REGOLAMENTO INTERNO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1 - Oggetto del regolamento
Articolo
2 - Autonomia del Consiglio regionale
Articolo
3 - Ripartizione di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione
Articolo
4 - Esercizio finanziario
TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA
Capo I - BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE
Articolo
5 - Bilancio preventivo e conto consuntivo
Articolo
6 - Formazione del bilancio preventivo annuale
Articolo
7 - Ordinamento del bilancio preventivo
Articolo
8 - Stanziamenti di competenza
Articolo
9 - Stanziamenti di cassa
Articolo
10 - Equilibrio del bilancio di competenza
Articolo
11 - Equilibrio del bilancio di cassa
Articolo
12 - Unità, universalità e integrità del bilancio
Articolo
13 - Classificazione delle entrate e delle spese
Articolo
14 - Fondi di riserva
Articolo
16 - Esercizio provvisorio
Articolo
17 - Assestamento del bilancio
Articolo
18 - Variazioni di bilancio
Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE
Articolo
19 - Provvista dei fondi per il funzionamento del Consiglio
Articolo
20 - Procedura di acquisizione delle entrate
Articolo
21 - Accertamento delle entrate
Articolo
22 - Riscossione e versamento delle entrate
Articolo
23 - Contenuto delle reversali d'incasso
Capo III - GESTIONE DELLE SPESE
Articolo
24 - Procedura di erogazione delle spese
Articolo
25 - Prenotazione dell'impegno
Articolo
26 - Impegno di spesa
Articolo
27 - Liquidazione della spesa
Articolo
28 - Cessioni di crediti
Articolo
29 - Ordinazione e mandati di pagamento
Articolo
30 - Contenuto del mandato di pagamento
Articolo
31 - Archiviazione dei mandati di pagamento
Articolo
33 - Pagamento di spese fisse
Articolo
34 - Compiti del Servizio Bilancio e Ragioneria
Articolo
35 - Tenuta delle scritture contabili
Articolo
36 - Spese di rappresentanza
Capo
IV - SERVIZIO DI TESORERIA
Articolo
37 - Affidamento del Servizio di Tesoreria
Articolo
38 - Obblighi del Tesoriere
Articolo
39 - Vigilanza sul Servizio di Tesoreria
Articolo
40 - Norme applicabili
Articolo
41 - Risultanze della gestione
Articolo
42 - Conto finanziario
Articolo
43 - Conto patrimoniale
Articolo
44 - Presentazione e approvazione del conto consuntivo
TITOLO III - GESTIONE PATRIMONIALE E ATTIVITA’ CONTRATTUALE
Articolo
45 - Inventari dei beni patrimoniali
Articolo
46 - Inventario dei beni immobili
Articolo
49 - Inventari dei beni mobili
Articolo
50 - Rendiconto inventariale
CAPO II - STRUMENTI E PROCEDURE CONTRATTUALI
Articolo
51 - Normativa applicabile
Articolo
52 - Disposizioni generali
Articolo
53 - Fasi delle procedure di affidamento
Articolo
54 - Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Articolo
55 - Procedure per l'individuazione degli offerenti
Articolo
56 - Criteri per la scelta dell'offerta migliore
Articolo
57 - Attestazione di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei
servizi
Articolo
58 - Fatturazione dei lavori e delle forniture e servizi
Articolo
59 - Affidamento di lavori e acquisizioni di servizi e forniture in economia
Articolo
60 - Modalità di esecuzione di lavori e di acquisizione di servizi e forniture
in economia
Capo III - SERVIZI DI
PROVVEDITORATO
Articolo
61 - Il Provveditorato del Consiglio
Articolo
62 - Il Provveditore e l'Economo
Articolo
63 - Spese provveditoriali di carattere continuativo
Articolo
64 - Spese provveditoriali di carattere non
continuativo
Articolo
65 - Spese minute di ufficio
Articolo
66 - Fondo provveditoriale e Cassa economale
Articolo
67 - Procedure contabili
Articolo
69 - Gestione dei magazzini economali
Articolo
70 - Movimenti di magazzino
TITOLO IV - CONTROLLI E RESPONSABILITA’
Articolo
72 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Articolo
73 - Controllo sul Provveditorato
Articolo
74 - Controllo sulla cassa economale
Articolo
75 - Controllo ispettivo
Articolo 76 - "Commissione speciale di vigilanza"
Articolo
77 - Controllo strategico
Articolo
78 - Normativa applicabile
Articolo
79 - Responsabilità dei dirigenti
Articolo
80 - Responsabilità del dirigente preposto al Servizio Bilancio e Ragioneria
Articolo
81 - Responsabilità del Provveditore
Articolo
82 - Responsabilità del Tesoriere
Articolo
83 - Responsabilità in materia di maneggio di denaro
Articolo
84 - Responsabilità per danni
Articolo
85 - Obbligo di denuncia
Articolo 87 -
Entrata in vigore
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto
del regolamento
1.
Il
presente regolamento definisce principi e procedure per la gestione ed il
controllo delle risorse finanziarie di spettanza del Consiglio regionale.
Autonomia
del Consiglio regionale
1.
Il
Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, organizzativa e contabile,
da esercitarsi nelle forme e nei limiti dello Statuto della Regione e del
Regolamento interno del Consiglio.
Ripartizione
di competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione
1.
In conformità
ai principi desumibili dalla normativa nazionale e dalla disciplina regionale,
agli organi elettivi spettano i poteri di indirizzo e di controllo, mentre ai
dirigenti i poteri di gestione.
2.
Nell'ambito
dei poteri ad esso attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento interno,
l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base delle proposte dei responsabili delle
strutture organizzative di livello dirigenziale apicale del Consiglio:
a)
definisce
gli obiettivi, determina i programmi, indica le priorità ed emana le
conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione;
b)
assegna
ai dirigenti con funzioni dirigenziali apicali quota parte del bilancio del
Consiglio, commisurata al fabbisogno necessario per lo svolgimento dei
programmi e delle attività di competenza;
c)
verifica
la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e
finanziaria agli obiettivi ed alle direttive, avvalendosi del Nucleo di
Valutazione, previsto dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1996, n. 8;
3.
Ai dirigenti
compete la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione
di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e materiali e
di controllo.
4.
I
dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione ai sensi dell'articolo
79.
Articolo 4
Esercizio
finanziario
1.
L'esercizio
finanziario ha la durata dell'anno solare.
GESTIONE FINANZIARIA
BILANCIO
PREVENTIVO ANNUALE
Bilancio
preventivo e conto consuntivo
1.
Per
l'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dispone, nell'ambito dello
stanziamento previsto dal bilancio della Regione, di un proprio bilancio
autonomo che amministra attraverso l'Ufficio di Presidenza. Alla fine
dell'esercizio, il Consiglio approva il conto consuntivo contenente i risultati
della gestione.
Formazione
del bilancio preventivo annuale
1.
Entro
il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti apicali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, elaborano e trasmettono al Segretario Generale e al Servizio
Bilancio e Ragioneria una relazione in cui sono proposte le iniziative di spesa
previste per l'anno di riferimento del bilancio e stimati i relativi fabbisogni
finanziari.
2.
Entro
il 31 luglio l'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte di cui
al comma 1, delibera il progetto di bilancio preventivo interno del Consiglio e
la relazione previsionale e programmatica di cui al comma 5 relativi
all'esercizio successivo.
3.
Sulla
base della deliberazione di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza
chiede alla Giunta che sia iscritta nel progetto di bilancio della Regione la
somma complessiva necessaria per il funzionamento del Consiglio.
4.
Entro
il 30 settembre l'Ufficio di Presidenza, presenta il progetto di bilancio
preventivo corredato della relazione previsionale e programmatica, del parere
della Conferenza dei Capigruppo e della relazione "della Commissione speciale
di vigilanza" al Consiglio che lo approva entro il 30 novembre e,
comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.
5.
La
relazione previsionale e programmatica indica gli obiettivi e i programmi
assegnati alle varie strutture organizzative di livello dirigenziale apicale, esplicitando
le correlazioni tra detti obiettivi e programmi e i criteri adottati per la
formulazione delle previsioni. La relazione previsionale e programmatica
contiene, inoltre, indicazioni dei fabbisogni di beni e servizi e di eventuali
assunzioni di personale, nonché gli indicatori di efficacia, economicità ed
efficienza da utilizzare per la valutazione dei risultati.
