LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 12
Disciplina degli asili - nido.
(Pubbl. in Boll. Uff. I°sett. 1973, n. 29)

Titolo I
ISTITUZIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 1
(Costituzione, gestione e funzionamento.)

1. La costituzione, la gestione ed il funzionamento degli asili-nido si attuano con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge emanata in conformità dei principi enunciati nella legge dello Stato 6-12- 1971, n. 1044 e delle finalità di cui all'art. 56 lettera t) dello Statuto regionale.

2. La regione vigila sulle attività indicate nel comma precedente, allo scopo di assicurare la realizzazione di un servizio gratuito di interesse sociale.

Art. 2
(Dotazioni.)

1. Gli asili-nido devono essere dotati di locali da adibirsi anche a scopi ricreativi, di ambulatorio medico nel quale, oltre all'assistenza generica, saranno effettuate le vaccinazioni obbligatorie ed attuate le misure preventive e profilattiche nei confronti dei bambini ospiti e di quelli residenti nell'ambito della zona servita dall'asilo-nido.

2. Gli asili devono altresì essere dota ti di spazi attrezzati per consentire le attività all'aperto.

Art. 3
(Numero e determinazione dei posti)

1. Il numero dei posti nido è determinato dall'Amministrazione comunale o consorziale in base alle esigenze della popolazione infantile di età fino ai tre anni.

2. Il numero totale dei posti per ciascuno asilo-nido non può, di norma, essere inferiore a venticinque e superiore a sessanta.

Art. 4
(Scelte delle aree.)

1. I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendano usufruire dei contributi di cui alla presente legge hanno l'obbligo di reperire le aree per la costruzione degli asili-nido.

2. Le aree di cui al comma precedente dovranno avere una estensione complessiva tale da assicurare comunque il rispetto degli standards urbanistici e la disponibilità di spazi per le attività di cui al 2 comma del precedente art. 2.

3. Le aree destinate alla realizzazione degli asili-nido, devono essere:

a) ubicate in zona aperta e soleggiata;
b) distanti da fonti di inquinamento e da scarichi industriali;
c) lontane da sedi di traffico intenso e, preferibilmente, in zone attrezzate a verde.

4. La scelta delle aree deve essere fatta tenendo conto degli altri presidi sociali esistenti e della opportunità del la reciproca integrazione di tali presi di con l'asilo-nido.

5. I Comuni non ancora provvisti di strumenti urbanistici dovranno tener conto, in sede di adozione di questi ultimi, degli insediamenti di cui alla presente legge.

Art. 5
(Dichiarazione di pubblica utilità.)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione della deliberazione di indicazione dell'area, emette decreto di vincolo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

2. La durata del vincolo è subordinata alla realizzazione della costruzione che non può in ogni caso essere superiore ad anni 5.

3. Su tutte le aree vincolate, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902 e successive modificazioni ed integrazioni e,in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 22-10-1971, n. 865.

Art. 6
(Impossibilità del reperimento dell'area.)

1. Nei casi di impossibilità di reperimento dell'area, l'asilo-nido puo essere temporaneamente ospitato in locali che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli Uffici sanitari della Regione, siano stati giudicati obiettivamente idonei per la realizzazione degli scopi di cui alla presente legge.

2. Per l'adattamento, l'impianto e l'arredamento dei locali, di cui al comma precedente, il contributo di cui allo art. 1 della legge 6-12-1971, n. 1044, è erogato in misura ridotta nei limiti dell'effettiva spesa.

Art. 7
(Costruzioni.)

1. Le costruzioni, realizzate dai Comuni o Consorzi di Comuni, costituite da un solo corpo di fabbrica, devono essere ad unico piano posto ad un livello rialzato di non meno di mt. 1 dal piano di campagna.

2. Le tipologie edilizie adottate devono avere caratteristiche architettoniche tali da inserirsi nell'ambiente e nel paesaggio senza creare turbative.

