REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2003, n. 7
Regolamento della comunicazione Web e Multicanale della Regione Calabria.

(Abrogato dal Regolamento regionale n. 7 del 25 maggio 2009)

Art. 1
Ambito di applicazione

Le attività di comunciazione web e multicanale a scopo informativo, sono disciplinate dal presente regolamento, nonché dalle leggi e regolamenti europei, nazionali e regionali vigenti e applicabili in materia d’informazione e comunicazione istituzionale e pubblica.

Il sito internet www.regione.calabria.it costituisce uno degli strumenti essenziali per la comunicazione e l’informazione istituzionale sull’attività, sui servizi, sugli atti e sulle iniziative della Regione Calabria e degli enti ed organismi strumentali. Tale sito per meglio realizzare gli scopi cui è destinato può utilizzare ogni possibile tecnologia e fornire vari tipi di servizi.

Art. 2
Esecuzione di siti web

Tutte le strutture della Regione Calabria e gli enti ed organismi strumentali che intendono diffondere informazioni istituzionali e pubbliche e/o fornire servizi via Internet devono utilizzare esclusivamente il sito web www.regione.calabria.it ed attenersi alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 3
Permesso di pubblicazione sul portale regionale Internet www.regione.calabria.it

3.1. I soggetti che intendono pubblicare informazioni sul sito regionale Internet www.regione.calabria.it devono ottenere il permesso alla pubblicazione da parte del Comitato per la comunicazione e l’informazione, istituito con decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2002, n. 62 pubblicato il 30 marzo 2002 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parti I e II n. 6.

3.2. Sono soggette a preventiva approvazione da parte del suddetto Comitato le seguenti attività:

a) progettazione e realizzazione di nuovi siti web;

b) ampliamenti, modifiche, o eliminazioni di siti web esistenti che comportano, per dimensioni o caratteristiche, una significativa trasformazione dei contenuti informativi;

c) modifiche dei logo o emblemi istituzionali e pubblici esistenti diffusi al pubblico.

3.3. Per le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi sulla stampa e per garantire la continuità del servizio ed una coerente impostazione editoriale, la Giunta Regionale provvede a nominare un direttore responsabile del giornale elettronico. La Giunta Regionale potrà anche costituire un Comitato di redazione misto sia per le attività di comunicazione che di informazione.

3.4. Tutte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito Internet www.regione.calabria.it e che non siano strettamente di natura tecnico-amministrativa ed agli effetti della Legge 241/90 non afferiscano direttamente alle responsabilità di specifiche unità organizzative della Regione Calabria o dei suoi Enti Strumentali, sono soggette a preventiva valutazione ed approvazione da parte del direttore responsabile del giornale elettronico del sito www.regione.calabria.it.

Art. 4
Domanda di permesso di pubblicazione ed elaborati a corredo della domanda

4.1. La domanda di permesso di pubblicazione compilata dal Dipartimento regionale o dall’ente richiedente, deve essere diretta al Coordinatore del Comitato per la comunicazione e l’informazione.

4.2. La richiesta a firma del Direttore Generale deve contenere la denominazione esatta dell’ufficio richiedente e l’indicazione del responsabile di procedimento ovvero il nominativo del referente per la rete Internet e/o Intranet.

4.3. Per gli enti e gli organismi ausiliari della Regione Calabria, la domanda di permesso deve essere avanzata a firma del direttore generale o legale rappresentante.

4.4. La domanda di permesso deve essere corredata dai seguenti elaborati:

a) relazione descrittiva del nuovo sito web;

b) progetto preliminare del nuovo sito web (modello di pagina iniziale, loghi o emblemi da utilizzare, servizi web da attivare, caratteristiche informative ed informatiche, dimensionamento informatico, spazio fisico da impegnare sul server, numero minimo di pagine, etc.);

c) mappa del sistema informativo.

Art. 5
Procedura per l’esame dei progetti

5.1. Il Comitato per la comunicazione e l’informazione esamina le proposte di nuovi progetti di pubblicazione sul sito www.regione.calabria.it, seguendo l’ordine cronologico di presentazione ed assume le determinazioni in merito alle domande entro venti giorni dall’acquisizione.

5.2. L’istruttoria delle domande è eseguita dal Settore Comunicazione istituzionale che, ai fini del rilascio del permesso di pubblicazione, acquisisce attraverso l’assistenza tecnica di cui al successivo art. 8, il preventivo parere di conformità al programma annuale delle attività informative e informatiche di cui al successivo art. 7.

5.3. Qualora, durante l’istruttoria delle domande pervenute, sia necessario acquisire altri elaborati, il Coordinatore del Comitato provvederà a darne comunicazione scritta al Dipartimento richiedente. In tal caso, il termine per l’esame dell’istanza s’intende interrotto ed inizierà a decorrere, per ulteriori venti giorni, dalla data d’acquisizione da parte del Comitato degli elaborati richiesti.