Ordinamento
del bilancio preventivo
1.
Il
bilancio annuale è composto:
-
dallo
stato di previsione delle entrate;
-
dallo
stato di previsione delle spese;
-
dal
quadro riassuntivo.
2.
Le
previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in
termini di cassa.
3.
Il
bilancio indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:
a)
l'ammontare
presunto dei residui attivi o dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b)
l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza
l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c)
l'ammontare
delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il
pagamento nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra
riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
4.
Tra le
entrate o le spese di cui alla lettera b) del precedente comma è iscritto
l'eventuale saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente.
Tra le entrate di cui alla lettera c) è iscritto, altresì, l'ammontare presunto
della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
5.
Formano
oggetto di approvazione del Consiglio solo le previsioni di cui alle lettere b)
e c) del precedente comma 3.
6.
I fondi
sono ripartiti in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui
al comma 3, lettere b) e c), le norme di riferimento e l'eventuale carattere
obbligatorio delle spese.
7.
Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) costituiscono limite per le
autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
Stanziamenti
di competenza
1.
Gli
stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura
necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base
alle leggi vigenti e ai programmi decisi dall'Ufficio di Presidenza e indicati
nella relazione previsionale e programmatica, si prevede che daranno luogo, nel
corso dell'esercizio di competenza cui si riferisce il bilancio, a impegni di
spesa a carico dello stesso esercizio.
Stanziamenti
di cassa
1.
Gli
stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura
necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dovere effettuare nell'esercizio
cui si riferisce il bilancio, in conseguenza degli impegni già assunti negli
esercizi precedenti e dei nuovi impegni assunti nell'esercizio in corso.
Equilibrio
del bilancio di competenza
1.
Il
totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza
deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso del medesimo esercizio.
Equilibrio
del bilancio di cassa
1.
Il
totale delle autorizzazioni di cassa non può essere superiore al totale delle
entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza
iniziale di cassa.
Unità,
universalità e integrità del bilancio
1.
E’
vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvi i casi consentiti dalla
legge.
2.
E’
vietata, inoltre, l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali,
salvo i proventi riscossi per conto di enti e destinati ad uno scopo
determinato.
3.
Tutte
le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna riduzione
delle spese di riscossione o altre spese connesse alle entrate. Parimenti,
tutte le spese devono essere iscritte in bilancio al lordo, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate.
4.
I conti
delle gestioni autonome previste dalla legge costituiscono allegati al bilancio
del Consiglio.
Classificazione
delle entrate e delle spese
1.
Le
entrate del Consiglio sono ripartite in:
Titolo I - Fondi provenienti dal
bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio;
Titolo II - Entrate compensative e
varie;
Titolo III - Partite di giro.
2.
Le
spese del Consiglio sono così ripartite:
Titolo
I - Spese correnti, suddiviso nei seguenti capitoli:
a)
spese per
indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio
regionale, distinte in separati articoli;
b)
"spese
istituzionali del Consiglio regionale";
c)
spese
per il funzionamento dei Gruppi consiliari;
d)
spese per
il trattamento del personale addetto al Consiglio regionale, distinte in spese
per il trattamento fisso e spese per il trattamento accessorio. In appositi
articoli sono iscritte le spese concernenti le strutture speciali,
distintamente per il trattamento fisso ed il trattamento accessorio;
e)
spese
postali, telefoniche, telematiche, di cancelleria, di resocontazione,
di stampa, di documentazione e biblioteca e in genere di economato, spese di
attrezzatura e di arredamento;
f)
compensi,
onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati a favore del
Consiglio regionale, convegni, seminari, patrocinio, indagini conoscitive,
studi e ricerche;
Titolo
II - Spese compensative e varie;
Titolo
III - Partite di giro.
3.
In
appositi capitoli di spesa sono iscritti il fondo di riserva per le spese
obbligatorie ed il fondo di riserva per le spese impreviste.
4.
A tali
previsioni di spesa corrispondono, in entrata, gli importi messi a disposizione
del Consiglio dal bilancio regionale, nonché, le eventuali entrate proprie.
5.
Ciascun
capitolo è suddiviso in articoli secondo criteri analitici e funzionali. Gli
articoli sono numerati progressivamente nell'ambito di ciascun capitolo e sono
disaggregati in sub-articoli assumendo una numerazione progressiva generale.
Articolo
14
Fondi
di riserva
1.
Il
fondo di riserva per le spese obbligatorie ha la funzione di integrare le
dotazioni dei capitoli concernenti spese aventi natura obbligatoria in base
alla legislazione vigente, che si rivelino insufficienti.
2.
Sono
considerate spese obbligatorie quelle indicate nelle lettere a), c), d), e), f)
del comma 2 dell'articolo 13, nonché, quelle relative ai residui passivi
eliminati dalle scritture per perenzione amministrativa e reclamati dai
creditori.
3.
Il
fondo di riserva per le spese impreviste ha la funzione di far fronte a spese
aventi carattere di imprescindibilità ed improrogabilità per le quali non
esistano in bilancio le necessarie dotazioni finanziarie, anche se dovute alla
mancata previsione degli appositi articoli e subarticoli,
per cui se ne rende necessaria l'introduzione nel bilancio.
Fondi
diversi
1.
E'
istituito il Fondo accantonamento T.F.R. dipendenti e
giornalisti del Consiglio regionale, come previsto dalla normativa vigente in
materia di personale dipendente.
2.
E' istituito,
inoltre, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, un apposito fondo al
fine di dare attuazione alla l.r. 7 gennaio 2003, n.1.
Esercizio
provvisorio
1.
Quando
l'approvazione del bilancio preventivo del Consiglio non intervenga prima
dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio regionale può
autorizzare la gestione provvisoria del bilancio, con le stesse forme, la
stessa durata e gli stessi effetti previsti per il bilancio della Regione.
2.
Ove il
bilancio della Regione non venga approvato nei termini di legge, trova
applicazione l'articolo 133, comma 2, del Regolamento interno.
Assestamento
del bilancio
1.
Intervenuta
l'approvazione del conto consuntivo di cui all'articolo 44, il Consiglio, con le
procedure previste dal precedente articolo 6, provvede:
a)
alla
determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare dei residui
attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
b)
alla
determinazione definitiva ed all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di
cassa presunta risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
c)
alla
determinazione definitiva del saldo finanziario positivo o negativo presunto
risultante dalla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
2.
Il
Consiglio regionale può disporre l'utilizzo dell'eventuale avanzo di
amministrazione risultante alla chiusura dell'esercizio precedente per le
finalità previste dalla l.r. 7 gennaio 2003 n.1 e ss.mm.ii..
Variazioni
di bilancio
1.
Le
variazioni di bilancio che comportano aumenti o diminuzioni del fabbisogno
totale delle spese di funzionamento del Consiglio regionale, sono determinate con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ed approvate dal Consiglio regionale.
2.
L'Ufficio
di Presidenza è autorizzato ad apportare le variazioni ai capitoli scaturenti
da norme di legge regionale o statale ed a richiedere le integrazioni
necessarie alla Giunta regionale.
3.
Agli
storni da un articolo all'altro dello stesso capitolo provvede l'Ufficio di
Presidenza con propria deliberazione.
4.
Ai
movimenti finanziari all'interno di uno stesso articolo, da un sub-articolo
all'altro, provvede il Segretario Generale con propria determinazione.
5.
Ai fini
delle variazioni al bilancio del Consiglio, i dirigenti assegnatari delle
risorse finanziarie segnalano periodicamente al Servizio Bilancio e Ragioneria gli
ulteriori fabbisogni e le economie realizzatesi nel corso dell'attuazione dei
programmi assegnati.
6.
L'Ufficio
di Presidenza provvede, inoltre, ad effettuare le variazioni compensative
mediante prelevamento dai fondi di riserva e contestuale incremento degli
stanziamenti dei pertinenti capitoli.
GESTIONE
DELLE ENTRATE
Provvista
dei fondi per il funzionamento del Consiglio
1.
