REGOLAMENTO REGIONALE 27 agosto 2004, n. 1
Regolamento per gli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B.

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA il seguente regolamento:

 

Art. 1

In attuazione dell’articolo 5, della legge regionale 17 febbraio 2003, n. 2, la Regione, al fine di sostenere lo sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale, denominato Bed and Breackfast, di seguito indicato con la sigla B & B, può concedere, con priorità per i piccoli centri delle aree interne, contributi a fondo perduto sulle spese sostenute per gli interventi volti a migliorare le strutture e gli arredi delle abitazioni destinate all’esercizio dell’attività di B&B, nonché per promuovere la fruizione delle culture locali.

La Regione può altresì concedere contributi alle Aziende di Promozione turistica per la realizzazione di materiali informativi e promozionali degli esercizi iscritti nel proprio elenco, nonché per favorire l’associazionismo e la qualificazione dei gestori.

La Regione inoltre, per certificare il livello complessivo della qualità dei servizi, attribuisce a ciascun servizio di B&B un marchio di categoria identificativo del sistema del B&B calabrese. La Regione infine ripartisce per ciascun territorio provinciale i finanziamenti annualmente assegnati con la legge finanziaria.

Art. 2

Per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, il competente Dipartimento Attività Produttive ripartisce fra i territori provinciali le somme iscritte nell’apposito capitolo di bilancio utilizzando come parametri di calcolo l’ampiezza dei territori, il numero dei piccoli comuni insistenti nelle aree interne ed, in misura inversamente proporzionale, il numero degli esercizi di B&B iscritti nell’elenco al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 3

Sulla scorta della ripartizione finanziaria di cui all’articolo precedente, il Dipartimento procede alla pubblicazione dell’av- 2-9-2004 - Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 16 dell’1 settembre 2004 16738 viso per la presentazione delle domande di contributo da parte dei titolari iscritti nell’elenco delle attività di B&B.

Il Dipartimento, previa selezione, può concedere i contributi di cui all’articolo 1, comma 1 privilegiando le istanze provenienti dai comuni con meno di 10.000 abitanti rientranti nei territori delle aree interne ed i paesi con minor numero di esercizi iscritti nell’elenco. Sono ammissibili a contributi fino al 50% a fondo perduto delle spese ammesse e regolarmente rendicontate, nel limite massimo di 5.000,00 Euro per posto letto autorizzato e, comunque, entro l’importo massimo di 25.000,00 euro, gli interventi di riqualificazione degli arredi e dei locali destinati al servizio di accoglienza, nonché le iniziative di promozione delle tradizioni culturali ed enogastronomiche locali, proposti dai titolari iscritti nell’elenco che si impegnino a mantenere la destinazione d’uso dei locali almeno per cinque anni utili.

La liquidazione dei contributi concessi avverrà, previa verifica dell’amministrazione, su approvazione di dettagliata rendicontazione tecnica e contabile, fiscalmente regolare, comprovante le iniziative realizzate conformemente al progetto ammesso.

Art. 4

Nell’ambito delle disponibilità finanziarie assegnate al corrispondente territorio provinciale, il Dipartimento, previa selezione, può concedere contributi all’APT che realizza iniziative per la diffusione di materiale informativo e promozionale delle attività di B&B iscritte nel corrispondente elenco. Il Dipartimento altresì, al fine di promuovere l’organizzazione a sistema delle strutture calabresi del B&B, previa selezione, può concedere alle Aziende di promozione turistica contributi per la realizzazione di progetti che sostengano l’associazionismo dei titolari e la qualificazione dei gestori rispetto alle funzioni di accoglienza.

Art. 5

Il Dipartimento approva il marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B, che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati alle tariffe minime e massime praticate. L’APT competente per territorio, acquisita dal Comune la comunicazione di cui al comma 3 dell’art. 4 della L.R. n. 2/2003, attribuisce il marchio di B&B classificando l’esercizio di 1a categoria quando il servizio, nell’ambito di adeguate condizioni generali dell’abitazione, comprende anche le seguenti condizioni minime:

a) superficie delle camere adibite alla ricezione superiore a mq 12 per la singola, a mq 16 per la doppia ed a mq 20 per la doppia con uno o due letti aggiunti;

b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, effettuata quotidianamente;

c) rapporto dei servizi igienici con i locali adibiti al servizio di uno per ogni camera;

d) servizio di condizionamento dell’aria;

e) apparecchio televisivo in ciascuna camera. L’APT attribuisce il marchio di B&B, classificando l’esercizio di 2a categoria, quando sussistono almeno i seguenti elementi:

a) superficie delle camere adibite alla ricezione non inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;

b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana ed al cambio del cliente; c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;

d) pulizia quotidiana dei locali;

e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. Il marchio tipo con l’indicazione della categoria attribuita, deve essere dal titolare esposto all’esterno dell’ingresso principale dell’esercizio e riportato in tutte le tabelle informative degli ospiti.

Art. 6

Il competente Dipartimento «Attività Produttive», in coerenza con le finalità della L.R. 17 febbraio 2003, n. 2, adotta le normative e le procedure necessarie per dare attuazione al presente regolamento.

Art. 7

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.