3. Per la compilazione dei progetti, per la costruzione e l'arredamento degli edifici si osservano le leggi dello Stato.

Art. 8
(Ambienti)

1. Ogni asilo-nido deve avere i seguenti ambienti:

a) per lattanti, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 4,50 per unità
b) per divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 7,90 per unità
c) di uso comune per lattanti e divezzi, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 0,60 per unità
d) per servizi generali e complementari, con una superficie complessiva utile di almeno mq. 1,90 per unità.

Art. 9
(Comitato di gestione.)

1. La gestione degli asili-nido è affidata ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i quali esercitano a mezzo di un Comitato di gestione da istituirsi presso ogni nido.

2. Il Comitato di gestione è composto:

a) da tre componenti designati dal Consiglio di quartiere e nominati dal Comune o Consorzio di Comuni; due di tali componenti in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui il Consiglio di quartiere manchi, i tre componenti sono eletti dal Comune;
b) da due componenti eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea delle famiglie utenti;
c) da due componenti designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative;
d) da un componente eletto a maggioranza di voti dall'Assemblea del personale dell'asilo-nido.

3. I componenti che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire dei servizi del nido e l'Assemblea delle famiglie utenti provvede alla loro sostituzione con nuove elezioni. La riunione dell'Assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei rappresentanti delle famiglie utenti.

4. Ogni famiglia utente è rappresentata dal capo-famiglia o da altro familiare da lui delegato.

5. Per la prima nomina dei Comitati, la Assemblea delle famiglie utenti e quella del personale è convocata dall'Ente gestore.

6. Per l'elezione del rappresentante del personale si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo. i membri del Comitato di gestione durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta.

7. Il Presidente viene eletto dal Comitato tra i suoi membri, escluso quello di cui alla lettera d). Possono partecipare alla riunione con voto consultivo, su richiesta del Comitato, i componenti della équipe psico-pedagogica di cui al successivo arti colo 15.

Art. 10
(Compiti del Comitato.)

1. I Comitati di gestione provvedono a:

a) redigere entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 28 febbraio il conto consuntivo relativo alla gestione;
b) decidere sulle istanze di ammissione al nido nonché sulla eventuale chiusura per ferie;
c) formare il regolamento interno dell'asilo e del personale;
d) convocare almeno due volte all'anno l'Assemblea dei genitori. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazione del Comune o del Consorzio di Comuni.

Art. 11
(Apertura dell'asilo ed orario di frequenza.)

1. L'asilo-nido è aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

2. L'orario di frequenza è stabilito dal Comune o Consorzio di Comuni in relazione alle esigenze locali, sentito il Comitato di gestione.

Art. 12
(Ammissione agli asili-nido.)

1. Gli asili-nido sono residenziali aperti ai bambini fino a 3 anni e la frequenza è gratuita.

2. Non costituisce causa di esclusione alcuna minorazione psicomotoria o sensoriale, salvo parere contrario del Sanitario.

3. Ove si rendesse necessario per indisponibilità dei posti, l'ammissione di bambini agli asili-nido è regolata da una graduatoria formata dal Comitato di gestione entro il 1 dicembre di ogni anno.

4. Tale graduatoria sarà compilata sulla base delle norme preferenziali da definire nel regolamento di gestione e che dovranno ispirarsi a criteri che tengano conto della composizione numerica e della situazione economica delle famiglie, dell'attività lavorativa delle madri, delle eventuali condizioni di disoccupazione o di emigrazione dei genitori.

Art. 13
(Adunanze del Comitato.)

1. Il Comitato di gestione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria tutte le volte che lo richiede il Presidente ovvero un terzo dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato di gestione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per i provvedimenti di cui al punto a) del precedente art. 10, per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato.

