LEGGE REGIONALE 28 maggio 1975, n. 20
Norme sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento del personale regionale - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 1975,n.9
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 giugno 1975, n.31)Articolo unico
1. Alla legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975, recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico e sullo inquadramento del personale regionale", sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
1) nel primo comma dell'art. 52 sono soppresse le parole "nella Regione e posta" e il numero "15" viene sostituito dal numero "30";
2) all'art.73 viene aggiunto il seguente comma: "Il personale comandato può optare per la decorrenza dell'inquadramento dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi sarà corrisposto al predetto personale un assegno "una tantum" pari alla differenza tra il trattamento economico ad esso spettante sulla base della posizione giuridica ed economica acquisita per effetto della presente legge allo atto dell'inquadramento e quanto percepito nello stesso periodo dall'Ente di provenienza o dalla Regione, a qualunque titolo, diverso da indennità di missione, compenso per lavoro straordinario e premio in deroga".