Regolamento regionale 10 luglio 1987, n. 1.
Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo e di erogazione delle prestazioni dei presidi multizonali di prevenzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 1.
Oggetto del provvedimento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo e di erogazione delle prestazioni dei presidi multizonali di prevenzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Titolo I

Art. 2.
Convocazione del Comitato Tecnico Consultivo.

La convocazione del Comitato Tecnico Consultivo è disposta dal responsabile del presidio, che lo presiede, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio nella posizione di funzionale apicale.

Il Comitato Tecnico Consultivo è convocato con periodicità almeno semestrale e ogni qualvolta lo richiedano 1/3 dei componenti.

Una sessione, nel periodo 15 ottobre - 15 dicembre è destinata alla predisposizione del programma annuale di lavoro, di ricerca, di formazione del personale e di adeguamento delle strutture.

Art. 3.
Modalità di convocazione del Comitato Tecnico Consultivo.

Di norma, il Comitato Tecnico Consultivo viene convocato, presso il settore diretto del responsabile del presidio, a mezzo di avvisi raccomandati, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.

Qualora la convocazione sia richiesta, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 24/1985, da almeno 1/3 dei componenti, il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Tecnico Consultivo entro i quindici giorni successivi alla richiesta.

In via eccezionale e per i casi di estrema urgenza, il Comitato Tecnico Consultivo può essere convocato con preavviso di almeno 24 ore. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei componenti il Comitato Tecnico Consultivo presso la sede del presidio nei cinque giorni che precedono la seduta; nel caso di convocazione urgente, nel giorno stesso della seduta.

Art. 4.
Validità delle sedute.

Le sedute del Comitato Tecnico Consultivo sono valide se sono presenti, in prima convocazione, almeno i 2/3 dei componenti, fra i quali almeno 4 responsabili di settore; in seconda convocazione, che può aver luogo almeno due ore dopo la prima e comunque entro le 24 ore successive, se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Art. 5.
Ordine del giorno.

Salvo i casi d'urgenza, il Comitato Tecnico Consultivo, non può discutere su argomenti che non siano inseriti all'ordine del giorno.

L'inversione dell'ordine del giorno è ammessa con l'assenso motivato della maggioranza dei 2/3 dei presenti. Salvo i casi di urgenza, qualora il Comitato Tecnico Consultivo non riesca ad esaminare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, gli stessi dovranno essere discussi entro le due sedute successive.

Art. 6.
Processo verbale.

Degli argomenti discussi è redatto processo verbale da parte di un funzionario dell'U.S.L. addetto al P.M.P. Ogni componente può chiedere che, nel verbale della seduta, si faccia menzione di una sua dichiarazione e dei motivi che l'hanno determinata. I processi verbali sono approvati e, previa lettura, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, a conclusione di ciascuna seduta.

Il processo verbale deve precisare i nominativi dei componenti presenti alla seduta.

I processi verbali sono scritti su un apposito registro, custodito presso la sede del P.M.P.. Copia dei processi verbali è tempestivamente inviata, a cura del Presidente del Comitato Tecnico Consultivo ai Presidenti delle UU.SS.LL. e al Presidente dei Comitato di coordinamento in uno con i nominativi dei componenti assenti e le eventuali giustificazioni addotte.

Art. 7.
Indennità ai componenti. Comitato Tecnico Consultivo.

Ai componenti del Comitato Tecnico Consultivo, per la partecipazione alle riunioni del Comitato spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura stabilita delle norme vigenti per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.. Il compenso per lavoro straordinario è dovuto, per la partecipazione alle riunioni del comitato che si protraggono oltre il normale orario di ufficio.

Gli oneri di cui al comma precedente sono a carico dell'U.S.L. da cui dipendono i singoli componenti.

Titolo II

Art. 8.
Competenze.

Il Presidio Multizonale di Prevenzione espleta direttamente tutte le attività ad esso demandate dagli atti normativi regionali e dalle leggi speciali in materia, seguendo i programmi di lavoro e di ricerca di cui alla legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Le richieste di intervento del P.M.P. sono, di norma, dirette al responsabile del presidio. Per le richieste avanzate dalle autorità sanitarie statali, dalle autorità regionali dagli Enti Locali, dalla Magistratura, dagli organi di Polizia Giudiziaria, dalle organizzazioni sindacali (limitatamente a quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 833/1978), il responsabile del P.M.P. attiva i settori interessati e, ove necessario, può richiedere la collaborazione dei responsabili dei servizi di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18 competenti per territorio e per materia.

