LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 30
Finanziamento per l'edilizia scolastica minore.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n. 32)

Art. 1

1. La Regione promuove l'incremento ed il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico mediante la concessione di contributi in capitale per lavori di ampliamento, adattamento e sistemazione di costruzioni adibite o da adibire all'attività scolastica materna e dell'obbligo.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente a comuni i quali:

a) siano proprietari delle costruzioni per le quali si richiede l'intervento;

b) abbiano popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

c) abbiano popolazione superiore a 10.000 abitanti, qualora i lavori riguardino scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.

Art. 2

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i comuni interessati devono far per venire alla Giunta regionale la domanda di contributo di cui all'art.1, previa apposita deliberazione, nella quale deve essere esplicitamente attestato:

1) che l'edificio, o la parte di esso di cui le opere da finanziare si riferiscono, è di proprietà del comune;

2) che l'immobile è destinato, o sarà destinato per almeno 10 anni, all'uso scolastico di cui all'art. 1;

3) che il comune o la frazione hanno una popolazione rientrante nei limiti di cui all'art. 1.

2. Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati copia della suddetta deliberazione, una relazione illustrativa della situazione scolastica, una relazione tecnica dei lavori proposti ed il relativo preventivo di spesa.

3. Nel caso che i lavori da eseguire superino l'importo di lire 10.000.000 o comunque comportino il preventivo nulla osta ai sensi delle vigenti norme antisismiche, l'Ente dovrà predisporre regolare progetto da sottoporre al prescritto visto del Genio Civile.

4. Gli estremi di detto visto dovranno essere riportati sulla delibera di approvazione.

Art. 3

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, d'in tesa con l'Assessore alla Pubblica Istruzione e sentita la IV Commissione consiliare competente, delibera il riparto dei contributi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i contributi relativi ai lavori di ampliamento il cui importo complessivo non dovrà comunque superare il 50% dell'intero stanziamento annuale sarà data priorità ai comuni che, in relazione alla popolazione residente, risultino maggiormente gravati da oneri per fitto locali ad uso scolastico;

b) per i contributi relativi ai lavori di adattamento e sistemazione sarà data priorità alle richieste relative a locali in precedenza non adibiti all'uso scolastico;

c) in subordine ai criteri di cui sopra, verrà data priorità ai finanziamenti di lavori da eseguire in frazioni di comuni o in comuni con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti.

2. Il contributo della Regione può essere concesso in misura parziale rispetto alla spesa indicata dal comune

Art. 4

1. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione sulla base della documentazione delle spese sostenute e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio.

2. Il comune può richiedere l'anticipazione del 50% del contributo subito dopo la consegna dei lavori. L'ulteriore anticipazione del 25% può essere richiesto, previa dichiarazione del Sindaco, sul completamento dei lavori.

3. La richiesta di erogazione del contributo complessivo o del saldo deve essere presentata, a pena di decadenza del beneficio, entro 10 mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale relativa al riparto dei contributi.

Art. 5

1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale delibera il riparto dei fondi, in deroga agli artt. 2 e 3 sulla base di domande pervenute entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio 1975, la spesa di lire 500 milioni.

2. All'onere relativo all'anno 1975 si farà fronte mediante prelevamento del Cap. 402 del bilancio 1974 e la istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 al Tit. II - Sez. II - Rubr. VI (Lavori Pubblici) del capitolo n. 370 così denominato: "Contributi per il finanziamento di opere di edilizia scolastica minore" con la dotazione di lire 500 milioni.

3. Per gli anni successivi si provvederà coi fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello istituito ai sensi del comma precedente.