Intervenuta
l'approvazione del bilancio della Regione, la Giunta dispone, in conformità
all'articolo 133 del Regolamento interno del Consiglio, il versamento della
somma iscritta in bilancio per il funzionamento del Consiglio.
Procedura
di acquisizione delle entrate
1.
L'acquisizione
delle entrate di pertinenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi:
a)
accertamento;
b)
riscossione;
c)
versamento.
Accertamento
delle entrate
1.
Le
entrate sono accertate quando, sulla base di idonea documentazione, viene
appurata la ragione del credito, la sussistenza del titolo giuridico,
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché, fissata la
relativa scadenza.
2.
L'accertamento
di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili, con imputazione
al competente capitolo di bilancio.
3.
Quando
trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è
necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione di
accettazione dell'Ufficio di Presidenza.
4.
A tal fine
la relativa documentazione è trasmessa al responsabile del Servizio Bilancio e
Ragioneria.
5.
Le
entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono
compresi tra le attività del conto patrimoniale.
Riscossione
e versamento delle entrate
1.
Le
entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo
articolo 37 gestisce il Servizio di Tesoreria, con ordini di incasso disposti
mediante reversali firmate dal dirigente responsabile del Servizio Bilancio e
Ragioneria.
2.
Le
entrate introitate tramite il Servizio dei conti correnti postali devono
affluire all'istituto di credito di cui al comma 1 non oltre il terzo giorno
dalla loro riscossione.
3.
Il
Tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore del
Consiglio senza la preventiva emissione di reversali d'incasso, salvo a
richiedere subito la regolarizzazione contabile.
Contenuto
delle reversali d'incasso
1.
Le reversali
d'incasso, emesse in triplice esemplare, numerate in ordine progressivo e
munite del codice informatico del capitolo, devono essere firmate dal dirigente
del Servizio Bilancio e Ragioneria e contenere le seguenti indicazioni:
a)
l'esercizio
cui si riferisce l'entrata;
b)
il
numero progressivo;
c)
il
capitolo e l'articolo cui si riferisce l'entrata;
d)
il
nome e il cognome o la ragione sociale del debitore;
e)
la
causale del versamento;
f)
l'importo
in lettere ed in cifre;
g)
il
luogo e la data di emissione.
2.
Le
reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso
sono tenute distinte da quelle relative ai residui.
GESTIONE
DELLE SPESE
Procedura
di erogazione delle spese
1.
L'erogazione
delle spese di competenza del Consiglio avviene attraverso le seguenti fasi che
possono essere in tutto o in parte simultanee:
a)
la
prenotazione dell'impegno;
b)
l'impegno;
c)
la
liquidazione;
d)
l'ordinazione;
e)
il
pagamento.
Prenotazione
dell'impegno
1.
I
dirigenti delle strutture possono procedere alla prenotazione di impegni
mediante propri provvedimenti, contenenti data, firma, numero progressivo,
denominazione della struttura, ammontare presunto della spesa, indicazione del
capitolo e dell'articolo. Detti provvedimenti devono essere vistati dai
dirigenti con funzioni dirigenziali di livello apicale.
2.
I
provvedimenti di cui al comma precedente devono essere trasmessi al
responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, che può formulare osservazioni
in ordine all'esatta imputazione della spesa ed alla disponibilità dei fondi.
In mancanza di osservazioni, la prenotazione si intende regolare.
3.
Di ogni
prenotazione è responsabile il dirigente della struttura che l'ha disposta.
Impegno
di spesa
1.
L'impegno
di spesa è regolarmente assunto quando, sulla base di idonea documentazione,
viene accertata la ragione del debito, la sussistenza del titolo giuridico,
individuato il creditore, quantificata la somma da pagare e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio.
2.
Gli
impegni competono esclusivamente ai dirigenti delle strutture amministrative
che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, impegnano le spese attraverso
proprie determinazioni, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso,
che devono essere preventivamente vistate dai dirigenti con funzioni
dirigenziali di livello apicale.
I dirigenti delle strutture
amministrative in relazione ai propri atti di impegno devono assicurare che:
a)
la documentazione
indicata e allegata nell'atto amministrativo sia completa e regolare;
b)
la
spesa sia correttamente imputata ai capitoli di bilancio pertinenti.
3.
Si
intendono impegnate a carico dei relativi capitoli, dopo l'approvazione del
bilancio di previsione e senza la necessità di adottare ulteriori atti, le
spese dovute per:
a)
trattamento
economico dei membri dell'Assemblea legislativa e dei soggetti loro assimilati
per legge e relativi oneri accessori;
b)
trattamento
economico dei consiglieri regionali cessati dalla carica e relativi oneri
accessori;
c)
trattamento
economico dei dipendenti, relativi oneri accessori ed altre spese di natura
assimilabile;
d)
utenze,
imposte e tasse, bolli di quietanza, commissioni bancarie;
e)
funzionamento
dei Gruppi consiliari.
4.
L'atto di
impegno, corredato della documentazione giustificativa, deve essere trasmesso
al Servizio Bilancio e Ragioneria che, verificatane la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, vi appone il visto e ne dispone la registrazione
nelle scritture contabili.
5.
In caso
di errata imputazione della spesa o di indisponibilità di fondi o di
irregolarità dell'atto riguardo alle leggi contabili e fiscali, il Servizio
Bilancio e Ragioneria restituisce non vistato l'atto di impegno al dirigente competente
comunicando le correzioni e/o integrazioni che si rendono necessarie per la
riproposizione del provvedimento.
6.
Ogni
variazione del provvedimento in corso d'anno, da cui è conseguita una
prenotazione contabile o un impegno definitivo di spesa, deve essere
tempestivamente comunicata al Servizio Bilancio e Ragioneria per gli opportuni
interventi concernenti il relativo impegno.
Liquidazione
della spesa
1.
La
liquidazione consiste nella determinazione dell'identità del creditore e
dell'ammontare esatto del debito scaduto, sulla base di documentazione idonea e
dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.
2.
La
liquidazione compete al dirigente che ha disposto l'impegno della spesa, previo
accertamento, anche sulla scorta della valutazione di organi tecnici, della
regolarità della prestazione e rispondenza della stessa a requisiti
quantitativi e qualitativi, nonché, ai termini ed alle condizioni pattuiti. Gli
esiti degli accertamenti eseguiti, nonché, gli estremi dell'annotazione sul
registro degli inventari, nei casi previsti, dovranno essere riportati ed
attestati con apposita sottoscrizione del dirigente sul documento di spesa.
3.
L'atto
di liquidazione, corredato dei documenti giustificativi e dell'attestazione di
cui al comma precedente, deve essere trasmesso al Servizio Bilancio e
Ragioneria che nel caso di riscontro di anomalie contabili lo restituisce
all'ufficio emittente.
Cessioni
di crediti
1.
Le
cessioni di credito scaturenti da contratti in corso di esecuzione e riguardanti
forniture, servizi, ovvero da contratti di durata, devono risultare da atto
pubblico o scrittura privata autenticata ed hanno effetto nei confronti del
Consiglio regionale qualora siano notificate al Servizio Bilancio e Ragioneria
prima della liquidazione della relativa spesa.
2.
Alle
cessioni di crediti da corrispettivi di appalto e di concorso di progettazione
si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
Ordinazione
e mandati di pagamento
1.
La fase
dell'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di
provvedere al pagamento delle spese entro i limiti dell'impegno, previa
verifica della regolarità dello stesso e dell'atto di liquidazione, nonché,
della sua corretta compilazione.
L'ordinazione è disposta mediante
l'emissione, in triplice esemplare, di mandati di pagamento, individuali o
collettivi, distintamente in conto competenza o in conto residui.
2.
Prima
dell'approvazione del conto consuntivo, possono essere emessi ordinativi di pagamento
in conto residui, purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme
che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui
passivi ai fini della predisposizione del conto consuntivo stesso.
Contenuto
del mandato di pagamento
1.
I
mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del codice
informatico del capitolo, sono tratti sull'istituto di credito incaricato del
servizio di Tesoreria e firmati dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria.
2.
