LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1974, n. 2 
Interventi in favore dell'agricoltura e del credito di conduzione.
(Pubbl. in Boll. Uff. 22 gennaio 1974, n. 5)

Art. 1

1. Per la concessione di prestiti di conduzione al tasso del 3% da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione Calabria, per l'attuazione degli interventi e con le modalità di cui all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 con decorrenza dal primo gennaio 1974, e per gli scopi di cui all'art. 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2

1. I prestiti sono accordati di preferenza, fino alla concorrenza di almeno 250 milioni, e sempre che vi siano le relative richieste, a coltivatori diretti e ad assegnatari ed alle loro cooperative, a cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e loro consorzi, nonché a cooperative di produzione e loro consorzi.

2. Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanzia rio al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico di ditte prestatarie.

3. Le assegnazioni ai vari istituti ed enti finanziari sono disposte dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

4. Il concorso della Regione è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti o enti che praticano il tasso d'interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

5. La liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto o ente, viene effettuata con delibera della Giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto o ente finanziario, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 3

1. I prestiti di cui agli articoli prece denti, quando siano concessi in favore dei soggetti di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si no all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti o enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno, d'intesa con il Fondo interbancario stesso, di aver sofferto dopo l'esperimento della riscossione coattiva.

2. Gli istituti o enti sono tenuti ad effettuare, per i prestatari di cui al precedente comma una volta tanto, sullo importo originario del prestito, all'atto della prima somministrazione o della intera erogazione, la trattenuta dello 0,10% da versare al Fondo interbancario di garanzia.

3. Alle operazioni di prestito di cui al la presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

1. Per beneficiare dei prestiti gli aventi diritto devono presentare domanda in duplice copia all'istituto o ente esercente il credito agrario nella Regione.

2. Per i prestiti concessi in misura inferiore a lire 2 milioni per i singoli e a lire 8 milioni per le cooperative e loro consorzi gli istituti e gli enti trasmettono all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste copia della domanda di prestito con l'indicazione dell'esito.

3. Per i prestiti d'importo superiore a quello indicato per le rispettive categorie nel precedente comma, la concessione del prestito agevolato è subordinata al parere favorevole della Giunta regionale. A tal fine gli istituti e gli enti devono inviare allo assessorato regionale all'agricoltura e foreste, ad istruttoria ultimata copia della domanda di prestito con la indicazione dell'estinzione dell'azienda agricola, dell'importo del prestito, della durata e della causale.

4. Di tutte le domande comunque non accolte gli istituti e gli enti ne trasmettono copia all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

5. Spetta all'assessorato regionale alla agricoltura e foreste effettuare gli opportuni controlli presso le aziende agricole beneficiarie.

Art. 5

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno 1972 vengono introdotte le seguenti variazioni:

-in diminuzione:

Tit. 2 -Sez. 2 -Rubr. 7 -Cap. 6781 -Programmi di sviluppo -Fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L.500.000.000

- in aumento:

Tit. 2 - Sez. 2 - Rubr. 1 - Cap. 6206 - Concessione di prestiti a tasso agevolato per crediti di conduzione L. 500.000.000

2. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sul precedente Cap. 6206 nell'esercizio 1972.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.