Art. 14
(Compiti degli Enti gestori)

1. I Comuni o i Consorzi di Comuni, sentiti i consigli di quartiere ove esistono, devono provvedere a:

a) formare la pianta organica dell'asilo-nido;
b) deliberare nel proprio bilancio lo stanziamento dei fondi necessari alla gestione dei rispettivi asili-nido;
c) approvare il regolamento interno dell'asilo-nido.

Art. 15
(Personale dell'asilo-nido.)

1. Nella formazione delle piante organiche di cui al precedente articolo, i Comuni o i Consorzi di Comuni devono prevedere l'impiego di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato al le esigenze dell'asilo-nido. Ogni asilo-nido deve, comunque, essere dotato di:

a) personale di assistenza diretta;
b) personale dei servizi generali. L'organico minimo per ciascuna unità di asilo è costituito da un collettivo formato:
1) da un assistente all'infanzia ogni quattro bambini lattanti;
2) da un assistente all'infanzia ogni otto bambini divezzi;
3) da una addetta ogni quindici bambini per i servizi di cucina, pulizia, lavanderia etc.;
4) da un cuoco.

2. Tutto il personale dell'asilo-nido al l'inizio di ciascun anno elegge una coordinatrice scelta fra le assistenti dell'infanzia. La coordinatrice avrà anche compiti di economato.

3. Fino a quando non saranno entrate in funzione le unità sanitarie locali, la assistenza igienico-sanitaria è affidata all'Ufficiale Sanitario, quella medico-specialistica e psico-pedagogica affidata all'Ente gestore che vi provvede mediante apposite convenzioni da stipularsi con Enti Ospedalieri.

4. L'assistente sociale può operare in più asili-nido.

Art. 16
(Assunzione, stato giuridico ed inquadramento del personale)

1. Il personale degli asili-nido è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici del Comune o del Consorzio di Comuni, i quali ne stabiliranno lo stato giuridico ed il trattamento economico.

Art. 17
(Formazione professionale del personale di assistenza diretta.)

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistenza diretta le aspiranti devo no possedere oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi uno dei seguenti titoli:
a) titoli specifici di cui alla legge 19-7-1940, n. 1098;
b) diploma di maestra giardiniera;
c) diploma di abilitazione magistrale o di economia domestica.

2. La Regione, inoltre, d'intesa con gli Enti locali, cura la formazione professionale del personale (di assistenza di retta) a mezzo di propri corsi gratuiti a carattere provinciale.

3. L'effettiva frequenza sarà garantita con idonee provvidenze.

4. La Giunta regionale su proposta dello Assessorato alla Sanità di concerto con quello della Pubblica Istruzione, dispone l'istituzione di speciali corsi di qualificazione della durata di mesi sei, ai quali saranno ammessi le aspiranti in possesso di uno dei titoli di cui al primo comma del presente art..

5. L'attestato di frequenza rilasciato al termine dei corsi di cui ai commi precedenti non costituisce, comunque, titolo preferenziale di ammissione al concorso per l'impiego presso l'asilo nido rispetto ai titoli specifici indicati nel primo comma del presente art..

6. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di personale dei servizi generali, il titolo culturale minimo e' la licenza di scuola elementare.

Art. 18
(Formazione dei piani.)

1. Entro il 30 novembre 1973 i Comuni ed i Consorzi presentano alla Regione il fabbisogno di asili-nido calcolato fino al 1976 ed articolato per piani annuali entro il 30 aprile di ogni anno presentano le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale ai fini della collocazione nella graduatoria di cui all'art. 1 della legge 6-12-1971, n. 1044.

2. Le domande di finanziamento per la realizzazione del piano annuale, devono essere accompagnate, per ciascuna richiesta riguardante un asilo-nido, dalla seguente documentazione:
a) copia della deliberazione del Consiglio Comunale o del Consorzio di Comuni con la quale si è decisa la realizzazione e la gestione diretta dell'asilo nido;
b) dichiarazione di proprietà della area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o di area o di immobile comunque individuati con indicazione di criteri di acquisizione;
c) relazione di previsione di spesa complessiva per la costruzione o il riattamento di locali per asilo-nido;
d) planimetria in scala 1/200 e 1/500 su cui è indicata l'area riservata all'asilo, la sua superficie e la viabilità principale;
e) planimetria in scala 1/200 dei loca li da riattare o ristrutturare con l'indicazione delle eventuali trasformazioni strutturali.