Art. 6
Attività non soggette a permesso di pubblicazione.

6.1. Non sono soggette a permesso di pubblicazione le operazioni informatiche seguenti:

a) manutenzione informativa di pagine web, cioè attuazione di modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti d’informazioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi informativi, sempre che non alterino significativamente i contenuti e il linguaggio dei singoli luoghi web;

b) interventi di ritocco grafico, cioè quelli rivolti a conservare il luogo web ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico d’aggiornamenti visivi che, nel rispetto degli elementi tipici, formali e strutturali, ne consentano un uso compatibile.

Tali interventi comprendono il ritocco grafico, la riattivazione di servizi a video e il rinnovo degli elementi grafici costitutivi del sito web, l’inserimento degli elementi accessori e degli oggetti informatici richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei al sito web;

c) allestimenti tecnologici a servizio della comunicazione e per l’installazione di sistemi informatici di tipo multicanale;

d) interventi di normale manutenzione informatica, cioè quelli che riguardano le operazioni necessarie ad integrare o mantenere in efficienza i siti web o trasmissioni multicanale;

e) precisazione di contenuti derivanti da atti del Presidente e della Giunta Regionale;

f) operazioni d’archiviazione digitale in area riservata;

g) riorganizzazione e sistemazione dei contenuti in area riservata;

h) riproduzione in formato pdf. di file documenti;

i) servizi ai cittadini, alle imprese ed agli enti.

6.2. Le attività indicate al precedente comma sono gestite dal Settore Comunicazione istituzionale, coadiuvato dal Settore informatico statistico attraverso l’assistenza tecnica di cui all’art. 8 del presente regolamento.

Art. 7
Programmazione dei contenuti informativi web e multicanale

Il Comitato per la comunicazione e l’informazione per i compiti ad esso assegnati con delibera di G.R. n. 42/2002 di progettazione, attivazione e verifica di tutte le iniziative d’informazione e comunicazione della regione Calabria, elabora ed adotta entro il primo bimestre d’ogni anno, avvalendosi del Settore Comunicazione Istituzionale e del Settore Informatico e Statistico, in sinergia con gli enti locali, le formazioni sociali, economiche e culturali, un programma annuale delle attività informative via Internet, Intranet e Multicanale.

Art. 8
Assistenza tecnica del Comitato per la comunicazione e l’informazione

8.1. Per l’esecuzione degli adempimenti previsti dal presente regolamento ed entro trenta giorni dall’entrata in vigore, il Settore Informativo Statistico è tenuto ad assicurare con le risorse a disposizione l’assitenza tecnica al Comitato per la Comunicazione e l’Informazione, costituendo un apposito gruppo di lavoro. 2-8-2003 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 14 dell’1 agosto 2003 16864

8.2. Il Gruppo di Lavoro assiste il Comitato per la comunicazione e l’informazione ed il Settore Comunicazione istituzionale nell’elaborazione del programma annuale di cui al precedente art. 7 e ne cura la conseguente attuazione e gestione informatica e informativa.

Art. 9
Alimentazione ed aggiornamento dei contenuti del sito internet

9.1. Tutte le strutture regionali e degli enti ed organismi strumentali hanno l’obbligo di alimentare ed aggiornare continuamente i contenuti del sito e delle diverse pagine web tramite il Settore Comunicazione istituzionale.Atal fine le strutture regionali si avvalgono dei referenti per la comunicazione designati dai dirigenti generali ai quali dovranno essere fornite tutti i dati e le informazioni necessarie.

9.2. La responsabilità dei contenuti dei dati e delle informazioni pubblicate ricade, comunque, sui dirigenti delle competenti strutture in quanto titolari o gestori dei dati od informazioni fornite e sugli stessi ricade l’obbligo dell’aggiornamento.

9.3. Il Settore Comunicazione Istituzionale indicherà le modalità operative e tecniche per l’alimentazione e l’aggiornamento e verificherà la tempestività e correttezza dell’alimentazione e dell’aggiornamento delle pagine web, provvedendo d’ufficio, in caso d’inerzia, all’eliminazione od alla modifica di dati ritenuti non aggiornati, fatta salva la responsabilità del dirigente inadempiente.

9.4. Lo stesso Settore curerà tutti i contenuti generali e l’impostazione del sito.

Art. 10
Disposizione transitoria

Le pubblicazioni web e multicanale in corso di esecuzione alla data d’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette e si devono adeguare alle disposizioni di cui agli articoli precedenti. Eventuali siti web di strutture regionali o di enti ed organismi sub regionali, esistenti alla data d’entrata in vigore del presente regolamento, possono rimanere attivi sino alla scadenza dei rapporti contrattuali esistenti, solo se accessibili mediante link dal sito ufficiale della Regione Calabria e non direttamente.

Art. 11
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.