LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 17
Interventi in favore dell'agricoltura e del credito di conduzione - Modifiche ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 maggio 1975, n. 27)Art. 1
1. La legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2 recante norme sugli interventi in favore dell'agricoltura e del credito di conduzione, è così modificata ed integrata:
2. All'articolo 1 le parole "al tasso del 3% sono sostituite con le seguenti:"ai tassi stabiliti con i decreti interministeriali ai sensi degli articoli 42 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397".
3. All'art. 4 al secondo comma le parole "a lire due milioni per i singoli e lire otto milioni per le cooperative e loro consorzi" sono sostituite con le seguenti: "a lire otto milioni per i singoli e a lire venti milioni per le cooperative e loro consorzi".
Art. 2
1. Per la concessione di prestiti di conduzione di cui alla legge regionale 16 gennaio 1974, n. 2 è autorizzata una ulteriore spesa di lire 2.710 milioni.
2. All'onere di lire 2.710 milioni di cui al precedente comma della presente legge non potuta perfezionare nell'anno 1974, si provvede con la disponibilità esistente sul Cap. 401 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 "fondi per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione".
3. La predetta disponibilità di bilancio sarà utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo che sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 con la denominazione "concessione di prestiti a tasso agevolato per crediti di conduzione" e ferma restando l'attribuzione all'esercizio 1974 a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64.