REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

      

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Autonomia del Consiglio regionale

Articolo 3 - Ripartizione di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione

Articolo 4 - Esercizio finanziario

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA

Capo I - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

Articolo 5 - Bilancio preventivo e conto consuntivo

Articolo 6 - Formazione del bilancio preventivo annuale

Articolo 7 - Ordinamento del bilancio preventivo

Articolo 8 - Stanziamenti di competenza

Articolo 9 - Stanziamenti di cassa

Articolo 10 - Equilibrio del bilancio di competenza

Articolo 11 - Equilibrio del bilancio di cassa

Articolo 12 - Unità, universalità e integrità del bilancio

Articolo 13 - Classificazione delle entrate e delle spese

Articolo 14 - Fondi di riserva

Articolo 15 - Fondi diversi

Articolo 16 - Esercizio provvisorio

Articolo 17 - Assestamento del bilancio

Articolo 18 - Variazioni di bilancio

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 19 - Provvista dei fondi per il funzionamento del Consiglio

Articolo 20 - Procedura di acquisizione delle entrate

Articolo 21 - Accertamento delle entrate

Articolo 22 - Riscossione e versamento delle entrate

Articolo 23 - Contenuto delle reversali d'incasso

Capo III - GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 24 - Procedura di erogazione delle spese

Articolo 25 - Prenotazione dell'impegno

Articolo 26 - Impegno di spesa

Articolo 27 - Liquidazione della spesa

Articolo 28 - Cessioni di crediti

Articolo 29 - Ordinazione e mandati di pagamento

Articolo 30 - Contenuto del mandato di pagamento

Articolo 31 - Archiviazione dei mandati di pagamento

Articolo 32 - Residui passivi

Articolo 33 - Pagamento di spese fisse

Articolo 34 - Compiti del Servizio Bilancio e Ragioneria

Articolo 35 - Tenuta delle scritture contabili

Articolo 36 - Spese di rappresentanza

Capo IV - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 37 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

Articolo 38 - Obblighi del Tesoriere

Articolo 39 - Vigilanza sul Servizio di Tesoreria

Articolo 40 - Norme applicabili

Capo V - CONTO CONSUNTIVO

Articolo 41 - Risultanze della gestione

Articolo 42 - Conto finanziario

Articolo 43 - Conto patrimoniale

Articolo 44 - Presentazione e approvazione del conto consuntivo

TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE E ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Capo I - INVENTARIAZIONE

Articolo 45 - Inventari dei beni patrimoniali

Articolo 46 - Inventario dei beni immobili

Articolo 47 - Beni mobili

Articolo 48 - Consegnatari

Articolo 49 - Inventari dei beni mobili

Articolo 50 - Rendiconto inventariale

CAPO II - STRUMENTI E PROCEDURE CONTRATTUALI

Articolo 51 - Normativa applicabile

Articolo 52 - Disposizioni generali

Articolo 53 - Fasi delle procedure di affidamento

Articolo 54 - Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Articolo 55 - Procedure per l'individuazione degli offerenti

Articolo 56 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore

Articolo 57 - Attestazione di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi

Articolo 58 - Fatturazione dei lavori e delle forniture e servizi

Articolo 59 - Affidamento di lavori e acquisizioni di servizi e forniture in economia

Articolo 60 - Modalità di esecuzione di lavori e di acquisizione di servizi e forniture in economia

Capo III - SERVIZI DI PROVVEDITORATO

Articolo 61 - Il Provveditorato del Consiglio

Articolo 62 - Il Provveditore e l'Economo

Articolo 63 - Spese provveditoriali di carattere continuativo

Articolo 64 - Spese provveditoriali di carattere non continuativo

Articolo 65 - Spese minute di ufficio

Articolo 66 - Fondo provveditoriale e Cassa economale

Articolo 67 - Procedure contabili

Articolo 68 - Spese urgenti

Articolo 69 - Gestione dei magazzini economali

Articolo 70 - Movimenti di magazzino

Articolo 71 - Rendiconti

TITOLO IV - CONTROLLI E RESPONSABILITA’

Capo I - CONTROLLI

Articolo 72 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 73 - Controllo sul Provveditorato

Articolo 74 - Controllo sulla cassa economale

Articolo 75 - Controllo ispettivo

Articolo 76 - "Commissione speciale di vigilanza"

Articolo 77 - Controllo strategico

Articolo 78 - Normativa applicabile

Capo II - RESPONSABILITA’

Articolo 79 - Responsabilità dei dirigenti

Articolo 80 - Responsabilità del dirigente preposto al Servizio Bilancio e Ragioneria

Articolo 81 - Responsabilità del Provveditore

Articolo 82 - Responsabilità del Tesoriere

Articolo 83 - Responsabilità in materia di maneggio di denaro

Articolo 84 - Responsabilità per danni

Articolo 85 - Obbligo di denuncia

TITOLO V - NORME FINALI

Articolo 86 - Norme di rinvio

Articolo 87 - Entrata in vigore


 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Oggetto del regolamento

 

1.       Il presente regolamento definisce principi e procedure per la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale.

 

Articolo 2

Autonomia del Consiglio regionale

 

1.       Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile, da esercitarsi nelle forme e nei limiti dello Statuto della Regione e del Regolamento interno del Consiglio.

 

Articolo 3

Ripartizione di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione

 

1.        In conformità ai principi desumibili dalla normativa nazionale e dalla disciplina regionale, agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai dirigenti i poteri di gestione.

2.        Nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno, l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle proposte dei responsabili delle strutture organizzative di livello dirigenziale apicale del Consiglio:

a)        definisce gli obiettivi, determina i programmi, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione;

b)        assegna ai dirigenti con funzioni dirigenziali apicali quota parte del bilancio del Consiglio, commisurata al fabbisogno necessario per lo svolgimento dei programmi e delle attività di competenza;

c)        verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria agli obiettivi ed alle direttive, avvalendosi del Nucleo di Valutazione, previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1996, n. 8;

3.        Ai dirigenti compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e materiali e di controllo.

4.        I dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione ai sensi dell'articolo 79.

 

Articolo 4

Esercizio finanziario

 

1.       L'esercizio finanziario ha la durata dell'anno solare.

 

TITOLO II

GESTIONE FINANZIARIA

 

Capo I

BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

 

Articolo 5

Bilancio preventivo e conto consuntivo

 

1.       Per l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dispone, nell'ambito dello stanziamento previsto dal bilancio della Regione, di un proprio bilancio autonomo che amministra attraverso l'Ufficio di Presidenza. Alla fine dell'esercizio, il Consiglio approva il conto consuntivo contenente i risultati della gestione.

 

Articolo 6

Formazione del bilancio preventivo annuale

 

1.        Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti apicali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, elaborano e trasmettono al Segretario Generale e al Servizio Bilancio e Ragioneria una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento del bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari.

2.        Entro il 31 luglio l'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte di cui al comma 1, delibera il progetto di bilancio preventivo interno del Consiglio e la relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5 relativi all'esercizio successivo.