I
mandati di pagamento, sia individuali che collettivi, devono contenere i
seguenti elementi;
a)
l'esercizio
finanziario di riferimento;
b)
il
luogo, la data di emissione ed il numero progressivo;
c)
il
capitolo, l'articolo e sub-articolo cui va imputata la spesa, nonché, la
situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;
d)
il nome
e il cognome o la ragione sociale del creditore ed il codice fiscale o la
partita IVA;
e)
gli
estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con l'indicazione
dell'esercizio di provenienza;
f)
la
causale del pagamento e gli estremi dell'atto di liquidazione;
g)
l'ammontare
della somma dovuta in lettere ed in cifre;
h)
la
Tesoreria ed il luogo in cui va fatto il pagamento;
i)
l'importo
di eventuali reversali collegate al mandato. L'importo delle ritenute
evidenziate nei mandati di pagamento è riscosso sulla base di apposite
reversali.
3.
Con lo
stesso mandato non possono disporsi pagamenti imputabili a capitoli differenti
o a diversi articoli di bilancio.
4.
I
mandati non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal
Tesoriere per l'eventuale pagamento in conto residui.
5.
E'
vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali
ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consiglio.
Archiviazione
dei mandati di pagamento
1.
Il
Tesoriere rimette mensilmente i mandati estinti al Servizio Bilancio e
Ragioneria che, ricevuta copia degli stessi, vi allega gli atti di impegno, di
liquidazione e ogni altro documento giustificativo della spesa e ne cura la
conservazione per la compilazione del conto consuntivo e l'espletamento dei
controlli.
2.
L'Ufficio
di Presidenza può autorizzare l'archiviazione dei documenti con l'utilizzo
delle apparecchiature informatiche secondo le norme vigenti in materia.
Residui
passivi
1.
Sono
residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine
dell'esercizio.
2.
I
residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto ai sensi del Capo V.
3.
I
dirigenti competenti attestano i residui passivi da conservare, verificando la
sussistenza e l'importo del relativo debito.
Pagamento
di spese fisse
1.
Il dirigente
del Servizio Bilancio e Ragioneria, su richiesta del dirigente della struttura
competente per materia, può emettere nei confronti del Tesoriere del Consiglio
regionale:
a)
ruoli
di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali
risultano determinati sia l'ammontare che la scadenza, compresi i pagamenti i
cui impegni di spesa sono stati assunti ai sensi dell'articolo 26 comma 3
lettere a), b) e c);
b)
sospesi
di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a
spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono
essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie.
2.
I pagamenti di cui al comma 1, lettera b) una volta eseguiti
dal Tesoriere, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture competenti
al fine dell'emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura.
Compiti
del Servizio Bilancio e Ragioneria
1.
Spettano
al Servizio Bilancio e Ragioneria i seguenti compiti:
a)
tenuta
delle scritture contabili;
b)
predisposizione,
d'intesa con i dirigenti preposti alle strutture organizzative di livello
apicale, del bilancio preventivo, dei relativi provvedimenti di variazione e
del conto consuntivo;
c)
registrazione
degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, previa verifica della
loro regolarità contabile;
d)
emissione
dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso;
e)
segnalazione
di eventuali deficit di bilancio;
f)
predisposizione,
su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, di rapporti periodici sull'andamento della
gestione;
g)
trasmissione
alla Tesoreria della copia del bilancio preventivo e successive variazioni;
h)
compilazione
del verbale di chiusura della contabilità entro il 28 febbraio;
i)
svolgimento di ogni altra mansione prevista da
leggi e regolamenti.
Tenuta
delle scritture contabili
1.
Presso
il Servizio Bilancio e Ragioneria sono tenute le seguenti scritture contabili:
a)
un
"giornale" delle entrate, contenente la previsione iniziale e le
variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da
riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;
b)
un
"giornale" delle uscite, contenente lo stanziamento iniziale e le
variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da
pagare per ciascun capitolo di spesa;
c)
un elenco
dei residui contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la
consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate,
le somme rimaste da riscuotere o da pagare, da trasmettere al Tesoriere
preventivamente all'apertura dell'esercizio finanziario successivo;
d)
il
giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
2.
Nei
registri e nei documenti contabili non sono consentiti spazi in bianco,
abrasioni, cancellazioni o lacerazioni, nonché interlinee e annotazioni a margine.
3.
Le
scritture contabili di cui al presente articolo sono costituite da
registrazioni automatizzate.
4.
Ogni
correzione deve essere fatta in modo che rimanga visibile la parola o la cifra
errata e deve recare l'autentica di chi l'ha eseguita.
Spese
di rappresentanza
1.
Sono da
considerarsi spese di rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della
legge 6 dicembre 1972, n. 843, tutte le spese funzionali all'immagine esterna
del Consiglio regionale ed inerenti ai fini istituzionali e rappresentativi del
Consiglio stesso.
2.
Rientrano
in particolare tra le spese di rappresentanza:
a)
forme
di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, in conformità alla
consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali
tra organi della Regione ed organi di altre amministrazioni pubbliche o
soggetti che rappresentano formazioni sociali, economiche e culturali,
nazionali ed internazionali;
b)
forme
di ristoro (pranzi, colazioni, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre
il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni
all'amministrazione;
c)
forme
di partecipazione, secondo gli usi, ad eventi luttuosi che colpiscano
rappresentanti dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni
pubbliche o soggetti comunque collegati, in ragione della carica o
dell'ufficio, ai fini istituzionali della Regione;
d)
manifestazione
di saluti o di auguri, anche accompagnate da piccoli doni, in occasione di
eventi particolari quali trasferimenti, promozioni, collocamenti a riposo,
anche di soggetti estranei all'Amministrazione regionale, ma che rappresentano
nella Regione altre pubbliche Amministrazioni.
e)
spese
per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, associazioni ed
enti pubblici e privati, non economici, fondazioni o associazioni riconosciute,
comitati ed altri soggetti giuridici, che non perseguono scopi di lucro,
ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali
del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica,
culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi
finanziari.
3.
Non
possono essere sostenute come spese di rappresentanza oblazioni, sussidi, atti
di beneficenza o, comunque, spese estranee alle esigenze della carica
rivestita. Le stesse non devono in ogni caso risolverei in mere liberalità o in
benefici aggiuntivi a favore dei dipendenti o dei componenti degli organi
istituzionali o di altri organismi all'interno del Consiglio.
4.
Alle
spese di rappresentanza, previste dal presente articolo, di importo
singolarmente non superiore a 1.500 Euro provvede direttamente l'Economo. Le
spese di importo singolarmente superiore a 1.500 Euro e fino a 3.000 Euro sono
di competenza del Provveditore. Le spese di rappresentanza sono disposte dal
Presidente del Consiglio regionale. Esse sono liquidate e pagate in conformità
a quanto previsto dall'art.67, comma 1, lettera d.
SERVIZIO
DI TESORERIA
Affidamento
del Servizio di Tesoreria
1.
Il
Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale è affidato ad un istituto di
credito, mediante stipula di apposita convenzione preceduta da gara ad evidenza
pubblica.
2.
La
convenzione ha la durata massima di cinque anni e non è tacitamente
prorogabile.
Obblighi
del Tesoriere
1.
Il
Tesoriere riscuote le entrate, paga le spese e compie ogni altra operazione,
connessa all'adempimento dei rapporti di credito o debito, previsti dalla
normativa vigente in materia o dalla convenzione.
2.
Il
Tesoriere è responsabile dei valori affidatigli, delle operazioni bancarie e di
cassa che a lui fanno capo ed è tenuto alla presentazione del rendiconto
annuale della gestione le cui consistenze finali devono risultare da apposito
verbale di parificazione sottoscritto anche dal responsabile del Servizio
Bilancio e Ragioneria.
3.
Il
Tesoriere rende il conto della gestione entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Vigilanza
sul Servizio di Tesoreria
1.
La
vigilanza sulla regolarità del Servizio di Tesoreria è effettuata dal Servizio
Bilancio e Ragioneria, che relaziona periodicamente al Segretario Generale.
Norme
applicabili
1.
Per
quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili, le
norme regionali in materia di Servizio di Tesoreria.
CONTO
CONSUNTIVO
Risultanze
della gestione
1.
I risultati
della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati
nel conto consuntivo del Consiglio regionale.
2.
