TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1
(La Regione Calabria)
1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati nella Costituzione e nel presente
Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e nell’ambito dell’Unione
Europea.
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti
dell’Unione Europea.
3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei
territori dei Comuni e delle Province calabresi.
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede
il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio
Calabria.
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma,
stabiliti con legge regionale.
Articolo 2
(Principi e finalità)
1. La Regione concorre a dare attuazione ai princìpi
costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e
indivisibile, informando il proprio ordinamento ai princìpi di libertà,
democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità
sociale, pace e non violenza.
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti,
di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il
superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono
il pieno sviluppo della persona umana;
b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli
della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano
la disuguaglianza e il disagio;
c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le
politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei
servizi;
d) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e
culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e
le donne alle cariche elettive;
e) l’attuazione del principio di sussidiarietà,
conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le
funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la
collettività ed il territorio regionale, incentivando l’esercizio
associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione,
adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l’autonoma
iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei
cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di
interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione
della solidarietà sociale;
f) il riconoscimento delle formazioni sociali,
culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità
umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività;
g) la promozione di un sistema di istruzione e
formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita
culturale, sociale e civile;
h) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e
l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi,
dei rifugiati e degli apolidi;
i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che
rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa
economica;
l) la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi, anche favorendo l’associazionismo e le attività di
volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo
studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone
che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità
del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
m) la partecipazione popolare e delle autonomie locali
alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo
dell'azione dei poteri pubblici;
n) la programmazione e la concertazione dell'attività
economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della
Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi
della programmazione dello Stato e dell’Unione Europea;
o) la valorizzazione delle risorse economiche e
produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento
delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali
della Regione;
p) la tutela e la valorizzazione delle minoranze
etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare
riguardo alle popolazioni di origine albanese, grecanica, occitanica e
rom;
q) il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
r) la protezione dell’ambiente, la salvaguardia
dell’assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione;
s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale
e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari
delle comunità calabresi, anche curando l’identità culturale della
Calabria in Italia e all’estero;
t) la collaborazione ed il raccordo con le altre
Regioni italiane, particolarmente con quelle finitime e del Mezzogiorno, o
con enti territoriali di altri Stati;
u) la valorizzazione e la disciplina del sistema locale
delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;
v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico
regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali,
promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per
l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo.
Articolo 3
(Rapporti interregionali, con l’Unione Europea e con altri Stati)
1. La Regione coordina la propria azione con quella delle
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di
interessi ultraregionali, adottando le opportune intese e costituendo, ove
occorra, apposite strutture organizzative. Le intese interregionali sono
ratificate con legge regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle
politiche dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvede all’attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento
con gli organi dell’Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni
relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento
dei propri atti alle fonti comunitarie.
4. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato, con particolare
riferimento alle Nazioni prospicienti il Mediterraneo.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le
intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
Articolo 4
(Partecipazione popolare)
1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli,
delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità
calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle
istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo
sviluppo civile delle popolazioni.
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri
idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e
strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi
rappresentativi di istanze sociali diffuse.
3. Negli ambiti di propria competenza, la Regione può
attivare particolari forme di cooperazione con le confessioni religiose
presenti in Calabria.
Articolo 5
(Trasparenza)
1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione,
degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti
espressamente posti dalla legge.
2. La legge regionale definisce le procedure per
l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli
interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo;
favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la
composizione dei conflitti.
Articolo 6
(Difensore civico)
1. La Regione istituisce con legge l’ufficio del
Difensore civico.
Articolo 7
(Consulta dell’ambiente)
1. La Regione istituisce con legge la Consulta
dell’ambiente.
Articolo 8
(Commissione per le pari opportunità)
1. La Regione istituisce con legge la Commissione per le
pari opportunità.
Articolo 9
(Informazione)
1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone
gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull’attività
istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle
aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all’estero.
2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere
i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività
regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e
sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. La Regione riconosce nel diritto all’informazione il
presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei
diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui
programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento
dei propri organi ed uffici attraverso l’impiego di strumenti di
informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli
radiotelevisivi.