Art. 19
(Formazione e approvazione dei piani.)

1. Entro il 31 maggio 1974 la Giunta regionale sottopone al Consiglio il piano di fabbisogno degli asili-nido calcolato fino al 1976 ed entro il 31 maggio di ciascun anno il piano annuale sulla base del quale viene elaborata la graduatoria dei Comuni o dei Consorzi di Comuni da ammettere a contributo.

2. La Giunta regionale,nella formazione della graduatoria dei Comuni e dei Consorzi da ammettere a contributo, deve attenersi ai seguenti criteri

a) percentuale di donne occupate;
b) indice di mortalità infantile;
c) indice di affollamento e percentuale di case malsane;
d) tasso emigratorio;
e) indice di malattie congenite contratte in età infantile;
f) percentuale di analfabetismo

3. I dati di cui ai punti a)-b)-d)-e)-f) vanno riferiti al Comune o Consorzi di Comuni; quelli del punto c) alla zona di influenza dell'asilo-nido da realizzare.

4. I fondi assegnati alla Regione per il 1972 dalla legge dello Stato n. 1044 del 6-12-1971 sono destinati ai Comuni superiori a 10.000 abitanti, secondo un piano predisposto dalla Giunta ed adottato dal Consiglio.

Art. 20
(Pubblicazione e trasmissione della graduatoria annuale.)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale esamina ed approva il piano annuale dei Comuni e loro Consorzi e la graduatoria per i finanziamenti.

2. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Entro il 15 agosto i Comuni e i loro Consorzi comunicano alla Regione le eventuali osservazioni alla graduatoria

4. Entro il 31 ottobre, previo eventuale riesame da parte del Consiglio, la Giunta regionale trasmette al Ministero della Sanità il piano annuale e la graduatoria.

Art. 21
(Ammissione a contributo.)

1. Stabilito l'ammontare dei finanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione e quelli derivanti dalla disponibilità di bilancio o da altre leggi, il Presidente della Giunta regionale comunica ai Comuni o Consorzi di Comuni l'ammissione dell'Ente al contributo, escludendo da tale beneficio quei Comuni o Consorzi di Comuni i quali, pur potendo godere dei benefici previsti dalla legge 6- 12-1971, n. 1044, art. 1, usufruiscono allo stesso fine per l'anno cui si riferisce la graduatoria, di finanziamenti o sovvenzioni statali concessi in base ad altre leggi eccezion fatta per la legge 3-12-1971, n. 1102.

Art. 22
(Presentazione ed approvazione dei progetti)

1. I Comuni e i loro Consorzi entro 90 giorni dalla comunicazione della Giunta regionale adottano il progetto dell'asilo-nido da costruire o dei locali da riattare o ristrutturare e lo inviano, con tutti gli atti relativi alla sua istituzione, alla Giunta regionale non appena il relativo provvedimento di adozione è divenuto esecutivo.

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione degli asili-nido ne verifica la rispondenza alle norme della presente legge ed il Presidente della Giunta emette, quindi, il decreto di finanziamento, disponendo contestualmente l'accreditamento dei fondi assegnati dallo Stato e dalla Regione al Comune o Consorzio di Comuni interessati.

3. Ove la Giunta regionale riscontri negli atti dei Comuni e dei loro Consorzi gravi difformità rispetto alle norme della presente legge, è tenuta, sempre nel termine di 30 giorni, ad indicare al Comune o Consorzio di Comuni le modi fiche da apportare; trascorso inutilmente tale termine il controllo si intende positivamente esercitato.