3.        Sulla base della deliberazione di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.

4.        Entro il 30 settembre l'Ufficio di Presidenza, presenta il progetto di bilancio preventivo corredato della relazione previsionale e programmatica, del parere della Conferenza dei Capigruppo e della relazione  "della Commissione speciale di vigilanza" al Consiglio che lo approva entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.

5.        La relazione previsionale e programmatica indica gli obiettivi e i programmi assegnati alle varie strutture organizzative di livello dirigenziale apicale, esplicitando le correlazioni tra detti obiettivi e programmi e i criteri adottati per la formulazione delle previsioni. La relazione previsionale e programmatica contiene, inoltre, indicazioni dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali assunzioni di personale, nonché gli indicatori di efficacia, economicità ed efficienza da utilizzare per la valutazione dei risultati.

 

Articolo 7

Ordinamento del bilancio preventivo

 

1.        Il bilancio annuale è composto:

-            dallo stato di previsione delle entrate;

-            dallo stato di previsione delle spese;

-            dal quadro riassuntivo.

2.        Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

3.        Il bilancio indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

a)        l'ammontare presunto dei residui attivi o dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)        l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c)        l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

4.        Tra le entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma è iscritto l'eventuale saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente. Tra le entrate di cui alla lettera c) è iscritto, altresì, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5.        Formano oggetto di approvazione del Consiglio solo le previsioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3.

6.        I fondi sono ripartiti in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3, lettere b) e c), le norme di riferimento e l'eventuale carattere obbligatorio delle spese.

7.        Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) costituiscono limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.

 

Articolo 8

Stanziamenti di competenza

 

1.       Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti e ai programmi decisi dall'Ufficio di Presidenza e indicati nella relazione previsionale e programmatica, si prevede che daranno luogo, nel corso dell'esercizio di competenza cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico dello stesso esercizio.

 

Articolo 9

Stanziamenti di cassa

 

1.       Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dovere effettuare nell'esercizio cui si riferisce il bilancio, in conseguenza degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dei nuovi impegni assunti nell'esercizio in corso.

 

Articolo 10

Equilibrio del bilancio di competenza

 

1.       Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.

 

Articolo 11

Equilibrio del bilancio di cassa

 

1.       Il totale delle autorizzazioni di cassa non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

Articolo 12

Unità, universalità e integrità del bilancio

 

1.        E’ vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvi i casi consentiti dalla legge.

2.        E’ vietata, inoltre, l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi riscossi per conto di enti e destinati ad uno scopo determinato.

3.        Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle spese di riscossione o altre spese connesse alle entrate. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

4.        I conti delle gestioni autonome previste dalla legge costituiscono allegati al bilancio del Consiglio.

 

Articolo 13

Classificazione delle entrate e delle spese

 

1.        Le entrate del Consiglio sono ripartite in:

Titolo I - Fondi provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio;

Titolo II - Entrate compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

2.        Le spese del Consiglio sono così ripartite:

Titolo I - Spese correnti, suddiviso nei seguenti capitoli:

a)        spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale, distinte in separati articoli;

b)        "spese istituzionali del Consiglio regionale";

c)        spese per il funzionamento dei Gruppi consiliari;

d)        spese per il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale, distinte in spese per il trattamento fisso e spese per il trattamento accessorio. In appositi articoli sono iscritte le spese concernenti le strutture speciali, distintamente per il trattamento fisso ed il trattamento accessorio;

e)        spese postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato, spese di attrezzatura e di arredamento;

f)          compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del Consiglio regionale, convegni, seminari, patrocinio, indagini conoscitive, studi e ricerche;

Titolo II - Spese compensative e varie;

Titolo III - Partite di giro.

3.        In appositi capitoli di spesa sono iscritti il fondo di riserva per le spese obbligatorie ed il fondo di riserva per le spese impreviste.

4.        A tali previsioni di spesa corrispondono, in entrata, gli importi messi a disposizione del Consiglio dal bilancio regionale, nonché, le eventuali entrate proprie.

5.        Ciascun capitolo è suddiviso in articoli secondo criteri analitici e funzionali. Gli articoli sono numerati progressivamente nell'ambito di ciascun capitolo e sono disaggregati in sub-articoli assumendo una numerazione progressiva generale.

 

Articolo 14

Fondi di riserva

 

1.        Il fondo di riserva per le spese obbligatorie ha la funzione di integrare le dotazioni dei capitoli concernenti spese aventi natura obbligatoria in base alla legislazione vigente, che si rivelino insufficienti.

2.        Sono considerate spese obbligatorie quelle indicate nelle lettere a), c), d), e), f) del comma 2 dell'articolo 13, nonché, quelle relative ai residui passivi eliminati dalle scritture per perenzione amministrativa e reclamati dai creditori.

3.        Il fondo di riserva per le spese impreviste ha la funzione di far fronte a spese aventi carattere di imprescindibilità ed improrogabilità per le quali non esistano in bilancio le necessarie dotazioni finanziarie, anche se dovute alla mancata previsione degli appositi articoli e subarticoli, per cui se ne rende necessaria l'introduzione nel bilancio.

 

Articolo 15

Fondi diversi

 

1.        E' istituito il Fondo accantonamento T.F.R. dipendenti e giornalisti del Consiglio regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia di personale dipendente.

2.        E' istituito, inoltre, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un apposito fondo al fine di dare attuazione alla l.r. 7 gennaio 2003, n.1.

 

Articolo 16

Esercizio provvisorio

 

1.        Quando l'approvazione del bilancio preventivo del Consiglio non intervenga prima dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio regionale può autorizzare la gestione provvisoria del bilancio, con le stesse forme, la stessa durata e gli stessi effetti previsti per il bilancio della Regione.

2.        Ove il bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, trova applicazione l'articolo 133, comma 2, del Regolamento interno.

 

Articolo 17

Assestamento del bilancio

 

1.        Intervenuta l'approvazione del conto consuntivo di cui all'articolo 44, il Consiglio, con le procedure previste dal precedente articolo 6, provvede:

a)        alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)        alla determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa presunta risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

c)        alla determinazione definitiva del saldo finanziario positivo o negativo presunto risultante dalla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2.        Il Consiglio regionale può disporre l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio precedente per le finalità previste dalla l.r. 7 gennaio 2003 n.1 e ss.mm.ii..

 

Articolo 18

Variazioni di bilancio

 

1.        Le variazioni di bilancio che comportano aumenti o diminuzioni del fabbisogno totale delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, sono determinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed approvate dal Consiglio regionale.

2.        L'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni ai capitoli scaturenti da norme di legge regionale o statale ed a richiedere le integrazioni necessarie alla Giunta regionale.

3.        Agli storni da un articolo all'altro dello stesso capitolo provvede l'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione.

4.        Ai movimenti finanziari all'interno di uno stesso articolo, da un sub-­articolo all'altro, provvede il Segretario Generale con propria determinazione.