Articolo 10
(Modalità di partecipazione)
1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni agli
organi regionali, per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione
di provvedimenti di interesse generale.
2. I Comuni e le Province possono rivolgere
interrogazioni alla Regione su questioni di loro interesse, con le procedure
previste nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa
delle leggi
regionali a norma dell'articolo 39 del presente Statuto.
Articolo 11
(Referendum abrogativo)
1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un regolamento regionale quando ne
facciano richiesta almeno il quattro per cento degli iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione, ovvero due o più Consigli provinciali o
dieci Consigli comunali che rappresentino almeno centomila elettori iscritti
nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:
a) dello Statuto;
b) dei regolamenti interni del Consiglio regionale;
c) delle leggi di bilancio;
d) delle leggi tributarie;
e) delle leggi urbanistiche e di tutela dell'ambiente;
f) delle leggi di attuazione e di esecuzione delle
normative comunitarie nonché delle leggi di ratifica, attuazione ed
esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con
altre regioni italiane.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il giudizio sulla regolarità e sulla ammissibilità
della richiesta di referendum è affidato alla Consulta statutaria, secondo
modalità procedurali disciplinate dalla legge regionale.
6. Non può esser presentata richiesta di referendum
nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi
successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del
Consiglio regionale. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio
regionale i referendum già indetti sono sospesi all'atto della pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio, e sono indetti
nuovamente entro sei mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio.
7. Qualora la votazione sul referendum abbia avuto esito
negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano
trascorsi 3 anni.
Articolo 12
(Referendum consultivo)
1. E’ indetto referendum consultivo su questioni di
interesse regionale allorquando ne faccia richiesta il quaranta per cento
dei Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento del corpo elettorale.
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato il trenta
per cento degli aventi diritto.
3. Se il quorum di cui al comma precedente è raggiunto,
il Consiglio regionale è obbligato a pronunciarsi sull’oggetto del
referendum entro centoventi giorni dal suo svolgimento.
Articolo 13
(Disciplina referendaria)
1. La legge regionale disciplina i referendum previsti
nel presente titolo.
TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE
Articolo 14
(Organi della Regione)
1. Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, il
Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale.
2. Sono altresì organi della Regione, per l’esercizio
delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalla legge, il Presidente
del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza.
CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE
Articolo 15
(Composizione del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio è composto da 50 membri.
Articolo 16
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di
rappresentanza della società calabrese, esercita la potestà legislativa e le
altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle
leggi; definisce nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo
Statuto, l’indirizzo politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo e
di controllo sulla Giunta regionale.
2. Il Consiglio inoltre:
a) nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento,
approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal
Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
b) approva il documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dalla Giunta;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il
bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto
generale presentati dalla Giunta;
d) autorizza l’esercizio provvisorio;
e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la
fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra
prestazione personale e patrimoniale;
f) approva le leggi di attuazione delle direttive
comunitarie;
g) approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi
generali dell’assetto e utilizzazione del territorio;
h) delibera le nomine che sono attribuite espressamente
alla sua competenza dalle leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine
di competenza della Giunta, nei casi e nelle forme previste dalla legge
regionale;
i) valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi,
accertando la conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi
di buon andamento dell’attività amministrativa svolta dagli uffici della
Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti;
l) delibera con legge l’istituzione di enti ed aziende
regionali, la loro fusione o soppressione;
m) delibera sulla partecipazione a consorzi e società
finanziarie;
n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in
ordine al coordinamento interregionale nell’esercizio delle funzioni
relative alle materie attribuite alla potestà legislativa della Regione;
o) ratifica le intese della Regione con le altre
Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali
interni ad altri Stati;
p) approva i regolamenti nelle materie di legislazione
esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla
Regione;
q) elegge i delegati della Regione per l’elezione del
Presidente della Repubblica in modo da assicurare la rappresentanza della
minoranza;
r) delibera sulle richieste di referendum di cui agli
articoli 75 e 138 della Costituzione;
s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133
della Costituzione;
t) può presentare proposte di legge alle Camere.
