LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3
Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli Enti ospedalieri nonché sul la predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli Enti medesimi.
(Pubbl in Boll. Uff. 18 gennaio 1975, n. 3)

Art. 1

1. A decorrere da 1 gennaio 1975 è istituito il Fondo regionale per la assistenza ospedaliera, da utilizzarsi per gli scopi e con le modalità di cui alla presente legge.

2. Il Fondo è iscritto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione Calabria in appositi capitoli delle contabilità speciali.

Art. 2

1. Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota parte del Fondo nazionale ospedaliero che verrà annualmente assegnata alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

b) dalle entrate di cui al successivo art. 8;

c) dall'eventuale apporto integrativo della Regione,da determinarsi annualmente con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 3

1. Le entrate che alimentano annualmente il Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono utilizzate:

a) per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera nell'ambito della Regione; per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie nonché per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature;

b) per il finanziamento dell'assistenza diretta resa per convenzione dalle istituzioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386; nonché per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera erogata in forma indiretta dalla Regione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386; per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera resa all'estero, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro e per i rimborsi alle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero a norma dell'art. 12, quinto e settimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

c) per il finanziamento delle spese impreviste riguardanti i precedenti settori di intervento nonché per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti alla Regione dalla integra le applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4

1. Entro la data del 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, provvede alla determinazione e al riparto tra gli ospedali della Regione dello stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 3, tenendo conto della destinazione di una parte del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per gli scopi di cui alle lettere b) e c) del medesimo art. 3.

Art. 5

1. La determinazione delle quote da assegnarsi annualmente a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento di cui al precedente art. 4 è effettuata sulla base dei presumibili costi che lo ente dovrà sostenere nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce. A tale fine entro la data del 15 novembre di ogni anno ciascun ente ospedaliero dovrà trasmettere alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità:

a) copia del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

b) copia del conto consuntivo dello esercizio precedente;

c) copia della pianta organica vigente con l'indicazione, per numero e per qualifica, delle unità in servizio;

d) copia dei provvedimenti adottati nel corso dell'esercizio e approvati da gli organi di controllo, dai quali risultino eventuali impegni pluriennali di spesa a carico dell'ente;

e) relazione analitica redatta dalla direzione sanitaria e controfirmata dal la direzione amministrativa dell'ente dalla quale risulti lo stato d'uso delle attrezzature ospedaliere con l'indicazione delle priorità per quanto concerne la loro eventuale integrazione o il loro rinnovo ed i relativi costi; il numero dei corsi di formazione professionale del personale paramedico e tecnico con l'indicazione del numero degli allievi iscritti e della spesa relativa il numero delle degenze relative all'anno precedente distinte per specialità la previsione del numero delle degenze per l'anno successivo;il numero complessivo dei posti letto distinti per specialità

f) parere del Consiglio dei sanitari e del Collegio dei revisori sulla relazione di cui alla precedente lettera e).

Art. 6

1. Sulla scorta della documentazione di cui al precedente art. nonché a seguito delle risultanze degli accertamenti che saranno disposti dall'Assessorato regionale alla sanità, viene predisposto il piano annuale di riparto di cui all'art. 4;

a) finanziando integralmente: 

1) le spese derivanti dal pagamento degli stipendi, degli oneri contributivi, degli scatti di anzianità nonché degli altri assegni fissi al personale in servizio, tenendo conto dei livelli retributivi fissati dai contratti nazionali di lavoro, stipulati a norma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 nonché degli oneri per eventuali nuove assunzioni nell'ambito dei posti esistenti in pianta organica; 

2) gli oneri derivanti dall'esecuzione di convenzioni e contratti di mutuo, locazione, somministrazione e di consulenza deliberati ed approvati dai competenti organi di controllo anteriormente alla data del 31 dicembre 1974. Gli impegni che si intendono assumere con decorrenza da gli esercizi successivi devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale; 

3) gli oneri derivanti da imposte e tasse a carico dell'ente; 

4) gli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione dell'ente ospedaliero nella misura fissata dalla legge regionale; 

5) gli emolumenti spettanti al Collegio dei revisori nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni;

b) attribuendo a ciascun Ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, guardie, pronta disponibilità, indennità di rischio specifico, indennità di missione al persona le dipendente ed ai componenti del Collegio dei revisori e del Consiglio di amministrazione dell'ente nonché per la copertura delle spese relative al funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi. Tale quota è determinata tenendo conto dell'entità numerica e delle qualifiche del personale in servizio;

c) attribuendo a ciascun Ente ospedaliero una quota da utilizzarsi per il rifornimento periodico di vitto, di medicinali e gas terapeutici, di materiali di laboratorio, di materiale radiologico, di materiale di medicazione vario, di presidi medico-chirurgici. La entità di tale quota sarà proporziona le alla media delle degenze dell'ultimo biennio ovvero per gli ospedali di nuova istituzione, alla media delle degenze di ospedale di pari dimensione. Si terrà, altresì, conto delle specialità mediche, chirurgiche e dei servizi esistenti nell'ambito di ciascun ente nonché delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) attribuendo a ciascun Ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per far fronte alle spese generali di gestione, di manutenzione dei beni mobili ed immobili, di energia termica ed elettrica, la cui entità sarà proporzionale al numero complessivo dei posti letto, tenendo conto delle spese sostenute nell'esercizio precedente nonché del grado di concentrazione dei posti letto e dei servizi generali e speciali in uno o più edifici;

