolazioni settoriali-amministrative, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, è costituito un gruppo permanente di lavoro coordinato da un esperto altamente qualificato nelle materie proprie del dipartimento con incarico a tempo determinato, conferito dal Consiglio regionale, su proposta del la Giunta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 dello Statuto regionale.

2. In relazione a specifiche esigenze e per la durata delle stesse possono essere chiamati a far parte del gruppo di lavoro, con successiva delibera di Giunta regionale, anche funzionari di enti, aziende e società regionali di cui all'art. 69 dello Statuto o di enti comunque sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione.

3. Per problemi connessi alla competenza di più dipartimenti e per il coordinamento di attività interdipartimentali, i gruppi permanenti di lavoro possono riunirsi congiuntamente al fine di approfondire aspetti di ordine generale e settoriale, per l'attuazione del programma e dei compiti di ciascun dipartimento.

Art. 7

1. Gli assessori del dipartimento, una volta all'anno, convocano il personale del dipartimento stesso per accertare l'andamento del lavoro svolto e per discutere e raccogliere proposte in merito al funzionamento dei servizi e delle strutture operative.

2. La convocazione può aver luogo, anche più volte nel corso dell'anno, se la richiesta motivata viene avanzata almeno dalla metà degli addetti al dipartimento e per argomenti specifici.

3. La relazione annuale viene svolta dall'esperto-coordinatore del gruppo permanente di lavoro.

4. Le proposte che scaturiscono vengono sottoposte all'esame e alle decisioni della Giunta regionale.

Art. 8

1. Gli uffici centrali dei vari settori facenti parte di uno stesso dipartimento, entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, dovranno essere sistemati in una unica sede dipartimentale.

Art. 9

1. Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale e per un più efficace e coordinato adempimento delle relative attribuzioni della Giunta e del Consiglio regionale è costituita la commissione per il piano di sviluppo regionale.

2. La commissione è organismo permanente per l'elaborazione di proposte in merito agli indirizzi ed alle scelte del piano generale di sviluppo, dei piani settoriali, dei programmi, nonché in merito all'intervento ordinario e straordinario dello Stato.

3. La Giunta, sulla base delle scelte e degli indirizzi approvati dal Consiglio predispone i piani generali e settoriali ed i programmi dopo che la commissione avrà espresso il suo parere sui documenti predisposti dai dipartimenti a norma dell'art. 4 della presente legge.

4. La commissione dà, inoltre, parere sull'assegnazione di eventuali incarichi esterni o sulla richiesta di consulenze per la formulazione di piani e programmi o per la elaborazione di ricerche di base.

Art. 10

1. La commissione è composta da 8 consiglieri regionali eletti dal Consiglio con voto limitato a tre.

2. Essa elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza di voti.

3. Alla commissione partecipano obbligatoriamente i tre assessori che presiedo no i dipartimenti e l'assessore preposto alla programmazione.

4. Sulle proposte della commissione, nonché sui pareri da essa espressi, il Presidente riferisce di volta in volta alla Giunta regionale. La sede della commissione è presso gli uffici della Giunta regionale.

5. La commissione, ai fini dello svolgimento della sua attività, si avvale del l'ufficio del piano di cui all'articolo seguente.

Art. 11

1. Al fine di provvedere alla elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale e di assetto del territorio della Regione, è costituito, con sede presso la Giunta regionale, l'ufficio del piano.

2. L'ufficio del piano è composto:
- da 3 esperti a tempo pieno, nominati dal Consiglio regionale, a tempo determinato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 dello Statuto regionale;
- dai coordinatori dei gruppi di lavoro dipartimentali;
- da 12 esperti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 6, che dovranno prestare la loro consulenza ogni volta che sarà loro richiesta.

3. Svolge le mansioni di segretario dell'ufficio del piano un dipendente regionale con qualifica di dirigente di settore, nominato dalla Giunta regionale.

Art. 12

1. Le commissioni consiliari permanenti esercitano il controllo sulla attuazione dei piani e dei programmi a norma dell'art. 16 dello Statuto regionale.

Art. 13

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel Cap. 1001106 per L. 30 milioni e nel Cap. 5115102 per L. 70 milioni previsti nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 14

1. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale progetto di legge concernente ' Nuove norme sull'ordinamento amministrativo della Regione '.