3. Le funzioni legislative non sono delegabili.
Articolo 17
(Durata della legislatura)
1. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa
previsione della legge statale di principio e i casi di scioglimento del
Consiglio, come disciplinati dall’art. 33 dello Statuto.
Articolo 18
(Convalida degli eletti)
1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle
loro funzioni all'atto della proclamazione.
2. Fino a quando non siano completate le operazioni di
proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
Articolo 19
(Prima seduta del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la prima
adunanza non oltre il primo giorno non festivo della terza settimana
successiva alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente
del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1,
il Consiglio si riunisce di diritto entro il primo giorno non festivo della
settimana successiva.
3. La presidenza provvisoria del Consiglio, fino alla
elezione del Presidente, è assunta dal Consigliere che, tra i presenti, è il
più anziano di età. I due Consiglieri più giovani svolgono le funzioni di
segretari.
Articolo 20
(Elezione del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di
Presidenza)
1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, procede,
con votazione separata e a scrutinio segreto, alla elezione del suo
Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal Presidente, da
due Vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni, e da
due Segretari-Questori, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei
componenti del Consiglio. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi nel giorno successivo, è
sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali. Qualora nella
terza votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si
procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene
proclamato eletto quello che consegue la maggioranza dei voti. A parità di
voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei due
Segretari-Questori, i Consiglieri regionali votano per un solo nome. Sono
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i
più anziani di età.
4. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di Presidenza
sono rinnovati dopo trenta mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.
Articolo 21
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo convoca e
lo presiede; ne assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento
nel rispetto delle norme dei regolamenti interni.
Articolo 22
(Ufficio di Presidenza)
1. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni previste
dallo Statuto e dai regolamenti e coadiuva il Presidente del Consiglio
nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 23
(Autonomia funzionale, contabile e organizzativa del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle sue
funzioni e nell’espletamento delle sue attività, gode di autonomia
organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti
interni.
2. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza sottopongono
al Consiglio l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
secondo le procedure recate nei regolamenti interni.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio preventivo
del Consiglio è incluso nel bilancio di previsione della Regione e le
risultanze finali del conto consuntivo sono incluse nel rendiconto generale
della Regione.
Articolo 24
(I Consiglieri regionali)
1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione
senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per
le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi, per
l'esercizio del suo mandato, degli strumenti di indirizzo e di controllo,
nelle forme e secondo le procedure disciplinate nel Regolamento interno. Ha,
inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici della Regione, degli enti e
delle aziende da essa dipendenti copia degli atti e documenti, anche
preparatori, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio se non nei
casi espressamente previsti dalla legge.
3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con legge
regionale, il rimborso delle spese ed indennità, il cui ammontare è
determinato in relazione alle funzioni e alle attività svolte in Consiglio.
Articolo 25
(Sedute del Consiglio)
1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria secondo
quanto disposto dalle norme del Regolamento interno.
2. Al di fuori della sessione ordinaria, il Presidente
convoca il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo
richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente della Giunta,
iscrivendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio
può deliberare di riunirsi in seduta non pubblica.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non
è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza
qualificata.
Articolo 26
(Regolamenti del Consiglio)
1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei
componenti, adotta e modifica i propri regolamenti che sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro
approvazione.
2. Nel Regolamento interno del Consiglio sono previste e
disciplinate la Giunta delle elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il
Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi.
3. Il Regolamento interno, in conformità alle
disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei diritti delle opposizioni,
determina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi
organi interni.
4. Il Regolamento interno di amministrazione e
contabilità definisce princìpi e procedure per la gestione ed il controllo
delle risorse finanziarie del Consiglio regionale.
Articolo 27
(Gruppi consiliari)
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi,
composti da almeno tre membri, secondo le norme fissate dal Regolamento del
Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono essere composti da un
numero inferiore, solo nel caso che gli stessi siano espressione di gruppi
parlamentari nazionali ovvero di liste che abbiano raggiunto alle elezioni
regionali la soglia del cinque per cento dei voti.