Il distretto di base richiede l'intervento del P.M.P. attraverso il servizio igiene pubblica dell'U.S.L. interessata per territorio.

Nei casi di urgenza il distretto di base può richiedere direttamente l'intervento del P.M.P., dandone contestualmente comunicazione al responsabile del servizio igiene pubblica della propria U.S.L..

Le richieste di presentazione da parte di enti pubblici per fini non istituzionali da parte di privati devono essere evase entro i limiti di cui al sesto comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 24/1985, con oneri a carico dei richiedenti, nella misura indicata dal tariffario di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento.

Qualora le richieste di prestazione di cui al comma precedente assumano carattere di continuità, il Comitato di gestione dell'U.S.L. nel cui territorio è ubicato il presidio, sentito il Comitato di coordinamento delle UU.SS.LL., previo parere del Comitato Tecnico Consultivo, può stipulare un'apposita convenzione.

Art. 9.
Attribuzioni del responsabile del P.M.P.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24/1985, il Comitato di gestione, nomina il responsabile del P.M.P. fra i responsabili di settore del P.M.P..

Il responsabile del presidio mantiene la responsabilità del proprio settore ed è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli assicura il collegamento ed il coordinamento fra settori del P.M.P. e rappresenta il P.M.P. presso i servizi delle UU.SS.LL.. Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 18/81, esamina, con i responsabili dei settori, gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'ufficio di direzione dell'U.S.L. che interessano il P.M.P. e riferisce agli stessi circa le decisioni adottate. Collabora con i servizi amministrativi dell'U.S.L. per la predisposizione del conto di gestione del presidio e del finanziamento relativo al programma annuale.

In caso di assenza o di impedimento, il responsabile del P.M.P. è sostituito dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio nella posizione funzionale apicale.

Il responsabile del P.M.P. è tenuto ad inoltrare, trimestralmente, all'Assessorato regionale alla Sanità, tramite il Comitato di coordinamento di cui all'art. 10 della legge regionale n. 24/1985, le relazioni predisposte dai responsabili di settore di cui al successivo art. 10, al fine di fornire gli elementi necessari per la verifica:

a) dell'uniformità dei comportamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 24/1985;

b) dell'attività del P.M.P. in relazione al programma annuale regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/1985 ed agli obiettivi del piano sanitario regionale.

Il responsabile del P.M.P. di concerto con i responsabili dei Settori, provvederà al coordinamento delle attività per l'uso comune di strumentazione polivalenti di alto costo e delle procedure amministrative relative a prestazioni comuni a più settori.

Art. 10.
Il responsabile di settore.

Ogni settore è diretto da un responsabile, nominato dal Comitato di gestione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge regionale n. 24/1985.

Le attribuzioni di ciascun responsabile di settore sono quelle previste dall'art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dal D.P.R. 7 giugno 1984, n. 821.

Il responsabile del settore deve comunicare le assenze dal servizio al responsabile del P.M.P., con l'indicazione del dipendente cui restano affidate le funzioni vicarie.

Egli deve inviare trimestralmente al responsabile del P.M.P. una relazione sull'attività svolta.

Il responsabile di settore autorizza le missioni del personale dipendente, anche se facente parte di uno dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11, curandone la tempestiva ratifica da parte del Presidente dell'U.S.L.

Fino all'emanazione di apposite norme regionali che regolino la materia, i responsabili di settore dei P.M.P. continuano a far parte delle Commissioni già costituite presso gli Enti di provenienza le cui funzioni sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale.

Ai componenti le Commissioni di cui al comma precedente, competono, se ed in quanto dovute, le indennità ed i rimborsi previsti da leggi o regolamenti.

Art. 11.
Gruppi di lavoro.

L'attività del presidio si svolge anche per mezzo di gruppi di lavoro funzionali ed interdisciplinari, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1985. Essi costituiscono una articolazione funzionale ed organizzativa di più settori.