e) attribuendo a ciascun Ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature nonché per l'esecuzione di opere di trasformazione e di ammodernamento, escluse le opere murarie, eventualmente autorizzate dalla Giunta regionale. La misura di tale quota sarà determinata tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di cui alla lettera e) del precedente art. 5, delle risultanze degli accertamenti disposti dall'Assessorato regionale alla sanità, nonché degli stanziamenti già intervenuti con i piani regionali di riparto del Fondo nazionale per le attrezzature ospedaliere;

f) attribuendo a ciascun Ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per l'esercizio delle attività didatti che di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale, la cui entità sarà determinata tenendo conto del le esigenze derivanti dagli indirizzi programmatici del piano ospedaliero, del personale interessato e del numero delle scuole per la formazione del persona le paramedico e tecnico esistenti nello ospedale nonché della sua classificazione;

g) attribuendo a ciascun Ente ospedaliero, come fondo di riserva, una somma non superiore allo 0,5% della spesa corrente complessiva prevista annualmente.

Art. 7

1. La somma delle quote di cui alle lettere a),b),c),d),e),f)e g) del precedente art. 6 costituisce il finanziamento complessivo che sarà annualmente assegnato a ciascun ospedale della Regione.

2. E' fatto divieto agli Enti ospedalieri di deliberare storni di fondi da una quota all'altra, salvo che a ciò l'Ente non sia autorizzato con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 8

1. Entro il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre gli enti ospedalieri sono tenuti a versare alla Regione l'ammontare dei proventi ad essi derivanti da prestazioni a solventi in proprio nonché ogni altro provento spettante agli Enti a qualsiasi titolo, detratte le quote di competenza del personale medico per l'attività libero professionale nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 9

1. Il bilancio di previsione degli Enti ospedalieri, redatto in conformità dei criteri di finanziamento di cui alla presente legge è deliberato entro il 31 ottobre

1. La Giunta regionale, tenendo conto del flusso del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrisponde acconti periodici sui finanziamenti previsti dall'art. 6 in base ad un bilancio funzionale di cassa predisposto trimestralmente dagli enti ospedalieri in conformità al modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

2. Il bilancio previsionale di cassa è trasmesso alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità entro il giorno 15 del mese precedente all'inizio di ogni trimestre.

3. I relativi acconti sono concessi per la quota parte afferente la competenza all'esercizio finanziario in corso.

4. La determinazione finale del finanziamento spettante a ciascun ente ospedaliero è effettuata nei limiti dello stanziamento di cui all'art.7 a chiusura dell'esercizio in rapporto all'attività svolta dall'ente.

5. Per effetto di tale determinazione gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.

6. Gli Enti ospedalieri che nel corso dell'esercizio registrino per cause impreviste maggiori spese di gestione, comunque non finanziabili, possono presentare alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità documentata richiesta di finanziamento integrativo.

Art. 10

1. L'estinzione dei debiti degli Enti ospedalieri contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera e patrimoniale, per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti non potrà essere effettuata con gli stanziamenti assegnati agli enti medesimi del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, che restano vincolati esclusivamente ad alimentare il movimento di cassa relativo alla gestione di competenza dello esercizio 1975 e successivi.

2. I debiti degli Enti ospedalieri di cui al comma precedente saranno estinti con i mezzi e con le procedure di cui agli artt. 1, 2, 2 bis e 3 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 11

1. La Giunta regionale, tenendo conto del flusso del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrisponde acconti periodici sui finanziamenti previsti dall'art. 6 in base ad un bilancio funzionale di cassa predisposto trimestralmente dagli enti ospedalieri in conformità al modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

2. Il bilancio previsionale di cassa è trasmesso alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità entro il giorno 15 del mese precedente all'inizio di ogni trimestre.

3. I relativi acconti sono concessi per la quota parte afferente la competenza all'esercizio finanziario in corso.

4. La determinazione finale del finanziamento spettante a ciascun ente ospedaliero è effettuata nei limiti dello stanziamento di cui all'art.7 a chiusura dell'esercizio in rapporto all'attività svolta dall'ente.

5. Per effetto di tale determinazione gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.

6 Gli Enti ospedalieri che nel corso dell'esercizio registrino per cause impreviste maggiori spese di gestione, comunque non finanziabili, possono presentare alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità documentata richiesta di finanziamento integrativo.

Art. 12

1. Il Collegio dei revisori degli Enti ospedalieri, composto di un rappresentante del Ministero del tesoro e di tre rappresentanti nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità, esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente e sulla regolarità dell'attività amministrativa, vigilando, altresì, sul rispetto degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi posti dalla Regione allo Ente ospedaliero.

2. Il Collegio trasmette copia dei propri verbali alla Giunta regionale - Assessorato alla sanità.

Art. 13

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.