4. I fondi accreditati sono amministrati direttamente dai Comuni e dai Consorzi con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale.

Art. 23
(Proprietà degli asili.)

1. Gli asili-nido, costruiti ai sensi della presente legge ed in applicazione della legge dello Stato 6-12-1971, n. 1044, sono di proprietà dei Comuni o Consorzi di Comuni.

Art. 24
(Richiesta contributi gestione.)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni o Consorzi di Comuni, inoltrano al la Regione le richieste di contributo per la gestione degli asili-nido.

2. Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del Consiglio comunale comprovante l'assunzione della gestione diretta dell'asilo;
b) dichiarazione documentata della capacità potenziale effettiva dell'asilo
c) copia del bilancio preventivo riferito all'anno in corso e, se l'asilo-nido ha già funzionato, copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
d) organigramma del personale adibito o da adibire all'asilo-nido;
e) tabella dietetica adottata.

Art. 25
(Concessione dei tributi.)

1. Entro gli stessi termini fissati dalla presente legge per la formazione dei piani annuali e delle relative graduatorie, la Giunta regionale provvede alla compilazione dell'elenco dei Comuni e Consorzi di Comuni ai quali assegnare i contributi per la gestione degli asili  nido.

2. Il contributo è assegnato a tutti i Comuni o Consorzi di Comuni che hanno già goduto dei finanziamenti previsti dalla presente legge per la realizzazione degli asili-nido.

3. Il contributo di gestione può essere assegnato anche ad asili-nido costruiti direttamente dai Comuni o Consorzi di Comuni e da essi gestiti direttamente secondo le norme della presente legge.

4. L'elenco dei Comuni o Consorzi di Comuni da ammettere a contributo, è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

5. Il Presidente della Giunta, una volta approvato l'elenco di cui al comma precedente, dopo la pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione, emette il decreto di concessione dei contributi e contestualmente accredita i fondi ai Comuni o Consorzi di Comuni i quali li amministreranno direttamente con gestione separata e con l'obbligo al rendiconto finale

Art. 26
(Contributi per la gestione degli asili costruiti direttamente dai Comuni.)

1. Gli asili-nido costruiti dai Comuni o Consorzi di Comuni senza l'intervento finanziario dello Stato o della Regione per potere godere dei contributi per la gestione di cui alla presente legge, devono rispettare le disposizioni previste dagli artt. 2, 4, 6, 7 e 8.

Art. 27
(Finanziamenti.)

1. Ai finanziamenti per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido provvedono i Comuni ed i Consorzi di Comuni con il concorso dello Stato, ai sensi della legge 6-12-1971, n. 1044 con il contributo della Regione e con eventuali contributi delle province.

Art. 28
(Finanziamenti regionali.)

1. Per la costruzione degli asili-nido, la Regione destina, per gli esercizi 1972 e successivi, un terzo dei fondi ad essa periodicamente assegnati per la edilizia sociale, ai sensi dell'art. 48 della legge 22-10-1971, n. 865.

Art. 29
(Ulteriore finanziamento regionale.)

1. In aggiunta alle precedenti fonti di finanziamento il bilancio regionale prevede, per gli scopi di cui alla presente legge, lo stanziamento annuo di lire 500 milioni da imputarsi nell'esercizio finanziario 1973 al Capitolo 5681 e per gli anni successivi ai corrispondenti capitoli.

2. I fondi di cui al comma precedente sa ranno utilizzati con la osservanza delle medesime procedure indicate nell'art 5 della legge 6-12-1971, n. 1044.

3. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo sarà fatto fronte mediante utilizzazione di una somma di corrispondente importo da prelevarsi annualmente sui fondi di cui al l'art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281.

Art. 30
(Disposizioni applicabili.)

1. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 29 settembre 1964 n. 847 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 31
(Entrata in vigore della legge.)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.