5.        Ai fini delle variazioni al bilancio del Consiglio, i dirigenti assegnatari delle risorse finanziarie segnalano periodicamente al Servizio Bilancio e Ragioneria gli ulteriori fabbisogni e le economie realizzatesi nel corso dell'attuazione dei programmi assegnati.

6.        L'Ufficio di Presidenza provvede, inoltre, ad effettuare le variazioni compensative mediante prelevamento dai fondi di riserva e contestuale incremento degli stanziamenti dei pertinenti capitoli.

 

Capo II

GESTIONE DELLE ENTRATE

 

Articolo 19

Provvista dei fondi per il funzionamento del Consiglio

 

1.        Intervenuta l'approvazione del bilancio della Regione, la Giunta dispone, in conformità all'articolo 133 del Regolamento interno del Consiglio, il versamento della somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio.

 

Articolo 20

Procedura di acquisizione delle entrate

 

1.        L'acquisizione delle entrate di pertinenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi:

a)        accertamento;

b)        riscossione;

c)        versamento.

 

Articolo 21

Accertamento delle entrate

 

1.        Le entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione, viene appurata la ragione del credito, la sussistenza del titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché, fissata la relativa scadenza.

2.        L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili, con imputazione al competente capitolo di bilancio.

3.        Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di accettazione dell'Ufficio di Presidenza.

4.        A tal fine la relativa documentazione è trasmessa al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

5.        Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

 

Articolo 22

Riscossione e versamento delle entrate

 

1.        Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo articolo 37 gestisce il Servizio di Tesoreria, con ordini di incasso disposti mediante reversali firmate dal dirigente responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

2.        Le entrate introitate tramite il Servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito di cui al comma 1 non oltre il terzo giorno dalla loro riscossione.

3.        Il Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore del Consiglio senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a richiedere subito la regolarizzazione contabile.

 

Articolo 23

Contenuto delle reversali d'incasso

 

1.        Le reversali d'incasso, emesse in triplice esemplare, numerate in ordine progressivo e munite del codice informatico del capitolo, devono essere firmate dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria e contenere le seguenti indicazioni:

a)       l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

b)       il numero progressivo;

c)        il capitolo e l'articolo cui si riferisce l'entrata;

d)       il nome e il cognome o la ragione sociale del debitore;

e)       la causale del versamento;

f)          l'importo in lettere ed in cifre;

g)       il luogo e la data di emissione.

2.        Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

 

Capo III

GESTIONE DELLE SPESE

 

Articolo 24

Procedura di erogazione delle spese

 

1.        L'erogazione delle spese di competenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi che possono essere in tutto o in parte simultanee:

a)        la prenotazione dell'impegno;

b)        l'impegno;

c)        la liquidazione;

d)        l'ordinazione;

e)        il pagamento.

 

Articolo 25

Prenotazione dell'impegno

 

1.        I dirigenti delle strutture possono procedere alla prenotazione di impegni mediante propri provvedimenti, contenenti data, firma, numero progressivo, denominazione della struttura, ammontare presunto della spesa, indicazione del capitolo e dell'articolo. Detti provvedimenti devono essere vistati dai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello apicale.

2.        I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere trasmessi al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, che può formulare osservazioni in ordine all'esatta imputazione della spesa ed alla disponibilità dei fondi. In mancanza di osservazioni, la prenotazione si intende regolare.

3.        Di ogni prenotazione è responsabile il dirigente della struttura che l'ha disposta.

 

Articolo 26

Impegno di spesa

 

1.        L'impegno di spesa è regolarmente assunto quando, sulla base di idonea documentazione, viene accertata la ragione del debito, la sussistenza del titolo giuridico, individuato il creditore, quantificata la somma da pagare e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.

2.        Gli impegni competono esclusivamente ai dirigenti delle strutture amministrative che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, impegnano le spese attraverso proprie determinazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso, che devono essere preventivamente vistate dai dirigenti con funzioni dirigenziali di livello apicale.

I dirigenti delle strutture amministrative in relazione ai propri atti di impegno devono assicurare che:

a)        la documentazione indicata e allegata nell'atto amministrativo sia completa e regolare;

b)        la spesa sia correttamente imputata ai capitoli di bilancio pertinenti.

3.        Si intendono impegnate a carico dei relativi capitoli, dopo l'approvazione del bilancio di previsione e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le spese dovute per:

a)        trattamento economico dei membri dell'Assemblea legislativa e dei soggetti loro assimilati per legge e relativi oneri accessori;

b)        trattamento economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e relativi oneri accessori;

c)        trattamento economico dei dipendenti, relativi oneri accessori ed altre spese di natura assimilabile;

d)        utenze, imposte e tasse, bolli di quietanza, commissioni bancarie;

e)        funzionamento dei Gruppi consiliari.

4.        L'atto di impegno, corredato della documentazione giustificativa, deve essere trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria che, verificatane la regolarità contabile e la copertura finanziaria, vi appone il visto e ne dispone la registrazione nelle scritture contabili.

5.        In caso di errata imputazione della spesa o di indisponibilità di fondi o di irregolarità dell'atto riguardo alle leggi contabili e fiscali, il Servizio Bilancio e Ragioneria restituisce non vistato l'atto di impegno al dirigente competente comunicando le correzioni e/o integrazioni che si rendono necessarie per la riproposizione del provvedimento.

6.        Ogni variazione del provvedimento in corso d'anno, da cui è conseguita una prenotazione contabile o un impegno definitivo di spesa, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Bilancio e Ragioneria per gli opportuni interventi concernenti il relativo impegno.

 

Articolo 27

Liquidazione della spesa

 

1.        La liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e dell'ammontare esatto del debito scaduto, sulla base di documentazione idonea e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

2.        La liquidazione compete al dirigente che ha disposto l'impegno della spesa, previo accertamento, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici, della regolarità della prestazione e rispondenza della stessa a requisiti quantitativi e qualitativi, nonché, ai termini ed alle condizioni pattuiti. Gli esiti degli accertamenti eseguiti, nonché, gli estremi dell'annotazione sul registro degli inventari, nei casi previsti, dovranno essere riportati ed attestati con apposita sottoscrizione del dirigente sul documento di spesa.

3.        L'atto di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi e dell'attestazione di cui al comma precedente, deve essere trasmesso al Servizio Bilancio e Ragioneria che nel caso di riscontro di anomalie contabili lo restituisce all'ufficio emittente.

 

Articolo 28

Cessioni di crediti

 

1.        Le cessioni di credito scaturenti da contratti in corso di esecuzione e riguardanti forniture, servizi, ovvero da contratti di durata, devono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata ed hanno effetto nei confronti del Consiglio regionale qualora siano notificate al Servizio Bilancio e Ragioneria prima della liquidazione della relativa spesa.

2.        Alle cessioni di crediti da corrispettivi di appalto e di concorso di progettazione si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

 

Articolo 29

Ordinazione e mandati di pagamento

 

1.        La fase dell'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento delle spese entro i limiti dell'impegno, previa verifica della regolarità dello stesso e dell'atto di liquidazione, nonché, della sua corretta compilazione.