3. I Consiglieri regionali, che non facciano parte dei
gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti, formano un unico gruppo
misto, nel quale sono specificatamente garantite, ai fini organizzativi e di
funzionamento, le singole componenti che siano emanazione di liste presenti
alle elezioni regionali, secondo le norme del Regolamento interno del
Consiglio.
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel
rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi
consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture
e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio.
Articolo 28
(Commissioni permanenti)
1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno
Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il
Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità
di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla
trattazione delle questioni relative ai rapporti con l’Unione Europea e di
quelle con le regioni e i paesi extra-europei del Mediterraneo.
2. I gruppi consiliari devono essere presenti in ciascuna
Commissione permanente, secondo i criteri della designazione proporzionale e
comunque garantendo la rappresentanza in Commissione di ciascun gruppo.
3. Non possono far parte delle Commissioni permanenti il
Presidente del Consiglio, il Presidente e il Vicepresidente della Giunta e
gli Assessori in carica.
4. Il Presidente della Giunta, il Vicepresidente, gli
Assessori e ciascun Consigliere possono partecipare, con diritto di parola e
di proposta, ai lavori delle Commissioni permanenti.
5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è incompatibile
con quello di componente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Il Regolamento interno stabilisce forme di pubblicità
dei lavori delle Commissioni.
Articolo 29
(Competenze delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti
di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli,
entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al
Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia
presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa
popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i
rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo
le norme del Regolamento interno.
Articolo 30
(Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti)
1. Il Regolamento interno può stabilire i casi in cui le
Commissioni permanenti esaminano i provvedimenti in sede redigente,
riservando al Consiglio l’approvazione finale con sole dichiarazioni di
voto.
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i
provvedimenti assegnati alla Commissione in sede redigente sono sottoposti
alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano
richiesta la Giunta o un decimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei
componenti della Commissione.
3. Il procedimento in sede redigente non può essere
utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello
Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge finanziaria e alle
leggi di approvazione del bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica
delle intese della Regione con altre Regioni, nonché degli accordi con gli
Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
Articolo 31
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti)
1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie
competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa
degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e
ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta
e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro
competenza;
b) richiedere al Presidente della Giunta e agli
Assessori informazioni, notizie e documenti;
c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della
Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli
uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa
dipendenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza,
possono disporre, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio,
indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti
utili all’approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla
loro attività e a quella del Consiglio.
3. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della
Giunta e agli Assessori di riferire, anche per iscritto, in merito
all'attuazione data a leggi della Regione e dello Stato, agli accordi
internazionali e alla normativa comunitaria, oltre che a mozioni,
risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.
4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri della
Giunta hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare ai lavori
delle Commissioni, senza diritto di voto.
Articolo 32
(Commissioni d’inchiesta)
1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un decimo dei
componenti, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri
regionali, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste
sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende sottoposti
a suo controllo e vigilanza, nonché su ogni altra questione di interesse
regionale.
2. La presidenza delle Commissioni istituite ai sensi del
comma 1 compete ad un Consigliere appartenente alle opposizioni.
3. Le Commissioni d’inchiesta sono costituite dai
rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, in proporzione alla loro
composizione numerica.
4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con il
Regolamento interno del Consiglio.
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle Commissioni
d’inchiesta si applicano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal
Regolamento interno del Consiglio per le Commissioni permanenti.
CAPO II
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA GIUNTA REGIONALE
Articolo 33
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a
suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge
elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica.
2. Il Presidente della Giunta entra nell’esercizio delle
sue funzioni all’atto della proclamazione.
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni
dall’insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della
Giunta.
4. Nella prima seduta successiva alla elezione del
Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza, il Presidente della
Giunta presenta il programma di governo e da comunicazione della nomina dei
componenti della Giunta.
5. L’approvazione di una mozione di sfiducia al
Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla
questione di fiducia posta ai sensi dell’art. 37, comma 3, comportano le
dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e
del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente,
morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del Presidente.
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in
carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui
al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti
improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.
