LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1975, n. 24
Norme per il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifiche, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e per la formazione del piano regionale - Finanziamento della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 8.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 giugno 1975, n.32)

Art. 1

1.  Alla spesa di lire 120 milioni derivante, per l'esercizio 1975, dall'applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975 recante "Norme per il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito con modifiche nella legge 17 agosto 1974,n. 386 e per la formazione del piano sanitario regionale" si fa fronte con altrettanta quota dei mezzi finanziari spettanti alla Regione per l'anno suddetto a norma del l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.