L'ordinazione è disposta mediante l'emissione, in triplice esemplare, di mandati di pagamento, individuali o collettivi, distintamente in conto competenza o in conto residui.

2.        Prima dell'approvazione del conto consuntivo, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui, purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del conto consuntivo stesso.

 

Articolo 30

Contenuto del mandato di pagamento

 

1.        I mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del codice informatico del capitolo, sono tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria e firmati dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria.

2.        I mandati di pagamento, sia individuali che collettivi, devono contenere i seguenti elementi;

a)        l'esercizio finanziario di riferimento;

b)        il luogo, la data di emissione ed il numero progressivo;

c)        il capitolo, l'articolo e sub-articolo cui va imputata la spesa, nonché, la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;

d)        il nome e il cognome o la ragione sociale del creditore ed il codice fiscale o la partita IVA;

e)        gli estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;

f)          la causale del pagamento e gli estremi dell'atto di liquidazione;

g)        l'ammontare della somma dovuta in lettere ed in cifre;

h)        la Tesoreria ed il luogo in cui va fatto il pagamento;

i)           l'importo di eventuali reversali collegate al mandato. L'importo delle ritenute evidenziate nei mandati di pagamento è riscosso sulla base di apposite reversali.

3.        Con lo stesso mandato non possono disporsi pagamenti imputabili a capitoli differenti o a diversi articoli di bilancio.

4.        I mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal Tesoriere per l'eventuale pagamento in conto residui.

5.        E' vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consiglio.

 

Articolo 31

Archiviazione dei mandati di pagamento

 

1.        Il Tesoriere rimette mensilmente i mandati estinti al Servizio Bilancio e Ragioneria che, ricevuta copia degli stessi, vi allega gli atti di impegno, di liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa e ne cura la conservazione per la compilazione del conto consuntivo e l'espletamento dei controlli.

2.        L'Ufficio di Presidenza può autorizzare l'archiviazione dei documenti con l'utilizzo delle apparecchiature informatiche secondo le norme vigenti in materia.

 

Articolo 32

Residui passivi

 

1.        Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2.        I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto ai sensi del Capo V.

3.        I dirigenti competenti attestano i residui passivi da conservare, verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

 

Articolo 33

Pagamento di spese fisse

 

1.        Il dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, su richiesta del dirigente della struttura competente per materia, può emettere nei confronti del Tesoriere del Consiglio regionale:

a)        ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l'ammontare che la scadenza, compresi i pagamenti i cui impegni di spesa sono stati assunti ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettere a), b) e c);

b)        sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie.

2.        I pagamenti di cui al comma 1, lettera b) una volta eseguiti dal Tesoriere, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture competenti al fine dell'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.

 

Articolo 34

Compiti del Servizio Bilancio e Ragioneria

 

1.        Spettano al Servizio Bilancio e Ragioneria i seguenti compiti:

a)        tenuta delle scritture contabili;

b)        predisposizione, d'intesa con i dirigenti preposti alle strutture organizzative di livello apicale, del bilancio preventivo, dei relativi provvedimenti di variazione e del conto consuntivo;

c)        registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, previa verifica della loro regolarità contabile;

d)        emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;

e)        segnalazione di eventuali deficit di bilancio;

f)          predisposizione, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, di rapporti periodici sull'andamento della gestione;

g)        trasmissione alla Tesoreria della copia del bilancio preventivo e successive variazioni;

h)        compilazione del verbale di chiusura della contabilità entro il 28 febbraio;

i)            svolgimento di ogni altra mansione prevista da leggi e regolamenti.

 

 

Articolo 35

Tenuta delle scritture contabili

 

1.        Presso il Servizio Bilancio e Ragioneria sono tenute le seguenti scritture contabili:

a)        un "giornale" delle entrate, contenente la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;

b)        un "giornale" delle uscite, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di spesa;

c)        un elenco dei residui contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare, da trasmettere al Tesoriere preventivamente all'apertura dell'esercizio finanziario successivo;

d)        il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

2.        Nei registri e nei documenti contabili non sono consentiti spazi in bianco, abrasioni, cancellazioni o lacerazioni, nonché interlinee e annotazioni a margine.

3.        Le scritture contabili di cui al presente articolo sono costituite da registrazioni automatizzate.

4.        Ogni correzione deve essere fatta in modo che rimanga visibile la parola o la cifra errata e deve recare l'autentica di chi l'ha eseguita.

 

Articolo 36

Spese di rappresentanza

 

1.        Sono da considerarsi spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della legge 6 dicembre 1972, n. 843, tutte le spese funzionali all'immagine esterna del Consiglio regionale ed inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del Consiglio stesso.

2.        Rientrano in particolare tra le spese di rappresentanza:

a)        forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi della Regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche o soggetti che rappresentano formazioni sociali, economiche e culturali, nazionali ed internazionali;

b)        forme di ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'amministrazione;

c)        forme di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano rappresentanti dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti comunque collegati, in ragione della carica o dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione;

d)        manifestazione di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo, anche di soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ma che rappresentano nella Regione altre pubbliche Amministrazioni.

e)        spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, associazioni ed enti pubblici e privati, non economici, fondazioni o associazioni riconosciute, comitati ed altri soggetti giuridici, che non perseguono scopi di lucro, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari.

3.        Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti di beneficenza o, comunque, spese estranee alle esigenze della carica rivestita. Le stesse non devono in ogni caso risolverei in mere liberalità o in benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi istituzionali o di altri organismi all'interno del Consiglio.

4.        Alle spese di rappresentanza, previste dal presente articolo, di importo singolarmente non superiore a 1.500 Euro provvede direttamente l'Economo. Le spese di importo singolarmente superiore a 1.500 Euro e fino a 3.000 Euro sono di competenza del Provveditore. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale. Esse sono liquidate e pagate in conformità a quanto previsto dall'art.67, comma 1, lettera d.

 

Capo IV

SERVIZIO DI TESORERIA

 

Articolo 37

Affidamento del Servizio di Tesoreria

 

1.        Il Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale è affidato ad un istituto di credito, mediante stipula di apposita convenzione preceduta da gara ad evidenza pubblica.

2.        La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non è tacitamente prorogabile.

 

Articolo 38

Obblighi del Tesoriere

 

1.        Il Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione, connessa all'adempimento dei rapporti di credito o debito, previsti dalla normativa vigente in materia o dalla convenzione.

2.        Il Tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto annuale della gestione le cui consistenze finali devono risultare da apposito verbale di parificazione sottoscritto anche dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

3.        Il Tesoriere rende il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

 

Articolo 39

Vigilanza sul Servizio di Tesoreria

 

1.        La vigilanza sulla regolarità del Servizio di Tesoreria è effettuata dal Servizio Bilancio e Ragioneria, che relaziona periodicamente al Segretario Generale.

 

Articolo 40

Norme applicabili

 

1.        Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le norme regionali in materia di Servizio di Tesoreria.