Articolo 34
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori;
d) attribuisce gli incarichi all'interno della Giunta e
può revocarli;
e) effettua le nomine di competenza della Giunta,
previa deliberazione della medesima, e provvede alle nomine e alle
designazioni che la legge gli attribuisce;
f) pone la questione di fiducia davanti al Consiglio
regionale, previo assenso della Giunta;
g) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta,
i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
h) promulga le leggi regionali, indice i referendum
previsti dallo Statuto;
i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta
e dal Consiglio;
l) sovrintende ai settori ed ai servizi
dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti della Giunta;
m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti
previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della
Regione, ove non sia disposto diversamente;
n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Articolo 35
(Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della
Regione.
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, la Giunta
concorre alla determinazione ed all’attuazione dell'indirizzo
politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal
Vice Presidente e da un numero di Assessori non inferiore a otto e non
superiore a dieci.
4. I membri della Giunta possono essere nominati anche al
di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini che non si trovino
nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di
Consigliere regionale. Il numero degli Assessori esterni non può essere
complessivamente superiore a due unità.
5. La Giunta opera collegialmente. Il Presidente
ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici
di materie.
6. La Giunta adotta, su proposta del Presidente, un
Regolamento per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se è
presente la maggioranza dei suoi componenti e se sono assunte a maggioranza
dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva
diversa decisione della stessa Giunta.
9. Le indennità del Presidente e degli Assessori sono
stabilite con legge regionale.
Articolo 36
(Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) provvede in ordine all’attuazione del programma di
governo esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della
Giunta, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari,
di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
b) esercita la potestà regolamentare nelle forme di cui
all’articolo 43 del presente Statuto;
c) predispone il bilancio di previsione ed il
rendiconto generale della Regione e la loro variazione, oltre che ogni
altro atto di programmazione finanziaria;
d) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il
demanio regionali e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei
limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli
indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta della stessa Giunta, rende
esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
f) sovrintende, nel rispetto dei princìpi generali
deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione delle imprese
od aziende dipendenti dalla Regione, degli enti a partecipazione regionale
e delle società interregionali, provvedendo a tutte le nomine di
competenza regionale, con esclusione di quelle espressamente riservate
alla competenza di altri organi;
g) adotta i provvedimenti relativi all’individuazione
delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e determina la loro ripartizione fra gli uffici di
livello dirigenziale apicale;
h) adotta, su proposta del Presidente della Giunta, il
Regolamento per l’esercizio della propria attività;
i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi
amministrativi da attuare ed adotta gli atti che rientrano nello
svolgimento di tali funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici
regionali; verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa
demandate
dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
Articolo 37
Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - Censura al singolo Assessore
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una
proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata. La mozione,
sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, è posta in
votazione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla
presentazione ed è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei
componenti.
3. Il Presidente della Giunta può porre la questione di
fiducia sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti,
sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale,
sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché
su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale.
4. Le questioni di fiducia presentate dal Presidente
della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i
quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime
voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
regionale.
5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza assoluta, la
censura nei confronti di un singolo Assessore.
TITOLO IV
SISTEMA DI ELEZIONE, INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA’
Articolo 38
(Sistema elettorale)
1. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla
normativa statale, la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza
assoluta dei Consiglieri, disciplina:
a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei Consiglieri regionali;
b) le modalità di indizione delle elezioni politiche
regionali;
c) le modalità di proclamazione degli eletti al
Consiglio;
d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia.
2. La legge regionale promuove la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive.
TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI
Articolo 39
(Iniziativa legislativa)
1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta
regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale,
a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre
Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai
diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a
cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all’articolo
48.
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la
presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge
redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso
comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-
finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di
iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono
stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale
decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa
popolare.
Articolo 40
(Procedimento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 30, ogni
progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi
dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con
votazione finale.
2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del
Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all’esame
del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto
tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La
stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano
richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.
Articolo 41
(Promulgazione e pubblicazione)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della
Giunta entro dieci giorni dalla sua approvazione, è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra
in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge
stessa preveda un termine diverso.
Articolo 42
(Regione e disciplina comunitaria)
1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa
alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall’Italia
nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro
attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
dalla legge dello Stato.
2. La legge regionale, nel rispetto del potere di
rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad
una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina
le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle
attività di cui al comma 1.
