LEGGE REGIONALE 22 aprile 1974, n. 6
Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti.
(Pubbl. in Boll. Uff. 26 aprile 1974, n. 17)Art. 1
1. Fino a che non sarà provveduto con legge dello Stato, ovvero fino all'istituzione del servizio sanitario nazionale, la Regione Calabria concede contributi per l'assistenza farmaceutica diretta ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive e successive modificazioni ed integrazioni, 22 novembre 1954, 1136 per coltivatori diretti, 29 dicembre 1956,n.1533 per gli artigiani e 27 novembre 1960, n. 1397 per gli esercenti le attività commerciali.
Art. 2
1. La Regione Calabria concede, altresì contributi per l'assistenza farmaceutica in forma diretta ai titolari di pensione, già lavoratori autonomi,assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967, n. 369 per i coltivatori diretti, 27 febbraio 1963, n. 260 per gli artigiani e 22 luglio 1966, n. 613 per gli esercenti attività commerciali, nonché ai rispettivi familiari a carico che ne abbiano diritto in base alle predette leggi, purché non aventi diritto ad assistenza farmaceutica da parte di altri enti.
Art. 3
1. L'assistenza farmaceutica di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge è gestita rispettivamente dalle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, dalle casse mutue provinciali per gli artigiani e dalle casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciali, in conformità di quanto stabilito alla convenzione nazionale per le prestazioni farmaceutiche agli assistibili degli enti mutualistici dell'8 marzo 1972, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della convenzione medesima.
2. I comitati sanitari di zona dalla data in cui saranno costituiti con legge regionale subentrano, in sostituzione delle casse mutue provinciali di cui al precedente comma, nella gestione della assistenza farmaceutica.
3. Le casse mutue provinciali di cui al primo comma cessano, comunque, dalla gestione dell'assistenza farmaceutica alla data del 31 dicembre 1974.
Art. 4
1. Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione Calabria concederà agli enti gestori indicati nel precedente art. 3, un contributo massimo annuo nella misura di: L. 6.000 per ciascun soggetto assistibile fra quelli compresi nel precedente art. 2; L. 3.500 per ciascun soggetto assistibile fra quelli compresi nel precedente art. 1.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori acconti semestrali sugli importi dovuti a norma del presente articolo.
Art. 5
1. Al termine di ciascun esercizio finanziario e, comunque, non oltre il mese di marzo dell'esercizio successivo, le casse mutue trasmetteranno alla Regione i rendiconti delle spese sostenute per l'attuazione della presente legge.
Art. 6
1. I contributi di cui all'art. 4 sono concessi agli enti gestori in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti medesimi e la Giunta regionale. Le convenzioni dovranno prevedere, tra l'altro, adeguate forme di controllo sulla gestione dei contributi
2. La Regione effettua il controllo sugli aventi diritto e sulla gestione dei fondi per l'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge. Tale controllo è esercitato:
a) per le cause mutue comunali per i coltivatori diretti da una commissione composta di cinque membri,di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) per le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali da una commissione composta di cinque membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal Consiglio regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le commissioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nessun onere derivante dalla gestione dell'assistenza farmaceutica può gravare sul bilancio della Regione.
Art. 7
1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a decorrere dal 1 gennaio 1973. Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 1973 di lire 900 milioni e per gli anni successivi di lire 1 miliardo all'anno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
-per l'anno 1973 e per la somma di lire 900 milioni a carico del capitolo 5681 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione" che presenta la necessaria disponibilità, intendendosi allo uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;
-per l'anno 1974 e per la somma di lire 1 miliardo a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 con la denominazione "Assegnazione contributi per l'assistenza farmaceutica diretta ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti" con lo stanziamento di lire 1 miliardo e per i successivi esercizi, in ragione di 1 miliardo di lire all'anno, con imputazione ai corrispondenti capitoli; agli oneri relativi si fa fronte con la quota spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281.
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.