LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1975, n. 8
Norme per il rispetto della disciplina di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modifiche, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e per la formazione del piano sanitario regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 febbraio 1975, n. 9)Art. 1
1. Fino all'entrata in vigore del piano regionale ospedaliero, gli atti deliberativi degli enti ospedalieri concernenti la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di edifici, l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, l'ampliamento e la trasformazione delle divisioni, sezioni e servizi esistenti e delle relative piante organiche, nei casi previsti dall'art. 6 della legge 17 agosto 1974, n. 386, devono essere inviate al competente organo di controllo corredate del preventivo parere favorevole del comitato tecnico di cui al successivo art. 7.
Art. 2
1. Nel caso di istituzione di nuovi enti ospedalieri, il parere di cui all'art.1 è necessario per le divisioni, le sezioni ed i servizi che non siano previsti dalla legge dello Stato come obbligatori in relazione alla classificazione dell'ente.
Art. 3
1. Gli enti interessati al parere di cui agli artt. precedenti dovranno produrre motivata istanza accompagnata da una dettagliata relazione corredata dagli elementi di carattere tecnico-sanitario e finanziario, e documentando, in particolare, le specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria locale che giustificano la richiesta.
2. L'istanza, inoltre, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale;
2) parere del direttore sanitario;
3) parere del direttore amministrativo;
4) parere delle organizzazioni sindaca li interessate.Art. 4
1. E' fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie in genere che non siano destinate a divisioni, sezioni e servizi già esistenti o istituiti a norma della presente legge.
Art. 5
1. Fino all'entrata in vigore del piano regionale ospedaliero è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi.
2. La Giunta regionale potrà accordare deroghe al diritto di cui al precedente comma solo nel caso che i proventi derivanti dall'operazione patrimoniale siano destinati al finanziamento di spese, alle quali non sia possibile provvedere altrimenti, inerenti ad inderogabili esigenze dell'assistenza sanitaria loca le e rientranti, comunque, negli indirizzi regionali di politica sanitaria.
3. L'operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non deve essere in contrasto, altresì con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia di utilizzazione del territorio e di tutela dell'ambiente.
Art. 6
1. L'istanza intesa ad ottenere la autorizzazione prevista nel precedente articolo, deve essere presentata alla Giunta regionale - assessorato alla sanità.
Art. 7
1. Ai fini della formazione del piano sanitario regionale e per gli scopi di cui ai precedenti articoli è istituito il comitato tecnico-scientifico.
2. Il comitato è presieduto dall'assessore alla sanità, è composto di 15 tecnici di comprovata capacità scelti fra sanitari ospedalieri, direttori sanitari di enti ospedalieri, igienisti, sociologi ed esperti di pianificazione territoriale e di edilizia ospedaliera, dura in carica fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli assessori alla sanità ed alla programmazione. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla sanità.
3. Per la rilevazione e la elaborazione dei dati occorrenti alla formazione del piano sanitario regionale e per ogni opportuna collaborazione al comitato, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di centri ed istituti specializza ti in materia.
4. La proposta di piano sanitario sarà sottoposta all'esame della Giunta regionale, previa consultazione degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni interessate Il progetto di piano sarà approvato dal Consiglio regionale con apposita legge.
Art. 8
1. Nel quadro ed a stralcio del piano sanitario regionale di cui al precedente articolo, la Giunta regionale presenta al Consiglio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il progetto di piano ospedaliero regionale di cui all'art. 29 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per il quinquennio 1975-1979.
Art. 9
1. Le spese relative al funzionamento del comitato tecnico-scientifico ed alle prestazioni dei centri ed istituti specializzati di cui al precedente art. 7 sono previste in lire 150 milioni per gli anni 1974 e 1975 e graveranno per lire 30 milioni sul Cap.163,Tit. I, Sez. III, Rubr. I, del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1974 e per lire 120 milioni sull'apposito capitolo che sarà istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1975.
2. A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64 le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo e in tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dell'esercizio 1975.
Art. 10
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.