LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. 6
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 20 Provvedimenti per agevolare il completa mento, l'ampliamento e l'ammodernamento di Ospedali Civili.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio 1975, n7)

Art. 1

1. Lo stanziamento di lire 500 milioni annui per 35 anni previsto dall'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 20 č integrato con la somma di lire 905 milioni, corrispondente alla quota parte del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, annualmente assegnata alla Regione Calabria nel settore dell'edilizia ospedaliera, per 35 anni a decorrere dall'anno 1974.

2. La misura dei contributi annui costanti da concedersi agli enti di cui allo art. 1 della legge 21 dicembre 1973, n. 20, č elevata fino al limite massimo del 9,50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 2

1. Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, sono apportate, nel bilancio di previsione 1974, le seguenti variazioni: - Capitolo 402 - Fondo di cui agli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; in diminuzione lire 905.000.000. - Capitolo 386 - Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, lo ampliamento, la sistemazione ed il completamento di opere ospedaliere (legge regionale 21 dicembre 1973, n. 20); in aumento lire 905.000.000.

2. A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64 le disponibilitā di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nello esercizio successivo e in tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilitā all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrā posta a carico dell'esercizio 1975.

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.