Il Comitato Tecnico Consultivo identifica gli obiettivi specifici, definendo i limiti operativi e le modalità per il loro raggiungimento.

Il responsabile del P.M.P., nel rispetto della professionalità degli operatori, su proposta del Comitato Tecnico Consultivo, provvede, con apposito ordine di servizio, alla composizione ed all'attivazione dei gruppi di lavoro ed alla individuazione del referente fra i responsabili di settore, i quali possono farsi rappresentare da funzionari all'uopo delegati.

Il referente di ciascun gruppo di lavoro è tenuto a relazionare almeno trimestralmente, ai responsabili degli altri settori interessati, sull'attività del gruppo.

I risultati delle attività dei gruppi di lavoro sono trasmessi, dal referente, oltre che ai dirigenti degli altri settori, al responsabile del P.M.P. per il tempestivo inoltro ai committenti.

Art. 12.
Attribuzioni del personale.

Gli operatori del P.M.P. espletano le loro funzioni secondo le previsioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e del D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821.

Essi sono tenuti, nell'ambito della propria professionalità, profilo professionale e posizione funzionale, a garantire le qualità e quantità delle prestazioni, nonché lo svolgimento delle attività finalizzate alla propria formazione ed informazione.

Art. 13.
Vigilanza.

Le attività di vigilanza ed ispezione vengono svolte, di norma, in base al programma di lavoro annuale di cui all'art. 12 legge regionale n. 24/1985, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili di ciascun settore, o dai referenti dei gruppi di lavoro nel caso in cui tali attività rientrino nelle loro attribuzioni. In caso di urgenti necessità, gli interventi di vigilanza possono essere richiesti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinario delle UU.SS.LL., anche per le vie brevi.

Gli operatori professionali collaboratori e gli assistenti tecnici svolgono la loro attività secondo quanto previsto negli artt. 25, 26 e 51 del D.P.R. 821/1984.

Gli operatori professionali coordinatori riferiscono settimanalmente ai responsabili di ciascun settore e ai referenti dei gruppi di lavoro sull'attività svolta dall'unità operativa di appartenenza.

Il personale che riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ha l'obbligo di riferire immediatamente al responsabile del settore sulle iniziative assunte in tale veste.

Qualora situazioni di grave ed imminente pericolo impongano modifiche del programma di vigilanza preordinato, l'U.P.G. ha l'obbligo di richiedere tempestivamente al responsabile del settore, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni.

Art. 14.
Conferenza di organizzazione.

Al fine di acquisire elementi che consentano l'emanazione di direttive che assicurino uniformità di comportamenti, la Regione indice, almeno con periodicità annuale, conferenze di organizzazione dei P.M.P. limitatamente ai presidenti dei Comitati di coordinamento di cui all'art. 10 legge regionale n. 24/1985 ed ai componenti dei Comitati Tecnici Consultivi.

Le conferenze sono convocate e presiedute dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato.

L'Assessore regionale alla Sanità è tenuto a richiedere la partecipazione alle conferenze degli altri assessori regionali qualora siano trattati aspetti organizzativi dei P.M.P. che si riflettono su materie ad essi delegate.

Art. 15.
Aggiornamento professionale.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 il personale addetto ai settori dei PP.MM.PP. è tenuto a partecipare a tutte le attività formative ed informative deliberate dall'U.S.L. su proposta del Comitato Tecnico Consultivo.

Le attività di cui al comma precedente devono essere programmate dalle UU.SS.LL. sedi dei presidi, con cadenza almeno semestrale.

Art. 16.
Reperibilità.

Il servizio di pronta disponibilità, previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1985 è espletato, ove necessario, con le modalità previste dagli accordi nazionali di lavoro per il personale del comparto della Sanità.

Art. 17.
Tariffe per prestazioni a privati o ad enti per fini non istituzionali.

Ferme restando le disposizioni in materia di incentivazione della produttività previste dagli accordi nazionali unici di lavoro per il personale del comparto della Sanità, le tariffe per le consulenze, gli accertamenti e le indagini richieste al P.M.P. da privati o da altri enti pubblici nel loro interesse esclusivo sono quelle previste dal tariffario unico degli accordi di lavoro.