Legge regionale – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
(Deliberazione n. 312  del 31 gennaio 2005)

 Articolo unico


          1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

          2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l’applicazione dell’art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

          3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.

          4. In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano.

          5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore.

          6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

          7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

            8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.