LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 15
Costituzione comunità montane - Modifiche ed integrazione della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 maggio 1975, n. 27)Articolo unico
1. La legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4 recante norme sulla costituzione delle comunità montane, è così modificata ed integrata:
- all'articolo 8, la lettera i) è così sostituita:
"deliberare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio, il piano urbanistico, ed i programmi organici e funzionali di opere nei settori dei servizi civili di cui all'ultimo comma del successivo art.23"- all'art. 23, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"nelle more della definizione del primo piano di sviluppo, al fine di consentire l'utilizzazione dei fondi disponibili, sono finanziati programmi organici e funzionali di opere nei settori dei servizi civili".