LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. 14
Integrazioni e modificazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6 - Indennità dei Consiglieri.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 aprile 1975. n. 22)

Art. 1

1. L'indennità di cui all'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, compete fino al giorno precedente quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

Art. 2

1. La misura della diaria mensile di cui all'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6, a decorrere dal 1 gennaio 1974 è elevata a L. 200.000.

Art. 3

1. Al maggiore onere derivante dalla presente legge è previsto per gli anni 1974 e 1975 in L. 122.858.814, si fa fronte con i fondi stanziati al capitoli 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale".

2. Per gli anni successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.