SCHEDA INFORMATIVA
ANALITICA
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Legge regionale 16/10/2008 n. 31
Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura |
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CONTENUTO ESSENZIALE |
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La Regione promuove e sostiene attività di prevenzione, di contrasto ed interventi in favore delle vittime di reati di usura ed estorsione.
A tal fine viene istituito il “Fondo regionale per la prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime della criminalità e dei loro familiari” che oltre a finanziare diversi tipi di interventi in favore delle vittime dei reati e dei loro familiari (indennizzi, sostegni agli orfani, anticipazioni sugli importi erogabili a titolo di mutuo o rispetto a finanziamenti bancari per la prevenzione dell’usura), sovvenziona prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, promuove e sostiene i progetti di sicurezza urbana integrata degli EE.LL. e l’associazionismo, destina contributi, attraverso gli EE.LL. per la realizzazione di servizi d’informazione e sostegno all’accesso ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale, attività di formazione, monitoraggio, servizi di accompagnamento.
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FONTI DI RIFERIMENTO NORMATIVO |
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Decisione Quadro del Consiglio dell'unione europea 2001/220/GAI
Legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Legge 7 marzo 1996, n. 108.
Legge regionale 15 gennaio 1986 n. 2.
Legge regionale 27 dicembre 2002 n. 50.
Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1.
D.M. 7 settembre 1994 n. 614.
D.M. 21 ottobre 1999 n. 451.
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DESTINATARI |
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- Vittime della criminalità;
EE.LL.;
consorzi;
associazioni;
fondazioni;
cooperative sociali;
organizzazioni;
cooperative di garanzia collettiva fidi.
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BENEFICI |
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- Assistenza legale e consulenza professionale alle vittime dell’usura;
concessioni di indennizzi alle vittime della criminalità e loro familiari;
realizzazione di progetti di sicurezza urbana;
sostegno e formazione agli orfani.
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ADEMPIMENTI |
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- La Giunta regionale:
1)definisce annualmente il programma di intervento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e adotta il regolamento di attuazione;
2) la Consulta regionale antimafia entro il 31 marzo di ogni anno redige un rapporto delle attività.
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NORMA FINANZIARIA |
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La legge è finanziata per il 2008 con un impegno di € 700.000,00
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