LEGGE REGIONALE 15 aprile 1975, n. 11
Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 aprile 1975, n. 20)Art. 1
1. Entro i limiti degli stanziamenti di cui al 2 comma dell'art. 7 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, i contributi di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge possono essere concessi anche agli enti che abbiano erogato l'assistenza farmaceutica in forma indi retta.
2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6, l'ammontare dei contributi di cui all'art. 4 della citata legge, relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica a favore dei soggetti aventi diritto, sono ugualmente corrisposti alle Casse Mutue provinciali di malattia per gli artigiani, i coltivatori diretti e gli esercenti attivitā commerciali, le quali pur ravvisando la necessitā dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica non la abbiano potuta deliberare per le condizioni socio-economiche delle rispettive categorie assicurate.3. Le predette Casse Mutue provinciali di malattie ad avvenuta corresponsione dei contributi, sono obbligate ad effettuare, nei confronti dei soggetti aventi diritto, uno sgravio o una operazione compensativa pari all'importo dei contributi riscossi per ciascuna unitā assistibile.
4. I controlli sulle avvenute operazioni di sgravio o compensative, sono effettuati dalla Commissione di cui all'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6.
5. Restano ferme le procedure di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 6.
Art. 2
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.