LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 16
Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile - Modifiche della Legge regionale 26 giugno 1973, n. 7.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 maggio 1975, n. 27)

Art. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 7 "Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile" è sostituito con il seguente: "Al personale trasferito, a quello in posizione di comando o di distacco è attribuito, salvo conguaglio, un acconto loro mensile, sui futuri miglioramenti,di L. 70.000, a decorrere dal 1 aprile 1972 o dalla data di inizio del servizio se successivo e fino alla data di immissione dello stesso nel ruolo regionale".

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della seguente legge si farà fronte con i fondi ordinari stanziati in esecuzione della legge regionale 26 giugno 1973, n. 7.