Il
conto consuntivo si compone del conto finanziario relativo alla gestione del
bilancio e del conto patrimoniale.
Conto
finanziario
1.
Il
conto finanziario espone:
a)
le
entrate di competenza dell'anno, previste, accertate, riscosse e rimaste da
riscuotere;
b)
le
spese di competenza dell'anno, autorizzate, impegnate, pagate e rimaste da
pagare;
c)
gli importi
dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
riferimento;
d)
le
somme versate in Tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo, articolo e
sub-articolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
e)
il
conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio
successivo.
Conto
patrimoniale
1.
Il
conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.
2.
Esso
pone, altresì, in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive
e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
3.
Sono
vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
4.
La
redazione del conto patrimoniale comporta:
a)
la
tenuta e l'aggiornamento degli inventari secondo le modalità e procedure di cui
agli articoli seguenti;
b)
la
conservazione degli atti e delle scritture concernenti il patrimonio;
c)
l'utilizzo
dei beni patrimoniali secondo criteri di economicità;
d)
il
controllo da parte
"della Commissione speciale
di vigilanza" volto ad
accertare l'attendibilità dei dati contenuti nel conto.
Presentazione
e approvazione del conto consuntivo
1.
Lo
schema di conto consuntivo, provvisto dell'attestazione circa la corrispondenza
delle sue risultanze con le scritture contabili e corredato della relazione
illustrativa, è predisposto dal Servizio Bilancio e Ragioneria ed approvato
dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 aprile di ogni anno.
2.
La
relazione illustrativa deve contenere una analisi particolareggiata dei
risultati della gestione alla luce delle previsioni di bilancio e dei risultati
dell'esercizio precedente. In particolare, la relazione deve esplicitare, anche
attraverso gli indicatori di efficacia, economicità e di efficienza indicati
nella relazione previsionale e programmatica, le correlazioni tra i dati di
consuntivo dell'esercizio, i risultati conseguiti in termini di servizi resi e
l'uso delle risorse umane e materiali, evidenziando gli scostamenti tra
risultati e obiettivi, le relative cause, gli eventuali fattori di criticità e
i possibili rimedi. La relazione illustrativa del conto consuntivo deve, inoltre,
contenere informazioni sulla gestione del personale, raffrontandone i relativi
dati con quelli dell'esercizio precedente, distintamente per il trattamento
fisso e il trattamento accessorio, e specificando le eventuali assunzioni
disposte nell'anno, i criteri di utilizzazione e gli indici di produttività. La
relazione deve anche analizzare la gestione delle risorse materiali, comparando
i dati di consuntivo dell'esercizio scaduto con quelli dell'esercizio
precedente, avuto riguardo anche ai risultati.
3.
Lo
schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa ed al
verbale di parificazione del conto del Tesoriere, è sottoposto all'esame "della Commissione speciale
di vigilanza" che, entro quindici giorni dalla
delibera adottata dall'Ufficio di Presidenza di cui al comma 1, redige apposita
relazione contenente, tra l'altro, valutazioni in ordine alla regolarità ed
all'efficienza, all'efficacia ed economicità della gestione.
4.
L'Ufficio
di Presidenza, entro il 15 maggio, presenta il conto consuntivo e la relazione "della Commissione speciale
di vigilanza" al Consiglio regionale, che li
approva entro il 30 giugno.
5.
Le
risultanze finali della gestione sono incluse, in forma riassuntiva, come
allegato, nel rendiconto generale della Regione.
GESTIONE PATRIMONIALE E ATTIVITA’
CONTRATTUALE
INVENTARIAZIONE
Inventari
dei beni patrimoniali
1.
I beni
patrimoniali del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 15, sono descritti in inventari nei quali sono
riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione.
2.
Le
modalità per la tenuta degli inventari sono stabiliti dal presente Regolamento,
nonché, dai manuali.
Inventario
dei beni immobili
1.
L'inventario
dei beni immobili evidenzia:
a.
la
denominazione, l'ubicazione, l'uso ai quali sono destinati, ed i consegnatari
ai quali sono affidati;
b.
il
titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati
catastali;
c.
la
rendita imponibile;
d.
le
servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
e.
il
valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f.
gli
eventuali redditi.
2.
In
apposita sezione del registro inventariale, sono iscritti i beni immobili
demaniali e patrimoniali assegnati al Consiglio regionale.
3.
L'inventario
dei beni immobili del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di
Provveditorato il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il
consegnatario.
Beni
mobili
1.
I beni mobili
del Consiglio regionale sono, nel loro complesso, amministrati dalla struttura
di provveditorato, il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il
consegnatario.
2.
La
responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti
responsabili delle strutture ai quali, a mezzo di verbale di consegna, i beni
mobili sono assegnati.
3.
I
dirigenti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla
custodia e funzionalità dei beni mobili loro assegnati e di accertare i danni
arrecati agli stessi da terzi, per le relative azioni di tutela. Essi sono
responsabili del deterioramento oltre il normale uso e della perdita dei beni
mobili dati in uso o affidati a sub-consegnatari, per omessa o carente
vigilanza loro spettante.
4.
I dirigenti
individuano gli agenti consegnatari dei beni mobili posti nella disponibilità
delle strutture.
5.
La
consegna si effettua con la iscrizione nel libro dell'inventario.
Consegnatari
1.
Gli agenti
consegnatari vigilano sull'uso dei beni mobili e immobili e, se prevista, sulla
manutenzione, assicurandone l'efficienza.
2.
Gli
agenti consegnatari, inoltre;
a)
curano,
su disposizione del dirigente, la conservazione e la distribuzione agli uffici
di mobili, arredi, macchine per ufficio, materiale di cancelleria e stampati;
b)
dispongono
l'esecuzione di lavori, forniture e riparazioni nei casi di assoluta urgenza,
dandone immediata comunicazione per gli adempimenti di competenza al Servizio
preposto;
c)
rispondono
del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che venga loro
affidato;
d)
vigilano
sui servizi e le forniture per assicurare l'esatta corrispondenza alle clausole
contrattuali.
3.
E'
fatto divieto agli agenti consegnatari di ricevere in consegna oggetti o valori
di proprietà di terzi.
4.
I
dirigenti delle singole strutture vigilano sull'operato degli agenti
consegnatari.
Inventari
dei beni Mobili
1.
L'inventario
del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di cui all'articolo 47, comma
1.
2.
I beni
mobili sono registrati in inventari riferiti alle seguenti categorie;
a)
mobili,
arredi e macchine d'ufficio d'uso corrente;
b)
apparecchiature
di natura informatica;
e)
automezzi
e altri mezzi di trasporto;
d)
titoli
e valori;
e)
altri
beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.
3.
Nell'inventario
è riportata la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio,
le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché, la consistenza
alla chiusura dell'esercizio.
4.
Nell'inventario
viene indicato, per i singoli beni:
a)
la
denominazione e la descrizione dei singoli oggetti, secondo la loro diversa
natura e specie;
b)
il
numero progressivo;
c)
il
locale in cui sono collocati;
d)
la
quantità ed il numero;
e)
la data
di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di cui alla fattura di acquisto;
f)
il
valore.
5.
Il valore
iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo di acquisto o di stima o di
mercato se trattasi di beni acquisiti per altra causa.
6.
Ogni
bene inventariato reca, mediante apposita targhetta, l'indicazione del numero
attribuito nell'inventario.
7.
Gli impianti
fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e
non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a
manutenzione sono iscritti a cura del consegnatario nel “registro delle
manutenzioni”.
8.
I beni
immateriali, quali software, programmi, codici di calcolo, brevetti, licenze,
marchi registrati ed altri assimilabili, sono annotati in appositi registri con
le stesse modalità dei beni mobili.
9.
Sui
volumi, pubblicazioni e riviste è apposto un numero progressivo di inventario
ed indicata l'assegnazione, con esclusione dei volumi della biblioteca, che
hanno una propria catalogazione.
10. I registri inventariali sono chiusi
al termine di ogni anno finanziario e i dati sono riportati nel registro
generale che ne costituisce il riepilogo. Il registro generale è tenuto dalla
struttura organizzativa del Consiglio regionale competente in materia di
patrimonio.
Rendiconto
inventariale
1.