Articolo 43
(Potestà regolamentare)
1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di competenza
della potestà regolamentare degli enti locali, la Regione esercita la
potestà regolamentare nelle materie di propria competenza legislativa e, in
caso di delega da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle
materie di legislazione esclusiva statale; esercita altresì la potestà
regolamentare per l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite con legge dello Stato.
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà
regolamentare nella forma di regolamenti di attuazione e di integrazione in
materia di legislazione esclusiva delegata dallo Stato.
3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare
regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di
integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione
dell’Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio
dettate dalla legge regionale.
4. L’attuazione e l’esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell’Unione Europea avviene con legge o con
regolamento regionale a seconda delle rispettive competenze e nel rispetto
delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.
5. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione
che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la
Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le
norme generali regolatrici della materia e dispone l’abrogazione delle norme
vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta
i regolamenti delegati di cui al comma 3.
6. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente
della Giunta e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei
modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.
Articolo 44
(Testi unici)
1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a
riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o
più settori omogenei. La legge indica l’ambito del riordino e del
coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le
fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico
disponendone l’abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina
di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta
il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere
del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio
del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti
oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo
sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono
essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono
prevedere l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico.
Articolo 45
(Conflitti di competenza)
1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera
di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle
Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che
una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti
locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al
Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa
acquisizione del parere della Consulta statutaria.
TITOLO VI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Articolo 46
(Rapporti fra Regione ed enti locali)
1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
2. La Regione, in particolare:
a) informa la propria attività ai princìpi
dell’autonomia, della sussidiarietà, della solidarietà, della adeguatezza,
della responsabilità e della differenziazione delle funzioni, in relazione
alle caratteristiche dei soggetti istituzionali;
b) riconosce e valorizza la partecipazione degli enti
locali all’attività legislativa e amministrativa regionale, nel rispetto
dei princìpi della leale collaborazione e della complementarietà delle
funzioni;
c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra Province,
fra Comuni e Province e tra questi Enti e la Regione in funzione degli
obiettivi della programmazione;
d) valorizza e promuove l’esercizio associato delle
funzioni fra enti locali.
e) valorizza le associazioni di rappresentanza degli
enti locali.
3. In attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, la
Regione, conferisce le funzioni amministrative a livello locale
attribuendole ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province, alle Città
metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione, garantendo il pieno esercizio della potestà organizzativa
e regolamentare degli Enti locali, nonché in rapporto alla popolazione ed
alle caratteristiche del territorio, enunciando espressamente i princìpi che
costituiscono limite inderogabile all’autonomia normativa degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e
della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo,
disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla
stipula e all’attuazione degli accordi e delle intese.
5. La Regione favorisce la gestione coordinata e
associata delle funzioni da parte dei Comuni, promovendone la fusione e
attribuendo alle Province un ruolo di coordinamento sul territorio nelle
materie di loro competenza.
6. La Regione favorisce altresì la costituzione di Città
metropolitane, promuovendo eventuali necessarie intese interregionali nel
rispetto delle relative norme statali.
7. Nell’esercizio della potestà legislativa e
regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane.
Articolo 47
(Finanziamento delle funzioni conferite e delegate)
1. La Regione trasferisce annualmente agli enti locali
una quota delle sue entrate ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli
esterni di destinazione, per il finanziamento delle funzioni conferite,
secondo criteri che tengano conto delle esigenze di perequazione, del
fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione
delle strutture organizzative e dell’attività gestionale, nonché della
promozione dell’esercizio associato di funzioni.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti
locali, nelle sedi concertative e consultive, alla definizione dei criteri per il
riparto delle risorse.
Articolo 48
(Consiglio delle Autonomie locali)
1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio
delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di
consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato
dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
a) disciplina le modalità e i criteri di composizione
dell’organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli
istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di
pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione
dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei
comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
b) garantisce piena autonomia nella scelta del
Presidente, nella propria organizzazione e nell’uso dei mezzi messi a sua
disposizione;
c) assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi
finanziari;
d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle
Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri
sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad
oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra
Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l’istituzione di enti
regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse,
il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il
programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio
parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e
dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale
sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per
l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte
delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge
sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il
Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la
maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla
Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale
nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall’articolo 39, il
Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti,
esercita l’iniziativa delle leggi regionali.