 

Capo V

CONTO CONSUNTIVO

 

Articolo 41

Risultanze della gestione

 

1.        I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo del Consiglio regionale.

2.        Il conto consuntivo si compone del conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e del conto patrimoniale.

 

Articolo 42

Conto finanziario

 

1.        Il conto finanziario espone:

a)        le entrate di competenza dell'anno, previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b)        le spese di competenza dell'anno, autorizzate, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c)        gli importi dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di riferimento;

d)        le somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo, articolo e sub-articolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;

e)        il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

 

Articolo 43

Conto patrimoniale

 

1.        Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

2.        Esso pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

3.        Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

4.        La redazione del conto patrimoniale comporta:

a)        la tenuta e l'aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure di cui agli articoli seguenti;

b)        la conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;

c)        l'utilizzo dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità;

d)        il controllo da parte "della Commissione speciale di vigilanza" volto ad accertare l'attendibilità dei dati contenuti nel conto.

 

Articolo 44

Presentazione e approvazione del conto consuntivo

 

1.        Lo schema di conto consuntivo, provvisto dell'attestazione circa la corrispondenza delle sue risultanze con le scritture contabili e corredato della relazione illustrativa, è predisposto dal Servizio Bilancio e Ragioneria ed approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 aprile di ogni anno.

2.        La relazione illustrativa deve contenere una analisi particolareggiata dei risultati della gestione alla luce delle previsioni di bilancio e dei risultati dell'esercizio precedente. In particolare, la relazione deve esplicitare, anche attraverso gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza indicati nella relazione previsionale e programmatica, le correlazioni tra i dati di consuntivo dell'esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi resi e l'uso delle risorse umane e materiali, evidenziando gli scostamenti tra risultati e obiettivi, le relative cause, gli eventuali fattori di criticità e i possibili rimedi. La relazione illustrativa del conto consuntivo deve, inoltre, contenere informazioni sulla gestione del personale, raffrontandone i relativi dati con quelli dell'esercizio precedente, distintamente per il trattamento fisso e il trattamento accessorio, e specificando le eventuali assunzioni disposte nell'anno, i criteri di utilizzazione e gli indici di produttività. La relazione deve anche analizzare la gestione delle risorse materiali, comparando i dati di consuntivo dell'esercizio scaduto con quelli dell'esercizio precedente, avuto riguardo anche ai risultati.

3.        Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed al verbale di parificazione del conto del Tesoriere, è sottoposto all'esame "della Commissione speciale di vigilanza" che, entro quindici giorni dalla delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione.

4.       L'Ufficio di Presidenza, entro il 15 maggio, presenta il conto consuntivo e la relazione "della Commissione speciale di vigilanza" al Consiglio regionale, che li approva entro il 30 giugno.

5.        Le risultanze finali della gestione sono incluse, in forma riassuntiva, come allegato, nel rendiconto generale della Regione.

 

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE E ATTIVITA’ CONTRATTUALE

 

Capo I

INVENTARIAZIONE

 

Articolo 45

Inventari dei beni patrimoniali

 

1.        I beni patrimoniali del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono descritti in inventari nei quali sono riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione.

2.        Le modalità per la tenuta degli inventari sono stabiliti dal presente Regolamento, nonché, dai manuali.

 

Articolo 46

Inventario dei beni immobili

 

1.        L'inventario dei beni immobili evidenzia:

a.         la denominazione, l'ubicazione, l'uso ai quali sono destinati, ed i consegnatari ai quali sono affidati;

b.         il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati catastali;

c.         la rendita imponibile;

d.         le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;

e.         il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

f.           gli eventuali redditi.

2.        In apposita sezione del registro inventariale, sono iscritti i beni immobili demaniali e patrimoniali assegnati al Consiglio regionale.

3.        L'inventario dei beni immobili del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di Provveditorato il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario.

 

Articolo 47

Beni mobili

 

1.        I beni mobili del Consiglio regionale sono, nel loro complesso, amministrati dalla struttura di provveditorato, il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario.

2.        La responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti responsabili delle strutture ai quali, a mezzo di verbale di consegna, i beni mobili sono assegnati.

3.        I dirigenti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni mobili loro assegnati e di accertare i danni arrecati agli stessi da terzi, per le relative azioni di tutela. Essi sono responsabili del deterioramento oltre il normale uso e della perdita dei beni mobili dati in uso o affidati a sub-consegnatari, per omessa o carente vigilanza loro spettante.

4.        I dirigenti individuano gli agenti consegnatari dei beni mobili posti nella disponibilità delle strutture.

5.        La consegna si effettua con la iscrizione nel libro dell'inventario.

 

Articolo 48

Consegnatari

 

1.        Gli agenti consegnatari vigilano sull'uso dei beni mobili e immobili e, se prevista, sulla manutenzione, assicurandone l'efficienza.

2.        Gli agenti consegnatari, inoltre;

a)        curano, su disposizione del dirigente, la conservazione e la distribuzione agli uffici di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati;

b)        dispongono l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza, dandone immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza al Servizio preposto;

c)        rispondono del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro affidato;

d)        vigilano sui servizi e le forniture per assicurare l'esatta corrispondenza alle clausole contrattuali.

3.        E' fatto divieto agli agenti consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori di proprietà di terzi.

4.        I dirigenti delle singole strutture vigilano sull'operato degli agenti consegnatari.

 

Articolo 49

Inventari dei beni Mobili

 

1.        L'inventario del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di cui all'articolo 47, comma 1.

2.        I beni mobili sono registrati in inventari riferiti alle seguenti categorie;

a)        mobili, arredi e macchine d'ufficio d'uso corrente;

b)        apparecchiature di natura informatica;

e)        automezzi e altri mezzi di trasporto;

d)        titoli e valori;

e)        altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.

3.        Nell'inventario è riportata la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché, la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

4.        Nell'inventario viene indicato, per i singoli beni:

a)        la denominazione e la descrizione dei singoli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;

b)        il numero progressivo;

c)        il locale in cui sono collocati;

d)        la quantità ed il numero;

e)        la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di cui alla fattura di acquisto;

f)          il valore.

5.        Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto o di stima o di mercato se trattasi di beni acquisiti per altra causa.

6.        Ogni bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero attribuito nell'inventario.

7.        Gli impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione sono iscritti a cura del consegnatario nel “registro delle manutenzioni”.

8.        I beni immateriali, quali software, programmi, codici di calcolo, brevetti, licenze, marchi registrati ed altri assimilabili, sono annotati in appositi registri con le stesse modalità dei beni mobili.

9.        Sui volumi, pubblicazioni e riviste è apposto un numero progressivo di inventario ed indicata l'assegnazione, con esclusione dei volumi della biblioteca, che hanno una propria catalogazione.

10.    I registri inventariali sono chiusi al termine di ogni anno finanziario e i dati sono riportati nel registro generale che ne costituisce il riepilogo. Il registro generale è tenuto dalla struttura organizzativa del Consiglio regionale competente in materia di patrimonio.