Entro il
mese di febbraio di ogni anno, la struttura del Provveditorato trasmette al
Servizio Bilancio e Ragioneria, ai fini della redazione dell'elenco del
patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariali, l'indicazione
dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.
2.
L'aggiornamento
degli inventari viene effettuato ogni volta che il dirigente preposto alla
struttura di cui al comma 1 lo ritenga necessario e, comunque, ogni dieci anni.
STRUMENTI
E PROCEDURE CONTRATTUALI
Normativa
applicabile
1.
Per
l'affidamento di lavori e l'acquisizione di servizi e forniture che, in
relazione all'oggetto ed agli importi, non rientrano nelle acquisizioni in
economia di cui all'articolo 59, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato
“Codice dei contratti pubblici”.
Disposizioni
generali
1.
La
struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli
adempimenti istruttori connessi alle procedure per l'acquisizione,
l'alienazione di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, nonché, agli
adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori e delle opere. Il dirigente
della struttura, o un suo delegato, è, a tal fine, responsabile del
procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione.
2.
Ciascun
dirigente, in base alle competenze a lui riservate, determina le
caratteristiche tecniche del bene o Servizio da acquisire.
3.
L'affidamento
e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture deve garantire
la qualità delle prestazioni e svolgerei nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve,
altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, quello di pubblicità
con le modalità di cui alla vigente normativa.
4.
I
contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi sono sottoscritti, per
conto del Consiglio regionale, dal Provveditore.
5.
I
lavori, le forniture ed i servizi non possono essere frazionati al fine di
eludere le norme recate dal presente regolamento.
Fasi
delle procedure di affidamento
1.
Le
procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli
atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, come previsto dal
Codice dei contratti pubblici e dalle norme vigenti.
2.
Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice decreta o determina di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3.
La
selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla
vigente normativa per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4.
Le
procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei
criteri previsti dal Codice dei contratti pubblici. Al termine della procedura
è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5.
Il
Consiglio regionale, quale stazione appaltante, previa verifica
dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice
dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.
Tipologia
e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1.
Fatti
salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori
pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione, come definiti all'articolo 3 del Codice dei contratti
pubblici.
Procedure
per l'individuazione degli offerenti
1.
Per
l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, il Consiglio regionale, quale stazione
appaltante, utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza
pubblicazione del bando di gara, ovvero il dialogo competitivo.
2.
I
contratti vengono aggiudicati mediante procedura aperta o mediante procedura
ristretta.
Criteri
per la scelta dell'offerta migliore
1.
Nei
contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta
è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2.
La
stazione appaltante sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più
adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica
nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per
selezionare la migliore offerta.
3.
La
stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Attestazione
di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi
1.
Per
tutti i lavori, le forniture ed i servizi previsti dal presente regolamento viene
emessa attestazione di regolare esecuzione.
2.
L'attestazione
di regolare esecuzione è redatta dal dirigente della struttura competente per
materia o dal responsabile dell'esecuzione del contratto mediante apposizione
del visto di regolarità sulla fattura o altro documento comprovante il diritto
acquisito dal creditore.
Fatturazione
dei lavori e delle forniture e servizi
1.
Le
fatture dei lavori, delle forniture e dei servizi, munite del visto di
regolarità del dirigente della struttura competente per materia o del
responsabile dell'esecuzione del contratto, unitamente al provvedimento di
liquidazione, sono trasmesse al Servizio Bilancio e Ragioneria per l'emissione
del mandato di pagamento.
Affidamento
di lavori e acquisizioni di servizi e forniture in economia
1.
Si può
provvedere in economia all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi
e forniture, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 125 del Codice dei
contratti pubblici.
2.
Ai
sensi degli articoli 29 e 121 del Codice dei contratti pubblici, gli importi di
cui al comma 1 si intendono al netto di IVA.
Modalità
di esecuzione di lavori e di acquisizione di servizi e forniture in economia
1.
L'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione di servizi e forniture in economia di beni,
servizi, lavori, possono essere effettuate:
a)
mediante
amministrazione diretta;
b)
mediante
procedura di cottimo fiduciario.
2.
Per
ogni acquisizione in economia, il Consiglio regionale, quale stazione
appaltante, opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi del
comma 1 dell'articolo 52.
3.
Nell'amministrazione
diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione
appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del
responsabile del procedimento.
4.
Il
cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono
mediante affidamento a terzi.
5.
I
lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I
lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 euro.
6.
Per
lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento.
SERVIZI
DI PROVVEDITORATO
Il
Provveditorato del Consiglio
1.
Il
Provveditorato del Consiglio regionale è assoggettato alla normativa
sull'ordinamento delle strutture operative del Consiglio regionale.
2.
Il
Provveditorato del Consiglio regionale provvede all'acquisto, alla conservazione
ed alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento
degli uffici del Consiglio, alla manutenzione degli immobili e delle
attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché, a tutte le
altre funzioni ad esso attribuite dalla legge o dal presente Regolamento.
3.
In
particolare, il Provveditorato provvede:
a)
alla
gestione delle spese di ufficio;
b)
alle
spese riguardanti il riscaldamento, l'illuminazione, il gas, l'acqua, nonché
alle spese per la pulizia locali ed a quelle condominiali dei locali assunti in
locazione;
c)
alle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di locali ed impianti
destinati ad uffici ed ai servizi del Consiglio regionale, compresi quelli
assunti in locazione; all'acquisto, rinnovo, manutenzione e noleggio di mobili,
suppellettili, macchine ed attrezzature varie per uffici e servizi;
d)
all'assicurazione
dei mobili, degli impianti, delle opere di valore artistico e degli immobili
del Consiglio regionale, nonché, dei beni e delle persone impiegati
nell'espletamento di determinati servizi;
e)
all'acquisto
di pubblicazioni, libri, rassegne, riviste specializzate, nonché, all'acquisto
di riviste periodiche e giornali;
f) all'acquisto, manutenzione, noleggio
e all'esercizio dei mezzi di trasporto;
g)
alla
disciplina e controllo dei magazzini e depositi;
h)
alla
tenuta degli inventari dei beni mobili ed alla nomina dei consegnatari dei beni
stessi;
i) alla formazione dei piani di
approvvigionamento annuali;
j) all'acquisto dei biglietti di viaggio
per i consiglieri regionali ed i dipendenti del Consiglio regionale;
k)
all'espletamento
di ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.
4.
Il
Provveditorato deve osservare il principio di economicità nell'attività di
acquisto ed utilizzazione di beni e servizi. A tal fine, svolge indagini di
mercato ed elabora parametri e criteri di riferimento, avvalendosi anche delle
rilevazioni curate dall'ISTAT ai sensi dell'Articolo 44 punto 6 della legge 23
dicembre 1994, n. 714 e successive modificazioni.
In particolare, deve avere cura che
l'approvvigionamento dei beni e servizi sia fatto a prezzi di mercato e secondo
criteri quantitativi e qualitativi, nonché tempi e modalità di consegna
coerenti con la destinazione degli stessi e funzionali alle esigenze concrete
delle strutture interessate, evitando sprechi (spese di magazzinaggio, rischi
di obsolescenza, livello qualitativo superiore a quello necessario, consegna
del bene in un luogo o in un momento diverso da quello di utilizzazione, ecc.)
e pregiudizi alla funzionalità della strutture organizzative (livelli quali-quantitativi inadeguati, ritardi nella consegna,
ecc.).
Articolo
62
Il
Provveditore e l'Economo
1.
L'incarico
di Provveditore è conferito dal Segretario Generale tra i dirigenti del
Consiglio.
2.
Il
Provveditore individua, con proprio atto di determinazione, all'interno della
medesima struttura, un dipendente con qualifica non inferiore alla fascia D, al
quale attribuire la funzione di economo.
Spese provveditoriali di carattere continuativo
1.
Entro
il 1° settembre di ogni anno le strutture organizzative trasmettono al
Provveditorato del Consiglio regionale le richieste di cancelleria, carta,
stampati e altro materiale di consumo, nonché, le richieste per la dotazione o
il rinnovo di mobili ed arredamento, di macchine per ufficio ed attrezzature.