TITOLO VII
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 49
(Princìpi dell’attività amministrativa regionale)
1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai
princìpi del buon andamento e dell’imparzialità, della semplificazione e
della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della
partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del
procedimento, nonché della consensualità dell’azione amministrativa, nel
rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa
comunitaria.
2. La Regione predispone con legge gli strumenti e le
procedure idonei ad operare il controllo sulla legittimità, sull’efficienza
e l’efficacia dell’attività amministrativa della Regione, degli enti e delle
aziende da essa dipendenti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
3. La legge regionale stabilisce i princìpi relativi
all’organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne
funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell’acquisizione ed
utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei princìpi di professionalità e
di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione
organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.
Articolo 50
(Organizzazione amministrativa regionale)
1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge
regionale, l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono
disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla
Giunta e, per il Consiglio, dall’Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel
rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo
e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano
l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità,
funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative
funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell’azione
amministrativa.
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con legge
della Regione sono istituite agenzie regionali, dotate di autonomia
operativa, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente
e dall’Ufficio di Presidenza.
5. Nell’esercizio della potestà statutaria, legislativa e
regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei
dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli incarichi, l’accertamento delle
responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il
ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio
regionale.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere
formalmente conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi
regionali.
7. La legge regionale fissa i princìpi relativi
all’organizzazione dei controlli interni, con riferimento all’analisi dei
costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa. I regolamenti di
organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai
princìpi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e
a tal fine prevedono, nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge, un
sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad
assicurare il miglioramento dell’azione pubblica.
TITOLO VIII
FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Articolo 51
(Autonomia finanziaria della Regione)
1. La Regione dispone di risorse autonome ed ha autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
2. In armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, con legge, applica
tributi ed entrate proprie, individuando il presupposto dell’imposizione, i
soggetti passivi, la base imponibile e le aliquote. La legge regionale
definisce altresì le modalità di accertamento e di riscossione dei tributi
regionali.
3. La Regione inoltre:
a) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibili al proprio territorio;
b) partecipa alla definizione, da parte dello Stato,
dell’entità e delle modalità di distribuzione del fondo perequativo
previsto dalla legge statale per i territori con minore capacità fiscale;
c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine di
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, attribuito
secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. La Regione,
inoltre, può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento.
5. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
6. Nel rispetto dei princìpi di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, la legge può
prevedere strumenti di controllo della regolare gestione finanziaria e
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Articolo 52
(Ordinamento contabile)
1. L'ordinamento contabile, il bilancio di previsione
annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati con legge
regionale, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica
e del patto di stabilità comunitario.
2. La legge stabilisce i termini per l’approvazione del
bilancio.
3. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per un periodo non superiore complessivamente a
quattro mesi.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
5. Ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo 53
(Rendiconto generale)
1. Il Consiglio regionale approva con legge il rendiconto
generale entro il 30 giugno successivo all’anno cui si riferisce.
2. Con il rendiconto generale la Giunta presenta al
Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della programmazione
economico-sociale della Regione, dei piani settoriali e dei singoli progetti
concernenti servizi ed opere della Regione, con l'indicazione dei costi e
dei risultati finanziari ed operativi.
TITOLO IX
ATTIVITA’ ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI
Articolo 54
(Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali)
1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce
l’intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti
privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del
proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di
solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,
la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di
tipo pubblico e orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo
generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto
funzionamento dei servizi.
3. Con legge approvata a maggioranza di due terzi dei
componenti del Consiglio regionale, la Regione può istituire enti, aziende e
società regionali, anche a carattere consortile, con enti locali o con altre
Regioni, nonché partecipare o promuovere intese, anche di natura
finanziaria.
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e società
regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l’esame e
l’approvazione dei loro atti fondamentali.