 

Articolo 50

Rendiconto inventariale

 

1.        Entro il mese di febbraio di ogni anno, la struttura del Provveditorato trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariali, l'indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.

2.        L'aggiornamento degli inventari viene effettuato ogni volta che il dirigente preposto alla struttura di cui al comma 1 lo ritenga necessario e, comunque, ogni dieci anni.

 

CAPO II

STRUMENTI E PROCEDURE CONTRATTUALI

 

Articolo 51

Normativa applicabile

 

1.        Per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture che, in relazione all'oggetto ed agli importi, non rientrano nelle acquisizioni in economia di cui all'articolo 59, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”.

 

Articolo 52

Disposizioni generali

 

1.        La struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli adempimenti istruttori connessi alle procedure per l'acquisizione, l'alienazione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, nonché, agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori e delle opere. Il dirigente della struttura, o un suo delegato, è, a tal fine, responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2.        Ciascun dirigente, in base alle competenze a lui riservate, determina le caratteristiche tecniche del bene o Servizio da acquisire.

3.        L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgerei nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, quello di pubblicità con le modalità di cui alla vigente normativa.

4.        I contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi sono sottoscritti, per conto del Consiglio regionale, dal Provveditore.

5.        I lavori, le forniture ed i servizi non possono essere frazionati al fine di eludere le norme recate dal presente regolamento.

 

Articolo 53

Fasi delle procedure di affidamento

 

1.        Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, come previsto dal Codice dei contratti pubblici e dalle norme vigenti.

2.        Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice decreta o determina di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3.        La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla vigente normativa per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4.        Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

5.        Il Consiglio regionale, quale stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

 

Articolo 54

Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

 

1.        Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3 del Codice dei contratti pubblici.

 

Articolo 55

Procedure per l'individuazione degli offerenti

 

1.        Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, il Consiglio regionale, quale stazione appaltante, utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza pubblicazione del bando di gara, ovvero il dialogo competitivo.

2.        I contratti vengono aggiudicati mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

 

Articolo 56

Criteri per la scelta dell'offerta migliore

 

1.        Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.        La stazione appaltante sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

3.        La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

 

Articolo 57

Attestazione di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi

 

1.        Per tutti i lavori, le forniture ed i servizi previsti dal presente regolamento viene emessa attestazione di regolare esecuzione.

2.        L'attestazione di regolare esecuzione è redatta dal dirigente della struttura competente per materia o dal responsabile dell'esecuzione del contratto mediante apposizione del visto di regolarità sulla fattura o altro documento comprovante il diritto acquisito dal creditore.

 

Articolo 58

Fatturazione dei lavori e delle forniture e servizi

 

1.        Le fatture dei lavori, delle forniture e dei servizi, munite del visto di regolarità del dirigente della struttura competente per materia o del responsabile dell'esecuzione del contratto, unitamente al provvedimento di liquidazione, sono trasmesse al Servizio Bilancio e Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

 

Articolo 59

Affidamento di lavori e acquisizioni di servizi e forniture in economia

 

1.        Si può provvedere in economia all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.

2.        Ai sensi degli articoli 29 e 121 del Codice dei contratti pubblici, gli importi di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA.

 

Articolo 60

Modalità di esecuzione di lavori e di acquisizione di servizi e forniture in economia

 

1.        L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di servizi e forniture in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

a)       mediante amministrazione diretta;

b)       mediante procedura di cottimo fiduciario.

2.        Per ogni acquisizione in economia, il Consiglio regionale, quale stazione appaltante, opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 52.

3.        Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

4.        Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5.        I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6.        Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

 

Capo III

SERVIZI DI PROVVEDITORATO

 

Articolo 61

Il Provveditorato del Consiglio

 

1.        Il Provveditorato del Consiglio regionale è assoggettato alla normativa sull'ordinamento delle strutture operative del Consiglio regionale.

2.        Il Provveditorato del Consiglio regionale provvede all'acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici del Consiglio, alla manutenzione degli immobili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché, a tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dal presente Regolamento.

3.        In particolare, il Provveditorato provvede:

a)                 alla gestione delle spese di ufficio;

b)                 alle spese riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua, nonché alle spese per la pulizia locali ed a quelle condominiali dei locali assunti in locazione;

c)                 alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di locali ed impianti destinati ad uffici ed ai servizi del Consiglio regionale, compresi quelli assunti in locazione; all'acquisto, rinnovo, manutenzione e noleggio di mobili, suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;

d)                 all'assicurazione dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili del Consiglio regionale, nonché, dei beni e delle persone impiegati nell'espletamento di determinati servizi;

e)                 all'acquisto di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate, nonché, all'acquisto di riviste periodiche e giornali;

f) all'acquisto, manutenzione, noleggio e all'esercizio dei mezzi di trasporto;

g)                alla disciplina e controllo dei magazzini e depositi;

h)                 alla tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei consegnatari dei beni stessi;

i) alla formazione dei piani di approvvigionamento annuali;

j) all'acquisto dei biglietti di viaggio per i consiglieri regionali ed i dipendenti del Consiglio regionale;

k)                 all'espletamento di ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

4.        Il Provveditorato deve osservare il principio di economicità nell'attività di acquisto ed utilizzazione di beni e servizi. A tal fine, svolge indagini di mercato ed elabora parametri e criteri di riferimento, avvalendosi anche delle rilevazioni curate dall'ISTAT ai sensi dell'Articolo 44 punto 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 714 e successive modificazioni.

In particolare, deve avere cura che l'approvvigionamento dei beni e servizi sia fatto a prezzi di mercato e secondo criteri quantitativi e qualitativi, nonché tempi e modalità di consegna coerenti con la destinazione degli stessi e funzionali alle esigenze concrete delle strutture interessate, evitando sprechi (spese di magazzinaggio, rischi di obsolescenza, livello qualitativo superiore a quello necessario, consegna del bene in un luogo o in un momento diverso da quello di utilizzazione, ecc.) e pregiudizi alla funzionalità della strutture organizzative (livelli quali-quantitativi inadeguati, ritardi nella consegna, ecc.).

 

Articolo 62

Il Provveditore e l'Economo

 

1.        L'incarico di Provveditore è conferito dal Segretario Generale tra i dirigenti del Consiglio.

2.        Il Provveditore individua, con proprio atto di determinazione, all'interno della medesima struttura, un dipendente con qualifica non inferiore alla fascia D, al quale attribuire la funzione di economo.

 

Articolo 63

Spese provveditoriali di carattere continuativo

 

1.        Entro il 1° settembre di ogni anno le strutture organizzative trasmettono al Provveditorato del Consiglio regionale le richieste di cancelleria, carta, stampati e altro materiale di consumo, nonché, le richieste per la dotazione o il rinnovo di mobili ed arredamento, di macchine per ufficio ed attrezzature. Le richieste devono contenere l'analisi dei fabbisogni e le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui si propone l'acquisto.

2.        Sulla base delle richieste di cui al comma precedente, il Provveditore predispone i piani di approvvigionamento, corredati dei relativi capitolati d'oneri.

