LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1974, n. 18
Concessione di contributi alle sezioni provinciali e al consiglio regionale della sezione ciechi per gli anni 1974 e 1975.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 dicembre 1974, n. 49)

Art. 1

1. In attesa che la materia dell'assistenza venga disciplinata con legge regionale, la Regione Calabria concede limitatamente agli anni 1974-75 un contributo di lire 30 milioni annui a favore delle sezioni provinciali della Unione italiana dei ciechi operanti nella regione, per contribuire al conseguimento degli scopi previsti dallo statuto dell'unione italiana dei ciechi approvato con D.P.R. 22 settembre 1972, n. 708 e successive modificazioni.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi presenta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Consiglio regionale della Calabria il programma che le singole sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria intendono svolgere nell'anno 1975.

2. L'Unione italiana dei ciechi entro i primi bimestri degli anni 1975 e 1976 presenta al Consiglio regionale i resoconti dell'attività svolta negli anni 1974 e 1975.

Art. 3

1. Il contributo viene corrisposto con deliberazione della Giunta regionale al Presidente del Consiglio regionale dell'Unione italiana dei ciechi il quale, trattandone il 10% per il funzionamento degli uffici e degli organi regionali dell'unione italiana dei ciechi, provvederà all'equa ripartizione del 90% del fondo tra le sezioni di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria per i loro compiti di assistenza.

Art. 4

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, cui si farà fronte mediante utilizzazione di eguale somma da prelevarsi annualmente dai fondi spettanti alla Regione ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 e' istituito al titolo I sezione III rubrica II il capitolo 216 con la denominazione: "Contributo alle sezioni provinciali e al Consiglio regionale della unione italiana ciechi" e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di lire 30 milioni dal capitolo 297 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, che presenta eguale disponibilità.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lo anno 1974 e per la somma di lire 30 milioni a carico del capitolo 216 di cui al comma precedente e per il 1975, in ragione di 30 milioni all'anno, a carico del corrispondente capitolo.

4. Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.