Le richieste devono contenere l'analisi dei fabbisogni e le specifiche tecniche
dei beni e servizi di cui si propone l'acquisto.
2.
Sulla
base delle richieste di cui al comma precedente, il Provveditore predispone i
piani di approvvigionamento, corredati dei relativi capitolati d'oneri.
3.
I
capitolati d'oneri devono contenere i seguenti elementi;
a)
oggetto
della fornitura del servizio o del lavoro;
b)
caratteristiche
tecnico-merceologiche;
c)
ammontare
presunto della spesa;
d)
termine
e luogo della consegna;
e)
modalità
e luogo di collaudo e controllo dell'esecuzione delle forniture e dei lavori;
f)
penalità
applicabili per i ritardi nelle consegne.
4.
I piani
di approvvigionamento devono essere distinti per categorie merceologiche
omogenee e devono indicare, sulla base della relazione annuale sui risultati di
gestione di cui al successivo articolo 66, comma 8, i risparmi di spesa o il
miglioramento dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente.
Spese provveditoriali di carattere non continuativo
1.
Per i
fabbisogni non aventi carattere di continuità e, comunque, per quelli non
compresi nei piani di approvvigionamento di cui al precedente articolo, tutte
le richieste di fornitura, somministrazione e prestazione devono essere
motivate e trasmesse dal dirigente competente al Provveditore che dà loro
esecuzione secondo le modalità previste dai successivi articoli.
2.
Qualora
il Provveditore ritenga di non potere dare corso ad una richiesta motiva la sua
decisione per iscritto.
Spese
minute di ufficio
1.
Sono
spese minute di ufficio quelle concernenti:
a)
canoni
di acqua, di illuminazione e gas;
b)
oneri
di riscaldamento e spese condominiali non comprese nei canoni di affitto;
c)
canoni
radiofonici e televisivi;
d)
canoni
telefonici e spese di allacciamento;
e)
spese
postali e telegrafiche;
f)
trasporti
e facchinaggio;
g)
carte e
valori bollati;
h)
spese
contrattuali e di registro;
i)
tasse,
imposte ed altri diritti erariali;
j)
premi
di assicurazione;
k)
abbonamenti
ed acquisti di quotidiani e riviste periodiche.
2.
Tutte
le altre spese di competenza del Provveditorato sono considerate spese minute
di ufficio, ai fini contabili, qualora singolarmente non superino 1.500,00
euro.
3.
Alle
spese minute di ufficio provvede, direttamente, e senza limiti di importo,
l'Economo.
4.
L'elencazione
di cui al comma 1 potrà essere modificata o integrata con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza.
Fondo provveditoriale e Cassa economale
1.
L'ammontare
del fondo assegnato al Provveditore è determinato in misura pari ad una
percentuale della spesa prevista in bilancio, stabilita annualmente
dall'Ufficio di Presidenza.
2.
Alle
spese per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente inferiore a
3000 euro dà corso direttamente il Provveditorato sotto la propria
responsabilità, a carico dell'apposito fondo.
3.
Nell'ambito
del fondo di cui al comma precedente, il Provveditore assegna all'Economo un
fondo cassa, determinato tenendo conto del fabbisogno desumibile
dall'applicazione degli articoli 61 e 65.
4.
L'Economo
provvede a versare il fondo cassa in apposito conto corrente a lui intestato
nella qualità di Economo pro-tempore del Consiglio regionale, presso l'istituto
bancario che espleta il Servizio di Tesoreria, trattenendo una liquidità pari
al 10% del complessivo ammontare per fare fronte alle spese impreviste ed
urgenti.
5.
Le
spese che gravano sulla cassa economale e sul fondo provveditoriale sono da rendicontare almeno ogni semestre,
e comunque, ad esaurimento dei fondi.
6.
Il
Provveditore approva il rendiconto economale e lo
trasmette, unitamente al proprio, in conformità all'articolo 71, al Servizio
Bilancio e Ragioneria per le verifiche contabili di competenza.
7.
Il
fondo provveditoriale e, la cassa economale
non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel
presente regolamento.
8.
Il
Provveditore deve redigere annualmente una relazione sui risultati di gestione concernente
l'attività del provveditorato. La relazione deve contenere l'analisi delle voci
più significative della spesa mediante l'utilizzazione di appropriati indici di
spesa ragguagliati alle unità di servizi o di utilità rese alle varie strutture
organizzative (unità di personale, unità immobiliari, ecc.) al fine di
individuare, attraverso la valutazione comparativa dei costi, ingiustificati
divari di spesa tra le varie strutture amministrative. La stessa relazione deve
indicare le misure organizzative, procedurali, logistiche o metodologiche
ritenute opportune per migliorare la gestione, evitando sprechi e abusi.
Procedure
contabili
1.
Le
spese sono impegnate e liquidate, ai sensi del presente regolamento, secondo le
seguenti modalità:
a)
le spese
per acquisti, lavori e forniture di importo singolarmente superiore a euro
3.000,00, l'impegno è disposto dal competente dirigente. L'ordinazione degli
acquisti, dei lavori e delle forniture segue l'approvazione dell'atto di
impegno. Le spese in questione sono liquidate, successivamente all'assunzione
dell'impegno definitivo, mediante il rilascio di un'apposita certificazione di
congruità dei prezzi e corrispondenza all'ordine a firma del dirigente
competente;
b)
per le spese
di cui al comma 2 del precedente articolo 66, l'impegno è assunto dal
Provveditore mediante appositi buoni. Ciascun buono dovrà essere unito alla
fattura corrispondente, al momento della sua presentazione per il pagamento. La
liquidazione delle spese è effettuata previa attestazione di congruità dei
prezzi e corrispondenza all'ordine del Provveditore. In questo caso la fase
della liquidazione segue quella del pagamento effettuato sul fondo provveditoriale;
c)
le
spese minute di ufficio di cui al precedente articolo 65, sono impegnate con
l'atto del Provveditore. L'ordinazione delle spese è effettuata mediante
apposito buono d'ordine, firmato dall'Economo e controfirmato dal Provveditore,
che deve essere unito alla fattura al momento della richiesta di pagamento
della stessa. L'ordinazione degli acquisti o forniture e il relativo pagamento
sulla cassa economale hanno luogo prima dell'atto di
impegno;
d)
le
spese di rappresentanza di cui all'articolo 36 sono ordinate per mezzo di buoni
di ordinazione a firma del Provveditore o dell'Economo, secondo i limiti di
rispettiva competenza. Esse sono liquidate e pagate, dietro presentazione dei
documenti giustificativi vistati dal Presidente con ordine di prelevamento sul
fondo provveditoriale o sulla cassa economale.
2.
Ai fini
della loro liquidazione, le fatture e le note di spesa debbono affluire al
Provveditorato con allegato il buono di ordinazione della spesa ovvero con il
riferimento allo stesso.
3.
Per
ogni fattura ricevuta, il Provveditorato cura i seguenti adempimenti:
a)
controlla
se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle
prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
b)
accerta
che siano applicati i prezzi convenuti;
c)
verifica
la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in
materia;
d)
dà
l'avvio all'iter di liquidazione delle fatture, dopo aver regolato con le ditte
fornitrici eventuali contestazioni.
4.
Il
pagamento delle fatture può avvenire:
a)
in
contanti con prelevamento sulla cassa economale;
b)
con
assegni bancari speciali firmati dall'Economo o dal Provveditore;
c)
con
bonifici bancari.
Spese
urgenti
1.
Per le
spese non previste dall'articolo 61, comma 3, che hanno carattere di eccezionale
urgenza e che non superano l'importo di 1.500 euro, l'anticipazione è
effettuata sulla cassa economale da parte
dell'Economo.
2.
L'atto
di impegno in tale ipotesi è assunto dal dirigente che ne propone la spesa o
dal dirigente preposto ad una struttura organizzativa di livello apicale, nei
limiti della rispettiva assegnazione. Lo stesso dirigente autorizza il
trasferimento dell'importo sulla cassa economale.
Gestione
dei magazzini economali
1.
Il Provveditore
è responsabile dei magazzini economali e della
conservazione della merce esistente in magazzino.
2.
