Legge regionale –
Norme per l'elezione del
Presidente della Giunta
regionale e del Consiglio
regionale.
(Deliberazione n. 312 del
31 gennaio 2005)
Articolo
unico
1. Sono eleggibili
a Consigliere regionale i
cittadini iscritti nelle
liste elettorali dei comuni
della Repubblica.
2. Il numero dei
Consiglieri regionali, in
armonia con quanto previsto
nello Statuto della Regione,
è fissato in cinquanta.
Resta salva l’applicazione
dell’art. 15, commi 13 e 14,
della legge 17 febbraio
1968, n. 108, così come
modificata dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43 e
dall’art. 5, comma 1, della
legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1.
3. Non sono
ammesse al riparto dei seggi
le liste provinciali il cui
gruppo, anche se collegato a
una lista regionale che ha
superato la percentuale del
5 per cento, non abbia
ottenuto, nell’intera
Regione, almeno il 4 per
cento dei voti validi.
4. In deroga a
quanto previsto dall’art. 9
della legge 17 febbraio
1968, n. 108, sono esonerate
dalla sottoscrizione degli
elettori le liste che sono
espressione di partiti
rappresentati nel Parlamento
italiano.
5. Non è ammessa
la presentazione di
contrassegni identici o
confondibili con quelli
presentati in precedenza
ovvero con quelli
riproducenti simboli usati
tradizionalmente da altri
partiti. A tali fini
costituiscono elementi di
confondibilità,
congiuntamente od
isolatamente considerati,
oltre alla rappresentazione
grafica e cromatica
generale, i simboli
riprodotti, i singoli dati
grafici, le espressioni
letterali, nonché le parole
o le effigi costituenti
elementi di qualificazione
degli orientamenti o
finalità politiche connesse
al partito o alla forza
politica di riferimento. Non
è ammessa, inoltre, la
presentazione da parte di
altri partiti o gruppi
politici di contrassegni
riproducenti simboli o
elementi caratterizzanti
simboli che, per essere
usati tradizionalmente da
partiti presenti in
Parlamento, possano trarre
in errore l’elettore.
6. Al fine di
assicurare la parità di
accesso alle cariche
elettive degli uomini e
delle donne, ai sensi degli
articoli 51 e 117, comma 7,
della Costituzione, le liste
elettorali devono
comprendere, a pena di
inammissibilità, candidati
di entrambi i sessi.
7. Per quanto non
previsto dalle presenti
disposizioni di legge si
applicano le vigenti norme
della legislazione statale.
8. La presente
legge entra in vigore il
giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della
Regione.