3.        I capitolati d'oneri devono contenere i seguenti elementi;

a)        oggetto della fornitura del servizio o del lavoro;

b)        caratteristiche tecnico-merceologiche;

c)        ammontare presunto della spesa;

d)        termine e luogo della consegna;

e)        modalità e luogo di collaudo e controllo dell'esecuzione delle forniture e dei lavori;

f)          penalità applicabili per i ritardi nelle consegne.

4.        I piani di approvvigionamento devono essere distinti per categorie merceologiche omogenee e devono indicare, sulla base della relazione annuale sui risultati di gestione di cui al successivo articolo 66, comma 8, i risparmi di spesa o il miglioramento dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente.

 

Articolo 64

Spese provveditoriali di carattere non continuativo

 

1.        Per i fabbisogni non aventi carattere di continuità e, comunque, per quelli non compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere motivate e trasmesse dal dirigente competente al Provveditore che dà loro esecuzione secondo le modalità previste dai successivi articoli.

2.        Qualora il Provveditore ritenga di non potere dare corso ad una richiesta motiva la sua decisione per iscritto.

 

Articolo 65

Spese minute di ufficio

 

1.        Sono spese minute di ufficio quelle concernenti:

a)        canoni di acqua, di illuminazione e gas;

b)        oneri di riscaldamento e spese condominiali non comprese nei canoni di affitto;

c)        canoni radiofonici e televisivi;

d)        canoni telefonici e spese di allacciamento;

e)        spese postali e telegrafiche;

f)          trasporti e facchinaggio;

g)        carte e valori bollati;

h)        spese contrattuali e di registro;

i)           tasse, imposte ed altri diritti erariali;

j)           premi di assicurazione;

k)        abbonamenti ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche.

2.        Tutte le altre spese di competenza del Provveditorato sono considerate spese minute di ufficio, ai fini contabili, qualora singolarmente non superino 1.500,00 euro.

3.        Alle spese minute di ufficio provvede, direttamente, e senza limiti di importo, l'Economo.

4.        L'elencazione di cui al comma 1 potrà essere modificata o integrata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

 

Articolo 66

Fondo provveditoriale e Cassa economale

 

1.        L'ammontare del fondo assegnato al Provveditore è determinato in misura pari ad una percentuale della spesa prevista in bilancio, stabilita annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

2.        Alle spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente inferiore a 3000 euro dà corso direttamente il Provveditorato sotto la propria responsabilità, a carico dell'apposito fondo.

3.        Nell'ambito del fondo di cui al comma precedente, il Provveditore assegna all'Economo un fondo cassa, determinato tenendo conto del fabbisogno desumibile dall'applicazione degli articoli 61 e 65.

4.        L'Economo provvede a versare il fondo cassa in apposito conto corrente a lui intestato nella qualità di Economo pro-tempore del Consiglio regionale, presso l'istituto bancario che espleta il Servizio di Tesoreria, trattenendo una liquidità pari al 10% del complessivo ammontare per fare fronte alle spese impreviste ed urgenti.

5.        Le spese che gravano sulla cassa economale e sul fondo provveditoriale sono da rendicontare almeno ogni semestre, e comunque, ad esaurimento dei fondi.

6.        Il Provveditore approva il rendiconto economale e lo trasmette, unitamente al proprio, in conformità all'articolo 71, al Servizio Bilancio e Ragioneria per le verifiche contabili di competenza.

7.        Il fondo provveditoriale e, la cassa economale non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.

8.        Il Provveditore deve redigere annualmente una relazione sui risultati di gestione concernente l'attività del provveditorato. La relazione deve contenere l'analisi delle voci più significative della spesa mediante l'utilizzazione di appropriati indici di spesa ragguagliati alle unità di servizi o di utilità rese alle varie strutture organizzative (unità di personale, unità immobiliari, ecc.) al fine di individuare, attraverso la valutazione comparativa dei costi, ingiustificati divari di spesa tra le varie strutture amministrative. La stessa relazione deve indicare le misure organizzative, procedurali, logistiche o metodologiche ritenute opportune per migliorare la gestione, evitando sprechi e abusi.

 

Articolo 67

Procedure contabili

 

1.        Le spese sono impegnate e liquidate, ai sensi del presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

a)        le spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente superiore a euro 3.000,00, l'impegno è disposto dal competente dirigente. L'ordinazione degli acquisti, dei lavori e delle forniture segue l'approvazione dell'atto di impegno. Le spese in questione sono liquidate, successivamente all'assunzione dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del dirigente competente;

b)        per le spese di cui al comma 2 del precedente articolo 66, l'impegno è assunto dal Provveditore mediante appositi buoni. Ciascun buono dovrà essere unito alla fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento. La liquidazione delle spese è effettuata previa attestazione di congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine del Provveditore. In questo caso la fase della liquidazione segue quella del pagamento effettuato sul fondo provveditoriale;

c)        le spese minute di ufficio di cui al precedente articolo 65, sono impegnate con l'atto del Provveditore. L'ordinazione delle spese è effettuata mediante apposito buono d'ordine, firmato dall'Economo e controfirmato dal Provveditore, che deve essere unito alla fattura al momento della richiesta di pagamento della stessa. L'ordinazione degli acquisti o forniture e il relativo pagamento sulla cassa economale hanno luogo prima dell'atto di impegno;

d)        le spese di rappresentanza di cui all'articolo 36 sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del Provveditore o dell'Economo, secondo i limiti di rispettiva competenza. Esse sono liquidate e pagate, dietro presentazione dei documenti giustificativi vistati dal Presidente con ordine di prelevamento sul fondo provveditoriale o sulla cassa economale.

2.        Ai fini della loro liquidazione, le fatture e le note di spesa debbono affluire al Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero con il riferimento allo stesso.

3.        Per ogni fattura ricevuta, il Provveditorato cura i seguenti adempimenti:

a)        controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

b)        accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

c)        verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

d)        dà l'avvio all'iter di liquidazione delle fatture, dopo aver regolato con le ditte fornitrici eventuali contestazioni.

4.        Il pagamento delle fatture può avvenire:

a)        in contanti con prelevamento sulla cassa economale;

b)        con assegni bancari speciali firmati dall'Economo o dal Provveditore;

c)        con bonifici bancari.

 

Articolo 68

Spese urgenti

 

1.        Per le spese non previste dall'articolo 61, comma 3, che hanno carattere di eccezionale urgenza e che non superano l'importo di 1.500 euro, l'anticipazione è effettuata sulla cassa economale da parte dell'Economo.

2.        L'atto di impegno in tale ipotesi è assunto dal dirigente che ne propone la spesa o dal dirigente preposto ad una struttura organizzativa di livello apicale, nei limiti della rispettiva assegnazione. Lo stesso dirigente autorizza il trasferimento dell'importo sulla cassa economale.

 

Articolo 69

Gestione dei magazzini economali

 

1.        Il Provveditore è responsabile dei magazzini economali e della conservazione della merce esistente in magazzino.