La
gestione dei magazzini economali viene effettuata
attraverso un apposito schedario a cura del Provveditorato che permetta di
rilevare:
a)
la
consistenza del magazzino;
b)
le
successive movimentazioni;
c)
l'indicazione
del fornitore;
d)
il
centro utilizzatore del cespite;
e)
le
rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
3.
Entro
il mese di febbraio di ogni anno il Provveditore trasmette al Servizio Bilancio
e Ragioneria un prospetto dal quale risulti la consistenza iniziale di
magazzino, le variazioni avvenute durante l'anno nella consistenza dei beni è
la situazione finale.
Movimenti
di magazzino
1.
Qualsiasi
prelevamento dal magazzino deve essere autorizzato, previa presentazione di
regolare richiesta e deve essere annotato sullo schedario del magazzino
medesimo.
2.
La
perdita o il deterioramento della merce assegnata in carico deve essere segnalata
dal responsabile della struttura che ha subito l'evento al Provveditore, il
quale deve provvedere alla annotazione sullo schedario ed alla variazione delle
scritture inventariali.
Rendiconti
1.
Il
Provveditore trasmette al Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio
rendiconti semestrali sulla gestione del fondo provveditoriale
e della cassa economale.
2.
Il
Servizio Bilancio e Ragioneria, verificata la regolarità dei rendiconti, li
trasmette all'Ufficio di Presidenza che può deliberare, ove vi sia necessità,
la reintegrazione dei fondi.
3.
In caso
di irregolarità, il Servizio Bilancio e Ragioneria informa il competente
dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale
e l'Ufficio di Presidenza.
CONTROLLI E RESPONSABILITA’
CONTROLLI
Controllo
di regolarità amministrativa e contabile
1.
Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dal Servizio
Bilancio e Ragioneria in conformità alle norme del presente regolamento.
2.
L'Ufficio
di Presidenza può istituire, con propria deliberazione, controlli di
legittimità su attività o su atti, ferma restando l'efficacia di questi ultimi.
3.
Il
riscontro di vizi di legittimità comporta l'annullamento degli atti da parte
dell'Ufficio di Presidenza, salvo che vi ostino ragioni di pubblico interesse.
Controllo
sul Provveditorato
1.
Il
Servizio Bilancio e Ragioneria deve eseguire, oltre i controlli contabili
previsti dal presente regolamento, le verifiche sulle registrazioni di competenza
del Provveditorato e deve effettuare, con riferimento al disposto di cui
all'articolo 69, ultimo comma, le verifiche dei magazzino economale
al fine di accertare la reale consistenza dello stesso.
2.
Di ogni
controllo viene redatto un verbale in triplice esemplare di cui uno è
conservato dal Provveditore, uno dal responsabile del Servizio Bilancio e
Ragioneria e il terzo dal competente dirigente preposto alla struttura
organizzativa di livello dirigenziale apicale.
3.
Il
Provveditore è responsabile personalmente della gestione dei fondi a lui
assegnati.
Controllo
sulla cassa economale
1.
La
cassa economale è soggetta, oltre al riscontro di cui
all'articolo 71, a verifiche ordinarie, eseguite al massimo ogni semestre, e straordinarie,
disposte ogni volta che siano ritenute opportune dal competente dirigente
preposto alla struttura organizzativa di livello dirigenziale apicale o dal
responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria.
2.
La
verifica eseguita dal responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria, o da un
suo delegato, deve risultare da un verbale redatto in triplice copia, da
inviare al Provveditore, al responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria e
al competente dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello
dirigenziale apicale.
3.
Il
Provveditore è comunque tenuto al controllo sui rendiconti economali
di cui agli articoli 66 e 71.
4.
Di
eventuali ammanchi di cassa sono solidamente responsabili il Provveditore e
l'Economo.
Controllo
ispettivo
1.
L'ufficio
di Presidenza può disporre controlli ispettivi, affidandone l'esecuzione al
Servizio Bilancio e Ragioneria o a un dirigente in possesso dei requisiti
richiesti.
"Commissione speciale di vigilanza"
1.
"La Commissione speciale
di vigilanza" vigila sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione.
2.
Redige
una relazione sul conto consuntivo, contenente valutazioni sulla corrispondenza
del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza
e l'economicità della gestione.
3.
"La Commissione speciale
di vigilanza" si riunisce almeno una volta ogni
trimestre per esercitare il controllo sugli atti dispositivi di spese e per
prendere conoscenza dei risultati di gestione.
Controllo
strategico
1.
Il
Nucleo di valutazione, istituito dall'articolo 3 della l.r. 13 maggio 1996, n.
8, verifica la congruenza tra le finalità del Consiglio regionale, previste
dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento interno, gli obiettivi
stabiliti dall'Ufficio di Presidenza con la relazione previsionale e
programmatica, le scelte operative decise dai dirigenti e le risorse umane,
materiali e finanziarie assegnate alle strutture organizzative.
2.
Il
Nucleo opera nell'Ufficio di Gabinetto, in posizione di autonomia, e risponde
esclusivamente agli organi titolari del potere di indirizzo. Redige, almeno
annualmente, una relazione, se del caso, riservata, contenente l'individuazione
dei punti critici dell'attività di gestione, l'indicazione delle cause del
mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi e dei risultati negativi
della gestione, nonché, le eventuali responsabilità e i possibili rimedi.
3.
Può
supportare, se richiesto, l'Ufficio di Presidenza per la valutazione dei
dirigenti che rispondono direttamente allo stesso Ufficio per il conseguimento
degli obiettivi da esso assegnati.
Normativa
applicabile
1.
Per
quanto non previsto nel presente regolamento trova applicazione in materia di controlli
interni il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285.
RESPONSABILITA’
Responsabilità
dei dirigenti
1.
I
dirigenti sono responsabili in via esclusiva del risultato dell'attività svolta
dalle strutture organizzative alle quali sono preposti, della realizzazione dei
programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria.
Responsabilità
del dirigente preposto al Servizio Bilancio e Ragioneria
1.
Il
responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria risponde in proprio quando:
a)
violi
le disposizioni contenute nel presente regolamento in ordine alla regolarità
della documentazione, alla verifica della giusta imputazione della spesa e all'accertamento
della disponibilità degli stanziamenti;
b)
abbia
dato luogo al pagamento delle spese in difformità con il provvedimento che ha
disposto l'impegno o con le norme del presente regolamento.
2.
E'
esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto
alla cui esecuzione era tenuto.
Responsabilità
del Provveditore
1.
Fatta
salva l'applicabilità dell'articolo 79, il Provveditore è personalmente e patrimonialmente responsabile quando violi le norme del
presente regolamento sulla gestione del fondo, della cassa e del magazzino economale.
2.
E'
esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto
alla cui esecuzione era tenuto.
Responsabilità
del Tesoriere
1.
La responsabilità
del Tesoriere del Consiglio è regolata dalle disposizioni contenute nel
presente regolamento e nella convenzione per l'affidamento del Servizio di cui
al precedente articolo 37.
Responsabilità
in materia di maneggio di denaro
1.
Chiunque
si ingerisca senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Consiglio,
ne risponde a norma dei successivi articoli 84 e 85.
Responsabilità
per danni
1.
I
componenti dell'Ufficio di Presidenza ed i collaboratori del Consiglio
rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti al bilancio ed al patrimonio
dello stesso da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le
norme vigenti per gli amministratori dello Stato e della Regione.
2.
Sono
esenti da responsabilità i collaboratori del Consiglio che abbiano agito per un
ordine alla cui esecuzione erano tenuti, ferma restando la responsabilità di
colui che tale ordine abbia impartito.
Obbligo
di denuncia
1.
I
componenti l'Ufficio di Presidenza ed i responsabili degli uffici del Consiglio
che vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i
titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a
responsabilità ai sensi della normativa vigente, debbono farne denuncia, salva
l'applicazione dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 285, al
Procuratore regionale della Corte dei conti, indicando gli elementi raccolti
per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
NORME FINALI
Norme
di rinvio
1.
Per
quanto non previsto nel presente Regolamento si applica, se compatibile, la
vigente legislazione regionale in materia di contabilità.
Entrata
in vigore
Il presente regolamento sostituisce
integralmente il regolamento interno di amministrazione e contabilità adottato
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 400 del 18.01.2000 ed entrerà in
vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.