5. A tal fine il Consiglio regionale:
a) nomina i rappresentanti della Regione sia negli enti
ed aziende consortili che nelle imprese a partecipazione regionale ove
previsto da espresse disposizioni di legge;
b) approva i bilanci e i programmi generali di sviluppo
e di riordino, nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni
tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
6. Nella nomina dei rappresentanti è assicurata, nei modi
stabiliti dal Regolamento interno, la rappresentanza della minoranza del
Consiglio.
7. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti
dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo
diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti dalla
Regione deve essere presentato al Consiglio prima che inizi la discussione
del bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli
stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e delle aziende dipendenti, i
quali vengono ratificati nei termini e nelle forme previste dalla legge
regionale.
10. I consuntivi degli enti e aziende
dipendenti dalla
Regione sono allegati al rendiconto generale della Regione.
Articolo 55
Autonomie funzionali - Cooperazione
1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico,
la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone
con legge gli strumenti necessari.
2. La Regione favorisce il concorso delle autonomie
funzionali all’attività propria e degli enti locali secondo i principi di
sussidiarietà e solidarietà.
Articolo 56
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)
1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale
dell’economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del
Consiglio regionale e della Giunta in tema di:
a) politica economica, sociale e finanziaria;
b) bilancio e programmazione;
c) sviluppo economico-sociale;
d) mercato del lavoro ed occupazione.
2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le
modalità per l’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza, le
procedure relative all’intervento del Consiglio nei procedimenti,
assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo
funzionamento.
3. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro ha
sede presso il Consiglio regionale.
TITOLO X
STRUMENTI DI GARANZIA
Articolo 57
(Consulta statutaria)
1. La Consulta statutaria è l’organo di consulenza e
garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull’applicazione e
sull’interpretazione delle norme statutarie. Si compone di cinque membri,
eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono
scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e
contabile; tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche con
almeno quindici anni di carriera; tra avvocati con almeno venti anni di
esercizio effettivo della professione.
2. La Consulta è insediata con provvedimento del
Presidente del Consiglio regionale. I membri della Consulta durano in carica
sei anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente
della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche, con l'esercizio
delle professioni o dell'impresa e con lo status di dipendente pubblico o
privato.
3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in
carica per la durata del mandato. Il voto del Presidente prevale in caso di
parità.
4. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale; è
dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni
secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza
assoluta dei componenti e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta,
del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle
Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale,
esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a:
a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra
gli organi della Regione;
b) l’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra
gli organi della Regione e gli Enti locali;
c) la compatibilità di proposte di legge o di
regolamento con lo Statuto;
d) la regolarità e l’ammissibilità delle richieste di
referendum;
e) gli altri casi previsti dallo Statuto.
6. La legge regionale assicura l’autonomia della Consulta
e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano
l’attività, nonché il trattamento economico dei componenti.
7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni
della Consulta. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso
contrario a singole valutazioni, con motivata decisione adottata a
maggioranza assoluta.
TITOLO XI
REVISIONE DELLO STATUTO
Articolo 58
(Revisione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate
dal Consiglio non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un
anno dalla loro reiezione.
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se
non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio
regionale.
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
TITOLO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 59
(Norme transitorie e finali)
1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’art. 116, terzo
comma, della Costituzione l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum previsto
dall’art. 123 della Costituzione.
3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore dello
Statuto il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento
interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali gli
Organi regionali possono indirizzare gli enti locali nell’esercizio delle
funzioni delegate, disciplina i poteri di vigilanza e prevede i mezzi
finanziari con i quali gli enti locali possono far fronte alle nuove spese.
5. Eventuali modifiche dell’art. 126, comma 3, della
Costituzione si applicano nei rapporti tra Consiglio e Presidente della
Giunta anche se intervengono durante la legislatura regionale. Nei casi e
nei limiti della subentrante disposizione costituzionale, in deroga all’art.
33, il Consiglio regionale può eleggere un nuovo Presidente della Giunta
nell’ambito della stessa maggioranza del Presidente eletto a suffragio
universale e diretto.
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini notiziali nel
Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione dopo la promulgazione del suo testo
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.