2.        La gestione dei magazzini economali viene effettuata attraverso un apposito schedario a cura del Provveditorato che permetta di rilevare:

a)        la consistenza del magazzino;

b)        le successive movimentazioni;

c)        l'indicazione del fornitore;

d)        il centro utilizzatore del cespite;

e)        le rimanenze risultanti da ciascuna operazione.

3.        Entro il mese di febbraio di ogni anno il Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria un prospetto dal quale risulti la consistenza iniziale di magazzino, le variazioni avvenute durante l'anno nella consistenza dei beni è la situazione finale.

 

Articolo 70

Movimenti di magazzino

 

1.        Qualsiasi prelevamento dal magazzino deve essere autorizzato, previa presentazione di regolare richiesta e deve essere annotato sullo schedario del magazzino medesimo.

2.        La perdita o il deterioramento della merce assegnata in carico deve essere segnalata dal responsabile della struttura che ha subito l'evento al Provveditore, il quale deve provvedere alla annotazione sullo schedario ed alla variazione delle scritture inventariali.

 

Articolo 71

Rendiconti

 

1.        Il Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio rendiconti semestrali sulla gestione del fondo provveditoriale e della cassa economale.

2.        Il Servizio Bilancio e Ragioneria, verificata la regolarità dei rendiconti, li trasmette all'Ufficio di Presidenza che può deliberare, ove vi sia necessità, la reintegrazione dei fondi.

3.        In caso di irregolarità, il Servizio Bilancio e Ragioneria informa il competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale e l'Ufficio di Presidenza.

 

TITOLO IV

CONTROLLI E RESPONSABILITA’

 

Capo I

CONTROLLI

 

Articolo 72

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

 

1.        Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Servizio Bilancio e Ragioneria in conformità alle norme del presente regolamento.

2.        L'Ufficio di Presidenza può istituire, con propria deliberazione, controlli di legittimità su attività o su atti, ferma restando l'efficacia di questi ultimi.

3.        Il riscontro di vizi di legittimità comporta l'annullamento degli atti da parte dell'Ufficio di Presidenza, salvo che vi ostino ragioni di pubblico interesse.

 

Articolo 73

Controllo sul Provveditorato

 

1.        Il Servizio Bilancio e Ragioneria deve eseguire, oltre i controlli contabili previsti dal presente regolamento, le verifiche sulle registrazioni di competenza del Provveditorato e deve effettuare, con riferimento al disposto di cui all'articolo 69, ultimo comma, le verifiche dei magazzino economale al fine di accertare la reale consistenza dello stesso.

2.        Di ogni controllo viene redatto un verbale in triplice esemplare di cui uno è conservato dal Provveditore, uno dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e il terzo dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale.

3.        Il Provveditore è responsabile personalmente della gestione dei fondi a lui assegnati.

 

Articolo 74

Controllo sulla cassa economale

 

1.        La cassa economale è soggetta, oltre al riscontro di cui all'articolo 71, a verifiche ordinarie, eseguite al massimo ogni semestre, e straordinarie, disposte ogni volta che siano ritenute opportune dal competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale o dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.

2.        La verifica eseguita dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, o da un suo delegato, deve risultare da un verbale redatto in triplice copia, da inviare al Provveditore, al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e al competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale.

3.        Il Provveditore è comunque tenuto al controllo sui rendiconti economali di cui agli articoli 66 e 71.

4.        Di eventuali ammanchi di cassa sono solidamente responsabili il Provveditore e l'Economo.

 

Articolo 75

Controllo ispettivo

 

1.        L'ufficio di Presidenza può disporre controlli ispettivi, affidandone l'esecuzione al Servizio Bilancio e Ragioneria o a un dirigente in possesso dei requisiti richiesti.

 

Articolo 76

"Commissione speciale di vigilanza"

 

1.        "La Commissione speciale di vigilanza" vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.

2.        Redige una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione.

3.        "La Commissione speciale di vigilanza" si riunisce almeno una volta ogni trimestre per esercitare il controllo sugli atti dispositivi di spese e per prendere conoscenza dei risultati di gestione.

 

Articolo 77

Controllo strategico

 

1.        Il Nucleo di valutazione, istituito dall'articolo 3 della l.r. 13 maggio 1996, n. 8, verifica la congruenza tra le finalità del Consiglio regionale, previste dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno, gli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con la relazione previsionale e programmatica, le scelte operative decise dai dirigenti e le risorse umane, materiali e finanziarie assegnate alle strutture organizzative.

2.        Il Nucleo opera nell'Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, e risponde esclusivamente agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno annualmente, una relazione, se del caso, riservata, contenente l'individuazione dei punti critici dell'attività di gestione, l'indicazione delle cause del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi e dei risultati negativi della gestione, nonché, le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.

3.        Può supportare, se richiesto, l'Ufficio di Presidenza per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente allo stesso Ufficio per il conseguimento degli obiettivi da esso assegnati.

 

Articolo 78

Normativa applicabile

 

1.        Per quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione in materia di controlli interni il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285.

 

Capo II

RESPONSABILITA’

 

Articolo 79

Responsabilità dei dirigenti

 

1.        I dirigenti sono responsabili in via esclusiva del risultato dell'attività svolta dalle strutture organizzative alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.

 

Articolo 80

Responsabilità del dirigente preposto al Servizio Bilancio e Ragioneria

 

1.        Il responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria risponde in proprio quando:

a)        violi le disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla regolarità della documentazione, alla verifica della giusta imputazione della spesa e all'accertamento della disponibilità degli stanziamenti;

b)        abbia dato luogo al pagamento delle spese in difformità con il provvedimento che ha disposto l'impegno o con le norme del presente regolamento.

2.        E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

 

Articolo 81

Responsabilità del Provveditore

 

1.        Fatta salva l'applicabilità dell'articolo 79, il Provveditore è personalmente e patrimonialmente responsabile quando violi le norme del presente regolamento sulla gestione del fondo, della cassa e del magazzino economale.

2.        E' esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.

 

Articolo 82

Responsabilità del Tesoriere

 

1.        La responsabilità del Tesoriere del Consiglio è regolata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nella convenzione per l'affidamento del Servizio di cui al precedente articolo 37.

 

Articolo 83

Responsabilità in materia di maneggio di denaro

 

1.        Chiunque si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Consiglio, ne risponde a norma dei successivi articoli 84 e 85.

 

Articolo 84

Responsabilità per danni

 

1.        I componenti dell'Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Consiglio rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti al bilancio ed al patrimonio dello stesso da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per gli amministratori dello Stato e della Regione.

2.        Sono esenti da responsabilità i collaboratori del Consiglio che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, ferma restando la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

 

Articolo 85

Obbligo di denuncia

 

1.        I componenti l'Ufficio di Presidenza ed i responsabili degli uffici del Consiglio che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono farne denuncia, salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, al Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

Articolo 86

Norme di rinvio

 

1.        Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica, se compatibile, la vigente legislazione regionale in materia di contabilità.

 

Articolo 87

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento interno di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 400 del 18.01.2000 ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.